Cassazione Penale, Sez. 3, 15 ottobre 2021, n. 37580 - Infortunio mortale e responsabilità del coordinatore per la sicurezza e responsabile dei lavori per aver omesso la verifica sul POS e per non aver rilevato la pericolosità delle operazioni di scarico


 

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: LIBERATI GIOVANNI
Data Udienza: 23/09/2021
 

Fatto
 



1. Con sentenza del 29 settembre 2020 la Corte d'appello di Milano, giudicando a seguito del rinvio disposto da questa Corte con la sentenza n. 24104 del 23 marzo 2018, ha confermato la sentenza del 10 gennaio 2017 del Tribunale di Como, con la quale M.P. era stato dichiarato responsabile del delitto di cui agli artt. 113 e 589, commi 1 et 2, cod. pen. (addebitatogli per avere, quale responsabile dei lavori e coordinatore della sicurezza della S.C. Evolution S.p.a., concorso a cagionare la morte del lavoratore G.R., addetto al cantiere per la realizzazione di un edificio commerciale, affidata in appalto dalla S.C. Evolution alla B. S.r.l., omettendo di verificare l'adeguatezza del Piano Operativo di Sicurezza della B. e di rilevare la pericolosità delle operazioni di scarico, cosicché il coimputato G.B. aveva collocato una autogru in un'area inidonea a consentire la completa estensione su entrambi i lati dei relativi bracci stabilizzatori e aveva proceduto alla apertura dei bracci, uno dei quali aveva investito violentemente G.R., preposto al cantiere per conto della B., che si era imprudentemente avvicinato al mezzo, rimanendo schiacciato contro il muro di recinzione).
La Corte d'appello, nel confermare la responsabilità del M.P., dato atto della omessa verifica da parte dell'imputato della adeguatezza del piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro B. (che non prevedeva nulla a proposito delle modalità delle operazioni di carico e scarico e al mezzo operativo da utilizzare, in una situazione di cantiere che, per le sue dimensioni complessive e per la vastità dell'area di tetto da impermeabilizzare, rendeva prevedibile la necessità dell'utilizzo di una gru), ha ribadito che era onere del M.P. rilevare tali evidenti criticità e ovviarvi, quanto meno prevedendo e predisponendo una precisa e adeguata area del cantiere destinata alle operazioni di carico e scarico e la presenza di segnali di divieto di passaggio delle persone non addette a tali operazioni. Tale omissione è, poi, stata ritenuta causalmente ricollegabile all'evento mortale, nonostante il grave comportamento colposo del coimputato B., in quanto se questi fosse stato obbligato a utilizzare un'area ben delimitata e inibita al transito dei non autorizzati anche l'errata e imprudente manovra posta in essere con il radiocomando degli stabilizzatori non avrebbe comportato alcun pericolo per l'incolumità di terzi.

