Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 03 novembre 2021, n. 39307 - Caduta durante l'affissione di un cartellone pubblicitario: scala inadeguata e mancata formazione


 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 14/10/2021
 

Fatto



1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia emessa il 7/04/2016, a seguito di rito abbreviato, dal Tribunale di Benevento nei confronti di DC.D., ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 589 cod. pen. perché, quale datore di lavoro, per colpa specifica consistita nella violazione di norme in materia di infortuni sul lavoro, aveva cagionato la morte del dipendente S.B. in data 21 novembre 2011. All'imputata, amministratrice della DCM DPS erano contestate tre violazioni di norme antinfortunistiche: non aver messo a disposizione del lavoratore attrezzature di lavoro adeguate, aver omesso l'idonea manutenzione delle attrezzature di lavoro e l'omessa formazione del lavoratore.

2. La dinamica del fatto è stata ricostruita sulla base della visione del filmato registrato dalle telecamere di sicurezza del centro commerciale «I sanniti» di Benevento nonché sulla base dello stato di fatto constatato sul luogo e descrive l'infortunio come segue: il lavoratore era insieme a un collega presso il centro commerciale intento a montare un cartellone pubblicitario a un'altezza di circa m.2,60 dal suolo; era salito su una scala in alluminio a doppi tronchi estensibili, posizionata parallelamente, così come quella del collega, alla serranda sulla quale si sarebbe dovuto affiggere il cartellone; all'improvviso, per cause non chiaramente visibili dal filmato ma individuate dal giudice di primo grado in una perdita di equilibrio, mentre i due lavoratori salivano ognuno la propria scala reggendo i due estremi del cartellone, lo S.B., giunto all'ultimo piolo, era caduto.

3. La Corte territoriale, in replica alla prima censura proposta nell'atto di appello, ha ritenuto che, nonostante la scarsa qualità del filmato non consentisse di vedere con chiarezza il momento della caduta, ciò non inficiava la possibilità di accertare gli elementi essenziali del fatto, in particolare che il lavoratore fosse caduto dall'ultimo dei gradini della scala mentre stava eseguendo la lavorazione. Partendo dal presupposto, pacifico, che il lavoratore aveva perduto l'equilibrio mentre era intento a posizionare un cartellone a un'altezza di oltre due metri dal suolo, la Corte ha ritenuto che l'utilizzo della scala messa a disposizione del lavoratore non fosse consentito per quella lavorazione. In particolare, la scala utilizzata era priva di piattaforma (che è un piano orizzontale situato nella parte superiore) e di dispositivo guardacorpo (che è un dispositivo di presa posizionato in cima alla scala). Posto che l'utilizzo di scale prive di piattaforma e guardacorpo:
è possibile solo nei casi nei quali il ricorso ad altro tipo di attrezzature non sia giustificato, dato il limitato livello di rischio e la breve durata dell'intervento, i giudici di appello ne hanno desunto l'inadeguatezza della scala a posizionare un cartellone alto m. 1,50 ad un'altezza certamente superiore a m.2, come evincibile dal fatto che il lavoratore si era dovuto posizionare alla sommità della scala senza alcun elemento di supporto anteriore. Qualificato il lavoro come lavoro in quota, i giudici ne hanno inferito che la scelta dell'attrezzatura di lavoro fornita dall'imputata fosse del tutto inidonea, non potendosi qualificare la lavorazione come «a limitato livello di rischio» e consentendo l'ambiente di lavoro di utilizzare strumenti più sicuri. Profilo ulteriore di colpa è stato rinvenuto nel fatto che la scala presentava i dispositivi antisdrucciolo usurati, mentre con riguardo al fatto che il lavoratore non avesse sfilato sufficientemente la scala e la avesse posizionata lateralmente alla serranda anziché fronta-lmente, come sarebbe stato corretto, la Corte territoriale ha ritenuto che tanto fosse effetto di una inadeguata formazione e informazione del lavoratore.
3.1. Con riguardo all'asserita condotta abnorme del lavoratore, i giudici di merito hanno sottolineato come quest'ultimo avesse cercato di realizzare il compito che gli era stato assegnato utilizzando l'attrezzatura di lavoro consegnatagli, senza che fosse praticabile da parte sua altro tipo di comportamento.
3.2. Sul terzo motivo di appello, concernente la nullità della sentenza circa statuizioni civili non sorrette da conclusioni della parte civile conformi al modificato capo di imputazione ad opera del pubblico ministero nel corso dell'udienza del 18 giugno 2015, la Corte territoriale ha ritenuto a tal fine sufficiente il deposito di conclusioni scritte della parte civile in sede di discussione con richiesta di affermazione della responsabilità dell'imputata e di condanna della stessa al risarcimento del danno.

