Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE


IL DIRETTORE GENERALE
 

Visto il Decreto Ministeriale 14 settembre 2016, n. 409, recante “Individuazione dei datori di lavoro del MiBACT ai sensi dell’art.2 comma 1, lettera b) del decreto legislativo 81/2008”;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
Vista la Circolare n. 50 del 5.10.2021 del Segretariato Generale con la quale si provvede alla diffusione delle disposizioni di cui al decreto legge di cui alla precedente premessa fornendo altresì le prime indicazioni operative per l’attuazione dell’obbligo di esibizione della certificazione verde;
Premesso che l’art. 9-quinquies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall’art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening», prevede che, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, ha introdotto l’obbligo, per il personale delle amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione presso le amministrazioni, a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (cosiddetto “green pass”);
Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021, recante “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale”;
Sentiti i Datori di Lavoro presenti nella sede del Collegio Romano;
Ritenuto di dover ottemperare in adempimento a quanto previsto dalle disposizioni e prescrizioni sopracitate;
 

DECRETA


Preambolo

1. L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) è condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro, e conseguentemente, per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
2. Oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di “green pass” - ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.
3. L’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
 

Articolo 1
(Personale preposto all’attività di controllo e all’accertamento e contestazione delle violazioni)

1. Ai sensi dell’art. 9-quinquies comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sono incaricati al controllo del possesso della certificazione verde al momento dell’accesso presso la sede del Collegio Romano del MiC, i seguenti dipendenti in servizio presso la Direzione generale organizzazione - Ufficio accoglienza e passi:
…omissis…
2. Le attività di controllo del possesso della certificazione verde al momento dell’accesso presso la sede del Collegio Romano del MiC sono coordinate dai seguenti dipendenti della Direzione generale organizzazione: dott. RM, e in caso di sua assenza, sig.ra FC, con il supporto dei sigg.ri RS e LE.
3. Ai sensi delle Linee guida allegate al dPCM 12 ottobre 2021 nonché dell’art. 9-quinquies comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, i datori di lavoro presenti nella sede del Collegio provvedono a nominare nell’ambito del proprio Ufficio il/i dirigente/i incaricato/i dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 del richiamato art. 9-quinquies, che potranno eventualmente procedere alla verifica, anche a campione, del possesso della certificazione del proprio personale in servizio, in maniera omogenea con un criterio di rotazione e, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.
4. Nel caso dello svolgimento dei controlli di cui al precedente comma, il dirigente che ha svolto l’accertamento dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l’inizio dell’assenza ingiustificata. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l’accesso nella sede di lavoro senza certificazione verde, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio), segnalando nel contempo la violazione de qua al competente UPD.
5. È rimessa ai singoli Dirigenti la possibilità di delegare ad uno o più funzionari l’istruttoria relativa all’accertamento e alla contestazione di cui ai commi 1 e 2 del richiamato art. 9-quinquies, nel rispetto dei principi e delle norme di legge in materia di protezione dei dati e della privacy.
 

Articolo 2
(Modalità operative)

1. La verifica del possesso della certificazione verde per le persone che accedono presso la sede del Collegio Romano potrà avvenire mediante:
a. dispositivi di controllo integrati nei rilevatori della temperatura, installati in corrispondenza dei sistemi di controllo degli accessi fisici;
b. l’utilizzo dell’applicazione “VerificaC19” scaricata su dispositivo mobile;
c. un’interazione in modalità asincrona tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la Piattaforma nazionale-DGC per la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19, non appena la stessa sarà resa disponibile.
2. Il controllo sarà effettuato su tutto il personale in servizio, con le modalità sopra descritte, al momento dell’accesso nel luogo di lavoro.
3. Il Personale di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, preposto all’attività materiale di controllo all’accesso è incaricato:
a. di utilizzare l’applicazione “VerificaC19” scaricata su dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni garantendo l’assenza di memorizzazione di informazioni personali sul dispositivo, nel rispetto dei principi e delle norme di legge in materia di protezione dei dati e privacy;
b. nell’ipotesi di Errore di lettura dei QR Code o di malfunzionamento dei dispositivi di controllo integrati nei rilevatori della temperatura installati in corrispondenza dei sistemi di controllo degli accessi fisici, di richiedere a tutti i soggetti che intendono accedere ai locali, prima di consentirne l’accesso, di mostrare il QR Code del proprio certificato verde COVID-19, in formato digitale oppure cartaceo, ai fini della verifica manuale mediante l’utilizzo dell’app “Verifica C19”, ed eventualmente esibire il proprio documento di riconoscimento;
c. di verificare la validità del certificato e la corrispondenza dei dati anagrafici visualizzati dall’applicazione con quelli del soggetto e/o con quelli presenti nel documento per tutti i visitatori, ad esclusione degli utenti che si recano presso la sede ministeriale per l’erogazione di un servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare;
d. di vietare ai soggetti senza green pass valido o che si rifiutino di esibirlo l’accesso alla struttura, invitandoli ad allontanarsi.
4. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR Code, in corso di predisposizione da parte dell’autorità competente. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza - non potrà essere soggetto ad alcun controllo. In tali ipotesi il Medico competente - ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.
5. Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera
scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’art. 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.
6. Nel caso in cui in sede di verifica all’accesso venga accertata la mancanza del green pass da parte di un soggetto di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l’allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza. Analoga procedura dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del green pass riguardi personale in somministrazione. In tali casi sebbene il personale somministrato svolga la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore, l’assenza dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del green pass dovrà comunque essere segnalata immediatamente all’Agenzia di somministrazione.
7. È fatta salva la possibilità, per gli altri Datori di Lavoro, anche esterni all’Amministrazione, di adottare misure di controllo dei propri dipendenti, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente.
 

Articolo 3
(Profili Sanzionatori per i lavoratori)

1. Nel caso in cui, all’esito delle attività di controllo, il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde COVID-19, il personale preposto vieterà l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi e provvederà a comunicare con immediatezza all’Ufficio del personale il relativo nominativo.
2. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerata assenza ingiustificata. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.
3. Il lavoratore che dichiari il possesso della certificazione verde ma non sia in grado di esibirla, deve essere parimenti considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile, atteso che il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.
4. Per il personale che effettua l’accesso al luogo di lavoro in violazione degli obblighi descritti, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dall’ordinamento vigente.
 

Articolo 4
(Norme di chiusura)

1. Resta inoltre fermo, per il personale dipendente - ancorché munito di green pass - il rispetto di tutte le istruzioni fornite per la riduzione del rischio di contagio da SARS-CoV-2.
2. In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell’intestatario salvo quelli strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2, 5, 9 quinquies, commi 6 e ss, e 9-septies, commi 6 e ss.

Roma, 14 Ottobre 2021
 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Marina Giuseppone