Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 24 novembre 2021, n. 36442 - Riclassificazione del rischio assicurato


Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO
Data pubblicazione: 24/11/2021
 

Rilevato che
1. la Corte d'Appello di Trieste, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla Hager Lumetal Spa nei confronti dell'Inail volto a richiedere l'annullamento di tre provvedimenti dell'Istituto di riclassificazione del rischio assicurato negli anni 2012, 2013 e 2014 con rideterminazione del tasso e dei premi, riferiti alle patologie contratte da 2 dipendenti;
2. la Corte, premesso che "il tema del contendere si incentra sulla ricorrenza del nesso di causalità fra le patologie lamentate dai due addetti, e cioè l'epicondilite per C. e l'ernia discale per T. ed il lavoro svolto presso l'impresa parte in causa", ha ritenuto, sulla base dell'istruttoria svolta e di una consulenza medico legale, l'infondatezza della pretesa della società;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con 2 motivi; ha resistito con controricorso l'INAIL;
4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale;
la società ha comunicato memoria;
 

Considerato che
1". il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.P.R. n. 1164/65 e degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.", lamentando che la Corte territoriale, pur valutando le testimonianze raccolte, non avrebbe accertato "l'elemento essenziale, e se cioè vi sia stata effettiva esposizione al rischio, limitandosi a conclusioni generiche e senza rilievo giuridico al fine dell'accertamento del nesso di causa tra patologie e attività lavorative";
la censura è inammissibile perché solo formalmente denuncia il vizio di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. che ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata "male" applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall'ambito di operatività dell'art. 3f>0, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti; nella specie le doglianze tendono ad una rivalutazione di merito in ordine all'apprezzamento dell'esistenza o meno di un nesso causale tra le mansioni svolte e le patologie in controversia, che è indubbiamente una quaestio facti non sindacabile in questa sede di legittimità;
2. con il secondo motivo del ricorso si denuncia, esplicitamente richiamando l'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., la "omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti"; il motivo è in radice inammissibile perché viene denunciato il vizio della sentenza impugnata ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. in presenza di una c.d. «doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. (cfr. Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019);
3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, cc). 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato cl.all'art. 1, co. 17, 1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
 

P.Q.M.
 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali al 15% ed accessori secondo legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.