4. DC.D. ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per mancanza della motivazione in relazione al nesso di causalità. La difesa adduce la manifesta insufficienza delle argomentazioni svolte dai giudici a fronte delle doglianze sollevate nell'atto di appello in quanto, nonostante fosse indispensabile poter ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, nella sentenza si sarebbe confuso con motivazione apodittica e distonica il giudizio predittivo con il giudizio esplicativo, attribuendo alla perdita di equilibrio del lavoratore il valore di causa dell'infortunio. Anche con riferimento alla censura inerente alla condotta abnorme del lavoratore, la difesa evidenzia come si possa ritenere abnorme anche il comportamento connesso con lo svolgimento di mansioni lavorative quando le misure antinfortunistiche siano state in concreto aggirate dal lavoratore; nessuna motivazione, si assume, è stata fornita in replica alla deduzione per cui l'infortunato era lavoratore esperto, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sottoposto a corsi di formazione e informazione e aveva collaborato alla redazione del documento di valutazione dei rischi.
4.1. Con un secondo motivo deduce travisamento della prova e motivazione illogica e contraddittoria in quanto la Corte di appello ha sostenuto che l'inidoneità della scala fosse dovuta alla sua altezza, laddove il consulente del pubblico ministero aveva asserito che tale inidoneità derivasse dal cattivo stato di manutenzione della stessa; inoltre i giudici di appello hanno affermato che la scala potesse essere estesa fino a m.1,55 mentre il consulente di parte aveva affermato che la scala poteva essere estesa fino ad un'altezza di m.2,80, consentendo in tal caso al lavoratore di rimanere con i piedi sul terzultimo piolo, se avesse correttamente allungato la scala. I giudici di appello hanno ricavato l'erronea convinzione che ricorresse un'ipotesi di lavoro in quota ritenendo che il cartellone dovesse essere collocato al di sopra della serranda dell'esercizio commerciale, mentre entrambi i tecnici avevano dichiarato che dovesse essere collocato al centro della saracinesca; infine, i periti avevano fatto rilevare che la persona offesa stava lavorando a un'altezza inferiore ai 2 metri con i piedi a un'altezza da terra di circa m. 1,40. La Corte di appello, travisando le risultanze delle prove tecniche, si sarebbe formata l'errata convinzione che ricorresse un'ipotesi di un lavoro in quota, peraltro non contestato nel capo di imputazione nè argomentato in primo grado, sostenendo che la scala fornita alla persona offesa fosse per tale ragione inadeguata.
4.2. Con il terzo motivo ha dedotto che i giudici di appello, travisando le deduzioni difensive, hanno ignorato che la doglianza concerneva proprio la mancata estensione, nelle conclusioni, della domanda già proposta con riferimento alla mutata causa petendi e al diverso petitum generato dalla modifica dell'imputazione.
5. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
 




