Categoria: Prassi amministrativa
Visite: 3106

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Il Capo Dipartimento

 

Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali peri minorenni
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Dirigenti amministrativi degli uffici in indirizzo
e, p.c. Al Sig. Capo di Gabinetto della Sig.ra Ministra
Al Sig. Capo di Segreteria della Sig.ra Ministra
e, p.c.
Alle Organizzazioni Sindacali


OGGETTO: Circolare sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari. Integrazione

A chiarimento ed a parziale integrazione e rettifica della circolare adottata da questo Dipartimento in data 13 ottobre 2021 (prot. DOG n. 0209381U) si rappresenta che, alla luce di una lettura complessiva delle disposizioni primarie e secondarie in materia, il possesso della certificazione verde COVID-19 oltre a rappresentare uno specifico obbligo per il dipendente, amministrativo o di magistratura, costituisce requisito indispensabile per l’accesso agli uffici giudiziari.
Salve, infatti, le peculiarità derivanti dalla disposizione speciale di cui all’articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, le modalità di accertamento e verifica previste dalle Linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute il 12 ottobre 2021, sono da intendersi applicabili al personale di magistratura non soltanto con riferimento alle tecniche di accertamento e verifica del possesso della certificazione ma anche con riguardo alle conseguenze dell’accertamento negativo: come per il personale amministrativo, dunque, anche al magistrato che dovesse risultare privo di green pass (o che ne rifiutasse l’esibizione) non potrà essere consentito l’accesso all’ufficio giudiziario.
In tale caso, oltre al fatto che l’assenza del magistrato è da considerarsi non giustificata (ai sensi dell’articolo 9-sixies, comma 2), dovranno essere attivati meccanismi di sostituzione dell’assente nelle attività non differibili o, comunque, programmate.
A maggior chiarimento, anche al fine di agevolare la soddisfazione delle esigenze organizzative, deve ritenersi applicabile anche al personale di magistratura l’articolo 9-octies del decreto-legge n. 52 del 2021 già citato nella circolare richiamata in premessa.
Si prega di dare la massima diffusione della presente circolare e si porgano i più cordiali saluti.

Roma, 14 ottobre 2021
 

Il Capo dipartimento
Barbara Fabbrini