Categoria: 2021
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Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 8 ottobre 2020
Validità: 01.11.2021 - 31.10.2024
Parti: AF24 e Anop
Settori: Servizi, Sicurezza (Formatore, RSPP/ASPP, Coordinatore)
Fonte: cnel


Sommario:

 

Intenti del rinnovo
Titoli I Introduzione generale e scopi
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Titolo II Le relazioni sindacali
Art. 4
Art. 5
Titolo III Natura del contratto e ambiti di applicazione
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Titolo IV Apprendistato
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Titolo V Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Titolo VI Contratto di lavoro intermittente e ripartito
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Titolo VII Contratto a tempo parziale (part time)
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Titolo VIII Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47

 

Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Titolo IX Orario di lavoro
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Titolo X Lavoro domenicale - Notturno - Festivo
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Titolo XI Lavoro straordinario
Art. 60
Art. 61
Titolo XII Riposo settimanale - Festività - Permessi
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Titolo XIII Ferie - Congedo - Diritto allo studio - Aspettativa
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Titolo XIV Maternità/Paternità - Adozione e/o Affidamento
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Titolo XV Trasferte - Trasferimenti
Art. 75
Art. 76
Titolo XVI Malattia ed infortunio
Art. 75
Titolo XVII Trattamento economico
Art. 76
Art. 77
Titolo XVIII Preavviso e provvedimenti disciplinari
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Titolo XIX Commissione Paritetica Nazionale e Gestione delle controversie
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Titolo XX Tutela della privacy
Art. 85


Accordo di rinnovo
Contratto collettivo nazionale per dipendenti in ambiti riguardanti la sicurezza sul lavoro: formatore sicurezza sul lavoro (qualificato ai sensi del D.I. 06/03/2013) - Responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione (abilitato ai sensi di A.S.R. 07/07/2016) - Coordinatore della sicurezza per cantieri temporanei e mobili (abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Dipendenti in ambiti riguardanti la sicurezza sul lavoro
(D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. - D.I. 6 marzo 2013 e accordi stato/regione 2011 - 2012 - 2016)


Intenti del rinnovo
L'anno 2021 il giorno 8 del mese di Ottobre le parti si sono incontrate nella sede AF24 - Formatori24 in Cosenza per prendere parte alle trattative e procedere al rinnovo del presente CCNL per il triennio 2021-2024.
[…]

Titoli I Introduzione generale e scopi
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale in tutti gli ambiti e in tutti i settori di attività in cui è richiesto l'espletamento delle funzioni delle figure professionali sopra indicate siano esse Aziende, Imprese e Studi Professionali, Associazioni, Enti e/o Organizzazioni di vario genere e dimensione.
Inoltre, il presente Contratto disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro inquadrabili così come previsto dalla normativa nazionale vigente.

Titolo II Le relazioni sindacali
Art. 5

Nell'ottica di una più ampia collaborazione volta a tutelare i lavoratori rappresentanti con la presente Contrattazione CNL le parti, di comune accordo, istituiscono:
Le parti concordano di sopprimere tale periodo:
- Il Comitato di lavoro per le Pari Opportunità (CPO), sorveglia e vigila nel caso di conflitti in merito a discriminazioni al fine di prevenire e rimuovere tali conflitti. Per quanto non specificatamente previsto nel presente CCNL si fa riferimento alla normativa di settore D.Lgs. 198, 11 Aprile 2006 "Codice delle Pari Opportunità".
Fine.
- La Commissione Paritetica Nazionale (CPN) attraverso l'istituzione dell'organismo Paritetico Nazionale per la Sicurezza (O.P.Na.S.)
- La Commissione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (CSSL)
Le commissioni sono composti pariteticamente tra le associazioni, con almeno 1 membro per parte sociale sottoscriventi la presente contrattazione.
Le parti concordano di sostituire tale periodo:
Tramite la CPN si disporrà su tutto il territorio la presenza degli OPT secondo un proprio regolamento di cui i membri si faranno garanti della suo osservanza per etica e deontologia.
Con;
L'associazione datoriale sottoscrivente riconosce sedi territoriali di diretta ed esclusiva emanazione sul territorio nazionale al fine di raggruppare e rafforzare la propria rete.