Diritto



1. Il primo motivo è infondato.
1.1. Con riguardo alla esatta ricostruzione del percorso causale che ha condotto all'infortunio, la difesa sembra dubitare del fatto che la perdita di equilibrio sia elemento idoneo e sufficiente ad esprimere il giudizio esplicativo circa la causa dell'infortunio. Il giudice di primo grado aveva già ritenuto che la scala messa a disposizione del lavoratore fosse inidonea a prevenire il rischio di caduta, sia a causa del cattivo stato d'uso dei dispositivi antisdrucciolevoli, sia a causa dell'assenza di presidi anticaduta quali la piattaforma e il guardacorpo. Nella sentenza di appello risulta, ulteriormente, chiarito per quale ragione il fatto generatore della perdita di equilibrio fosse da considerare non dirimente nella prospettiva del rischio al quale è esposto il lavoratore in caso di lavori in quota. Si tratta, evidentemente, del rischio di caduta da altezze tali da comportare l'eventualità di lesioni o decesso. Letta da questa posizione prospettica, la motivazione è esente da vizi, avendo puntato l'attenzione, con logica ineccepibile, sulla regola cautelare idonea ad evitare il rischio di caduta e, a monte, sull'antecedente causale di una caduta involontaria, ossia sulla perdita di equilibrio. In tal senso, l'asserita mancanza di certezza processuale circa l'esatta dinamica dell'infortunio ha trovato puntuale e coerente replica nel provvedimento impugnato.
1.2. Ma anche sotto il profilo della dedotta abnormità del comportamento del lavoratore, giova ricordare che il datore di lavoro può invocare tale causa di esclusione del nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento ove abbia tenuto un comportamento pienamente rispettoso della normativa antinfortunistica. Nel caso concreto, l'inidoneità delle misure antinfortunistiche, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non è stata desunta dal concreto aggiramento di esse da parte del lavoratore, né la condotta del lavoratore era idonea, per le regole cautelari che i giudici di merito hanno ritenuto essere state violate dal datore, a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere da quest'ultimo. La difesa ha omesso di confrontarsi con le specifiche violazioni richiamate nella sentenza in relazione alla scelta della scala a pioli e alla conformazione di essa; nè mostra di aver considerato che a pag.8 della sentenza è presente specifica replica alla censura inerente alla esperienza e formazione del lavoratore.
1.3. Va richiamato, in proposito, l'orientamento interpretativo della Corte di legittimità, a mente del quale non può configurarsi un rischio «eccentrico», concretato dall'imprudenza del lavoratore e idoneo ad escludere il nesso di causa tra la condotta o l'omissione del datore di lavoro e l'infortunio, in caso di assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati ai lavoratori (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242; Sez. 4, n. 7364 del 14/01/2014, Scarselli, Rv. 259321).

