Ministero della Giustizia
Circolare 28 febbraio 1997
Adempimenti di cui al D.Lvo 626/94 e successive modificazioni
 

L'entrata in vigore della normativa di cui al D.Lvo 626/94 e successive modificazioni, come è noto, ha comportato a carico dei Magistrati capi degli uffici giudiziari - datori di lavoro ai sensi del D.M. 18 novembre 1996 - una serie di obblighi e di adempimenti, tra i quali in particolare:
la "valutazione del rischio", (art. 4 comma 1 e 2 del D.Lvo 626/94) all'esito della quale deve essere elaborato il prescritto documento;
la designazione del "medico competente" con compiti di collaborazione, nonché di controllo ed addestramento del personale.
In particolare il medico competente deve collaborare anch'egli alla stesura del "documento di valutazione del rischio".
Già da tempo questa Direzione Generale ha diramato note esplicative con le quali, tra l'altro, si assicurava la liquidazione degli impegni assunti dai capi degli uffici giudiziari sia per quanto concerne la designazione del medico competente che l'eventuale consulenza fornita da soggetti esterni tecnicamente qualificati, secondo quanto consentito dalla legge.
A seguito dei numerosi quesiti pervenuti a questa Direzione Generale con i quali i capi degli uffici giudiziari chiedevano, tra l'altro, direttive in ordine alla scelta delle procedure da seguire per la nomina del medico competente, questa Direzione Generale, proprio al fine di agevolare i gravosi compiti demandati dalla normativa ai datori di lavoro pubblici, avviava un'azione esplorativa per definire schemi di convenzione con enti qualificati, il cui contenuto esaurisse tutte le attribuzioni del medico competente.
I contatti già avviati dal mese di dicembre con l'I.N.A.I.L. e l'ISPE.SL. non hanno dato positivi risultati.
Da ultimo, in esito ai contatti recentemente intrapresi da questa Direzione Generale con la Direzione della Sanità delle Ferrovie dello Stato quest'ultima ha redatto un'offerta economica che prevede:
- la possibilità di avvalersi di una struttura in grado di assicurare un identico livello di servizio tecnico su tutto il territorio nazionale;
- la disponibilità a compiere i sopralluoghi ambientali necessari su tutto il territorio nazionale;
- la definizione di un prezzo differenziato per le prestazioni relative alla sorveglianza sanitaria e le visite mediche per il personale, da una parte, dall'altra, per la collaborazione alla redazione del documento di valutazione del rischio, subordinata ad una ricognizione dei rischi potenziali di ogni ambiente di lavoro.
Per quanto concerne quest'ultimo profilo è stata proposta una retribuzione ad unità di personale (Lire 40.000) .
Il prezzo per la visita del personale a rischio, stimato tra il 20% e il 30% dell'organico dell'amministrazione (videoterminalisti, commessi ed autisti), viene richiesto dalla FF.SS nella misura convenuta con le altre Amministrazione che hanno già raggiunto analoghi accordi con l'Ente.
Inoltre, per gli accertamenti specialistici eventualmente ritenuti necessari, è stato proposto il tariffario nomenclatore del Ministero della Sanità del 7 novembre 1991 che ha valenza su tutto il territorio nazionale in materia di prestazioni sanitarie pubbliche.
Va anche sottolineato che la Direzione Sanitaria delle FF.SS. ha manifestato la sua disponibilità a concordare con i datori di lavoro luoghi e strutture ove effettuare le visite mediche per il personale a rischio in modo da rendere tale incombente il meno gravoso possibile per i dipendenti.
Si allega pertanto lo schema di convenzione inviato dalla suddetta Direzione Sanitaria, da utilizzare dai singoli datori di lavoro ove ritengano, nell'ambito della loro completa autonomia, di avvalersi della collaborazione offerta con le suindicate modalità.
Si pregano le SS.LL., ciascuno per le rispettive competenze, di voler far pervenire, con la massima urgenza, copia della presente nota con l'allegato schema di convenzione, a tutti i capi degli uffici giudiziari del distretto, comunicando a questa Direzione Generale gli uffici giudiziari interessati a tale proposta, in modo da poter tempestivamente informare la Direzione Sanitaria delle FF.SS per gli opportuni contatti.

Roma, 28 febbraio 1997

IL DIRETTORE GENERALE