Categoria: Cassazione civile
Visite: 3079

Cassazione Civile, Sez. 6, 30 novembre 2021, n. 37647 - Accertamento del diritto alla rendita per malattia professionale (malattia discartrosica del rachiede cervicale e del tratto lombare)


 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: BOGHETICH ELENA
Data pubblicazione: 30/11/2021
 

Rilevato che
1. con sentenza n. 231 depositata il 31.7.2020, la Corte d'appello di Venezia, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta da P.I. nei confronti dell'INAIL per l'accertamento del diritto alla rendita per malattia professionale, sul presupposto dell'origine professionale della patologia sofferta (malattia discartrosica del rachiede cervicale e del tratto lombare) a causa delle mansioni di autista di camion, addetto anche alle operazioni di carico e scarico di materiali siderurgici ed edili svolte dal 1998;
2. avverso tale pronuncia ha interposto ricorso per cassazione P.I., deducendo quattro motivi di censura, illustrati da memoria; l'INAIL ha depositato controricorso;
3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ.;
 

Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 13 bis del d.lgs. n. 38 del 2000, con riferimento all'art. 76 del d.P.r. n. 1124 del 1965, nonché 115, primo comma, cod.proc.civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, erroneamente escluso che si trattasse di malattia tabellata (in base alla quale il nesso di causalità doveva pertanto ritenersi presunto) posto che la patologia sofferta (ritenuta provata) è prevista ai nn. 192 e 193 delle tabelle INAIL.
2. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2729 c.c. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) essendo passata in giudicato la pronuncia del Tribunale di Padova (n. 329/2020) che ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro dell'P.I. con accertamento della colpa del datore di lavoro in ordine alle assenze che hanno determinato il superamento del periodo di comporto, sentenza che inficia il ragionamento presuntivo del CTU rappresentando una prova indiziaria.
3. Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod.pen. in relazione agli artt. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 e 1 e 3 del d.P.r. n. 1124 del 1965 (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) non avendo, il CTU, esaminato la tempistica delle patologie né avendo tenuto conto, la Corte territoriale, della documentazione clinica che certificava le assenze continuative dal 2014 al 2016 che seguivano il giudizio di idoneità lavorativa certificata dal medico competente.
4. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione, sono inammissibili.
5. Preliminarmente, le censure sono prospettate con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere (anche per estratto) nel ricorso il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio e della sentenza del Tribunale di Padova (n. 329/2020), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentire l'individuazione e il reperimento negli atti processuali della perizia d'ufficio, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ.
Il ricorrente non offre quindi indicazioni specifiche sulla vicenda attraverso la riproduzione del contenuto degli atti rilevanti, con ciò impedendo che le censure siano valutate.
6. Inoltre, i motivi appaiono inammissibili in quanto si sostanziano, anche laddove denunciano la violazione di norme di diritto, in vizi di motivazione formulati in modo non coerente allo schema legale del nuovo art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 5, (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), a maggior ragione a fronte di una pronuncia c.d. doppia conforme (art. 348 ter, quinto comma, cod.proc.civ.).
Come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l'errore interpretativo, cioè con l'erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamente sussunta. Al contrario, l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; n. 26307 del 2014). Solo quest'ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.
Nel caso di specie, le censure investono tutte la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano, attraverso il richiamo al contenuto dei documenti prodotti e della consulenza tecnica di parte, in una richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio (quanto alla insorgenza della patologia sofferta) non consentita in questa sede di legittimità, a maggior ragione in virtù della sussistenza di una pronuncia c.d. doppia conforme.
7. Infine, va comunque sottolineato che la sentenza impugnata - oltre ad affermare, come indicato dal ricorrente, che la malattia sofferta dall'P.I. era accertata e non era in contestazione - ha altresì precisato che "Del pari non è in contestazione che le predette patologie non rientrano tra le patologie c.d. tabellate (v.CTU pag. 34, nonché pag. 40)".
