Categoria: Accordi interistituzionali, protocolli ed intese
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PROTOCOLLO D’ INTESA TRA


L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
- DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA (di seguito denominato INAIL Sicilia) con sede in Palermo, Viale del Fante n. 58/D, ***, rappresentato dal dott. Carlo Biasco, nella sua qualità di Direttore Regionale di INAIL Sicilia

e

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO (di seguito denominato “UNIPA”) con sede legale in Palermo, Piazza Marina 61, ***, rappresentata dal Prof. Fabrizio Micari, nella sua qualità di Rettore dell’Università degli Studi di Palermo


PREMESSO CHE

- l’Inail, in attuazione del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e ha compiti specifici di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro e compartecipa nel “sistema di prevenzione” con tutti i Soggetti istituzionali impegnati su tale versante;
- l’art.7 comma 1 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010 n. 122, ha attribuito all’Inail le relative funzioni degli enti pubblici soppressi, Ispesl e Ipsema, divenendo unico ente pubblico nazionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l’art.9 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha individuato l’INAIL, quale soggetto che, in funzione delle attribuzioni previste dalla normativa vigente, opera svolgendo, tra le altre, attività di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici e universitari e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;
- l’art.9 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha attribuito, altresì, all’INAIL compiti di formazione specialistica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la progettazione ed erogazione di percorsi formativi e di aggiornamento nelle specifiche materie in sinergia con gli attori istituzionali per la sicurezza;
- le Linee Operative vigenti per la Prevenzione emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL indicano, tra gli obiettivi prioritari dell’attività in campo prevenzionale, la promozione della cultura della prevenzione nel sistema scolastico attraverso azioni a sostegno dell’orientamento professionale;
- l’UNIPA, ai sensi dell’art.1 del vigente Statuto, è un’Istituzione pubblica che si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della Magna Charta Universitatum sottoscritta dalle Università europee, la cui precipua finalità è la promozione della cultura, della ricerca di base e applicata, dell’alta formazione e del trasferimento tecnologico;
- l’UNIPA sostiene e incentiva il trasferimento e la valorizzazione della conoscenza, la promozione e la tutela della salute, del patrimonio culturale e ambientale nonché la produzione di beni e servizi a beneficio della comunità;
- l’UNIPA promuove la piena formazione dei giovani attraverso la realizzazione di specifiche attività di orientamento che si caratterizzano come attività istituzionali e costituiscono parte integrante dei percorsi curriculari di studio e del processo educativo e formativo;
- l’UNIPA svolge da tempo, in modo sistematico e continuativo, azioni tese alla formazione e all’informazione mirate a rafforzare le capacità dei giovani di conoscere l’ambiente in cui vivono, con particolare attenzione ai temi della prevenzione e della sicurezza;
- l’UNIPA svolge attività didattica per il conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa, promuovendo tirocini presso strutture produttive, di ricerca e professionali esterne alle strutture universitarie, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal proprio regolamento didattico di Ateneo;
- le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art.15 della l.241/90 e s.m.i., possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;


CONSIDERATO CHE LE PARTI

- sono impegnate nello sviluppo di una sinergica cultura della sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
- convengono che è interesse comune potenziare ulteriormente le strategie di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, assegnando particolare rilievo alla crescita professionale di coloro che lavoreranno su tali tematiche e favorendo la formazione di nuove figure professionali in grado di rispondere alle sfide del cambiamento del mondo del lavoro e dell’innovazione tecnologica;
- concordano che è interesse comune mantenere e rafforzare la collaborazione al fine di rendere più efficiente la politica della prevenzione nell’ambito della ricerca e dello studio;
- intendono proseguire la collaborazione intrapresa, visti i proficui risultati raggiunti con il precedente Protocollo d’intesa stipulato il 22/03/2018 e con il conseguente Accordo operativo sottoscritto in data 19/12/2018, anche al fine di proseguire ulteriormente nelle attività già realizzate e che sono risultate assai efficaci per la loro significatività prevenzionale;
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE


Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del Protocollo d’intesa e ne specificano finalità e obiettivi.
 

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le Parti intendono collaborare per lo sviluppo di tematiche e per la realizzazione di attività di interesse comune in materia di cultura della sicurezza sul lavoro.
 

