Cassazione Civile, Sez. 3, 25 novembre 2021, n. 36648 - Infortunio in itinere


Presidente: SCARANO LUIGI A. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME
Data pubblicazione: 25/11/2021
 

 

Fatto




1. Il Consorzio Zona Industriale Apuana (d'ora in poi, "Consorzio") ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 1670/18, del 5 novembre 2018, della Corte di Appello di Genova, che - accogliendo l'appello esperito da O.K. e da A., I., IS. e P. P., avverso la sentenza n. 881/15 del Tribunale di Massa - riconosceva la responsabilità del Consorzio e di F.ed A. T., in relazione all'avvenuto decesso di C.P., vittima il 30 gennaio 2007 in Massa di un incidente "in itinere", condannandoli, previo riconoscimento della concorrente responsabilità del medesimo P. nella misura del 25%, a risarcire il danno subito dagli appellanti in qualità di prossimi congiunti dell'ucciso, respingendo, invece, la domanda di manleva proposta dall'odierno ricorrente nei confronti del proprio assicuratore, società Unipolsai Assicurazioni S.p.a. (d'ora in poi, "Unipolsai").

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente che nelle circostanze di tempo e luogo sopra meglio indicate, C.P. percorreva a bordo del proprio ciclomotore, alle ore 18: 30 circa, la strada che avrebbe dovuto ricondurlo a casa, dopo aver espletato il suo turno di lavoro presso la ditta di cui era dipendente. Tuttavia, l'uomo perdeva la vita in un sinistro stradale, andando ad impattare violentemente contro un autoarticolato posteggiato sul margine destro della strada, veicolo concesso in locazione alla società Autotrasporti T. S.n.c.
Su tali basi, i suoi familiari, e segnatamente la moglie O.K., nonché il padre P. e i fratelli A., I. e IS. P. ( quest'ultimo, peraltro, intervenuto nel giudizio instaurato dagli altri congiunti dell'ucciso), dopo aver promosso un procedimento per accertamento tecnico preventivo finalizzato alla conciliazione, ex art. 696 cod. proc. civ., adivano il Tribunale di Massa, ascrivendo la responsabilità della morte del proprio congiunto sia al Consorzio, indicato come proprietario della strada, sia a F.ed A. T., già soci della cessata società locataria finanziaria dell'autoarticolato, per chiedere ai convenuti il ristoro dei danni subiti.
Costituitesi in giudizio le società Unipolsai e Ina Assitalia S.p.a. (quest'ultima poi divenuta Generali Italia S.p.a.), essendo stata autorizzata dal primo giudice la chiamata in causa delle stesse, per essere stata esperita nei loro confronti domanda di manleva, rispettivamente, dal Consorzio e dai T., interveniva nella controversia pure l'INAIL, rivendicando la ripetizione, nei confronti dei convenuti, della capitalizzazione della rendita costituita in favore della vedova di C.P. P..
Il giudice di prime cure respingeva, tuttavia, la domanda risarcitoria, sul presupposto che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere interamente alla vittima, con decisione, però, riformata - nei termini indicati in premessa e in accoglimento del gravame proposto dagli attori soccombenti - dal giudice di appello. Il medesimo, infatti, ravvisava - per quanto qui ancora di interesse - la responsabilità del Consorzio in ragione dell'assenza totale di illuminazione della strada nel tratto in cui ebbe a verificarsi il sinistro (e già in passato "teatro" di un ulteriore incidente, non mortale, a carico di altro dipendente della medesima ditta per cui lavorava il P.), così come di ogni segnaletica.

3. Hanno resistito all'avversaria impugnazione sia la O.K. che P., nonché, con distinti controricorsi, sia Unipolsai che Generali Italia, tutti chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza, rimanendo, invece, solo intimati i T. e l'INAIL.

4. Il ricorrente ha depositato memoria, come pure la controricorrente Unipolsai.

 

Diritto

 


5. In via preliminare, reputa questo collegio che non possa darsi ingresso alla documentazione prodotta dal ricorrente con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., e ciò perché, ai sensi dell'art. 372 del medesimo codice, la produzione è ammissibile solo per quei documenti che riguardino la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.

