Ministero dell’interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

 

Roma, data del protocollo


OGGETTO: Decreto Legislativo 81/08. Formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
 

A …omissis…


Di seguito alla nota n 15210 del 2 settembre 2016 relativa all’oggetto, si trasmette il progetto elaborato da questa Direzione Centrale, ai sensi dell’art. 37 del Decreto legislativo 81/08, con il quale vengono forniti ulteriori elementi conoscitivi, oltre a quelli indicati nella suddetta nota e diramate le linee di indirizzo sulle modalità organizzative delle attività formative.
Si precisa al riguardo che, in base all’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 2011, tale formazione si articola in una parte generale e una specifica, rispettivamente della durata minima di 4 ore e 8 ore per la Polizia di Stato, in quanto ricompresa nella classe di rischio medio, secondo la classificazione ATECO 2002-2007 (Pubblica Amministrazione e Difesa),
Il suddetto progetto, come evidenziato nel documento allegato, prevede che, in futuro, la formazione dei lavoratori sia erogata, ai neo assunti, in maniera permanente è completa durante i corsi di base. Invece, per gli operatori già in servizio tale formazione rimane tra le attività obbligatorie da svolgere a cura del datore di lavoro degli Uffici di appartenenza.
La formazione dovrà avere un percorso differenziato in relazione al fatto che, a decorrere dal 2013, con il 186° corso Allievi Agenti, è stata fornita la formazione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nell’ambito dei corsi di base. Pertanto, si dovrà procedete ad un percorso didattico completo (parte generale e specifica) per il personale entrato in servizio prima del 2013, per quello assunto in servizio dopo tale data, occorrerà erogare solo la parte specifica.
Si rappresenta che tale progettualità è stata preventivamente comunicata alle OO.SS., che hanno formulato alcune osservazioni, tenute in considerazione nella stesura definitiva del documento.
Nel precisare che l’ultimo corso per Formatori pianificato per il 2017 si concluderà il 12 maggio p.v., si prega di volere dare avvio alle attività formative, provvedendo alle incombenze previste.
 

IL DIRETTORE CENTRALE
Roca
 

DIRETTIVA ORGANIZZATIVA PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS.VO 81/08


1. PREMESSA

Come è noto l’articolo 37 del D.Lgs.vo 81/08, in linea con quanto già previsto dall’art. 22 del D.Lgs.vo 626/94, dispone: “il datore di lavori assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza”.
L'Accordo del 21 dicembre 2011 della Conferenza Permanente Stato Regioni, in attuazione del citato articolo, nel disciplinare “…la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione…” dei lavoratori ha previsto un percorso formativo articolato in una parte generale ed una specifica, la prima di almeno 4 ore e la seconda, per il personale appartenente alla categoria in cui è ricompresa la Polizia di Stato, di almeno 8 ore.
Il citato Accordo, inoltre, ha previsto che l’erogazione della citata formazione sia affidata a Formatori per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, figura professionale i cui requisiti sono stati indicati nel Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.

2. SITUAZIONE ATTUALE
Il primo segmento dell’attività didattica, quello inerente alla formazione generale, dal 2013 (186° corso Allievi Agenti), viene erogata negli Istituti d’istruzione ai frequentatori dei corsi di base (allievi agenti, vice ispettori provenienti dalla vita civile), mentre quello relativo alla parte specifica andava svolto nell’ambito degli uffici di destinazione, a cura dei dirigenti degli uffici stessi, in qualità di datori di lavoro.
Per gli operatori assunti in servizio precedentemente al 2013, l’adempimento dell’obbligo formativo doveva essere assolto, nella sua interezza, dal dirigente/datore di lavoro, con l’erogazione di entrambi i segmenti formativi (parte generale e parte specifica).
Si è rilevato, tuttavia che le articolazioni territoriali hanno avuto; difficoltà, per motivazioni varie, ad ottemperare al dettato normativo, giacché la formazione specifica, è, per il personale non formato, quella generale, sono state svolte occasionalmente e solo in alcune sedi.
In considerazione di quanto sopra è stato ritenuto necessario realizzare uno specifico progettò formativo finalizzato a superare tali criticità, delineato nel successivo paragrafo.

