Cassazione Penale, Sez. 3, 16 dicembre 2021, n. 46025 - Lesioni gravi con violazione della normativa in materia di sicurezza. Non luogo a provvedere trattandosi di ricorso riferito a precedente decisione già annullata con rinvio


 

Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 24/06/2021
 

Fatto



Assistiti dal proprio difensore fiduciario, B.M. e P.A. hanno, con atto del 3 settembre 2018, interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 137/18, pronunziata a loro carico dalla Corte di appello di Trento in data 20 aprile 2018, con la quale la citata Corte distrettuale aveva confermato la precedente decisione, emessa a carico dei due predetti dal Tribunale di Rovereto, con la quale costoro erano stati riconosciuti colpevoli del reato di lesioni colpose gravi da loro commesso, con violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in danno di tale Z.C. ed erano stati rispettivamente condannati, il B.M., alla pena di mesi 1 e giorni 15 di reclusione e, il P.A., con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione, alla pena di giorni 20 di reclusione.
Avverso la citata sentenza n. 137/18 della Corte di appello tridentina hanno interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario i due imputati articolando tre motivi di ricorso.

Uno avente ad oggetto la ritenuta contrarietà alla legge della sentenza impugnata nella parte in cui con essa è stata affermata la loro penale responsabilità sebbene non fossero ricorrenti gli elementi costitutivi del reato contestato nonché la manifesta illogicità della motivazione della sentenza con la quale la sussistenza del reato era stata riscontrata.

Il secondo motivo di ricorso attiene, anche questa volta sotto il profilo del vizio di motivazione, al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.

Infine, la terza censura riguarda il vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui è stata determinata la pena irrogata ai due prevenuti, senza che siano state loro riconosciute le circostanze attenuanti generiche e senza che la esecuzione della stessa pena sia stata sospesa anche in favore del B.M..
 

Diritto
 


Osserva il Collegio che la sentenza della Corte di appello di Trento emessa in data 20 aprile 2018 nel procedimento rubricato sub nrg 156/17 impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio da parte di B.M. e P.A. già è stata oggetto di giudizio di fronte a questa Corte di cassazione che - con sentenza n. 12407 della Quarta Sezione penale pronunziata in data 6 marzo 2019, i cui motivi sono stati depositati il successivo 20 marzo 2019 - ha provveduto nel senso del suo annullamento con rinvio di fronte alla Sezione di staccata di Bolzano della Corte di appello tridentina, ove peraltro, anche, il giudizio di rinvio è stato definito con l'adozione di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. divenuta già da tempo irrevocabile per entrambi gli odierni ricorrenti.

E', pertanto, evidente, come non vi sia più la possibilità di nuovamente provvedere in ordine al ricorso proposto dalla difesa dei due originari imputati, posto che la sentenza impugnata già era stata rimossa dall'orizzonte del mondo giudiziario.

Deve, pertanto, dichiararsi il non luogo a provvedere, senza alcuna pronunzia sulle spese non essendo ravvisabile alcun profilo di responsabilità in capo ai ricorrenti in merito al mancato attuale accoglimento del presente ricorso.

 

P.Q.M.

 

Non luogo a provvedere trattandosi di ricorso riferito a precedente decisione già annullata con rinvio, all'esito del quale è stata pronunziata sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., divenuta irrevocabile il 10 gennaio 2020 per P.A. ed il 8 febbraio 2020 per B.M..

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2021