Per contro, la documentazione allegata alla memoria tende a dimostrare la "scoperta" di un difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso, in quanto la strada "teatro" del sinistro non risulterebbe di proprietà del Consorzio.
Orbene, se è vero che il difetto di titolarità del rapporto controverso (dal lato attivo, come da quello passivo), può essere rilevato dal giudice - secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951) - anche d'ufficio, resta però inteso che siffatta questione risulta configurabile, in Cassazione, entro, i "limiti propri del giudizio di legittimità", secondo quanto chiarito sempre dal citato arresto del Supremo collegio.
Sotto questo profilo, poiché il difetto di titolarità del rapporto è questione che incide solo sulla fondatezza della domanda (secondo quanto affermato, nuovamente, delle Sezioni Unite), e non costituisce motivo di nullità della sentenza impugnata, l'ammissibilità della produzione documentale effettuata dal Consorzio deve essere esclusa proprio alla luce della previsione testuale dell'art. 372 cod. proc. civ.

6. Ciò detto, il ricorso va rigettato.

7. Il primo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. - "violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ.", oltre ad "erronea applicazione e violazione dei principi in materia di responsabilità per danni da cose in custodia", in relazione all"'omesso riconoscimento del caso fortuito".
Premesso che la Corte territoriale "omette di qualificare la natura dell'eventuale responsabilità che graverebbe sul Consorzio" per il decesso del P., il ricorrente sottolinea come essa sia, con tutta evidenza, da ricondurre alla previsione di cui all'art. 2051 cod. civ.; di conseguenza, la parte attrice, ricorrendo tale fattispecie, deve dimostrare il nesso causale tra "res" e danno, vale a dire - quando venga in rilievo, come nella specie, un bene "inerte", qual è una strada - delle condizioni di pericolo, oppure di insidiosità sorte nella cosa. D'altra parte, il custode può esonerarsi da tale forma di responsabilità, stante la sua natura "oggettiva", solo dimostrando il caso fortuito, da identificare pure nella colpa esclusiva dello stesso danneggiato.
Orbene, la sentenza impugnata avrebbe disatteso tali principi, avendo posto in essere "uno sforzo logico ed argomentativo volto a mettere in evidenza un comportamento omissivo colposo del Consorzio il quale non avrebbe provveduto nel caso concreto né a garantire un'adeguata illuminazione del tratto stradale in questione, né a fornire lo stesso di idonea segnaletica".
Ritiene il ricorrente che "tale semplicistica affermazione non possa essere sufficiente", avendo la Corte genovese risolto "sbrigativamente" l'aspetto di maggior rilievo nella fattispecie ex art. 2051 cod. civ., "ovvero quello inerente la sussistenza del nesso causale", non potendo bastare, al riguardo, il rilievo relativo all'omessa apposizione di segnaletica allorché i sinistri stradali risultino "causati dall'imprudenza dei conducenti".
Lo stesso dovrebbe dirsi pure per la carenza di illuminazione, atteso che anche tale profilo "è stato neutralizzato dal comportamento colposo della vittima".
In conclusione, il ricorrente deduce che oggetto di "critica non è tanto la violazione dei principi in materia di responsabilità per omissione delle cose in custodia che astrattamente sono stati applicati, ma la violazione ei principi logico-giuridici ad essi sottesi"; difatti, se la Corte territoriale "avesse ricostruito il fatto generatore del danno, valutato la condotta dei singoli soggetti coinvolti", e ciò con ragionamento "corretto e coerente da un punto di vista logico-giuridico, saremmo in presenza di una sentenza immune a qualsiasi vizio di legittimità". In particolare, il ragionamento della sentenza impugnata risulterebbe viziato perché "basato su valutazioni in ordine alla visibilità del mezzo che non possono avere valenza se non si stabilisce a priori quale fosse la visibilità del ciclomotore", fermo restando, inoltre, che ulteriore "elemento oggettivo che non è stato compiutamente valorizzato è l'assenza totale di reazione da parte della vittima".

7.1. Il motivo è inammissibile.
A tale esito conduce un duplice - e complementare - ordine di considerazioni.

7.1.1. Per un verso, infatti, deve rilevarsi che il vizio dedotto dal ricorrente con il presente motivo non è neppure astrattamente riconducibile alla violazione di legge, se è vero che essa "consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità" (da ultimo, "ex multis", Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione "postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito" (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01). Ne consegue, quindi, che il "discrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442).
Quest'ultima evenienza è quella che ricorre nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita, in realtà, un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, laddove lamenta che l'errata applicazione dell'art. 2051 cod. civ. risulta basata "su valutazioni in ordine alla visibilità del mezzo che non possono avere valenza se non si stabilisce a priori quale fosse la visibilità del ciclomotore", fermo restando, inoltre, che, sempre secondo il ricorrente, ulteriore "elemento oggettivo" che non sarebbe "stato compiutamente valorizzato è l'assenza totale di reazione da parte della vittima".
Lungi, dunque, dal presupporre "fermo e indiscusso" l'accertamento dei fatti di causa, il presente motivo mette in discussione l'omessa valutazione di elementi come la visibilità dell'autoarticolato da parte della vittima del sinistro, nonché la sua assenza di reazione, con ciò formulando una censura che si pone fuori del perimetro di applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. pro c. civ.

