Categoria: Cassazione penale
Visite: 19415

 


Responsabilità del direttore dei lavori delegato dal datore di lavoro (il V.) e del conducente dell'escavatore (il B.) che ha investito un lavoratore (C.) durante i lavori di costruzione di un sottopasso di una linea ferroviaria.
Condannati in primo e secondo grado ricorrono in Cassazione - Respinti.

Innanzitutto la Corte provvede a qualificare il rapporto intercorrente tra l'impresa ed il lavoratore come "nolo a caldo" e non subappalto, in quanto così voluto e qualificato dalle parti, anche in ragione del divieto imposto dal committente riguardo al subappalto.
Nel nolo, il locatore mette solo a disposizione il macchinario ed, eventualmente, l'addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e della sua organizzazione.
In caso di appalto in un'azienda, la normativa sulla prevenzione infortuni pone a carico dei due imprenditori coinvolti nel lavoro, obblighi di coordinamento della loro attività al fine di organizzare ed attuare le misure di prevenzione infortuni, anche attraverso un'opera di informazione dei lavoratori dei rischi a cui sono esposti (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2, ora T.U. n. 81 del 2008, art. 26).
Nel caso oggetto di giudizio, però, il C. non aveva assunto alcuna opera in appalto, ma si era limitato esclusivamente a noleggiare escavatori alla impresa V., per cui a carico di quest'ultimo (e per lui a carico del direttore dei lavori delegato, V.G.) gravava l'obbligo di garantire la sicurezza dell'attività di lavoro, in quanto nell'ambito della sua organizzazione del lavoro aziendale si erano andati ad inserire i macchinari ed i lavoratori previsti dal contratto di nolo.
Nel caso di specie, come osservato dalla Corte distrettuale, il V. è venuto meno a più elementari obblighi di sicurezza, in quanto in qualità di dirigente aziendale non aveva informato i lavoratori operanti in cantiere dei rischi connessi all'attività della macchina escavatrice; non ha preteso il rispetto delle misure di sicurezze, in particolare l'assenza di persone nelle vicinanze della macchina in attività; addirittura era assente dal cantiere il giorno dell'incidente senza che risulti fosse designato un preposto tenuto a garantire il rispetto delle misure di sicurezza.

"Quanto ai motivi di censura formulati dall'imputato B., anch'essi sono infondati.
Va premesso che anche tale imputato, sebbene mero lavoratore dipendete, era tenuto alla osservanza delle norme antinfortunistiche, ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 5 vigente all'epoca dei fatti.
Ebbene, il giudice di merito, ha rilevato due condotte colpose a suo carico.
La prima, di avere svolto manovre con l'escavatore, pur in presenza di persone all'interno dello "scatolare"; la seconda, desumibile dalla deposizione del teste oculare T., un errore di manovra per avere durante la marcia "scartato" a destra con la parte anteriore del mezzo, la cui benna aveva attinto il C. schiacciandolo sulla parete destra dello "scatolare"."

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente -
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
1) B.S. N. IL (OMISSIS);
2) V.G., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 23/05/2006 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. IZZO FAUSTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Bua Francesco, che  ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Spinnato Peppino (per B., che ha  concluso per l'accoglimento del ricorso e l'avv. Romano Domenico (per V.), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.


FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 13/12/2004 il Tribunale di Mistretta condannava V.G. e B.S. per il delitto di cui all'art. 589 c.p. per avere cagionato la morte di C.P. durante i lavori per la costruzione di un sottopasso sulla linea ferroviaria (OMISSIS), finalizzato alla eliminazione di un passaggio a livello (acc. in (OMISSIS)).
Agli imputati concesse le attenuanti generiche equivalenti, venivano irrogate le seguenti pene: al V., direttore dei lavori, mesi 6 di reclusione; al B., conducente dell'escavatore che aveva investito la vittima, mesi 8 di reclusione, pena sospesa per entrambi.

2. Con sentenza del 23/5/2006 la Corte di Appello di Messina confermava la condanna. Osservava la Corte territoriale che dall'istruttoria svolta era emersa la responsabilità nell'incidente dei prevenuti. In particolare:
- il V., in qualità di delegato del datore di lavoro (il fratello V.D.), nonchè direttore di lavori, risultava non avere imposto che i lavori di scavo all'interno di uno "scatolare" avvenissero in sicurezza ed in particolare non imponeva che ove operava l'escavatore, in ambiente peraltro ristretto, non stazionassero o lavorassero altre persone; benchè non fosse presente in cantiere al momento del fatto, il V. anche in precedenza non aveva imposto la applicazione della detta misura di sicurezza.
- il B., in qualità di conducente dell'escavatore aveva continuato a manovrare benchè vi fosse vicino la presenza del suo datore di lavoro; sicchè durante il lavoro, per uno "scarto" della macchina, la benna colpiva il C. che rimaneva schiacciato sulla parte destra dello "scatolare".
La Corte confermava anche il giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche, in ragione della gravità del fatto; nonchè il trattamento sanzionatorio ritenuto equamente commisurato al fatto commesso.