Ha, fra l'altro, precisato che "l'epoca di insorgenza della patologia discartrosica in esame, sul piano logico prima ancora che medico-legale, depone nel senso della sua origine extraprofessionale: invero, essa è insorta "sul piano sintomatologico ma anche nell'ambito di precoci accertamenti nel 1998" (Cfr pag. 35 ss.) in epoca coeva rispetto all'assunzione dell'P.I. presso Autosped s.p.a. con mansioni di autista di container (v. altresì CTU pag. 36 ss, spec. Pag. 38 ove si valorizza la circostanza the ''l'intenzione dell'attività lavorativa con fasi acute ed ingravescenti della patologia risale all'ottobre del 1998 ", coerentemente, del resto, con le allegazioni del ricorso in primo grado, pag. 1, ove si da atto dell'insorgenza della malattia nell'ottobre 1998) ". In particolare, il CTU ha condivisibilmente rilevato che, pur a fronte dello svolgimento dal 1998 di una attività lavorativa "potenzialmente" idonea, in astratto, a determinare l'insorgenza della patologia di cui si disco,re, in concreto ''se il paziente manifestò, già allora, un quadro di patologia involutiva del rachide già sintomatico, ben difficilmente appare ipotizzabile una riconducibilità della malattia discovertebrale all'attività lavorativa "teoricamente" idonea a determinarla "tenuto conto" dei tempi mediamente necessari per la manefestazione clinica della malattia discovertebrale da sovraccarico funzionale" (CTU pag. 39)': Ha, inoltre, rilevato che i giudizi di idoneità formulati negli anni 2006-2013 non erano dirimenti, posto che ''pacificamente l'P.I., sin dal 1998, era costretto ad interrompere l'attività lavorativa a causa della patologia per etti è causa (CTU pag. 38)" e che il giudizio di idoneità positivo del 2013 era "difficilmente compatibile con una situazione che, nel breve volgere di un anno, secondo le allegazioni dello stesso appellante (pag. 16 dell'appello), ha comportato l'impossibilità della prosecuzione dell'attività lavorativa nell'aprile 2014". Infine, la sentenza impugnata ha sottolineato che l'origine extralavorativa della patologia risultava confermata dalle risultanze del documento di valutazione dei rischi predisposto dal datore di lavoro, dall'evento traumatico alla spalla del 2009, dalla pratica sportiva del salto ad ostacoli in età giovanile, dall'infortunio in ambito domestico, da un sinistro stradale, e che lo stesso consulente tecnico di parte aveva evidenziato le difficoltà di ricondurre le patologie all'attività lavorativa.
A fronte delle evidenze scientifiche illustrate dalla consulenza tecnica d'ufficio (e fatte proprie dalla sentenza impugnata), il ricorrente ha dedotto che la malattia doveva ritenersi tabellata e che i giudizi di idoneità positivi provavano l'insorgenza della malattia nel periodo 2014-2016 ma - quanto alla decisività dei vizi prospettati - la critica non risulta conforme a quella richiesta da consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, pur nell'innegabilità del principio di massima salvaguardia del diritto alla salute.
Ebbene, come questa Corte ha ripetutamente affermato, solamente dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell'I.N.A.I.L. (cfr. ex plurimis Cass. n. 23653 del 2016, Cass. n. 13856 del 2017).
Questa Corte ha, inoltre, affermato che i lamentati errori e le lacune della consulenza tecnica d'ufficio sono suscettibili di esame in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza, quando siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte (Cass. nn. 3307 del 2012, 22707 del 2010, 569 del 2011).
I motivi del ricorso, oltre a delineare vizi di motivazione non consentiti (in forza della sussistenza di una pronuncia c.d. doppia conforme), non delineano alcuna devianza dalle nozioni correnti della scienza medica.
8. Da ultimo, con riguardo all'invocata efficacia della sentenza del Tribunale di Padova emessa (tra datore di lavoro e lavoratore, con esclusione dell'INAIL) in materia di licenziamento, questa Corte ha affermato che il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare "efficacia riflessa" nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione; c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento (Cass. n. 8101 del 2020). Nessuno di questi profili viene invocato dal ricorrente, con conseguente inammissibilità dell'invocata estensione del giudicato all'INAIL.
9. In conclusione, il ricorso è inammissibile e - in assenza di autodichiarazione resa ex art. 152 disp.att. cod.proc.civ. - le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ.;
 

P.Q.M.
 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 15 settembre 2021.