Il Ministro dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo
Individuazione dei datori di lavoro del MiBACT
ai sensi dell'art.2 comma 1, lettera b) del decreto legislativo 81/2008


VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante le "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO l'art. 2, comma 1, lett. b) del citato D.Lgs. 81/2008 "... nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa";
VISTO che il D.Lgs.81/08 consente l'individuazione anche di altri soggetti, indipendentemente dalla qualifica dirigenziale solo se in condizione di esercitare effettivamente e autonomamente i poteri di gestione e di spesa;
VISTO che per le Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, il Datore di Lavoro è il soggetto titolare di autonomi poteri decisionali e di spesa, così come stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs.81/08;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministero e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";
VISTO il Decreto Ministeriale del 27 novembre 2014 recante "Articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo";
VISTO il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei Musei statali";
VISTO il Decreto Ministeriale del 14 ottobre 2015 recante "Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
VISTO il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2016 recante "Modifiche al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
VISTO il Decreto Ministeriale del 9 aprile 2016 recante "Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti dei luoghi di cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016;
VISTA la Direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 aprile 2015 - "Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali", registrata dalla Corte dei Conti in data 1 giugno 2015, al n. 2688.
VISTO il Decreto Ministeriale del 9 giugno 2015 recante la "Individuazione dei datori di lavoro del MiBACT ai sensi dell'art.2 comma 1, lettera b) del decreto legislativo 81/2008;
VISTE le circolari n. 1 del 13 gennaio 2015, n. 11 del 1 aprile 2015, n. 36 del 16 novembre 2015 e n. 45 del 3 dicembre 2015 del Segretario generale concernenti misure organizzative e procedurali per il rischio terrorismo;
RAVVISATA la necessità di procedere ad una nuova edizione del D.M. 9 giugno 2015 in applicazione delle disposizioni organizzative intervenute successivamente alla pubblicazione del decreto ministeriale medesimo;
SENTITO il parere del Segretario Generale e delle Direzioni Generali;
 

DECRETA

Art. 1- Il Decreto Ministeriale 9 giugno 2015 è abrogato;

Art. 2 - Ferme restando le attribuzioni e le competenze nei rispettivi ambiti di responsabilità, sono individuati Datori di Lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. i funzionari delegati preposti agli uffici di livello dirigenziale e non dirigenziale. In particolare sono individuati datori di lavoro:
per l'Amministrazione Centrale (D.P.C.M 29/08/2014 n. 171- Capo III artt.11-24)
a) Segretario Generale del Segretariato Generale;
b) Direttore Generale delle Direzioni Generali;
per gli istituti centrali e dotati di autonomia speciale (D.P.C.M 29/08/2014 n. 171- Capo V art. 30)
c) Direttori degli Istituti Centrali e dotati di autonomia speciale;
Per l'Amministrazione Periferica (D.P.C.M. 29/08/2014 n.171- Capo VI artt.31-38)
d) Segretario Regionale per i Segretariati Regionali;
e) Soprintendente per le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e per le Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche;
f) Direttore dei Poli Museali Regionali per i Poli Museali Regionali. Essi assolveranno a tale incarico per il proprio ufficio, nonché per gli istituti e luoghi della cultura ad essi assegnati ed a cui non è proposto un funzionario delegato;
g) Direttore delle Biblioteche per le Biblioteche (uffici di livello dirigenziale e non dirigenziale)

h) Direttore degli Archivi di Stato per gli Archivi di Stato (uffici di livello dirigenziale e non dirigenziale);
Per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari (D.P.C.M 29/08/2014 n. 171-Capo II art.3) è individuato datore di lavoro il Direttore Generale della Direzione Generale Organizzazione.
È altresì individuato datore di lavoro il Comandante dei Carabinieri per il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

Art. 3 - I Datori di Lavoro, come sopra identificati, provvedono agli adempimenti di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. per le sedi del proprio ufficio, nonché per gli istituti e luoghi della cultura ad essi assegnati ed a cui non è preposto un funzionario delegato. Per la pianificazione e gestione delle emergenze i datori di lavoro faranno specifico riferimento alle circolari n. 132 dell'8 ottobre 2004 emanata dal Dipartimento per la Ricerca, l'innovazione e l'organizzazione e n. 30 del 6 febbraio 2007 e successivi aggiornamenti ed integrazioni.

Art. 4 - In caso di presenza di più Datori di Lavoro all'interno dello stesso stabile/plesso la responsabilità del coordinamento in particolare per la gestione delle emergenze, nonché per gli "spazi comuni" è demandata al Datore di Lavoro che ha in carico la gestione dell'accesso aH'immobile, degli spazi e degli impianti comuni. 

Art. 5 - Al Datore di lavoro è affidata la sicurezza del patrimonio culturale in consegna; egli è responsabile della applicazione delle relative misure preventive e di verifica in esecuzione degli atti di indirizzo dell'Amministrazione.

Art. 6 - Il Datore di Lavoro assicura il "benessere organizzativo" ovvero promuove e mantiene il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori in ogni tipo di occupazione, alfine di contribuire il più alto livello di efficacia e efficienza, produttività e sviluppo.

Art. 7 - Il Datore di lavoro è garante della attuazione della politica e delle procedure del Sistema di Gestione Integrata della salute e Sicurezza sul Lavoro all'interno delle strutture di rispettiva competenza

Art. 8 - Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 giugno 2015

Roma, 14 settembre 2016

Il Ministro