Il Presidente di Sezione |
e, p.c. Al Direttore generale per le risorse informatiche e la statistica
e, p.c. Ai Dirigenti della Giustizia amministrativa
e, p.c. Al Segretario delegato per il Consiglio di Stato
e, p.c. Al Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali
e, p.c. Al Segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa
e, p.c. Al Responsabile del Servizio per l'informatica
e, p.c. LORO SEDI
Oggetto: Accesso nei luoghi di lavoro con il Green Pass. Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro è fatto obbligo di verificare la certificazione verde COVID-19 (cd. Green Pass) di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dei magistrati e dei dipendenti amministrativi che accedano agli Uffici.
Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID- 19 da parte della Piattaforma nazionale-DGC (Digital green certificate), i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale che attestino o refertino:
1. l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
2. l’avvenuta guarigione da COVID-19;
3. l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Resta fermo che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il COVID-19 o trovarsi in quarantena (v. le «Linee guida in materia di condotta delle Pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale», approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021; nel prosieguo, “Linee guida”).
1. Ambito di applicazione.
1.1. La verifica del possesso del certificato verde (che non può essere oggetto di autocertificazione; v. le Linee guida) ai fini dell’accesso agli Uffici della Giustizia amministrativa, da effettuare ogni giorno e nei confronti di chiunque acceda, si estende anche:
a) ai soggetti che negli Uffici della Giustizia amministrativa svolgano attività di tirocinio;
b) ai dipendenti delle società o imprese che svolgano per la Giustizia amministrativa lavori o servizi o forniture a seguito di affidamento;
c) a qualunque visitatore (v. le Linee guida).
1.2. Non sono obbligati ad esibire il certificato verde ai fini dell’accesso agli Uffici della Giustizia amministrativa:
a) i soggetti esentati dalla vaccinazione. Tali soggetti, anziché il certificato verde, sono tenuti ad esibire idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, n. 35309. Nella certificazione di esenzione dovranno essere indicati i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita) e figurerà la dicitura: «soggetto esente dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105» e la data di validità;
b) gli avvocati, le parti del processo, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del giudice.
Al fine di comprovare l’appartenenza alla categoria di cui alla lettera b) deve essere esibita, all’atto dell’accesso agli Uffici, in luogo della certificazione verde, una autocertificazione (allegato 1), resa anche disponibile sul sito della Giustizia amministrativa, che attesti la qualità di cui alla lettera b), nonché l’assenza dello stato febbrile o di altri sintomi che possano essere collegati al COVID-19.
2. Controlli.
L’Amministrazione intende aderire al sistema di verifica della certificazione verde apprestata da NoiPA, usufruendo di un nuovo servizio di interrogazione il quale consentirà, ai soggetti incaricati, di visualizzare nelle pagine web la validità della certificazione verde.
2.1. (Verifica del Green Pass all’accesso)
In attesa della predisposizione della relativa applicazione, la verifica è effettuata dal personale che attualmente controlla la temperatura, in occasione dell’accesso agli Uffici.
La verifica è effettuata tramite l’applicazione “VerificaC19”, installata su un dispositivo fisso o mobile. L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
Il personale che effettua la verifica è “designato” al trattamento dei dati. In particolare, ove si tratti di una impresa esterna, la stessa sarà individuata come Responsabile esterno del trattamento; nell’ipotesi in cui la verifica sia effettuata da un dipendente dell’Amministrazione si provvederà ad incaricarlo del relativo trattamento dei dati.
La verifica è effettuata con un tablet o un telefono cellulare fornito in dotazione. A tal fine il dirigente dovrà chiedere, qualora ne sia sprovvisto, l’apparecchiatura all’Ufficio CED, rete, sicurezza, siti istituzionali (***@giustizia-amministrativa.it) entro il 14 ottobre 2021.
Ove il controllo dia esito negativo, il personale addetto invita la persona a non accedere ai locali e informa immediatamente il dirigente amministrativo dell’Ufficio presso il quale il soggetto - magistrato, dipendente amministrativo o tirocinante - privo di certificazione presti servizio. Qualora il soggetto privo di certificazione sia lo stesso dirigente l’informativa sarà indirizzata al Segretario generale della Giustizia amministrativa.
Il dirigente (o, nel caso previsto dal periodo immediatamente precedente, il Segretario generale della Giustizia amministrativa), non appena informato, invia una comunicazione all’Ufficio gestione del bilancio e del trattamento economico e previdenziale (utilizzando esclusivamente la e-mail ***@ga-cert.it), per la relativa trattenuta prevista dalla legge e dalle Linee guida. Tale comunicazione non è necessaria nel caso in cui il soggetto sottoposto a verifica sia un tirocinante.
