Regione Campania
Ordinanza 30 ottobre 2021, n. 26
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. - Proroga delle misure disposte con l’Ordinanza regionale n.25 del 30 settembre 2021.

Il Presidente

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato, da ultimo fino al 31 dicembre 2021, dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 1, a mente del quale “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus” e l’art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto“ 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e ss.mm.ii. e in particolare, l’art. 1 a mente del quale “(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le cui disposizioni hanno efficacia fino al 31 dicembre 2021, secondo quanto disposto, da ultimo, dall’art.12, comma 2 del menzionato decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, e, in particolare, gli art. 1 (“Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento”) e l’art.7 (“Zona bianca”);
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 29 aprile 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” nonché le successive Ordinanze del Ministro della Salute 6 maggio 2021, 14 maggio 2021, 30 maggio 2021, 18 giugno 2021, 2 luglio 2021 e 29 luglio 2021, la cui efficacia è stata prorogata fino al 25 ottobre 2021 con Ordinanza del Ministro della Salute del 28 agosto 2021;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 18 giugno 2021, recante (Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e nella Provincia autonoma di Bolzano) che ha disposto l’applicazione delle misure relative alla zona bianca al territorio della Regione Campania;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in “zona bianca” le cui misure sono state prorogate al 30 ottobre 2021 con Ordinanza del Ministro della Salute del 27 agosto 2021 nonché da ultimo ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2021;
VISTE
- l’Ordinanza della Regione Campania n. 21 del 31 luglio 2021, avente efficacia fino al 31 agosto 2021, recante “Conferma delle misure disposte con l’Ordinanza regionale n.19 del 2021 (Disposizioni in tema di vendita e consumo di bevande alcoliche. Precisazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie). Aggiornamento delle disposizioni dell’Ordinanza regionale n.20 del 2021 (Disposizioni in tema di controlli dei rientri dall’estero nel territorio della Campania). Disposizioni in tema di eventi pubblici ed aperti al pubblico.”;
- l’Ordinanza della Regione Campania n. 22 del 31 agosto 2021, avente efficacia fino al 30 settembre 2021, recante: “Proroga e aggiornamento delle misure disposte con l’Ordinanza regionale n.21 del 2021”.
- l’Ordinanza della Regione Campania n. 25 del 30 settembre 2021, avente efficacia fino al 31 ottobre 2021, recante: “Proroga delle misure disposte con l’Ordinanza regionale n.22 del 31 agosto 2021
VISTO l’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 a mente del quale “a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza.”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 ottobre 2021, recante “Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021, recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
VISTO il Report n. 75 della Cabina di regia nazionale -Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) Dati relativi alla settimana 11/10/2021-17/10/2021 (aggiornati al 20/10/2021) che attesta, per la regione Campania, un valore di Rt con relativo rischio di contagiosità pari a 0.94 (CI: 086-1.04) [medio 14gg];
RILEVATO
-che il citato Report evidenzia che: “L’incidenza settimanale a livello nazionale mostra una lieve controtendenza rispetto alla settimana precedente ma è al di sotto della soglia di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti. La trasmissibilità stimata sui casi sintomatici e sui casi con ricovero ospedaliero, pur permanendo sotto la soglia epidemica, mostra segnali di crescita. Si conferma una ulteriore lieve diminuzione del tasso di occupazione di posti letto in area medica e terapia intensiva associati alla malattia COVID-19. Quasi tutte le Regioni/PPAA sono classificate a rischio epidemico basso, nessuna Regione/PPAA presenta un rischio epidemico alto. La variante delta rappresenta la quasi totalità dei casi in Italia. Questa variante è anche dominante nell’intera Unione Europea ed è associata ad una maggiore trasmissibilità. Una più elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria anche attraverso la dose di richiamo nelle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti. È opportuno continuare a garantire un capillare tracciamento, anche attraverso la collaborazione attiva dei cittadini per realizzare il contenimento dei casi; mantenere elevata l’attenzione ed applicare e rispettare misure e comportamenti raccomandati per limitare l’ulteriore aumento della circolazione virale.”;
VISTO