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
2.1. La critica mossa alla qualificazione del fatto come lavoro in quota trascura, parcellizzandola, la motivazione complessivamente offerta nella sentenza, ove si è, in primo luogo, richiamato il profilo di colpa specifica indicato nel capo di imputazione a proposito del fatto che la scala fornita fosse priva di piattaforma e di dispositivo guardacorpo per poi sottolineare come, nel caso concreto, il lavoratore si fosse trovato a operare senza tali dispositivi sull'ultimo gradino della scala, che secondo quanto indicato nel capo d'imputazione non aveva interamente sfilato, così ancora una volta rimarcando come la caduta avesse concretizzato il rischio che le regole cautelari previste per quella lavorazione tendevano a prevenire. La presenza di piattaforma e di guardacorpo ha, infatti, la funzione di porre il lavoratore in una posizione stabile e di fornirgli un appiglio in caso di sbilanciamento.
2.2. Va qui ricordato che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione anche qualora le sentenze dei due gradi di merito siano conformi, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez.4, n.35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155; Sez. 5, n.48050 del 2/07/2019, S., Rv. 277758). Ma è anche necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento nell'economia della motivazione (Sez.6, n.36512 del 16/10/2020, Villari, Rv.280117). Tale decisività risulta del tutto obliterata. E, d'altro canto, le circostanze inerenti ai presupposti fattuali utili alla qualificazione dei compiti svolti dal lavoratore deceduto come lavori in quota non assumono, per quanto detto, nell'economia della decisione, quel carattere dirimente necessario per potersi configurare il vizio dedotto.
2.3. La circostanza che la scala fornita alla vittima fosse allungabile era già indicata nel capo d'imputazione, ove si era ricondotto anche all'omessa formazione del lavoratore lo scorretto posizionamento dell'attrezzo; i giudici di merito hanno attribuito rilievo dirimente, in logica correlazione con il fatto accertato, all'altezza della scala resasi necessaria agli occhi del lavoratore per l'esecuzione del lavoro commissionato, ponendo in evidenza che per l'affissione del cartellone pubblicitario il lavoratore aveva avuto la necessità di sistemarsi a cavallo dei due tronchi della scala, tanto da tentare di scavalcare la sommità della stessa.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
3.1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale limita la pretesa, nell'ambito dei più ampi rimedi riconosciuti al danneggiato dal diritto civile, al risarcimento e alle restituzioni previsti dall'art.185 cod.pen., dunque in stretta e immediata correlazione con il danno criminale; oltre il suddetto limite, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale comporta anche talune alterazioni derivanti dal fatto che l'accertamento del danno civile deve essere condotto secondo le regole del processo penale e che l'azione penale non può subire rallentamenti a causa dell'esercizio delle azioni extrapenali. In particolare, l'incondizionata possibilità per il giudice penale di affermare che le prove acquisite non consentono di pervenire alla liquidazione del danno riverbera con evidenza i suoi effetti sull'onere di allegazione e di prova spettante alla parte civile, che può scegliere, senza incorrere in alcuna nullità, a differenza di quanto avviene nel processo civile (Sez. 3 civile, n. 10527 del 13/05/2011, Rv. 61821001), di allegare genericamente di aver subito un danno (Sez. 6, n. 7128 del 22/12/2015, dep. 2016, Biffi, Rv. 266537; Sez. 6, n. 27500 del 15/04/2009, Morrone, Rv. 244526; Sez. 4, n. 13195 del 30/11/2004, dep.2005, Dorgnak, Rv. 231212). Il legislatore ha, dunque, strutturato un sistema «aperto» dell'azione civile nel processo penale, consentendo all'autorità giudiziaria una valutazione discrezionale, che si adegui alle istanze alle quali si lega nel tempo la funzione del risarcimento del danno e in rapporto alle diverse tipologie di reato. Il giudice può, infatti, stabilire in relazione al caso concreto se debba valorizzarsi la funzione sanzionatoria della pronuncia risarcitoria, meno astretta alla concreta entità del danno, che sarà liquidato definitivamente ed equitativamente con la pronuncia di condanna penale, ovvero la funzione compensativa e riparatoria, più strettamente legata alla prova del quantum del danno, indipendentemente dalla specificità della domanda.
3.2. Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si rinviene la massima per cui sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini c[vili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica allorché da quest'ultima possa derivare una differente quantificazione del danno da risarcire (Sez. 5, n. 25597 del 14/05/2019, Galassi, Rv. 277311; Sez. 4, n. 39898 del 03/07/2012, Giacalone, Rv. 254672). Ma tale principio interpretativo deriva la sua ragion d'essere dt11 fatto che la parte lesa trova titolo al risarcimento del danno nel reato quale «fatto illecito» e non già nel reato quale modello legale, per cui occorre che dalla diversa qualificazione giuridica del fatto come illecito penale possano derivare conseguenze modificative del diritto della parte civile al risarcimento del danno.

3.3. Con specifico riferimento alla formulazione della causa petendi e del petitum, peraltro, la modifica dell'imputazione mediante introduzione di un diverso profilo di colpa non impone una specifica modifica delle conclusioni, pur sempre riferibili alla medesima causa petendi del reato contestato e al medesimo petitum, inerente alla più ampia richiesta risarcitoria genericamente formulata che, indipendentemente dal nomen attribuito al fatto illecito, ricomprende tanto i danni suscettibili di apprezzamento economico quanto i danni liquidabili in via equitativa in . quanto non direttamente monetizzabili· (Sez.4, n.6380 del 20/01/2017, Regispani, Rv. 269132).
3.4. Non sussiste, pertanto, nel caso in esame, l'interesse della ricorrente all'annullamento del punto della decisione concernente gli effetti civili perchè si verte in tema di modifica dell'imputazione inidonea a determinare, in quanto tale, un danno oggettivamente diverso alla persona offesa (Sez. 5, n. 22780 del 25/03/2021, C., Rv. 281436), anche in considerazione del fatto che, a norma dell'art.651 cod.proc.pen., la pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile limita il giudice civile esclusivamente con riferimento al «titolo della responsabilità» affermato nella sentenza penale (Sez.3 civile n.5660 del 14/11/2017; Sez.3 civile n.18352 del 27/08/2014).

4. Essendo il ricorso infondato, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14 ottobre 2021