Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 02 dicembre 2021, n. 37981 - Violazioni in materia di sicurezza. Sospensione dei termini in periodo feriale


 

Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 02/12/2021
 

Rilevato che:
1. la Corte d'Appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla società Bar Tabaccheria di V.S. & C. s.a.s. e da V.S. in proprio, avverso la decisione di primo grado che aveva revocato le ordinanze ingiunzioni (n. 262 e n. 262 bis notificate l'11.9.2015) e condannato le parti opponenti al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di euro 8.750,00; in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti Alessandria (già Direzione Territoriale di Alessandria), ha rideterminato le sanzioni amministrative in complessivi euro 35.995,00;
2. la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto tardivo l'appello della società Bar Tabaccheria di V.S. & C. s.a.s. e del V.S. depositato il 27.12.2016, dopo il decorso del termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza risalente al 27.5.2016; ha escluso che fosse applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale, ricadendosi nell'ipotesi di cui all'articolo 3 della L. n. 742/1969;
3. avverso tale sentenza la società Bar Tabaccheria di V.S. & C. s.a.s. e V.S. in proprio hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti Alessandria è rimasto intimato;
4. con ordinanza di questa Corte n. 10753 del 2020, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui all'ordinanza interlocutoria n. 2034 del 2020, rilevante ai fini della presente causa;
5. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

Considerato che:
6. con l'unico motivo di ricorso la parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 3, l. n. 742/1969, censurando la sentenza per aver stabilito che l'opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa per la violazione di prescrizioni inerenti al rapporto di lavoro subordinato rientrasse tra le controversie di lavoro disciplinate dagli articoli 409 e 442 c.p.c.;
7. il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento, in conformità ai principi enunciati dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 2145 del 2021, secondo cui "Nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 della l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale; ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione".
8. per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Torino in diversa composizione, affinché provveda al riesame della causa alla luce del principio di diritto sopra richiamato, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
 

P.Q.M.
 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nell'adunanza camerale del 13.7.2021