Categoria: Normativa statale
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Legge 17 dicembre 2021, n. 215
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
G.U. 20 dicembre 2021, n. 301

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
 

Art. 1

1. Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 2021

MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

 

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146


L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio). - 1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021"».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Proroga di termini per il versamento dell'IRAP e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine - IMPi). - 1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".
2. All'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta è effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che provvede all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuni"».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «centocinquanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «dopo le parole "rateazione» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola: "rateazione».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo). - 1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Art. 3-ter (Rimessione in termini per il versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuare a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). - 1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
2. Alle minori entrate, valutate in 9,95 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 3-quater (Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche). - 1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in 16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 5:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonchè ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato»;
al comma 3, le parole: «L'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è così sostituito: "Per l'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 141 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Per l'esercizio» e le parole: «il dipartimento delle finanze, dal Dipartimento Dell'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento delle finanze, dal Dipartimento dell'amministrazione»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "24 mesi". Il termine di cui all'articolo 199, comma 3, lettera b), del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, come prorogato ai sensi del primo periodo, non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni previste dall'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero dall'articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora le procedure di evidenza pubblica di cui al secondo periodo risultino già avviate a tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione»;
al comma 4, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";
b) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti la data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società"»;
al comma 8, ultimo periodo, le parole: «all'articolo 31 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 31 e seguenti»;
al comma 9, secondo periodo, le parole: «sono definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti»;
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. All'articolo 2, comma 5-bis, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".
12-ter. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".
12-quater. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022"»;
al comma 13, lettera b), le parole: «Conferenza Stato - città» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza Stato-città»;
il comma 14 è soppresso;
dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:
"Art. 15-bis (Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti). - 1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.
2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 è eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:
a) la società Poste italiane S.p.a.;
b) le banche;
c) le società di gestione del risparmio;
d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
e) le società di intermediazione mobiliare;
f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
g) le imprese di assicurazioni".
14-ter. All'articolo 1, comma 3-bis, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".
14-quater. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro".
14-quinquies. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro»;
al comma 15, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «valutate»;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. Ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio, del 13 luglio 2021, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19, all'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
"c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento".
15-ter. Il regime di non imponibilità previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come introdotta dal comma 15-bis del presente articolo, e il conseguente regime di cui all'articolo 68, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
15-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al quarto comma, le parole da: ", ad esclusione di quelle" fino a: "organizzazioni nazionali" sono soppresse;
2) al quinto comma, le parole: ", escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati" nonchè le parole: "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali" sono soppresse;
3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati;
b) all'articolo 10, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
"L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:
1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;
4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
4) eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
5) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonchè alle associazioni politiche, sindacali e di categoria".
15-quinquies. In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.
15-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Ai fini del presente testo unico, per alcole completamente denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, e successive modificazioni";
2) al comma 3:
2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico";
2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis";
2.3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) utilizzati, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b)";
2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) impiegati per la produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219";
3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), si applica anche per l'alcole etilico trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10, immesso in consumo in un altro Stato membro, al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione di cui al regolamento (CE) n. 3199/93, notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di riconoscimento reciproco";
b) all'articolo 29, comma 2, le parole: "alcole denaturato con denaturante generale" sono sostituite dalle seguenti: "alcole completamente denaturato";
c) all'articolo 30:
1) al comma 1, le parole: "denaturati con denaturante generale" sono sostituite dalle seguenti: "completamente denaturati";
2) al comma 2, lettera d), le parole: "l'alcole denaturato con il denaturante generale" sono sostituite dalle seguenti: "l'alcole completamente denaturato";
d) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:
"Art. 30-bis (Circolazione dell'alcole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati). - 1. L'alcole e le bevande alcoliche denaturati con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 27, comma 2-bis, circolano secondo le disposizioni di cui all'articolo 6";
e) nella sezione II del capo III del titolo I, dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente:
