Consiglio di Stato, Sezione Terza, 30 ottobre 2021, n. 5950 (decreto cautelare) - Green Pass, respingimento istanza
N. 05950/2021 REG.PROV.CAU.
N. 09153/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 9153 del 2021, proposto da
-OMISSIS-- rappresentati e difesi dagli avvocati WM VDM, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio SR in Roma, ***;
contro
Ministero dell'Istruzione, non costituito in giudizio;
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’assicurazione della piena partecipazione del personale docente e non docente alla campagna vaccinale contro il Covid-19;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che l’ordinanza appellata resiste, in questa sede di delibazione sommaria, alle censure degli appellanti, con speciale riguardo ai seguenti profili:
1) le dedotte censure di violazioni della privacy a danno di chi esibisca per la lettura elettronica il “certificato verde” rilasciato dopo la vaccinazione sono contraddette sia dall’avvenuto pieno recepimento delle indicazioni del Garante della Privacy in proposito, sia dal dato puramente tecnico e non contestato con argomenti credibili, secondo cui la lettura con app dedicata esclude ogni conservazione o conoscibilità del dato identitario personale, salvo l’accertamento della autenticità del certificato verde, elemento essenziale allorché emergono sempre più frequenti casi di falsificazione e di commercio di certificati verdi falsi;
2) la discriminazione lamentata appare certo smentita dalla circostanza che il lavoratore è abilitato, ove non intenda vaccinarsi, ad ottenere il certificato verde con test differenti quali l’antigenico rapido;
3) l’asserita priorità del diritto individuale alla salute quale fondamento del rifiuto di vaccinarsi (oltre a quanto detto sub 2) non può avere valore assoluto, allorché sia posto a confronto con l’eguale diritto di una collettività di persone - nella specie gli studenti - il cui “diritto a scongiurare possibili contagi” ha prevalenza perché espressione di una componente della “salute pubblica” a fronte del diritto del docente, in ogni caso per nulla negato viste le ammissibili misure alternative al vaccino, e di carattere individuale, per di più da parte di chi ha una responsabilità specifica e rafforzata verso i propri studenti, che costituisce componente essenziale della funzione (se non addirittura missione) di ogni docente;
4) la natura meramente economica del lamentato pregiudizio relativo alla sospensione retributiva, tale da escludere la irreparabilità e irreversibilità; pregiudizio, del resto, collegato alla infungibilità della funzione docente (non assegnabile a diverse ed improprie mansioni) sottolineata dal primo giudice;
Ritenuto che vi siano ragioni per accogliere l’istanza di abbreviazione dei termini così come presentata dagli appellanti;
P.Q.M.
respinge l’istanza.
Fissa per la discussione collegiale la camera di consiglio dell’11 novembre 2021
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellanti.
Così deciso in Roma il giorno 30 ottobre 2021.
Il Presidente
Franco Frattini
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.