Per tutto il periodo in cui sia inibito l’accesso agli Uffici per mancanza del certificato verde, il soggetto interessato è considerato “assente ingiustificato dal servizio” (o dal tirocinio). In tale periodo non è consentito, rispettivamente, il lavoro in modalità smart working o, comunque, a distanza. Per il personale amministrativo, l’assenza è registrata nel sistema di rilevazione delle presenze con il codice “Greenpass”.
Deve ugualmente considerarsi assente ingiustificato - e non potrà in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile - chi dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla.
Non sono configurabili, invece, profili di rilievo disciplinare e sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Se il soggetto privo di certificato verde sia un dipendente di una impresa o di una società esterna, la segnalazione è fatta, dagli addetti ai controlli, al dirigente dell’Ufficio che abbia stipulato il relativo contratto di affidamento dei lavori, servizi o forniture. Il dirigente di tale Ufficio procederà, quindi, alla comunicazione al titolare dell’impresa o al legale rappresentante della società.
Le predette comunicazioni sono effettuate dal dirigente anche se non materialmente presente in Ufficio in quanto titolare di più incarichi dirigenziali. Se il dirigente sia assente ad altro titolo (ad esempio, malattia o ferie), provvede il funzionario incaricato dal dirigente.
2.2. (Verifica del Green Pass nei locali della Giustizia amministrativa)
Ove la mancanza del certificato verde sia riscontrata all’interno dei locali degli Uffici della Giustizia amministrativa, in sede di verifica successiva all’accesso, oltre alle segnalazioni di cui al precedente par. 2.1, il dirigente (o il Segretario generale della Giustizia amministrativa, qualora il soggetto privo di certificazione sia lo stesso dirigente) effettua, nel caso di un dipendente amministrativo, anche la comunicazione, ai fini disciplinari, all’Ufficio per il personale amministrativo e l’organizzazione e, qualora si tratti di un tirocinante, al tutor perché se ne tenga conto nella relazione conclusiva del tirocinio.
Se sia un magistrato a risultare privo del certificato verde all’interno dei locali della Giustizia amministrativa, il dirigente invia la comunicazione al Segretario generale della Giustizia amministrativa che provvede ad informare il Presidente del Consiglio di Stato.
In ogni caso il dirigente (o, nei casi sopra previsti, il Segretario generale della Giustizia amministrativa) comunica la notizia della violazione, commessa dal personale amministrativo e dai tirocinanti, anche al Prefetto territorialmente competente per la irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
La medesima disciplina si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione, ove richiesta e prescritta, da parte di chi si trovi nei locali della Giustizia amministrativa.
Se il soggetto privo di certificato verde e presente nei locali della Giustizia amministrativa sia un dipendente di una impresa o di una società esterna, le predette segnalazioni sono fatte dal dirigente dell’Ufficio che abbia stipulato il relativo contratto di affidamento dei lavori, servizi o forniture al titolare dell’impresa o al rappresentante legale della società, tenute a provvedere ai sensi di legge.
Se il soggetto privo di certificato verde e presente nei locali della Giustizia amministrativa sia un visitatore, la comunicazione al Prefetto è effettuata dal dirigente dell’Ufficio o, per il Consiglio di Stato, dal Segretario generale della Giustizia amministrativa.
3. Obblighi e divieti per l’incaricato.
L’incaricato al controllo non deve effettuare fotografie né copie cartacee o digitali di documenti di identità o certificazioni verdi, né conservare alcuna informazione relativamente alle attività di verifica del Green Pass. La verifica delle certificazioni verdi non prevede la memorizzazione di alcuna informazione sul dispositivo del verificatore.
Si richiama, a tale proposito, l’articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 che disciplina la certificazione verde e le regole per la sua verifica.
Inoltre, l’incaricato del controllo non può farsi sostituire nello svolgimento dell’incarico se non autorizzato dal datore di lavoro.
Infine, l’incaricato del controllo non deve procedere alla verifica di dati diversi dalla identificazione dei soggetti privi di certificazione valida.
4. Verifica del possesso del Green Pass ai fini della programmazione del lavoro.
L’Amministrazione si riserva di consentire ai datori di lavoro di avvalersi delle richieste di comunicazione di cui all’articolo 9-octies (Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro) del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come da ultimo integrato dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139.
La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza dei magistrati, del personale amministrativo e dei tirocinanti.
Gabriele Carlotti