"Art. 33-bis (Piccole distillerie indipendenti). - 1. Per le ditte esercenti le distillerie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di alcole etilico realizzato nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria è legalmente ed economicamente indipendente da altre distillerie, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui";
f) all'articolo 35:
1) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma è arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un decimo di grado quelle superiori";
2) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
"3-quater. Per le fabbriche di birra di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 200.000 ettolitri, e che la stessa fabbrica è legalmente ed economicamente indipendente da altre fabbriche, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui";
g) all'articolo 36, comma 2, lettera b), l'alinea è sostituito dal seguente: "'vino spumantè tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che:";
h) nella sezione IV del capo III del titolo I, dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:
"Art. 37-bis (Piccolo produttore indipendente di vino). - 1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1, e sulla base degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri, e che lo stesso produttore è legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui";
i) all'articolo 38, comma 2, lettera b), le parole da: "nonchè tutti i prodotti" fino a: "le seguenti condizioni:" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti all'articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:";
l) nella sezione V del capo III del titolo I, dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:
"Art. 38-bis (Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra). - 1. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all'articolo 38, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell'anno precedente, che non può essere superiore a 15.000 ettolitri, e che l'impianto produttivo è legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui";
m) all'articolo 39, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1 realizzati nello stabilimento nell'anno precedente, che non può essere superiore a 250 ettolitri, e che lo stesso stabilimento è legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui"».
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero). - 1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "due volte l'indennità base" sono sostituite dalle seguenti: "ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennità base".
2. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" fino a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni, calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La maggiorazione di cui al comma 1 non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti".
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data.
Art. 5-ter (Modifica all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate). - 1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo le parole: "non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a)" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica".
Art. 5-quater (Modifica al comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007). - 1. All'articolo 49, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "e la predetta soglia sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 è riferito".
Art. 5-quinquies (Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23). - 1. Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.
Art. 5-sexies (Misure a sostegno delle attività di bed and breakfast a gestione familiare). - 1. All'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale" sono sostituite dalle seguenti: "dei bed and breakfast a gestione familiare";
b) dopo le parole: "dell'attività ricettiva di bed and breakfast" sono inserite le seguenti: "a gestione familiare".
Art. 5-septies (Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972). - 1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 29 giugno 2017, nella causa C-288/16.
Art. 5-octies (Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione). - 1. L'agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, indicata nel relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 5-novies (Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali). - 1. All'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di cui al primo periodo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti".
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 5-decies (Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019). - 1. All'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole: "situati nel territorio comunale" sono inserite le seguenti: "o in comuni diversi" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", scelto dai componenti del nucleo familiare"».
All'articolo 6:
al comma 2, le parole: «approvato con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto»;
al comma 6, al primo periodo, le parole: «I soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 2» e le parole: «in idonea documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «mediante idonea documentazione» e, al secondo periodo, le parole: «dai soggetti indicati al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui ai commi 1 e 2»;
al comma 10, secondo periodo, le parole: «I soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 2»;
alla rubrica, le parole: «disciplina del patent box» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina del cosiddetto "patent box"».
All'articolo 7:
al comma 2, dopo le parole: «pari a 100 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2021»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12 milioni di euro per l'anno 2021, autorizzate dall'articolo 74-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;
alla rubrica, le parole: «Fondo automotive» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni».
Nel capo II, all'articolo 8 è premesso il seguente:
«Art. 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità). - 1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, che può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, con il decreto di cui al comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile";
b) al comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "All'autorizzazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241";
c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
"10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo definiscono:
a) le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
b) le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi di cui al comma 2, lettera b), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:
1) le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l'ente e le regioni di cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell'autorizzazione;
2) le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;
3) le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;
4) le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale".
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, e comunque non oltre il 30 aprile 2022, continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto assi, la disciplina di cui al citato articolo 10 vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresì efficacia fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis, e comunque non oltre il 30 aprile 2022.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalità, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 10, comma 2, lettera b), quarto periodo, come modificata dal comma 1 del presente articolo, può essere rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva di 38 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi, di 48 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a quattro assi e di 86 tonnellate se effettuato mediante complessi di veicoli a sei assi».