3. PROGETTO FORMATIVO
Il progetto per la formazione dei lavoratori, in base a quanto previsto dal suddetto D.Lgs.vo 81/08, ha la finalità di ottemperare alla, previsione normativa e fornire alle articolazioni territoriali un modello organizzativo per l’erogazione delle attività formative in tale specifico settore.

3.1 Contenuti
A partire dai prossimi corsi di base, che avranno luogo nelle varie Scuole di Polizia, la formazione generale e quella specifica verranno inserite stabilmente nei piani degli studi, atteso che i rischi specifici possono avere trattazione organica anche nell’ambito degli Istituti d’Istruzione.
Relativamente ai dipendenti già in servizio al 2013, che non hanno ricevuto, nella maggior parte dei casi, la formazione generale, il progetto prevede l’effettuazione di entrambi i segmenti formativi (generale e specifica) presso i rispettivi Uffici.
Con riferimento alla parte generale, la Conferenza Stato Regioni del 2011 ha previsto che “l’utilizzo della modalità di apprendimento e-learnig è consentito per la formazione generale per i lavoratori”. A tale fine, sono stati realizzati, a cura della Scuola Pol.G.A.I. di Brescia, quattro moduli e-learning relativi alla formazione dei lavoratori - parte generale. Gli stessi sono stati recentemente immessi sulla piattaforma digitale del DAIT, utilizzata dalla Polizia di Stato e saranno resi disponibili con l’avvio delle attività didattiche.
Tuttavia, occorre evidenziare che, con specifico riferimento alla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l’Allegato 1 dell’Accordo, della citata Conferenza ha espressamente previsto che il ricorso a tale modalità sia consentito purché vengano garantite alcune caratteristiche tecniche-informatiche.
In particolare, è espressamente previsto che venga assicurata la memorizzazione dei tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero venga provato che l’intero percorso sia stato realizzato dai discenti. Tali condizioni non possono essere assicurate dalla piattaforma DAIT, per gli attuali limiti strutturali che non consentono un accredito e uh accesso generalizzato a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato. Inoltre, non risulta attualmente percorribile il ricorso alte piattaforma SIS FOR, poiché la stessa è stata realizzata nell’ambito del Progetto Operativo Nazionale per la Sicurezza (PON) b destinata alla formazione ed aggiornamento degli operatori delle Forze di polizia in servizio presso le “Regioni obiettivo”.
In attesa dell’implementazione della piattaforma DAIT, prevista per il corrente anno, i moduli elaborati potranno essere utilizzati dai Formatori come sussidi didattici per lo svolgimento dell’attività formativa di specie, che sarà erogata con modalità frontale.
La formazione in parola, come già comunicato con la nota cui sì fa seguito, deve essere affidata al Formatore per la sicurezza, figura professionale individuata dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 dei Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute che ne indica gli specifici requisiti culturali e professionali.
In particolare, il Formatore deve essere in possesso di un prerequisito culturale (diploma dì scuola secondaria di II grado) e di uno dei sei criteri indicati nel citato Decreto Interministeriale, riconducibili, essenzialmente, all’esperienza di docente nello specifico settore, ovvero alla frequenza di un percorso formativo di almeno 24 ore.
Posta, pertanto, la necessità di affidare l’erogazione di tale formazione alla citata figura professionale, come noto, nel mese di settembre 2016, questa Direzione Centrale ha avviato un monitoraggio al fine di quantificare il numero di Formatori in servizio e la loro presenza nelle singole realtà, in vista dell’avvio dell’attività didattica in argomento.
In esito alle informazioni trasmesse dalle Questure, alle quali è stata attribuita la funzione di “raccordo” di tutti i restanti Uffici/Reparti. ubicati nella provincia di competenza, si è reso necessario organizzare, per quest’anno, tre cicli addestrativi, ciascuno per 35 unità, così da integrare il numero complessivo di Formatori, Si rappresenta che si sono già conclusi due corsi, cha hanno qualificato complessivamente 65 nuovi formatori e die è stato già istituito il terzo corso, programmato dal 9 al 12 maggio p.v..
Qualora dovesse emergere la necessità di implementare il numero dei Formatori, si procederà all’istituzione di ulteriori corsi, ma ciò non deve incidere sulle attività formative che devono essere tempestivamente avviate.
Per quanto concerne i contenuti sia della formazione generale che di quella specifica, sì rammenta che l’Accordo Stato Regioni del 2011 prevede che la prima abbia ad oggetto i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti protagonisti della sicurezza, organi di vigilanza, controllo e assistenza, mentre per la seconda prevede che dovranno essere ricondotti al settore di appartenenza ed alla specificità del rischio e riguardare le problematiche e i rischi dei singoli settori di impiego.