Titolo III Natura del contratto e ambiti di applicazione
Art. 10

La durata normale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali. Per orario di lavoro è da intendersi quanto disposta dall'art. 1 comma 2 D.Lgs. 66/2003, qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ovi egli presta la sua opera, l’orario sarà da intendersi al suo inizio sul posto indicatogli.

Titolo IV Apprendistato
Art. 11

Il contratto di apprendistato è rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni e consente di acquisire una qualifica professionale. Regola un rapporto di lavoro nel quale l'azienda si impegna ad addestrare l'apprendista, attraverso fasi di insegnamento pratico e tecnico-professionale.
Il nuovo contratto di apprendistato 2016 così come modificato dal Decreto sul Lavoro approvato dal governo Renzi, prevede 3 tipologie di contratto e formazione:
1) Apprendistato perla qualifica professionale per giovani dai 15 anni compiuti fino a 25 anni: è un tipo di forma contrattuale pensata per i giovani che devono concludere il periodo del diritto-dovere di istruzione e formazione, è infatti, rivolto a giovani e adolescenti di età compresa tra i 15 e i 25 anni ed ha una durata massima di 3 anni o di quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
2) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: questa tipologia consente al giovane lavoratore di conseguire una qualifica attraverso una formazione sul lavoro. Questo tipo di apprendimento tecnico professionale è rivolto a giovani di età compresa tra 18 e 29 anni mentre bastano 17 anni per le persone già in possesso di una qualifica professionale. La durata contrattuale per questa tipologia di apprendistato non può comunque essere superiore a 3 anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento. Per quanto riguarda la retribuzione dell'apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, è pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento.
3) Apprendistato di alta formazione e ricerca: la finalità di questa forma di apprendistato è il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli di studi universitari (compreso il dottorato di ricerca), dell'alta formazione nonché la specializzazione tecnica superiore. I destinatari sono giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal 18° anno di età. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per l'attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è decisa dalle singole Regioni.
Al datore di lavoro che stipula contratti di apprendistato saranno riconosciuti gli attuali benefici contributivi, la cui erogazione è soggetta alla verifica della formazione svolta, secondo le modalità definite con decreto del Ministero del Lavoro.
Le parti assegnano agli Enti Bilaterali ove costituiti un ruolo primario per il monitoraggio delle attività formative. Il datore di lavoro, quindi, oltre a versare un corrispettivo per l'attività svolta deve garantire all'apprendista una formazione professionale.
Per legge, i contratti di apprendistato possono essere stipulati con giovani lavoratori aventi età diversa in base alla finalità dell'apprendistato stesso:
- Apprendistato per la qualifica professionale - età con diritto dovere all'istruzione: età compresa tra i 15 e i 18 anni;
- Apprendistato professionalizzante: età compresa tra i 18 e 29 anni;
- Apprendistato diploma ed alta formazione: età compresa tra i 18 ed i 30 anni non compiuti.
La durata del contratto di apprendistato non può essere superiore a 3 anni:
- Apprendistato diritto dovere all'istruzione: non più di 3 anni;
- Apprendistato professionalizzante: non più di 3 anni;
Apprendistato diploma ed alta formazione: la durata contrattuale è stabilita delle Regioni, di concerto con le associazioni territoriali dei datori di lavoro, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative.

Art. 12
L'apprendistato permette nei suoi intenti al giovane lavoratore di apprendere le mansioni per le quali occorre un determinato tipo di tirocinio, di fatto sono ammessi apprendistati professionalizzanti in funzione della sopra riportata classificazione dei lavoratori in base al livello di inquadramento per la sottoscrizione del presente CCNL e comunque non superiore al II Livello.
Secondo l'attuale normativa, possono appartenere a questo tipo di contrattazione tutti quei giovani lavoratori che siano in possesso di un titolo di studio post-obbligo o di qualifica professionale pertinente all'attività o mansione a cui si accosta lavorativamente.

