MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 5 agosto 2021
Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto.
(GU n.272 del 15-11-2021)
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
e con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITà SOSTENIBILI
Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013, sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in campo ambientale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e successive modifiche, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», ed in particolare l'art. 56, commi 7 e 8;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera ss);
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022», ed in particolare l'art. 1, commi 101 e 102;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione»;
Visto il decreto ministeriale del 6 settembre 1994, recante
«Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto»;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101, recante «Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto»;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248, recante «Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto»;
Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 2016 «Istituzione del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto»;
Vista la circolare del Ministero della sanità 12 aprile 1995, n. 7, esplicativa del succitato decreto ministeriale del 6 settembre 1994;
Visto il Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il 31 maggio 2016, in tema di «Programma di interventi concernenti la mappatura, la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica dall'amianto negli edifici scolastici»;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto definisce le priorità d'intervento per le unità navali da bonificare e disciplina le modalità e le procedure di accesso ai relativi finanziamenti nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 come definiti dall'art. 1, comma 101 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 2
Priorità di intervento
1. La priorità degli interventi per le unità navali da bonificare, nell'ordine, e' la seguente:
a) Bonifica da materiali contenenti amianto (MCA) sulle unità navali di vecchia generazione della Squadra Navale;
b) Bonifica da MCA dei mezzi minori e galleggianti per i servizi portuali;
c) Rilevazione fibre aero-disperse, monitoraggio, manutenzione e mantenimento nel tempo delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti sulle unità navali già oggetto di interventi di bonifica;
d) Bonifica da MCA delle parti di rispetto di impianti, sistemi ed apparati installati sulle navi di cui alle precedenti lettere a) e c).
2. Costituisce titolo preferenziale nella valutazione, ai fini della graduatoria di cui al successivo art. 3, la presenza di attestazioni di friabilità e di cattivo stato di conservazione del manufatto contenente amianto determinante una condizione di pericolosità di esposizione degli occupanti ad elementi nocivi per cui si rende necessario intervento urgente e prioritario, secondo il decreto ministeriale 6 settembre 1994 e decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101.
Art. 3
Procedura di accesso al finanziamento
1. Nei limiti degli importi annuali di cui al precedente art. 1 il Ministero della difesa, su proposta della Marina Militare, sottopone annualmente gli interventi relativi alle priorità di cui all'art. 2 alle valutazioni del Ministero della transizione ecologica, attraverso la presentazione di uno o piu' bandi di gara.
2. A seguito della presentazione degli interventi, il Ministero della transizione ecologica, conduce un'istruttoria separata da quella per le progettazioni di lavori anche avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, valuta l'eleggibilità degli interventi a valere sul fondo ai fini della predisposizione e approvazione della graduatoria su base annuale.
Art. 4 Interventi finanziabili
1. Gli interventi di bonifica su navi militari, ai sensi dell'art.
3 lettera ss) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rientrano nella categoria di appalti pubblici di servizi per la cui esecuzione non vengono affidati preventivi appalti di progettazione come avviene per i lavori pubblici.
2. Ai fini del presente decreto, per appalti di servizi si intendono:
a) appalti di servizi per l'incapsulamento, il contenimento, la bonifica e la rimozione,;
b) appalti di servizi per l'esecuzione di mappature per la verifica della residuale presenza di amianto a seguito degli interventi di bonifica di cui alla precedente lettera a);
c) appalti di servizi per il rilievo periodico sulla presenza di fibre aero-disperse;
d) oneri per la sicurezza.
3. L'intervento, presentato ai fini della valutazione di eleggibilità al finanziamento dovrà necessariamente essere corredato da:
a) una sintetica relazione descrittiva dell'intervento da eseguire;
b) le modalità di intervento di bonifica proposto;
c) la stima dei costi e la crono-programmazione dell'intervento e degli stati di avanzamento sulla base dei quali si prevede di erogare i pagamenti.
Art. 5
Modalità di erogazione dei finanziamenti
1. I finanziamenti del Fondo saranno erogati, su base annuale e fino all'esaurimento delle relative disponibilità, con decreto del direttore generale della direzione generale per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica, sulla base della graduatoria di cui al comma 2 dell'art. 3.
2. L'erogazione del contributo e' effettuata a favore del Centro di responsabilità della Marina Militare che, in qualità di soggetto beneficiario, e' responsabile della gestione amministrativa e
contabile del contributo stesso e della relativa rendicontazione.
3. La liquidazione del finanziamento, a cura del Centro di responsabilità amministrativa della Marina Militare e della relativa rete dei funzionari delegati della Forza Armata, e' effettuata nelle seguenti modalità:
a. il 30% dell'importo ammesso a finanziamento al momento dell'approvazione di cui al precedente art. 3, comma 2;
b. il restante 70%, in funzione del cronoprogramma dei pagamenti e sulla base dello stato di avanzamento dell'intervento, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza presunta dei pagamenti.
4. Il Ministero della transizione ecologica rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituiti fra soggetto beneficiario del contributo e soggetti terzi per forniture di beni, prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi altra prestazione.
Art. 6
Interventi esclusi, spese non ammissibili
1. Non potranno essere oggetto di finanziamento:
a) interventi che non riguardino la bonifica da amianto su unità navali della Marina Militare, di cui al precedente art. 4;
b) interventi realizzati prima del ricevimento della comunicazione scritta di approvazione del contributo richiesto.
Art. 7
Cause di revoca dei finanziamenti
1. I contributi erogati ai sensi del presente decreto potranno essere revocati dall'ente erogante:
a) qualora la rendicontazione, anche parziale, delle spese finanziate non sia firmata o risulti assente, carente e/o inesatta;
b) in caso di mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti dall'ente erogante;
c) in caso di reiterata ed ingiustificata tardività nell'approvazione dei contratti relativi agli interventi ammessi al finanziamento;
d) qualora l'intervento si discosti sostanzialmente dall'originaria previsione o risultino scostamenti significativi in termini di efficacia rispetto agli obiettivi previsti, e di efficienza, con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione;
e) qualora vengano distolte in qualsiasi forma dall'uso o dalla destinazione previsti le somme e/o i beni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e' stata oggetto del vantaggio economico.
2. In caso di revoca, il soggetto beneficiario e' obbligato alla restituzione all'ente erogante del contributo già parzialmente o totalmente erogato.
Art. 8
Ispezioni e controlli
1. Il Ministero della transizione ecologica potrà disporre in qualsiasi momento, avvalendosi dei servizi di vigilanza d'area istituiti, presso lo Stato Maggiore della Marina militare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 260 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ispezioni documentali e controlli al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la conformità delle dichiarazioni prodotte. In tali casi, gli ufficiali di polizia giudiziaria della Marina militare incaricati, risponderanno direttamente al Ministero che ha disposto l'ispezione.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2021
Il Ministro della difesa Guerini
Il Ministro della transizione ecologica Cingolani
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2688