2. Anche avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due articolati motivi.
2.1. In primo luogo, ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della sussistenza di una condotta colposa del ricorrente per aver omesso di indicare un'area di carico e scarico nel cantiere, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, tale area era stata prevista dal M.P., che la aveva indicata nella planimetria, ed era stata condivisa in occasione di un sopralluogo al quale avevano partecipato tutti i soggetti di cantiere, compreso il coimputato B.; di tale sopralluogo era stato redatto un verbale, inviato anche per posta elettronica agli altri interessati, e inoltre la planimetria con indicata la zona di carico era stata anche affissa al cancello del cantiere. Tali aspetti erano stati segnalati alla Corte d'appello nel corso del giudizio di rinvio, depositando una memoria in data 14 settembre 2020 con allegati detti documenti, ma non erano stati considerati dalla Corte d'appello.
Il giudice del rinvio, inoltre, aveva omesso di considerare che lo stesso M.P. aveva individuato un'area di carico e scarico e l'aveva segnalata a tutti, compreso il B., con una mail e con una comunicazione ufficiale integrativa del piano operativo della sicurezza del 24/6/2015, anteriormente al verificarsi dell'evento.
Inoltre, la Corte d'appello aveva omesso di considerare che il G.R., deceduto a seguito dell'incidente sul lavoro, non era un terzo, ma era addetto al cantiere laddove era stato chiamato dal B. per aprirne il cancello in vista dell'arrivo dell'autocarro sul quale vi era il materiale da scaricare, cosicché doveva ritenersi che fosse stata solamente la manovra posta in essere da B. a causare la morte del suo dipendente e non anche quella del M.P..
2.2. In secondo luogo, ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'errata applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., a causa della omessa considerazione della condotta imprudente del B., idonea a interrompere qualsiasi nesso causale con il comportamento del ricorrente M.P., pur volendo ammettere le contestate mancanze di quest'ultimo nella verifica del piano operativo della sicurezza. Ciò era stato ampiamente sottolineato con la memoria del 14/9/2020 depositata nel corso del giudizio di rinvio (trascritta nel ricorso e a questo allegata), mediante la quale era stato illustrato analiticamente il comportamento del B., idoneo a interrompere qualsiasi relazione causale tra la condotta del M.P. e l'evento mortale, stante l'eccentricità di tale condotta, con la conseguente insussistenza della necessaria relazione causale tra la condotta addebitatagli e l'evento mortale.



Diritto

 


1. Il ricorso è infondato.


2. Giova premettere, in punto di fatto, che il ricorrente, quale responsabile dei lavori e coordinatore della sicurezza della S.C. Evolution S.p.a., è stato ritenuto responsabile della morte del lavoratore G.R., addetto al cantiere per la realizzazione di un edificio commerciale, che era stata affidata in appalto dalla s.c. Evolution alla B. S.r.l. L'addebito, in cooperazione colposa con G.B. - giudicato separatamente, nella sua qualità di amministratore della B. nonché di institore e manovratore specializzato della noleggiatrice B. Trasporti S.r.l. - riguarda la mancata verifica del Piano Operativo di Sicurezza della B. e il fatto di aver omesso di rilevare la pericolosità delle operazioni di scarico, di talché B. collocava l'autogru in un'area inidonea a consentire la completa estensione su entrambi i lati dei relativi bracci stabilizzatori, procedeva alla loro apertura, uno dei quali investiva violentemente G.R., preposto al cantiere per conto della B., che si era imprudentemente avvicinato al mezzo, rimanendo schiacciato contro il muro di recinzione.
Sempre in premessa va precisato che la Quarta Sezione di questa Corte, con la sentenza n. 24104 del 2018, di annullamento con rinvio, ha giudicato infondate le doglianze dell'imputato in ordine al mancato adempimento degli obblighi di alta vigilanza che gravavano sullo stesso quale coordinatore della sicurezza.
Con la medesima sentenza è stata rilevata l'insufficienza della motivazione sullo specifico tema relativo alla riferibilità causale dell'evento al mancato esercizio dei poteri di vigilanza da parte del M.P., ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen., tenuto conto della grave disattenzione con la quale il manovratore B. aveva posizionato la gru e della mancata adozione delle dovute misure precauzionali, da parte del medesimo institore.
In particolare, è stato rilevato che "non viene svolta alcuna considerazione critica rispetto alla rilevanza causale da riconoscere alla sopra richiamata condotta omissiva del M.P., in ordine alla verificazione dell'evento mortale, tenuto conto delle concrete modalità di realizzazione della manovra di posizionamento e montaggio della gru, quali concorrenti fattori causali sopravvenuti. E deve convenirsi con il ricorrente nel rilevare che la evidenziata lacuna motivazionale appare tanto più rilevante, posto che già il primo giudice aveva escluso, in punto di fatto, ogni diretto e materiale coinvolgimento del M.P. nelle operazioni di scarico, come poste in essere dal B.. Invero, i giudici di merito hanno chiarito che l'odierno imputato non aveva assistito alle operazioni di scarico del materiale - con ciò escludendo la sussistenza di uno dei profili di colpa in addebito - di talché risulta dirimente la disamina del tema relativo all'incidenza causale da assegnare al comportamento «gravemente colposo del B.», secondo l'apprezzamento espresso dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata, quale possibile causa sopravvenuta idonea a determinare l'evento".
Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello di Milano ha dato atto della omessa verifica da parte dell'imputato della adeguatezza del piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro B. e ha ritenuto che fosse onere del M.P. rilevare tali criticità e ovviarvi, quanto meno prevedendo e predisponendo una precisa e adeguata area del cantiere destinata alle operazioni di carico e scarico e la presenza di segnali di divieto di passaggio delle persone non addette a tali operazioni.
Tale omissione è stata ritenuta causalmente ricollegabile all'evento mortale, nonostante il grave comportamento colposo del coimputato B. (giudicato non eccentrico), in quanto se quest'ultimo fosse stato obbligato a utilizzare un'area ben delimitata e inibita al transito dei non autorizzati anche l'errata e imprudente manovra posta in essere con il radiocomando degli stabilizzatori non avrebbe comportato alcun pericolo per l'incolumità di terzi.

3. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso, mediante il quale è stato denunciato un vizio della motivazione, nella parte relativa alla configurabilità di una condotta colposa del M.P., per non essere in realtà stata omessa da parte sua l'individuazione di un'area di cantiere destinata al carico e allo scarico delle merci e per essere il lavoratore deceduto un dipendente della B. addetto al cantiere, con la conseguente insussistenza di profili di colpa a carico del ricorrente, è inammissibile, per essere tale aspetto già stato esaminato nella precedente sentenza di questa Corte, che ha giudicato infondati i rilievi sollevati dal ricorrente su tale aspetto, cosicché del tutto correttamente la Corte d'appello di Milano ha compiuto l'analisi sul nesso di causa, demandatogli dalla sentenza di annullamento, sul presupposto della sussistenza della condotta colposa del M.P.. Al riguardo, infatti, nella sentenza di annullamento con rinvio è stato rilevato che "la Corte di Appello ha rilevato, secondo un apprezzamento di fatto immune da aporie di ordine logico e perciò insindacabile in questa sede di legittimità: che la movimentazione dell'ingente quantitativo di rotoli e materiale necessario per coprire la vasta area del tetto rendeva verosimile l'impiego di una gru; e che M.P., nell'esercizio della sua funzione di alta vigilanza, aveva omesso di verificare adeguatamente il Piano Operativo di Sicurezza che era stato redatto dal datore di lavoro B.. Conclusivamente sul punto, deve rilevarsi che le doglianze che involgono il mancato adempimento degli obblighi di alta vigilanza che gravavano sul CSE M.P., sono prive di fondamento", demandando al giudice del rinvio solamente la verifica in ordine alla sussistenza del nesso di causa tra tale condotta e l'evento mortale.
Ne consegue l'inammissibilità dei rilievi sollevati con il motivo in esame, in quanto preclusi dal giudicato formatosi sul punto della sussistenza di un comportamento colposo del M.P., già accertato e di cui occorreva solamente verificare il rapporto causale con l'evento, cosicché risultano anche manifestamente infondate le doglianze del ricorrente in ordine all'omesso o, comunque, insufficiente esame della memoria e dei documenti prodotti nel giudizio di rinvio e relativi alla sua condotta, di cui del tutto correttamente la Corte d'appello di Milano non ha, alla luce della preclusione derivante dal rigetto del ricorso per cassazione su tale punto, tenuto conto.