Art. 13
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
Questo rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità.
È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.
Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne ha in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

Art. 14
L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.

Art. 16
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno.
Per il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle Regioni. Al livello di contrattazione territoriale potrà essere, stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 17
Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico-professionale andranno predisposti, anche all'interno degli enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
- competenze relazionali
- organizzazione ed economia
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro
- secondo il modello sperimentale (allegato) che costituisce parte integrante del presente CCNL.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
- secondo il modello sperimentale (allegato à) che costituisce parte integrante del presente CCNL.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
Le parti firmatarie del presente CCNL considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province ed associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso l'Organismo Paritetico Nazionale.

Art. 18
In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto 28 Febbraio 2000 del Ministero del Lavoro recante "Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale", le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni, al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste dall'articolo 16 comma 3°, della Legge n° 196/97 e dell'articolo 4, del D.M. 8 Aprile 1998 per i lavoratori impegnati in qualità di Tutore, comprendendo tra questi anche i titolari delle strutture lavorative con meno di quindici addetti.

Art. 19
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri datori di lavoro del settore, sarà computato presso la nuova struttura lavorativa ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni ed attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.
Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 49, comma 5 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'articolo 2, lett. i), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, tenendo conto anche di auspicate soluzioni che potranno essere nel frattempo individuate nell'ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Art. 20
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
- di impartire o fare impartire nel proprio studio, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la qualifica per la quale è stato assunto;
- di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento formativo di cui ai precedenti articoli 8 e 8 bis del presente Titolo;
- di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio a valore legale nella misura massima di 24 ore annue;
- di informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a sei mesi, l'apprendista o, in caso di minore, la famiglia o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
- Di vigilare affinché l'apprendista frequenti corsi di formazione.
- Di attestare, al termine del periodo di apprendistato, le competenze professionali acquisite dall'apprendista, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente e consegnandone copia al lavoratore.
Inoltre, secondo al più recente normativa in materia di lavoro:
- Con questo tipo di contratto il datore di lavoro:
- si impegna a fornire all'apprendista una specifica formazione professionale e a retribuirlo per l'attività svolta
- può inquadrare il lavoratore in una categoria inferiore (che viene quindi retribuito in misura inferiore rispetto agli altri lavoratori non apprendisti) ottenendone un vantaggio dal punto di vista economico
- ottiene una serie di benefici in ordine agli oneri fiscali e previdenziali.

Art. 21
L'apprendista deve:
- seguire le istruzioni del datore di lavoro o del tutor della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
- prestare la sua opera con la massima diligenza;
- frequentare con assiduità e diligenza i corsi obbligatori di insegnamento formativo;
- osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di studio, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.

Art. 22
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato e per quanto non espressamente indicato nel presente titolo, allo stesso trattamento normativo previsto dai rispettivi CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio;
[…]
Le ore di insegnamento di cui alla lettera c) del precedente articolo 10 sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 24
Il contratto di apprendistato a prescindere dalla qualifica professionale, professionalizzante o di alta formazione, riconosce agli apprendisti le seguenti tutele al pari dei lavoratori, che sono: assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; […]; maternità; […]
Per quanto non disciplinato nel presente contratto le parti intendono fare riferimento agli sviluppi inerenti la normativa più recente e comunque quella vigente in materia di apprendistato professionale.

Titolo V Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 26

[…]
In un'ottica antidiscriminatoria e di tutela dei diritti, sempre al centro della presente contrattazione, i lavoratori in somministrazione devono godere condizioni di base di lavoro e d'occupazione non inferiori a quelle di lavoratori del medesimo livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni operativa.
[…]

Art. 27
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (staff leasing) è stato modificato nella sua forma dal D.Lgs. n. 81 /2015, modifica che ha apportato un limite di quantitativo. Effettivamente, tale soluzione contrattuale sarà da utilizzarsi nel limite del 20% sul totale di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'utilizzatore in riferimento al 1° Gennaio dell'anno in cui viene ad essere istituito il CCNL, le parti concordano unanimi in merito a tale vincolo numerico.
[…]