3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati, chiedendo l'annullamento della sentenza, deducendo:

3.1. per il V.: a) la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all'affermata sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento, nonchè sulla presenza della colpa. Invero la Corte territoriale non aveva tenuto conto che la vittima era il datore di lavoro del conducente dell'escavatore ( B.), il quale a seguito di un "nolo a caldo" aveva assunto l'onere di svolgere i lavori si scavo; per cui la posizione di garanzia in relazione alla eliminazione dei rischi di incidenti ed al controllo preventivo, spettavano alla stessa vittima.
In sostanza con il nolo, era stato operato un trasferimento della posizione di garanzia in capo allo stesso C.. Peraltro il V. non aveva alcuna competenza in relazione a tale tipo di attività e per tale motivo aveva stipulato il detto contratto di nolo. Peraltro, non essendo nè il C., nè il B. suoi dipendenti, non essendosi ingerito nella loro attività, non avrebbe potuto imporre loro alcun comportamento; b) il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che poteva essere contenuto vicino al minimo edittale; nonchè per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti.

3.2. per il B.: a) la violazione di legge ed il difetto di motivazione. Invero il giudice di merito aveva errato nel ritenere la sussistenza del nesso causale, in quanto la condotta estremamente imprudente della vittima, che era imprevedibilmente entrato nel raggio di azione della escavatrice, era da considerare una concausa da sola idonea a produrre l'evento, depotenziando l'efficienza eziologia della condotta del B..

4. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.

4.1. Prima di affrontare l'analisi delle censure mosse alla sentenza da parte dei ricorrenti, appare opportuno determinare la corretta qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra l'impresa di V.D. (di cui era direttore dei lavori il fratello V. G.) e la vittima C.P. (alle cui dipendenze vi era il B.S.).
Il V., con contratto stipulato il (OMISSIS), aveva ricevuto l'appalto dalle Ferrovie dello Stato dell'esecuzione di lavori utili alla costruzione di un sottopasso onde eliminare un passaggio a livello.
In detto contratto esplicitamente si vietava il subappalto e si imponeva all'appaltatore di garantire la sicurezza dei lavoratori impegnati nel cantiere.
In data (OMISSIS) il V.D. comunicava alle FF.SS. l'avvenuto "nolo a caldo" di alcuni mezzi meccanici dell'impresa del C., che dovevano essere destinati al prelievo del terreno per l'escavazione del sottopasso.
Alla luce di quanto detto, non vi è dubbio che il rapporto tra l'impresa V. ed il C. era da qualificare come "nolo a caldo" e non subappalto, in quanto così voluto e qualificato dalle parti, anche in ragione del divieto imposto dal committente.

