Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 - Attuazione della direttiva (CEE) 76/769 relativa all'ammissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 336 del 7 dicembre 1982
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 76/769 del 27 luglio 1976, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relativi alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Considerato che in data 29 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità e di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982;
Emana il seguente decreto:
Articolo 1
Il presente decreto regola le restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi elencati nell'allegato.
La immissione sul mercato e l'uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi specificati nell'allegato al presente decreto sono consentiti nei limiti di restrizione e nell'ambito delle eccezioni in esso contemplate.
Le norme del presente decreto non si applicano:
a ) al trasporto delle sostanze e dei preparati pericolosi, di cui all'allegato, per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima od aerea;
b ) alle sostanze ed ai preparati pericolosi esportati verso Paesi terzi;
c ) alle sostanze ed ai preparati in transito sottoposti a controllo doganale purchè non siano oggetto di alcuna trasformazione.
Articolo 1 Bis
1. L'allegato di cui all'articolo 1 può essere modificato con decreto del Ministro della sanità per assicurarne la conformità alle direttive comunitarie.
(Articolo aggiunto dall'art. 27 della L. 22 febbraio 1994, n. 146)
Articolo 2
Agli effetti del presente decreto si intendono per:
sostanze : gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale ovvero ottenuti mediante lavorazioni industriali;
preparati : i miscugli e le soluzioni composti da due o più sostanze.
Articolo 3
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette nel mercato o utilizza le sostanze ed i preparati pericolosi elencati nell'allegato, fuori dei casi considerati dallo stesso quali eccezioni, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 1 milione fino a lire 5 milioni.
Il divieto non si applica alla immissione o all'uso di tali sostanze e preparati per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi.
Articolo 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
Allegato unico.
Allegato
Denominazione della sostanza,
dei gruppi di sostanze
o preparati Restrizioni
1. Difenili policlorurati (PCB), Non sono ammessi, salvo nelle
ad eccezione dei difenili seguenti eccezioni:
mono e diclorurati.
1. Apparecchi elettrici a si-
stema chiuso, trasformatori
Trifenili policlorurati (PCT). resistenze induttanze.
Preparati la cui percentuale 2. Grandi condensatori ( 1 kg
in PCB o in PCT supera lo di peso totale).
0,1% in peso.
3. Piccoli condensatori (purché
la percentuale massima di
cloro dei PCB sia del 43% e
che essi non contengano più
del 3,5% di difenili penta-
clorurati o difenili maggior-
mente clorurati). I piccoli
condensatori, che non rispon-
dono alle esigenze sopra men-
zionate, possono essere anco-
ra immessi sul mercato per un
anno a decorrere dalla data
di entrata in vigore del pre-
sente decreto. Questa restri-
zione non si applica ai pic-
coli condensatori già in uso.
4. Fluidi termovettori negli
impianti caloriferi a sistema
chiuso (salvo negli inipianti
destinati a trattare prodotti
alimentari per l'uomo e per
gli animali, prodotti farma-
ceutici e prodotti per uso
veterinario; se tuttavia in
tali impianti i PCB sono uti-
lizzati alla data di entrata
in vigore del presente decre-
to, il loro uso è consentito
fino al 31 dicembre 1983).
5. Fluidi idraulici per:
a) l'equipaggiamento sotter-
raneo delle miniere;
b) le macchine di servizio
delle celle di fabbrica-
zione elettrolitica del-
l'alluminio, usate alla
data di entrata in vigore
del presente decreto, fino
al 31 dicembre 1983.
6. Prodotti di base e prodotti
intermedi destinati ad essere
trasformati in altri prodotti
che non ricadono sotto il di-
vieto del presente decreto.
2. Cloruro-1-etilene (cloruro Non è ammesso come agente pro-
di vinile monomero). pulsore degli di aerosol,
qualunque sia l'impiego.
(Allegato modificato dal D.M. 17 aprile 2003, con effetto a decorrere dalle date previste dall'art. 2 del medesimo D.M. ; dal D.M. 17 ottobre 2003, con effetto a decorrere dalle date previste dall'art. 2 del medesimo D.M. ; dall'art. 1 del D.M. 10 maggio 2004, dal D.M. 18 giugno 2004, dal D.M. 14 dicembre 2004, dal D.M. 4 luglio 2005 ; dal D.M. 18 ottobre 2005 e dal D.M. 18 ottobre 2006)