Art. 28
Il contratto di somministrazione, sia esso a tempo determinato o indeterminato, è vietato nei seguenti casi:
[…]
d) da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
[…]
Ai sensi dell'art. 23 comma D.Lgs. 276/2003 il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso di attrezzatura di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal T.U., ossia, d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Viene data facoltà, che tale obbligo resti a carico dell'utilizzatore quando questo venga espressamente indicato per iscritto nel contratto di assunzione.
Tuttavia, l'utilizzatore permea nei confronti del lavoratore in somministrazione, sia esso a tempo determinato che indeterminato, tutti gli obblighi di protezione e prevenzione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile nel caso di violazione e/o inadempimenti.

Art. 30
[…]
Il lavoratore assunto a tempo indeterminato […]
Deve inoltre:
[…]
- garantire la disponibilità per interventi formativi.

Art. 31
I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso un'impresa utilizzatrice che adotta il presente CCNL sia per la somministrazione a tempo determinato che indeterminato devono attenersi ai seguenti valori tabellari:
 

Lavoratori assunti come dipendenti aziendali

0-5

6-10

11-15

16-30

31-50

51-100

Per ogni

100

Contratti di Somministrazione

1

2

4

6

8

10

+10


[…]

Titolo VI Contratto di lavoro intermittente e ripartito
Art. 33

[…]
Il ricorso al lavoro intermittente, invece, è vietato:
[…]
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valuta sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 35
Deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova; deve indicare i seguenti elementi:
[…]
6. forme e modalità con le quali il datore di lavoro è autorizzato a richiedere l'esecuzione della prestazione lavorativa
[…]
9. le misure di sicurezza adottate nel campo lavorativo
[…]
Per quanto non disciplinato nel presente contratto le parti intendono fare riferimento agli sviluppi inerenti la normativa più recente e comunque quella vigente in materia di apprendistato professionale.

Titolo VIII Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 43

L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
[…]
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In caso di violazione dei divieti precedenti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Art. 46
Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 ° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Sono esenti dal limite i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;
c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.
Il limite percentuale stabilito non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
In caso di violazione del limite percentuale, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa […]

Art. 49
Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.
Nel caso di inosservanza il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa […]

Titolo IX Orario di lavoro
Art. 53

La durata media dell'orario di lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali ad esso è commisurata la retribuzione. Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia. Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 (quindici) minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero; il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno della Azienda e della Cooperativa; comunque tutto quanto previsto dall'art. 5 del R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923. La durata normale di lavoro per il lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa di cui all'art. 25 è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti. Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio e non abbia necessità di recarsi prima presso la sede lavorativa, l'orario di lavoro decorrerà dal momento in cui raggiungerà tale luogo. In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza e al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede. La durata media settimanale del lavoro ordinario, può essere anche computata come durata media di un periodo non superiore a 12 mesi salvo gli accordi aziendali in materia.