7.1.2. Per altro - ma convergente - verso, deve sottolinearsi, poi, che investendo il presente motivo quell'elemento della fattispecie legale che è costituito dal nesso causale, trova, nella specie, applicazione il principio secondo cui, mentre "l'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.", resta, invece, inteso che "l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze che sono derivate dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivata" (Cass. Sez. 3, sent. 25 febbraio 2014, n. 4439, Rv. 630127-01; Cass. Sez. 3, ord. 10 aprile 2019, n. 9985, Rv. 653576-01).
Nella specie, il motivo in esame, lungi da denunciare l'errata individuazione della regola giuridica che deve presiedere l'accertamento del nesso causale ( che per tutte le fattispecie di responsabilità civile è quella del "più probabile che non", altrimenti detta della "preponderanza dell'evidenza"; cfr., da ultimo, in motivazione Cass. Sez. 3, sent. 8 aprile 2020, n. 7760, Rv. 657597-01), si risolve nella censura di cattivo apprezzamento delle conseguenze della sua applicazione.
Difatti, il ricorrente mette in discussione la valutazione delle risultanze istruttorie, dolendosi del fatto che la sentenza impugnata non abbia individuato nella condotta della stessa vittima del sinistro - alla quale, comunque, è stata riconosciuta efficacia concausale, nella misura del 25%, nella produzione dell'evento dannoso - quale "causa prossima di rilievo" nella verificazione dello stesso. Siffatta valutazione, però, "forma oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., sotto il profilo della violazione delle regole di diritto sostanziale recate dagli artt. 40 e 41 cod. pen. e 1127, comma 1, cod. civ." (Cass. Sez. 6-3, ord. 24 maggio 2017, n. 13096, Rv. 644388-01), la quale, tuttavia, come ogni violazione di legge presuppone essere "fermo e indiscusso" - come sopra già notato - l'accertamento dei fatti di causa.
8. Il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. - "violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ.", ovvero "nullità della sentenza per erronea valutazione della prova in ordine alla velocità dello scooter".
Si lamenta che la sentenza impugnata abbia attribuito rilevanza causale all'omessa illuminazione della strada, riportandosi alle conclusioni della CTU, "senza porsi minimamente la questione della velocità", dando rilievo ad una "velocità di 40 Km/h che non è stata in alcun modo accertata dal CTU, ma semplicemente ipotizzata, quasi a titolo esemplificativo, senza che sia stata oggetto di indagine".

8.1. Anche tale motivo è inammissibile.
Al riguardo, va innanzitutto rilevato che la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è ravvisabile solo quando "il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02), mentre "ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione" (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02). Pertanto, solo nei termini di cui al citato arresto delle Sezioni Unite potrebbe essere esaminata la censura di "erronea valutazione della prova sulla velocità dello scooter".
Senonché, tale censura si risolve nella doglianza di un acritico appiattimento del giudice di appello sulle risultanze della CTU, che avrebbe non accertato tale dato, ma formulato una semplice ipotesi. Così proposta, dunque, la censura è inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., perché avrebbe dovuto riprodurre, in ricorso, sia le affermazioni, sul punto, contenute nell'elaborato peritale, che le critiche alle stesse rivolte già innanzi al giudice a quo. Difatti, questa Corte ha affermato che "per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice «a quo», e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità" (così Cass. Sez. 1, sent. 3 giugno 2016, n. 11482, Rv. 639844-01; Cass. Sez. 1, orci. 3 agosto 2017, n. 19427, Rv. 645178-02).