3.2 Modalità organizzative
Nel solco di quanto già realizzato in occasione della formazione e aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, il coordinamento degli aspetti organizzativi e logistici della formazione per i lavoratori è affidato alle Questure, per assicurare, da un lato, omogeneità alle attività didattiche e, dall’altro, realizzare Inefficace impiego di tutti I Formatori presenti nella provincia.
Ciò potrà consentire di soddisfare, tenendo conto del rapporto numerico fra Formatori, e lavoratori, le esigenze di tutte le articolazioni territoriali, in un arco di tempo ragionevolmente breve.
Le Questure provvederanno agli adempimenti organizzativi, d’intesa con i Dirigenti/datori di lavoro degli altri Uffici ubicati nella provincia, avvalendosi del Referente provinciale per Inattività formative.
Quest’ultimo scaricherà i moduli relativi al segmento di formazione generale, presenti in piattaforma e li metterà à disposizione dei Formatori, affinché vengano utilizzati come sussidi didattici, secondo le modalità che, a livello locale, si prospettino più appropriate. Per scaricare i moduli per l’utilizzazione offline, il Referente provinciale accederà all’area Sicurezza luoghi di lavoro, raggiungibile attraverso l’home page nella parte riservata ai “corsi in evidenza” posizionata nella zona inferiore. Il download dei moduli potrà essere: effettuato nella sezione “Formazione dei lavoratori - Parte generale”.
I Dirigenti degli Uffici, d’intesa con le Questure, avranno cura di verificare la partecipatone dei frequentatori alle attività formative, acquisendone, volta in volta, le presenze; tale accertamento è necessario per il successivo rilascio dell’attestato di frequenza.
In relazione alla quantificazione dei lavoratori da addestrare ed a quella dei Formatori presenti, vanno organizzati i cicli addestrativi necessari, fermo restando che il numero complessivo dei partecipanti non dovrà superare le 35 Unità per ciascuna aula, come stabilito dall’Accordo siglato, nell’ambito della Conferenza Permanente Stato-Regioni, il 7 luglio 2016.
Previe intese a livello territoriale, va individuato un locale idoneo per lo svolgimento delle attività didattiche, anche presso le strutture dei singoli datori di lavoro, se ciò renda più agevole lo svolgimento della formazione. Nel caso vengano utilizzate strutture di altri Enti, non devono derivarne oneri economici per l’Amministrazione.
Si evidenzia che per l’erogazione della formazione, oltre ai Formatori qualificati nel 2017, potranno essere Impiegati anche gli altri operatori in possesso-dei requisiti indicati nel Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, qualora presenti nelle diverse articolazioni territoriali. Per questa finalità le Questure acquisiranno dagli Uffici/Reparti il numero complessiva di tali figure professionali in. servizio nella provincia, per la calendarizzazione dei cicli addestrativi.
I Formatori saranno incaricati dello svolgimento della docenza tenendo conto dei rispettivi carichi di lavoro e degli incarichi ricoperti. La Questura, previe intese con l’Ufficio/Reparto presso il quale è impiegato il Formatore, formalizzerà l’attività, di docenza in uno specifico provvedimento di conferimento d’incarico, che sarà acquisito al relativo fascicolo personale, per ogni utile valutazione e annotazione.
L’attività di docenza sarà svolta durante l’orario di servizio e non potrà dare luogo alla corresponsione di indennità.
L’attività formativa, come già illustrato, deve avere una durata minima di 4 ore, per la parte generale, mentre quella specifica, da svolgere esclusivamente in presenza, ha una durata minima, in base alla classificazione dei settori connessa alle corrispondenze ATECO, di 8 ore per tutti gli uffici/reparti ché rientrano nella classe di rischio medio e di 12 ore per quelli che rientrano nella classe di rischio alto.
In relazione alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti, dove necessario, il numero delle ore della formazione specifica potrà essere aumentato.
Parimenti, si dovrà provvedere, in futuro, ad integrare la formazione specifica anche per i neoassunti che svolgeranno l’intero percorso formativo presso le Scuole, di Polizia, qualora siano presenti, nelle sedi di destinazione, ricchi particolari.
La formazione integrativa va documentata è deve riguardare tutto il personale interessato, anche se proveniente da altre sedi o settori.
L’attività didattica disciplinata dalla presente direttiva va avviata quanto prima e conclusa nella tempistica compatibile con il numero di Formatori, in relazione ai lavoratori da formare.

4. ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine dell’attività formativa, al lavoratore che abbia assicurato la partecipazione ad almeno il 90% delle ore di formazione, dovrà essere rilasciato un attestato di frequenza del corso, secondo le modalità indicate nel paragrafo 7 dell’allegato A della Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
A tale fine, si ribadisce la necessità di adottare ogni opportuna iniziativa, finalizzata alla certificazione della presenza dei frequentatori alle attività corsuali. Per quanto concerne l’elaborazione degli attestati, si richiamano i contenuti minimi indicati nel citato paragrafo 7 dell’Accordo a mente del quale: “....Gli attestati devono prevedere ì seguenti elementi minimi comuni:
• Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
• Normativa di riferimento;
• Dati anagrafici e profila professionale del corsista,
• Specifica della tipologia di corso seguita con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato;
• Periodo di svolgimento del corso;
• Firma del soggetto organizzatore del corso.”
Quale “soggetto organizzatore del corso” vanno indicati, convenzionalmente, la Questura e l’Ufficio di appartenenza del lavoratore, il cui Dirigente/datore di lavoro sottoscriverà l’attestato.
Si allega facsimile dell’attestato, da redigere, in doppio originale, a cura dei suddetti Dirigenti. Una copia va consegnata al lavoratore che ha svolto l’attività di formazione, mentre l’altra va inserita nel fascicolo personale dello stesso. L’attestato va compilato per ogni specifico segmento formativo (parie generale, specifica, aggiornamento);

5. AGGIORNAMENTO
A mente dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, paragrafo 9, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio.
“Nei corsi di aggiornamento non dovranno essere riprodotti meramente argomenti è contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni è innovazioni, educazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
- approfondimenti giuridico - normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti ì lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
(si deve intendere “ambiente di lavoro”);
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.”
Si precisa che non si può ritenere aggiornamento la formazione da erogare nel caso di cambiamento di mansioni del lavoratore ò nel caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi, così come la formazione in relazione all’insorgenza di nuovi rischi, che costituiscono formazione specifica obbligatoria, da erogare a cura del Dirigente/datore di lavoro.
Anche per l’aggiornamento quinquennale va rilasciato un attestato di frequenza, utilizzando il modulo di cui al precedente paragrafo.