Art. 54
L'orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque o sei giornate; in questo ultimo caso la cessazione dell'attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13 del Sabato. In considerazione dell'estrema variabilità delle esigenze dei Professionisti aderenti al presente contratto, i regimi dell'orario di lavoro potranno assumere, con diverse riduzioni dell'orario annuo, specifiche articolazioni alternative così come sotto elencate ai punti A) e B)
A. Orario settimanale su 5 (cinque) giorni.
Tale forma di articolazione dell'orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 (quaranta) ore, si realizza attraverso la prestazione di 5 (cinque) giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi nei giorni dal Lunedì al Venerdì. In questo caso la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 40 (quaranta) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di otto o quattro ore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro.
B. Orario di lavoro su 6 (sei) giorni
Tale forma di articolazione si realizza attraverso la durata dell'orario settimanale pari a 40 (quaranta) ore, fermo restando che la cessazione dell'attività lavorativa avverrà di norma entro le ore 13 (tredici) del Sabato. In questo caso la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 66 (sessantasei) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di giornata intera o mezza giornata, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro. Limitatamente alla vigenza contrattuale, ai lavoratori che saranno assunti successivamente alla data di entrata in vigore del presente Contratto i permessi di cui alle lettere A e B saranno maturati nella misura del 50% a partire dal dodicesimo mese successivo all'assunzione e nella misura del 75% a partire dal ventiquattresimo mese dalla data di assunzione fino al trentaseiesimo mese; nella misura del 100% per i mesi successivi. Con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di reimpiego di cui all'articolo 54, i permessi di cui alle lettere A e B saranno maturati nella misura del 50% a partire dal sesto mese successivo all'assunzione e nella misura del 75% a partire dal dodicesimo mese dalla data di assunzione fino al diciottesimo mese; nella misura del 100% per i mesi successivi. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, ovvero potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 31 luglio dell'anno successivo. In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
Le parti si danno atto che rientrano nei casi sopra previsti del presente articolo; l'assenza facoltativa post-partum, i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da istituti assistenziali o previdenziali, la malattia e l'infortunio limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.
La contrattazione regionale o provinciale o aziendale potrà disciplinare la possibilità, per il lavoratore, di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fa La contrattazione regionale o provinciale aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione, a due o più lavoratori, dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro (Job-sharing). Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione integrativa regionale o provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL. Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutto il personale interessato l'orario di lavoro con indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro. Durante l'orario di lavoro il lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'Azienda e dalla Cooperativa senza esserne autorizzato. Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è considerato "tempo" a disposizione del datore di lavoro. Le parti, in relazione all'orario di lavoro di cui al presente articolo, affermano la volontà di perseguire nel corso della validità contrattuale, una progressiva riduzione dell'orario di lavoro stesso, nell'ambito di una politica generale di riduzione dell'orario di lavoro per favorire l'occupazione con il maturarsi delle condizioni di rilancio del settore. Le parti, per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo, attuano una fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del D.M. del 30 agosto 1999, assicurando comunque una certa estensione temporanea (Flex-time).

Art. 55
Le parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'alt 1 del R.D.L. n. 692/1923, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro i lavoratori dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni. A tale effetto si conferma che, è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell'Azienda e della Cooperativa o di un reparto di essa con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (articoli 2 e 3 del R.D. n. 1955/1923). I lavoratori dipendenti di cui sopra hanno diritto ad una indennità speciale […]

Art. 56
L'orario di lavoro dei minori di età, tra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti, non può superare le 7 (sette) ore giornaliere e le 35 (trentacinque) settimanali. L'orario di lavoro dei predetti minori, non può durare senza interruzione più di 4,30 ore (quattro ore e mezza). Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4,30 ore (quattro ore e mezza), deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 (trenta) minuti ai sensi della legge n. 977/1967 e successive modificazioni ed integrazioni. L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste. L'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte, insieme agli altri orari.

Titolo X Lavoro domenicale - Notturno - Festivo
Art. 58

Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario valgono le vigenti norme di legge.
[…]

Art. 59
È in ogni caso vietato adibire al lavoro notturno: a) le donne, dalle ore 24 alle ore 6, nel periodo che intercorre tra l'accertamento dello stato di gravidanza fina al compimento di un anno di età del bambino; b) i minori, per un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le 6 o tra le ore 23 e le 7, salvo quanto previsto dall'art. 17 del d.lgs. n. 977/1967. Non sono inoltre tenuti al lavoro notturno:
A) i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali, ai sensi di legge, residui una ridotta capacita lavorativa;
B) la lavoratrice madre, anche adottiva o affidatario, di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
C) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
D) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

Titolo XI Lavoro straordinario
Art. 60

Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse. L'eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Titolo XII Riposo settimanale - Festività - Permessi
Art. 62

Il lavoratore dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.

Art. 64
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 Febbraio 1934 n. 370, dovranno essere retribuite con la maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione, non escludendo il diritto del lavoratore di godere il riposto compensativo nel giorno successivo, rispettando quanto previsto dalla vigente normativa.