9. Il terzo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. - "violazione e falsa applicazione dei principi in ordine all'obbligo di illuminazione della strada e di regolamentazione della sicurezza con segnaletica orizzontale e verticale".
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato la responsabilità del Consorzio, quale proprietario della strada, nel "dovere di mantenerla in condizioni tali da assicurare standard almeno minimi di sicurezza", ovvero un "dato di cui erano bene consapevoli il Consorzio e il proprio assicuratore", visto che nella polizza stipulata il 30 ottobre 2004 era stato espressamente pattuito che la garanzia assicurativa sarebbe stata valida a condizione che le strade fossero state "adeguatamente asfaltate, illuminate e in regola con la segnaletica orizzontale e verticale".
Secondo il ricorrente "tale ragionamento non convince", non potendo il contratto di assicurazione, "che riguarda una serie indeterminata di strade della Zona in industriale apuana", costituire "fonte di alcun obbligo". Assume, inoltre, il ricorrente di aver eccepito, "con la comparsa di costituzione in appello", la "mancanza dell'obbligo giuridico di intervenire per illuminare la strada".

9.1. Pure questo motivo è inammissibile, questa volta per difetto di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Difatti, tale norma "esige l'illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza" (da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 18 agosto 2020, n. 17224, Rv. 658539-01; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. Sez. Lav., sent. 26 settembre 2016, n. 18860, non massimata; Cass. Sez. 6- 5, ord. 22 settembre 2014, n. 19959, Rv. 632466-01 ed altre).
Principi che valgono, vieppiù, nel caso in cui il vizio denunciato sia ( come nel caso in esame) sia quello di violazione o falsa applicazione di legge, giacché "l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione" (ciò che è mancato nel caso che qui occupa), "di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo" (adempimento, anche questo, mancato nel caso oggi in esame), "non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa" (da ultimo, Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01).

10. Il quarto motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. - "violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ.", ovvero "erronea applicazione e violazione dei principi in materia di responsabilità da cose in custodia".
Sulla premessa che - a prescindere dall'ipotesi in cui il nesso di causalità tra "res" ed evento dannoso venga meno, perché la condotta del danneggiato si pone come "caso fortuito" - resta sempre possibile configurare un concorso causale colposo, rilevabile d'ufficio ex art. 1227, comma 1, cod. civ., il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia riconosciuto solo nella misura de 25% il concorso della vittima nella causazione dell'evento dannoso, affermando essere tale conclusione un "travisamento" delle risultanze istruttorie. Esse, infatti, avrebbero conformato che il P. conosceva alla perfezione lo stato dei luoghi, e dunque il difetto di illuminazione, "sapendo altresì che a margine della strada venivano parcheggiati mezzi pesanti", ed inoltre che, in occasione del sinistro mortale, l'autoarticolato parcheggiato era dallo stesso visibile "oltre trenta metri prima rispetto alla sua direzione di provenienza", nonché, infine, che la vittima non ebbe "alcuna reazione prima dell'impatto", ovvero "nessuna frenata, deviazione o semplice reazione istintiva".

10.1. Al pari di quelli che lo precedono, pure il presente motivo è inammissibile.
Sul punto, deve rilevarsi che la Corte genovese ha valutato la condotta del P., stimando nel 25% il suo contributo alla causazione dell'evento dannoso, con una valutazione che non può essere messa in discussione in questa sede, se è vero che in tema di responsabilità civile costituisce "valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità" quella relativa alla circostanza che "un evento dannoso sia stato ritenuto causalmente ascrivibile anche alla condotta colposa del danneggiato" (così Cass. Sez. 3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30921, Rv. 647354-01).

11. Il quinto motivo denuncia - ai sensi dell'art., 360, comma 1, n. 3), cod. proc. - "violazione dell'art. 346 cod. proc. civ., per avere la Corte ritenuto che fosse intervenuta rinuncia alla domanda di manleva".
Deduce, sul punto, il ricorrente di aver concluso, nella comparsa di costituzione in appello, richiamando - nell'ipotesi di accoglimento del gravame - "le già rassegnate conclusioni di primo grado", comprensive della richiesta di manleva, sicché la stessa non avrebbe dovuto essere ritenuta "rinunciata" dal giudice di seconde cure, in quanto ritualmente riproposta.

11.1. Il motivo non è fondato.
Sul punto, va data continuità al principio secondo cui, "in materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice" (Cass. Sez. 3, ord. 13 novembre 2020, n. 25840, Rv. 659852-01).

12. In conclusione, il ricorso va rigettato.

13. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

14. A carico del ricorrente sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
 

PQM
 

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.200,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, per la società Unipol Assicurazioni S.p.a., nonché in € 7.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, sia per la società Generali Italia S.p.a., sia - cumulativamente - per O.K., A. P., I. P., IS. P. e P. P..
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 6 maggio 2021.