PROTOCOLLO D’INTESA


TRA
 

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria (di seguito, per brevità, denominata anche: “Università per Stranieri”), con sede a Reggio Calabria (RC) in Via del Torrione n. 95, *** rappresentata dal prof. Antonino Zumbo nella sua qualità di Rettore della stessa Università, e domiciliato per la sua carica presso la sede della stessa Università;

e

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Regionale per la Calabria (di seguito, per brevità, denominato anche: “INAIL - Calabria”) con sede in Via Vittorio Veneto n.60, Catanzaro, nella persona del Direttore regionale per la Calabria, dr.ssa Caterina Crupi
Di seguito, congiuntamente, denominate “Parti”.
 

Premesso e considerato che

• il D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, indennitari, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
• il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, muovendosi nel solco dell’applicazione decennale del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, ha collocato l’INAIL tra i soggetti istituzionali impegnati a promuovere, sostenere e sviluppare la cultura della prevenzione, con una particolare attenzione alle esigenze che provengono dal mondo del lavoro e alla formazione scolastica, universitaria e specialistica di settore;
• l’art.9 lett. f) del menzionato d.lgs. n.81/08 ascrive all’INAIL l’attività di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;
• le Linee Operative per la Prevenzione 2021 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL indicano tra gli obiettivi prioritari lo sviluppo di politiche di Prevenzione che si basino sulle direttrici dell’interazione con le istituzioni e della sinergia con le parti sociali;
• INAIL, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze anche attraverso la stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
• l’INAIL - Calabria intende collaborare in modo sempre più incisivo con le Istituzioni culturali e scientifiche, al fine di diffondere o di mettere a disposizione di docenti, ricercatori e studenti, il patrimonio di conoscenze acquisito con la propria attività;
• l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, ha come fine istituzionale la promozione dello sviluppo ed il progresso della cultura e della scienza attraverso la ricerca, l’insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con altre Istituzioni;
• l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria per la realizzazione dei propri obiettivi, sviluppa la ricerca scientifica, svolge attività didattiche e sperimentali, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati;
• l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria svolge attività didattica per il conferimento di titoli di laurea, laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca ed inoltre può organizzare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati il master universitario di primo livello ed il master universitario di secondo livello;
• l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, promuove tirocini in strutture produttive, progettuali di ricerca, di servizio, professionale o amministrativa esterna alla struttura didattica competente, secondo quanto stabilito dalla L. 196/97, dal D.M. 509/99 e dal proprio Regolamento Didattico di Ateneo;
 

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Soggetti attuatori

Le attività del presente protocollo riguardano l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e l’INAIL - Calabria, per lo sviluppo di tematiche ed attività di comune interesse.
 

Art. 2 Oggetto della collaborazione

Le attività oggetto della presente intesa riguardano specificatamente l’area della cultura della prevenzione. Tra le parti saranno perseguiti obiettivi di collaborazione scientifica, di consulenza e informazione su specifiche tematiche di comune interesse che saranno di volta in volta individuati.
L’INAIL - Calabria e l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria intendono collaborare alla progettazione e realizzazione di iniziative quali quelle sotto elencate a titolo esemplificativo:
a) attivazione di stages, di tirocini di formazione e di orientamento per consentire la creazione di un ponte tra formazione e mondo del lavoro;
b) promozione di iniziative congiunte di informazione e divulgazione su temi d’interesse comune, attraverso l’organizzazione di seminari, convegni e la realizzazione di pubblicazioni;
c) collaborazioni, nell’ambito delle rispettive specificità e competenze istituzionali, mirate ad avviare e/o sviluppare sinergie con altri soggetti pubblici e privati in materie di interesse reciproco e della collettività;
 

Art. 3 Accordi attuativi

Sui temi concordati, potranno essere stipulati specifici atti (accordi attuativi) tra le Parti, che andranno considerati come atti esecutivi della presente intesa, tesi a disciplinare le attività di reciproca collaborazione tra l’Università per Stranieri e l’INAIL-Calabria.
Gli atti in parola conterranno il regolamento dei rapporti reciproci per l’attuazione delle iniziative e degli obiettivi concordati, declinati al precedente art.2 e/o gli altri che verranno successivamente individuati dalle parti e riconosciuti di interesse istituzionale, nonché l’indicazione delle fonti di finanziamento, determinate secondo le rispettive disponibilità economico-finanziarie e conformemente a quanto previsto nei rispettivi regolamenti e statuti.
 

Art. 4 Istituzione del Tavolo tecnico

Per la gestione continua dei rapporti intercorrenti tra l’INAIL-Calabria e l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, in attuazione del presente accordo, le parti istituiscono un Tavolo tecnico permanente, composto da:
> il Direttore regionale per la Calabria o un suo delegato;
> il Rettore o un suo delegato;
> due componenti designati dall’INAIL - Calabria
> due componenti designati dall’università per Stranieri.
I componenti del Tavolo tecnico rimangono in carica per tutta la durata della convenzione, salvo revoca da parte dell’Ente di appartenenza.
In caso di rinnovo, anche tacito, della convenzione le parti procedono alla riconferma o sostituzione dei componenti designati al Tavolo tecnico.
Al Tavolo tecnico partecipano inoltre, i soggetti che le parti, all’occorrenza, riterranno necessari.
Al Tavolo tecnico sono assegnati i seguenti compiti:
> vigilare costantemente sullo stato di attuazione del presente Protocollo, proponendo ai contraenti le opportune azioni correttive;
> proporre le eventuali modifiche e/o integrazioni dello stesso;
> verificare lo stato di attuazione delle iniziative e/o dei progetti di comune interesse.
Il Tavolo tecnico si riunisce secondo le esigenze e, comunque, almeno una volta a semestre.
 

Art. 5 Impegni delle Parti

Ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi e delle finalità poste nel presente atto le Parti si impegnano a valutare congiuntamente e a mettere in campo le componenti di infrastruttura, le professionalità possedute e le esperienze necessarie in sede di sviluppo del progetto di cui agli Accordi attuativi di cui all’art.3.
Il presente Protocollo d’intesa non comporta oneri a carico delle Parti, fatti salvi gli apporti di natura esclusivamente professionale, per i quali le Parti non intendono rivalersi.
Gli eventuali oneri, da intendersi quelli a titolo di mero ristoro a compensazione delle spese sostenute dalle Parti per la realizzazione delle attività progettuali, saranno determinati nei singoli Accordi attuativi di cui all’art. 3 del presente atto.
 

Art. 6 Proprietà intellettuali e dei prodotti

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall’altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Protocollo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute negli specifici Accordi attuativi di cui all’art. 3 del presente Protocollo.
I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Protocollo e/o degli Accordi attuativi da esso derivati saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali.
Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.
In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli Accordi attuativi di cui all’art. 3, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte.
Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli Accordi attuativi.
 

Art. 7 Tutela dell’immagine

Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di Inail e dell’Università per stranieri saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi.
L’utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Art. 8 Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”, esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di collaborazione.
 

Art. 9 Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso ed i singoli Accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
 

Art. 10 Durata

Il presente Protocollo d’intesa avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, sarà rinnovabile con espressa volontà dei firmatari.
 

Art. 11 Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il Foro di Catanzaro.
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990. La data di sottoscrizione s’intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.
 

Università per Stranieri “Dante Alighieri”
di Reggio Calabria
Il Rettore
Prof. Antonino Zumbo

INAIL – Calabria
Il Direttore Regionale
Dott.ssa Caterina Crupi


Fonte: inail.it