Art. 3 - Oggetto della collaborazione

Le Parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano a collaborare per la realizzazione delle iniziative sotto elencate a titolo esemplificativo:
- progettazione ed erogazione di percorsi formativi, con reciproco arricchimento delle competenze e conoscenze, attraverso l’apporto delle rispettive professionalità in termini esperienziali e di docenza;
- attivazione di stage, tirocini formativi, di orientamento e/o curriculari per consentire la creazione di un collegamento tra formazione e mondo del lavoro;
- promozione di iniziative congiunte di informazione e divulgazione su temi di interesse comune, attraverso l’organizzazione di seminari, convegni, mini corsi e la realizzazione di pubblicazioni;
- collaborazione per attività di studio su tematiche di comune interesse, attraverso l’apporto delle professionalità interne/esterne alle Parti;
- attivazione di corsi di specializzazione post universitari (master) in materie di interesse per l’Istituto, in particolare per il consolidamento di figure specializzate nella gestione degli aspetti prevenzionali negli ambienti di lavoro;
- proposte di “offerta formativa” mirate alla divulgazione per gli allievi universitari della “cultura della prevenzione”, nonché all’accertamento tecnico dei rischi da malattia professionale (esposizione a specifici agenti chimici, fisici e biologici, rischi di natura ergonomica), da infortunio (rischio elettrico, da impianti, da strutture, ecc.) e relative misure di prevenzione e protezione da porre in essere;
 

Art. 4 - Modalità di svolgimento della collaborazione

Con riferimento alle iniziative concordate, le Parti stipuleranno specifici accordi operativi intesi a disciplinare le attività di reciproca collaborazione.
Le strutture/uffici di riferimento per i necessari raccordi operativi saranno rispettivamente per l’INAIL Sicilia, l’Ufficio POAI, processo prevenzione e per l’UNIPA il Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo, che avranno competenza per la gestione delle attività di collaborazione, interfacciandosi con il Tavolo tecnico di coordinamento di cui al successivo art. 5 del presente Protocollo.
 

Art. 5 - Tavolo tecnico di coordinamento

Le Parti istituiscono un Tavolo tecnico di coordinamento composto da tre referenti designati da INAIL Sicilia e tre referenti designati da UNIPA.
I componenti del Tavolo tecnico rimangono in carica per tutta la durata del Protocollo, salvo revoca da parte dell’Ente di appartenenza.
Al Tavolo tecnico sono assegnati i compiti di indirizzo e monitoraggio delle attività previste dall’art. 2 del presente Protocollo.
Al Tavolo tecnico partecipano, inoltre, i soggetti che le Parti all’occorrenza riterranno necessari.
Il Tavolo tecnico si riunisce secondo le esigenze e, comunque, almeno una volta a semestre.
 

Art. 6 - Obblighi delle Parti

Per la realizzazione delle attività, le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche e strumentali destinate alle finalità di interesse, da declinare nell’ambito di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato all’art. 7 del presente Protocollo d’intesa.
 

Art. 7 - Accordi attuativi

Ciascun accordo attuativo di cui all’art.6 dovrà contenere:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- gli oneri in termini di risorse umane, strumentali e finanziari necessari per la realizzazione di specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, ripartiti in logica di paritaria partecipazione, secondo le rispettive disponibilità economico- finanziarie e conformemente a quanto previsto nei rispettivi regolamenti, statuti e linee guida;
- la durata dell’Accordo attuativo.
 

Art. 8 - Durata

Il presente protocollo d’intesa dispiega i propri effetti dalla data della sottoscrizione e avrà la durata di tre anni. Non è consentito il rinnovo tacito.


Art. 9 - Tutela della privacy e riservatezza

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché si impegnano a trattare i dati personali per le finalità connesse all’esecuzione del presente protocollo d’intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101.


Art. 10 - Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa, previa comunicazione scritta e motivata da inviare con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera raccomandata A.R. .
 

Art. 11 - Foro competente

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Palermo, rinunziando
espressamente fin da ora le Parti alla competenza di qualsiasi altra sede.


Letto, confermato e sottoscritto.


fonte: inail.it