Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ordinanza 12 novembre 2021, n. 532
Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sospensione parziale dell’ordinanza n. 432 in data 30 settembre 2021.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante “Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria”;
VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTI le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 nonché l’articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche) con i quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RILEVATO che l’organizzazione mondiale della sanità con dichiarazione dell’11 marzo 2020 ha valutato l’epidemia da COVID-19 come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35 e s.m.i.;
VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevedono che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate una o più misure limitative;
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 2, del testé citato decreto-legge stabilisce che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 29 in data 18 gennaio 2021, recante “Unite de soutien et de coordination pour l’urgence COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
CONSIDERATO che l’articolo 57, comma 4, del DPCM 2 marzo 2021 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;
VISTO decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e s.m.i.;
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 2021, n. 87, e s.m.i.;
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COV1D-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, convertito, con modificazioni, nella legge 16 settembre 2021, n. 126 e s.m.i.;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 432 in data 30 settembre 2021 recante “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie della Regione” con la quale si consentiva l’accesso di familiari e visitatori alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1-bis del decreto-legge 44/2021, e 2- bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 52/2021 nonché delle linee guida di cui al documento recante “Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale”, allegato all’ordinanza medesima;
VISTA la nota prot. n. 7621 in data 12 novembre 2021, dei Coordinatori del Dipartimento Sanità e Salute e del Dipartimento politiche sociali con la quale si chiede, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica da COVID-19 e dei focolai di contagio recentemente rilevati in alcune strutture residenziali per anziani, di adottare un’ordinanza che disponga la sospensione delle visite dei familiari e delle uscite degli ospiti per motivi non sanitari, relativamente alle strutture residenziali socio-assistenziali per anziani e socio-sanitarie per il trattamento delle demenze (NRTD), sino al 3 dicembre 2021, termine entro il quale si prevede di ottenere, compatibilmente con l’evolversi della situazione epidemiologica, una risposta anticorpale efficace degli ospiti e degli operatori a seguito della somministrazione della terza dose vaccinale attualmente in corso;
RITENUTO, quindi, in adesione a quanto richiesto nella nota testé citata, di disporre la sospensione dell’efficacia della sopracitata ordinanza n. 432 del 30 settembre 2021, limitatamente ai punti 1) e 4) del dispositivo, sino al 3 dicembre 2021, stabilendo, conseguentemente, la sospensione delle visite dei familiari e le uscite degli ospiti per motivi non sanitari, relativamente alle strutture residenziali socio-assistenziali per anziani e socio-sanitarie per il trattamento delle demenze (NRTD);
CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
SENTITA l'Unità di supporto e di coordinamento per l’emergenza COVID-19;
 

ORDINA

1. La sospensione dell’efficacia della propria ordinanza n. 432 del 30 settembre 2021, limitatamente ai punti 1) e 4) del dispositivo, sino al 3 dicembre 2021, stabilendo, conseguentemente, la sospensione delle visite dei familiari e le uscite degli ospiti per motivi non sanitari, relativamente alle strutture residenziali socio-assistenziali per anziani e socio-sanitarie per il trattamento delle demenze (NRTD).
La presente ordinanza ha efficacia sull’intero territorio regionale dal 15 novembre 2021 fino al 3 dicembre 2021.
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35 e s.m.i..
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d’Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d’Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre, ai Presidenti delle Unités des Communes, al Commissario dell’Azienda USL della Valle d’Aosta e ai Coordinatori del Dipartimento Politiche sociali e del Dipartimento Sanità e Salute dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, alla Dirigente della Struttura Affari di Prefettura, e al CELVA, per notizia.
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Il Presidente della Regione
Erik Laveraz