il Report n. 76, della Cabina di regia nazionale- Monitoraggio di Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) Dati relativi alla settimana 18/10/2021-24/10/2021 (aggiornati al 27/10/2021), da cui risulta che:
- l’incidenza settimanale a livello nazionale è in rapido e generalizzato aumento rispetto alla settimana precedente, con una media in Campania superiore ai 50 casi settimanali per 100.000 abitanti. (56,6/100.000);
- la trasmissibilità stimata sui casi sintomatici è in aumento con un Rt di 0.97 (CI: 0.9-1.03) che in base ai dati di proiezione del Ministero/ISS si attesterebbe in media a 1,16 per la prossima settimana;
- la valutazione della probabilità di diffusione d’accordo all’algoritmo di valutazione del DM Salute 30 Aprile 2020 è risalita nelle ultime due settimane da Bassa a Moderata con un trend in aumento degli indicatori di incidenza (3.1, 3.4) e un aumento del trend di crescita dei nuovi focolai;
- resta in costante aumento anche il numero dei nuovi casi non associati a catene di trasmissione note. Il tasso di occupazione in terapia intensiva e in area medica è stabile rispetto alla settimana precedente;
- il rischio complessivo della Regione Campania, secondo il DM del 30 aprile 2020 risulta “Moderato”;
CONSIDERATO -che l’Unità di Crisi regionale, all’esito dell’attività di monitoraggio del trend relativo alla diffusione dei contagi sul territorio italiano, negli Stati esteri e nella regione Campania, nonché della relativa evoluzione degli scenari di contesto formulati mediante analisi con modelli exponential smoothing model, ha segnalato che “L’attuale situazione epidemiologica registra una inversione di tendenza. Si osserva l’arresto della decrescita dei contagi e, in controtendenza rispetto alle rilevazioni a supporto degli ultimi provvedimenti, un aumento degli stessi. La regione Campania sta registrando un nuovo progressivo incremento dei casi covid19 nelle ultime settimane, con particolare recrudescenza negli ultimi giorni caratterizzato da una diffusione relativamente omogenea di fasce di età seppur con maggiore interesse delle fasce giovanili, over 65 e fragili, che impone di rafforzare le misure di prevenzione e protezione. In considerazione della necessità di avviare un programma di terze dosi di vaccino che risultano, da evidenze scientifiche, potenziare la protezione contro il covid19, nonché in relazione all'avvicinarsi della stagione climaticamente più sfavorevole per soggetti fragili a causa di un incremento delle affezioni delle vie respiratorie, nonché del previsto rientro in presenza dei lavoratori degli uffici pubblici. appare necessario prorogare tutte le misure di contenimento e diffusione dell'infezione da Sars-cov-2 indicate nell’ordinanza Presidenziale n. 25 del 30 settembre 2021”;
RAVVISATO che, al fine di scongiurare l’aggravamento della situazione epidemiologica sul territorio regionale, in vista peraltro della generalizzata ripresa delle attività in presenza presso gli uffici pubblici nonché della maggiore mobilità connessa ai più ampi margini di fruizione delle attività economiche e sociali, si rende necessario confermare, fino al 31/12/2021, le misure di prevenzione sanitaria nei termini proposti dall’Unità di Crisi Regionale;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
VISTO l’art.50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;
emana la seguente
 

ORDINANZA


Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del 1 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021:
1. sono prorogate le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 25 del 30/09/2021- pubblicata sul BURC in pari data - e, per l’effetto:
1.1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00:
a) è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;
b) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
1.2. è fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”;
1.3. fatte salve le disposizioni che impongono l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, detto obbligo resta fermo, anche all’esterno, ove si configurino assembramenti o affollamenti e in ogni situazione in cui non possa essere comunque garantito il distanziamento interpersonale. L’utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato - ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento - nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all'aperto.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi delle norme del decreto legge n.19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 9-bis del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è sanzionata secondo quanto disposto dall’art. 13 del medesimo decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 in formato digitale o analogico, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.
3. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL. e all’ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

DE LUCA