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Ministero della salute
Ordinanza 22 ottobre 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
G.U. 23 ottobre 2021, n. 254

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
Visti l'art. 3 del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che disciplina l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e il successivo art. 12, comma 2, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e, in particolare, l'Allegato 20;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, e successive modificazioni, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 luglio 2021, n. 181;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 agosto 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 agosto 2021, n. 207;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
Vista la raccomandazione (UE) 2021/1782 dell'8 ottobre 2021 del Consiglio che, da ultimo, modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, prevedendo che «dall'8 ottobre 2021 gli Stati membri dovrebbero revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda le persone residenti nei Paesi terzi elencati nell'Allegato I»;
Visto, in particolare, l'Allegato 1 alla citata raccomandazione (UE) 2021/1782 del Consiglio, che individua i «Paesi terzi, regioni amministrative speciali e altre entità e autorità territoriali i cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso l'UE»;
Vista la circolare prot. n. 34414 del 30 luglio 2021, della Direzione generale della prevenzione sanitaria, concernente l'equipollenza delle certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati terzi per gli usi previsti dall'art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
Vista la circolare prot. n. 42957 del 23 settembre 2021, della Direzione generale della prevenzione sanitaria, concernente l'equivalenza dei vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all'estero;
Considerato l'andamento nazionale e internazionale della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2, caratterizzato dalla prevalente circolazione della variante B.1.617.2, classificata come VOC dal World Health Organization;
Ritenuto necessario e urgente, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, tenuto conto delle modifiche apportate all'Allegato 1 della richiamata raccomandazione (UE) 2020/912, e sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, prevedere nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero;
Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
 

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Ai fini della presente ordinanza, si applicano le seguenti definizioni:
a) «certificazione verde COVID-19»: certificazione verde COVID-19 rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ovvero certificato COVID digitale dell'UE di cui ai regolamenti UE 2021/953 e 2021/954;
b) «isolamento fiduciario»: periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario secondo le modalità di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
c) «PLF» o «passenger locator form»: modulo di localizzazione del passeggero, compilato in formato digitale nei termini e secondo la tempistica individuati con circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria.
 

Art. 2

1. Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni nè a obblighi di dichiarazione.
2. Le certificazioni rilasciate dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano a seguito di una vaccinazione anti SARS-CoV-2 validata dall'Agenzia europea per i medicinali e di avvenuta guarigione, sono considerate equivalenti a quelle italiane, anche per le finalità d'uso previste dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, anche nei termini di cui all'art. 14, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Le certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.
 

Art. 3

1. La lista di Stati e territori di cui all'elenco C dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come già modificata dall'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, è sostituita dalla seguente:
«Elenco C
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco».
2. L'ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più Stati o territori di cui al comma 1 nei quattordici giorni antecedenti, è consentito alle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli, del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente;
c) in caso di avvenuto ingresso nel territorio nazionale in violazione delle previsioni di cui alla lettera b), sottoposizione a isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni, e sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.
 

Art. 4

1. La lista di Stati e territori di cui all'elenco D dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come già modificata dall'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, è sostituita dalla seguente:
«Elenco D
Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina, Uruguay; Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao».
2. L'ingresso nel territorio nazionale a persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più Stati o territori di cui al comma 1 nei quattordici giorni antecedenti, è consentito alla contestuale presenza delle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli, del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency - EMA). Tale ultima certificazione è riconosciuta come equivalente a quella di cui all'art. 9, comma 2, lettera a) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei regolamenti UE 2021/953 e 2021/954. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, in Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, possono, altresì, esibire la certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione ovvero la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti attestante l'avvenuta guarigione. Le certificazioni di cui al presente comma possono essere esibite in formato digitale o cartaceo;
c) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Il termine è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).
3. In caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dal comma 2, lettera c), si applica la misura dell'isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.
 

Art. 5

1. Gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco E dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 sono consentiti soltanto in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.
2. L'ingresso nel territorio nazionale alle persone, che hanno transitato o soggiornato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in uno Stato o territorio di cui all'elenco E, è consentito nel rispetto delle modalità di cui al comma 3 ed esclusivamente in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva;
m) partecipazione da parte di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) e regolate da specifico protocollo di sicurezza adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.
3. Gli ingressi nel territorio nazionale consentiti ai sensi del comma 2 avvengono nel rispetto delle seguenti modalità:
a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
b) presentazione, al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
c) sottoposizione a isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni;
d) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine dell'isolamento fiduciario di cui alla lettera c).
 

Art. 6

1. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, e fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form e di sottoposizione a test molecolare o antigenico, la sorveglianza sanitaria e la misura dell'isolamento fiduciario, ove previsti, non si applicano nei casi di cui all'art. 51, comma 7, lettere d), e), h), i), m), n), o), p), q) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
2. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 3, non si applicano alle ipotesi di cui all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), l) ed o), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonché:
1) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;
2) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;
3) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;
4) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
3. Nei casi di cui al comma 2, numeri 3) e 4), non si applica l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form.
 

Art. 7

1. Per le finalità d'uso previste dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in conformità ai parametri individuati con circolare del Ministero della salute, le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e Stati Uniti d'America, sono riconosciute come equivalenti a quelle di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Le certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.
 

Art. 8

1. I bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.
2. I minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi alla misura dell'isolamento fiduciario se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione alle condizioni previste.
3. L'esenzione dall'isolamento fiduciario prevista dal comma 2, non si applica ai minori di età pari o superiore a sei anni per i quali non sia presentata la prova dell'effettuazione del tampone previsto ai fini dell'ingresso in Italia da Stati o territori esteri.
 

Art. 9

1. La presente ordinanza produce effetti dal 26 ottobre 2021 e fino al 15 dicembre 2021.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2021
 

Il Ministro: Speranza

 

Avvertenza:
A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.