4. Il secondo motivo, relativo al nesso di causa, non è fondato.
A tale riguardo la Corte d'appello, pur dando atto del comportamento gravemente colposo del B. (consistito nel collocare l'autogru in un'area palesemente inidonea a consentire la completa estensione, su entrambi i lati, dei bracci stabilizzatori di cui era dotata, nel procedere all'apertura dei bracci senza sincerarsi che nell'area di manovra non stazionassero persone, nel non avvedersi della presenza del G.R., che si era imprudentemente avvicinato al mezzo ed era quindi stato violentemente investito dal braccio in estensione, venendo schiacciato contro il muro di cinta del cantiere), ha escluso che lo stesso abbia interrotto il nesso causale tra l'evento e la condotta omissiva del M.P., sulla base del rilievo che se il B. fosse stato obbligato, con specifica previsione del piano operativo della sicurezza, a utilizzare un'area ben delimitata e inibita al transito dei non autorizzati, l'errata e imprudente manovra posta in essere dal B. con il radiocomando dell'autogru non avrebbe comportato alcun pericolo per l'incolumità di terzi.
Tale condotta non è, poi, stata ritenuta configurare un rischio eccentrico (ossia esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia), idoneo a escludere la responsabilità del M.P., rientrando nella sua posizione di garante prevedere l'adozione di tutte le cautele volte alla prevenzione e al governo del rischio derivante dall'altrui comportamento imprudente, cautele che, se esistenti e non osservate dal B., avrebbero potuto consentire di attribuire solo a quest'ultimo la responsabilità dell'evento mortale verificatosi.
Si tratta di considerazioni logiche e coerenti con il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, secondo cui il datore di lavoro, e, in generale, il destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, o di altro soggetto nei cui confronti vi sia un obbligo di vigilanza (come l'appaltatore), sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro. E' stato quindi attribuito il carattere di abnormità non solo alla condotta del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite (come, ad esempio, nel caso che il lavoratore si dedichi a un'altra macchina o a un altro lavoro, magari esorbitando nelle competenze attribuite ad altro lavoratore), ma anche a quella che, rientrando nelle mansioni proprie del lavoratore, sia consistita in qualcosa di radicalmente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.
Perché la condotta colposa del lavoratore (o del soggetto cu cui deve essere svolta la vigilanza da parte del garante) possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario, dunque, non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (così Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 dep. il 2017, Gerosa, Rv. 269603 che ha escluso l'abnormità della condotta di due lavoratori che erano deceduti, per mancanza di ossigeno, all'interno di una cisterna in cui si erano calati per svolgere le proprie mansioni, ma senza attendere l'arrivo del responsabile della manutenzione e senza utilizzare dispositivi di protezione; v. anche Sez. 4, n. 22034 del 12/04/2018, Addezio, Rv. 273589; nonché Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242, relativa a fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l'assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato).
Ora, nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente escluso l'eccentricità della condotta colposa del B., in quanto non estranea ai suoi compiti (trattandosi dello scarico di un ingente quantitativo di materiali destinati al cantiere affidato all'impresa da questi amministrata), né abnorme e imprevedibile (trattandosi dell'improprio e imprudente utilizzo di un'area di cantiere inidonea allo scarico di tale quantitativo di materiali e dell'imprudente utilizzo della autogru impiegata per tale attività, utilizzo che era prevedibile in ragione dell'entità della attività da svolgere, oltre che della mancata vigilanza in ordine alla presenza di terzi estranei alla attività di scarico), cosicché correttamente è stata ravvisata una relazione causale tra la condotta colposamente omissiva del M.P. e l'evento mortale, che avrebbe potuto essere prevenuto attraverso l'adozione delle opportune misure cautelari e prevenzionali da parte del responsabile della sicurezza della committente.
I rilievi del ricorrente, peraltro riproduttivi di quelli proposti nel giudizio di rinvio, risultano, dunque, infondati, essendo stata affermata la sussistenza della relazione causale tra la sua omissione colposa e l'evento sulla base di considerazioni pienamente razionali e conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, evidenziando la prevedibilità del comportamento colposo del B., in ragione della rilevanza dei lavori da eseguire (in particolare del quantitativo di materiali da copertura da scaricare, attività per la quale era prevedibile l'utilizzo di una autogru, con la conseguente necessità di adottare le misure precauzionali necessarie) e la sua evitabilità mediante l'adozione delle cautele omesse.

5. Il ricorso deve, dunque, essere respinto, a cagione della inammissibilità del primo motivo e della infondatezza del secondo.
Consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento.

 

P.Q.M.




Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/9/2021