Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 novembre 2021, n. 32161 - Infortunio occorso al lavoratore dipendente dell'Inail con mansioni di portiere


 

Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: SPENA FRANCESCA Data pubblicazione: 05/11/2021
 

Rilevato che


l. La Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda proposta da G.E.T., dipendente dell'INAIL con mansioni di portiere, per l'accertamento della natura professionale dell'infortunio occorsogli in data 27 febbraio 2006 ed il pagamento delle prestazioni assicurative.
2. Esponeva che l'INAIL censurava la sentenza di primo grado quanto alla sussistenza dell'occasione lavorativa, asserendo che la perdita dei sensi che aveva causato la caduta del G.E.T. ed il conseguente trauma derivava dallo stato di anemia da cui egli era affetto, del quale il Tribunale non aveva tenuto adeguatamente conto.
3. Avuto riguardo alla analiticità delle censure, costituiva strada obbligata il rinnovo della ctu medico legale in appello, che imponeva all'appellato- ed appellante in via incidentale- un dovere di collaborazione. A tale dovere la parte si era sottratta, come risultava dalla nota del ctu del 27 giugno 2014, impedendo al collegio di valutare la fondatezza delle doglianze formulate in appello.
4. La domanda del G.E.T. doveva essere, pertanto, integralmente rigettata.
5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza G.E.T., articolato in due motivi di censura, cui l'INAIL ha resistito con controricorso.
 

Considerato che


l. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato- ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.- violazione e falsa applicazione dell'articolo 90 disp. att.cod.proc.civ. e degli articoli 194 e 201 cod.proc.civ. in relazione alla incompleta dichiarazione resa dal ctu nel processo verbale dell'udienza del 25 febbraio 2014, mancando la indicazione del luogo di inizio delle operazioni peritali nonché degli articoli 193,195,424, 445 bis cod.proc.civ. per la mancata fissazione del termine entro il quale la perizia avrebbe dovuto essere
depositata.
2. Ha esposto che nel processo verbale della udienza di conferimento dell'incarico al ctu erano riportati il giorno e l'ora di inizio delle operazioni presso lo studio del ctu ma mancava l'indicazione del luogo in cui le operazioni si sarebbero svolte; il luogo neppure era stato comunicato a cura del consulente ed a mezzo del cancelliere sicchè egli non era stato posto nella condizione di adempiere al suo dovere di collaborazione.
3. Ha altresì evidenziato che nel conferire l'incarico il giudice dell'appello aveva invitato il ctu ad avvisare il difensore in caso di mancata presentazione del periziando alla visita, onde acquisire eventuali giustificazioni, dovere cui il ctu si era sottratto.

4. Il motivo è infondato.
5. Secondo le disposizioni degli artt. 194, comma 2, cod.proc.civ. e 90, comma 1, disp. att. cod.proc.civ., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali. Questa Corte ha già chiarito che l'omissione anche di una sola di simili comunicazioni non è, di per sé, ragione di nullità della consulenza, nullità che si verifica soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa, per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni; detto pregiudizio non ricorre ove risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti (Cassazione civile, sez. II, 10/02/2020, n. 3047; Cass. 14532/2016).
6. Le nullità verificatesi nel corso del procedimento di consulenza tecnica d'ufficio per consolidato orientamento di questa Corte hanno carattere relativo, restando pertanto sanate se non eccepite nella prima istanza o difesa successiva al deposito della consulenza. (Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, n.3855; 07/03/2018, n.5491; Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n.7158).
7. Nella fattispecie di causa, come esposto dalla stessa parte ricorrente, il ctu riconsegnava gli atti in data 27 giugno 2014; alla successiva udienza del 15 luglio 2014 il difensore non eccepiva la nullità della consulenza ma chiedeva un rinvio per contattare l'assistito al fine di verificare i motivi della mancata presentazione a visita, determinandosi, pertanto, la sanatoria di eventuali ragioni di nullità del procedimento di consulenza.
8. Analoghe considerazioni valgono anche in relazione alla denuncia della mancata assegnazione di un termine per il deposito della ctu, censura svolta nella sola rubrica e non nella esposizione del motivo; la violazione determinerebbe, infatti, una nullità relativa, sanata ai sensi dell'articolo 157, comma due, cod.proc.civ.
9. Con il secondo mezzo si deduce- ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.- «errore logico e procedurale su di un fatto in discussione tra le parti» in relazione alla mancata ammissione dei mezzi istruttori orali, richiesti in primo grado ed in appello, vertenti sul fatto, in discussione tra le parti, della eziologia lavorativa nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 415 cod.proc.civ. e 2697 cod.civ.
10. Si addebita al giudice dell'appello di avere ignorato, al pari del giudice del primo grado, le istanze di prova testimoniale in ordine alla dinamica dell'incidente, onde verificare se egli avesse perso conoscenza prima della caduta, come sostenuto dall'INAIL o soltanto per effetto della caduta, come dedotto nell' originario ricorso.
11. Si deduce altresì che l'indagine demandata al ctu non comprendeva detto accertamento, non essendovi quesiti specifici in ordine alla capacità della affezione anemica da cui egli era affetto di determinare la caduta.

12.Il motivo è inammissibile.
13. La Corte territoriale non ha dato corso all' istruttoria testimoniale affidando l'indagine sul fatto controverso al consulente d'ufficio.
14. Il giudice, qualora ritenga che l'accertamento demandatogli richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all'accertamento, può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti, ma anche quello di accertare i fatti stessi (ex aliis Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass., 30/9/2014, n. 20548; Cass., 27/8/2014, n. 18307; Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009, n. 6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020). Nel primo caso, la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova ed ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti; nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova (consulenza cd. percipiente).
15. La scelta di affidare l'indagine sull'accadimento storico al ctu, in luogo di assumere la prova per testi, costituisce un tipico giudizio rimesso al giudice del merito, attinente alla selezione, tra le fonti di prova disponibili, di quelle più idonee ad accertare i fatti in discussione.

16. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
17. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
18. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
 

P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 3. 500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge,
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 22 giugno 2021