Titolo XIII Ferie - Congedo - Diritto allo studio - Aspettativa
Art. 66

[…] Il diritto alle ferie è irrinunciabile ed inalienabile. […]

Titolo XIV Maternità/Paternità - Adozione e/o Affidamento
Art. 72

[…]
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. […]

Titolo XVI Malattia ed infortunio
Art. 75

[…] Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto ed il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL ed all'autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ritardo stesso.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, le assenze scaturite da malattia o infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo o mancata comunicazione, nonché quelle contrattuali.
[…]

Titolo XVIII Preavviso e provvedimenti disciplinari
Art. 78

Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando motivato preavviso scritto con raccomandata A.R. od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le cause sotto elencate:
a) comportamento oltraggioso o grave insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
[…]
c) danneggiamento volontario di beni del datore;
[…]
e) esecuzioni di lavori senza permesso, nei locali del datore sia per proprio conto che per terzi;
[…]

Art. 79
Doveri del lavoratore dipendente:
Il lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare rispettare i seguenti obblighi e divieti:
1) Osservare l'orario di lavoro stabilito ed adempiere a tutte le formalità che il datore di lavoro ha posto in essere per il controllo delle presenze;
2) Svolgere tutti i compiti assegnati, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato e delle disposizioni attuative con la massima diligenza ed assiduità;
[..]
6) Evitare di permanere nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative;
7) Rispettare tutte le disposizioni in uso e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti

Art. 80
Disposizioni disciplinari.
I lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri di cui sopra, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
1) rimprovero verbale,
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 7 (sette) giorni;
5) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni;
6) licenziamento.
Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto: il rimprovero verbale o scritto viene comminato per irregolarità di lieve entità nell'adempimento della prestazione lavorativa e per violazioni di basso rilievo del dovere di corretto comportamento.
Mancanze punibili con la multa:
• per recidività, entro un anno dall'applicazione, sulle stesse mancanze, del rimprovero scritto;
[…]
• per provata negligenza nello svolgimento del proprio lavoro;
• per mancato rispetto del divieto di fumare laddove ne sia prescritto il divieto;
• per contegno scorretto verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti e la clientela;
• in genere per negligenza o inosservanza di leggi, disposizioni, regolamenti o obblighi di servizio che non comportino pregiudizio economico.
Mancanze punibili con la sospensione da/lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a sette giorni.
• per recidività, entro un anno dall'applicazione, sulle stesse mancanze, della multa;
[...]
• per aver rivolto ingiurie o accuse infondate verso altri dipendenti;
• per inosservanza delle leggi, regolamenti o disposizioni inerenti la prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro;
• per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o droghe in servizio;
[…]
• per rifiuto di eseguire disposizioni concernenti il proprio lavoro;
[…]
• in genere, per negligenza o inosservanza di leggi, disposizioni, regolamenti o obblighi di servizio che rechino pregiudizio agli interessi ed inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dal datore di lavoro, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo da otto a dieci giorni.
• per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, della multa nelle stesse mancanze previste per la sospensione sino a un periodo non superiore a sette giorni;
[…]
• per abituale negligenza nell'osservanza degli obblighi di servizio o per ingiustificato abbandono del posto di lavoro;
• in genere, per negligenza o inosservanza di leggi, disposizioni, regolamenti o obblighi di servizio che rechino pregiudizio agli interessi o che procurino vantaggi a sé o a terzi (sempreché la gravità dell'atto non sia diversamente perseguibile); atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce. Mancanze punibili con il licenziamento.
• per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste per la sospensione sino a un periodo compreso tra otto e dieci giorni;
[…]
• per essere sotto l'effetto di sostanze alcoliche o droghe durante il disimpegno delle proprie specifiche attribuzioni attinenti la sicurezza dell'azienda o, per il personale viaggiante, stradale;
• per furto o danneggiamento volontario al materiale aziendale;
• per abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi.
• per grave insubordinazione verso i superiori.
• per diverbio litigioso seguito da vie di fatto.
• per gravi offese verso i colleghi di lavoro.
[…]