Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 novembre 2021, n. 32364 - Prestazioni previdenziali relative a malattia professionale. Debiti risarcitori delle Autorità portuali istituite dalla l. n. 84/1994


Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI
Data pubblicazione: 08/11/2021
 

Fatto


che, con sentenza depositata il 15.5.2015, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l'Autorità Portuale di Venezia a rifondere all'INAIL il costo delle prestazioni previdenziali relative alla malattia professionale contratta da V.G., già associato della locale Compagnia dei Lavoratori Portuali e addetto al carico e scarico merci dal 1963 al 1992;
che avverso tale pronuncia l'Autorità Portuale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l'INAIL ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;
 

Diritto


che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 20, L. n. 84/1994, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto la sussistenza della sua legittimazione passiva in quanto ente succeduto al Provveditorato al Porto di Venezia, ente pro tempore organizzatore delle attività di carico e scarico merci appaltate alla Compagnia Lavoratori Portuali cui era associato il lavoratore in danno del quale si era manifestata la malattia professionale;
che il motivo è infondato, essendosi ormai chiarito che sulle Autorità portuali istituite dalla l. n. 84/1994 gravano i debiti risarcitori scaturenti da rapporti di lavoro intercorsi con le preesistenti organizzazioni portuali, per avere la citata legge disposto un meccanismo successorio nella totalità dei rapporti giuridici in corso (così Cass. n. 19749 del 2019, sulla scorta di Cass. n. 49 del 2017);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
 

P. Q. M.
 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 12.200,00, di cui € 12.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
, Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 3.6.2021.