4.2. Orbene fatte queste premesse, in relazione alla posizione dell'imputato V., appare opportuno ulteriormente analizzare la natura del contratto di noleggio di un bene.
Nel nostro ordinamento positivo non esiste la figura del noleggio come contratto tipico, se non con riferimento al diritto della navigazione, laddove all'art. 348 viene disciplinato il noleggio di una nave da parte di un armatore.
In realtà tale tipo di figura contrattuale rientra nell'alveo del contratto di locazione disciplinato dall'art. 1571 c.c. e segg..
Di recente ha trovato notevole sviluppo, per la convenienza degli imprenditori a disinvestire in macchinari di cui non fanno uso continuativo, ma solo saltuario.
Nella pratica va distinto il "nolo a freddo" dal "nolo a caldo".
Con il primo viene locato il solo macchinario; con il secondo oltre al macchinario, il locatore mette a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo. Anche in tale caso, comunque, il lavoro si presenta con carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene.
Rilevante, ai fini che qui interessano, è la distinzione tra "nolo a caldo" e contratto di appalto (art. 1655 c.c. e segg.).
In tale ultimo caso l'appaltatore si impegna con il committente a compiere un'opera ed a tale fine deve organizzare i suoi mezzi di produzione ed il lavoro.
Nel nolo, invece, il locatore mette solo a disposizione il macchinario ed, eventualmente, l'addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e della sua organizzazione.
In caso di appalto in un'azienda, la normativa sulla prevenzione infortuni pone a carico dei due imprenditori coinvolti nel lavoro, obblighi di coordinamento della loro attività al fine di organizzare ed attuare le misure di prevenzione infortuni, anche attraverso un'opera di informazione dei lavoratori dei rischi a cui sono esposti (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2, ora T.U. n. 81 del 2008, art. 26).
Nel caso oggetto di giudizio, però, il C. non aveva assunto alcuna opera in appalto, ma si era limitato esclusivamente a noleggiare escavatori alla impresa V., per cui a carico di quest'ultimo (e per lui a carico del direttore dei lavori delegato, V.G.) gravava l'obbligo di garantire la sicurezza dell'attività di lavoro, in quanto nell'ambito della sua organizzazione del lavoro aziendale si erano andati ad inserire i macchinari ed i lavoratori previsti dal contratto di nolo.
Nel caso di specie, come osservato dalla Corte distrettuale, il V. è venuto meno a più elementari obblighi di sicurezza, in quanto in qualità di dirigente aziendale non aveva informato i lavoratori operanti in cantiere dei rischi connessi all'attività della macchina escavatrice; non ha preteso il rispetto delle misure di sicurezze, in particolare l'assenza di persone nelle vicinanze della macchina in attività; addirittura era assente dal cantiere il giorno dell'incidente senza che risulti fosse designato un preposto tenuto a garantire il rispetto delle misure di sicurezza.
Tale negligente condotta omissiva è stata una delle concause dell'evento come dimostrato dal fatto che, se avesse tenuto il comportamento alternativo lecito (il rispetto delle misure di sicurezza indicate), non si sarebbe concretizzato il rischio che le norme violate miravano ad evitare.
Per quanto detto le doglianze del V. in ordine alla affermazione della sua penale responsabilità sono infondate.

4.3. Il V. ha lamentato, inoltre, il difetto di motivazione sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche ed in ordine alla entità della pena irrogata.
Il giudice di merito ha inteso negare la prevalenza per adeguare il trattamento sanzionatorio al fatto, valutata la gravità delle infrazioni commesse, peraltro poi commisurando la pena nel minimo.
La sufficienza della motivazione rende insindacabile la scelta discrezionale del giudice di merito.
Va ricordato in proposito che questa Corte di legittimità, con giurisprudenza consolidata, ha stabilito che "le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nella ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto" (Cass. 1, 15542/01, Pelini).
Ne consegue che anche tali doglianze sono infondate.

4.4. Quanto ai motivi di censura formulati dall'imputato B., anch'essi sono infondati.
Va premesso che anche tale imputato, sebbene mero lavoratore dipendete, era tenuto alla osservanza delle norme antinfortunistiche, ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 5 vigente all'epoca dei fatti.
Ebbene, il giudice di merito, ha rilevato due condotte colpose a suo carico.
La prima, di avere svolto manovre con l'escavatore, pur in presenza di persone all'interno dello "scatolare"; la seconda, desumibile dalla deposizione del teste oculare T., un errore di manovra per avere durante la marcia "scartato" a destra con la parte anteriore del mezzo, la cui benna aveva attinto il C. schiacciandolo sulla parete destra dello "scatolare".
La difesa dell'imputato sostiene che l'efficacia causale della condotta del B. sia del tutto disinnescata dalla negligente condotta del suo datore di lavoro, C., il quale imprevedibilmente era entrato nel campo di azione della pala meccanica.
Sul punto, confermando le corrette conclusioni a cui è giunto il giudice dei merito, va ricordato che questa Corte ha con orientamento consolidato stabilito che "il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo è interrotto, ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 2, solo nel caso in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato causa all'evento, dovendosi considerare "abnorme" il comportamento che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro" (Cass. 4, 2614/06 Palmieri; conf, Cass. 4, 3455/04 Volpi).
Nel caso di specie la presenza della vittima non poteva essere passata inosservata al B., tenuto conto delle ridotte dimensioni dello "scatolare" al cui interno lavorava e del fatto che essendo stato il C. attinto dalla benna, egli si trovava proprio davanti all'escavatore.
Per cui nel caso di specie non ravvedendosi nella condotta della vittima, nè assoluta imprevedibilità, nè abnormità, non vi è alcuna recisione tra il fattore causale della condotta negligente del B. e l'evento morte verificatosi.
Per quanto detto, si impone il rigetto anche del suo ricorso, siccome infondato.
Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009