Cassazione Civile, Sez. 6, 12 novembre 2021, n. 34031- Nesso eziologico tra patologie e attività lavorativa come operaio specializzato all'interno di una raffineria


 

 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: CINQUE GUGLIELMO
Data pubblicazione: 12/11/2021
 

Rilevato che
1. Il Tribunale di Napoli, con la pronuncia n. 16787 del 2008, ha rigettato la domanda proposta da G.S. nei confronti della Kuwait Raffinazioni e Chimica spa, dell'INPS e dell'INAIL diretta ad accertare che le patologie, da cui era affetto, erano da considerarsi contratte in servizio, come conseguenza diretta e immediata o come concausa dell'attività lavorativa svolta come operaio specializzato, presso la Kuwait fino al 31.5.1992, con ogni conseguenza economica in tema di trattamento pensionistico, previdenziale di riconoscimento della relativa rendita e del diritto al risarcimento del danno biologico ovvero, in via gradata, a sentire dichiarare il diritto all'applicazione dei benefici derivanti dall'art. 13 della legge n. 257/92.
2. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 2484/2019, rigettava il gravame proposto dallo G.S..
3. I giudici di seconde cure, dopo avere espletato una nuova consulenza tecnica di ufficio, ha ritenuto di non condividerne le conclusioni peritali rilevando che il nebuloso quadro probatorio non potesse ritenersi sufficiente a provare il nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e le patologie dallo stesso lamentate; ha dato atto, altresì, che l'INPS, nelle more del giudizio di primo grado, aveva riconosciuto in via amministrativa il diritto dello G.S. all'applicazione dei benefici derivanti dall'art. 13 legge
n. 257/1992.
4. G.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
5. La Kuwait Raffinazione e Chimica spa, l'INPS e l'INAIL hanno resistito con controricorso.
6. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.
7. Il ricorrente ha depositato memoria.
 

Considerato che
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per essere stato relatore e per avere partecipato al Collegio giudicante un giudice ausiliario. Deduce la violazione per illegittimità costituzionale delle disposizioni del D.I. n. 69 del 2013, artt. 65, 66, 67 e 68 in relazione e in contrasto con l'art. 102 Cost. co. 1 e 106 Cost. commi 1 e 2.
3. Il motivo non è meritevole di accoglimento dovendosi richiamare sul punto la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 17 marzo 2021 che ha sì dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni sopra indicate nella parte, però, in cui non prevedono che esse si applichino fino a quando non fosse stato completato il riordino e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 de D.lgs. n. 116 del 2017 e, cioè, fino al 31.10.2025.
4. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 4 cpc, la violazione o falsa applicazione di norm e di diritto con particolare riferimento agli artt. 115, 132 co. 2 n. 4, 244 e ss cpc e dell'art. 111 Cost., per violazione del divieto di testimonianza valutativa e per motivazione apparente nonché la nullità della sentenza. Si obietta che la sentenza gravata aveva motivato apparent emente sia sul discostamento dall'accertamento favorevole al lavoratore del proprio nominato consulente tecnico, sia sull'esito delle limpide e precise dichiarazioni testimoniali utilizzando formule generiche ed adattabili ad ogni giudizio.
5. Con terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 4 cpc, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento agli artt. 115, 132, 244 e ss cpc e dell'art. 111 Cost., per motivazione costruita su circostanze d fatto e di diritto inesistenti nell'ambito della istruttoria processuale e della ctu: in particolare, per avere la Corte territoriale letteralmente travisato quanto appurato nell'elaborato peritale virgolettando affermazioni mai rese dal ctu.
6. I suddetti motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili. Invero, le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013); inoltre, il vizio di motivazione può essere ormai censurato in Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4 cpc solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi entrambe non ravvisabili nel ragionamento logico- giuridico della impugnata pronuncia.
7. Va da ultimo sottolineato che il ricorso per cassazione, fondato sull'affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, è inammissibile, configurandosi in questa ipotesi esclusivamente il rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cpc (Cass. n. 3867/2019; Cass. n. 19293/2018).
8. Con il quarto motivo si eccepisce, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non essere stati considerati dalla Corte di merito: a) le dichiarazioni rese dai testimoni in ordine alle precisazioni ambientali; b) la denunzia di malattia professionale depositata il 22.3.1977 nonché le sentenze n. 9723/2006 e n. 33288/2010; c) i fattori ambientali di nocività e rischio e i sintomi spesso denunciati dal lavoratore nel proprio libretto sanitario.
9. Il motivo è anche esso inammissibile.
10. L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018) avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente (pag. 5 della gravata sentenza) sia sui fattori ambientali lavorativi sia sulla sintomatologia denunciata dallo G.S..
11. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
12. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che si liquidano come da dispositivo.
13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.




P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, 1'8.6.2021