All'articolo 8:
al comma 1, lettera c), capoverso 7-bis:
al terzo periodo, le parole: «apposita domanda telematica» sono sostituite dalle seguenti: «apposita domanda in via telematica»;
al quarto periodo, le parole: «articolo 71 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 71 del testo unico di cui al decreto»;
all'ultimo periodo, le parole: «monitoraggio dei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «monitoraggio del rispetto dei limiti» e le parole: «delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora» sono sostituite dalle seguenti: «delle domande ricevute; qualora».
All'articolo 9:
al comma 3, le parole: «di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata» sono sostituite dalle seguenti: «o di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, o di durata»;
al comma 6, primo periodo, le parole: «e nel limite di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite di spesa»;
al comma 7, al terzo periodo, dopo le parole: «l'INPS provvede al monitoraggio» sono inserite le seguenti: «del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma,» e il quarto periodo è soppresso.
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Modifiche alla disciplina del fondo per la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento ai genitori separati o divorziati). - 1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è sostituito dal seguente:
"Art. 12-bis (Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento). - 1. Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino a un massimo di mensilità stabilite con il decreto di cui al comma 3.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: «di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner» sono sostituite dalle seguenti: «di Alitalia - Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa»;
al comma 2, dopo le parole: «del 7 aprile 2016,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016,».
All'articolo 11:
al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 6, secondo periodo, le parole da: «decreto-legge n. 41 del 2021,» fino a: «e le risorse dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge n. 41 del 2021, a valere sulle quali è garantita anche l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, sono rideterminate in 844 milioni di euro e le risorse di cui all'articolo»;
al comma 8, al terzo periodo, le parole: «dal divieto» sono sostituite dalle seguenti: «dall'applicazione delle sospensioni e preclusioni di cui al comma 7» e, al quarto periodo, le parole: «sono esclusi dal divieto» sono sostituite dalle seguenti: «sono esclusi dalla predetta applicazione»;
al comma 9, le parole: «di cui all'articolo 50-bis, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 50-bis, commi 2 e 6»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;
al comma 11, le parole: «e a 108 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e in 108 milioni»;
al comma 12, alinea, dopo le parole: «per l'anno 2021» e dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022"».
Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale). - 1. I termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non accolte, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.
2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa ivi previsto.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti di CISOA di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Art. 11-ter (Fondo Nuove Competenze). - 1. Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR, le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere altresì destinate a favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e il terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono rispettivamente soppressi e abrogati e i relativi interventi, inclusa l'attivazione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, sono attuati nell'ambito del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Inclusione e coesione, Componente 1, Politiche per il lavoro, Riforma 1.1, Politiche attive del lavoro e formazione, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021».
All'articolo 12:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al personale che a qualunque titolo presta servizio presso le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si applicano fino al 31 dicembre 2026 anche le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».
Nel capo II, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 12-bis (Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico). - 1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale," sono inserite le seguenti: "nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa,";
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture";
c) al quarto periodo, dopo le parole: "alle attività assistenziali svolte, si applicano" sono inserite le seguenti: ", per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale," e dopo le parole: "del Servizio sanitario nazionale" sono aggiunte le seguenti: "e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza".
Art. 12-ter (Requisiti ai fini dell'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118). - 1. Il requisito dell'inattività lavorativa previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13.
Art. 12-quater (Assunzione di personale per l'Accademia nazionale dei Lincei). - 1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, l'Accademia nazionale dei Lincei è autorizzata, per il biennio 2022-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 5 unità, di cui 3 di area C, posizione economica C1, e 2 di area B, posizione economica B1. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al primo periodo è autorizzata una spesa pari a euro 58.000, a cui si provvede nei limiti delle risorse disponibili presenti nel bilancio dell'Accademia nazionale dei Lincei.
2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 124.274 per l'anno 2022 e a euro 248.548 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 12-quinquies (Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in start-up a vocazione sociale). - 1. Le imprese, residenti in Italia e costituite da non più di sessanta mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in proporzione uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività d'impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono qualificate start-up a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up a vocazione sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto dalla start-up ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella start-up a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma.
3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività.
4. L'efficacia delle misure di cui ai commi 2, secondo periodo, e 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023, 8,37 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro per l'anno 2025, 10,85 milioni di euro per l'anno 2026, 11,95 milioni di euro per l'anno 2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16 milioni di euro per l'anno 2029, 14,25 milioni di euro per l'anno 2030 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68».
All'articolo 13:
al comma 1, lettera b):
al numero 1.1, le parole: «e locale» sono sostituite dalle seguenti: «e locale,»;
al numero 2.2, dopo le parole: «Ministero dell'interno» e dopo le parole: «per la trasformazione digitale» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al numero 3), capoverso 3, dopo le parole: «regolamento (UE) 2016/679» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,» e le parole: «dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;
al numero 4), le parole: «data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «data dell'entrata in vigore»;
al numero 5), capoverso 4-bis, dopo le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «da adottare», le parole: «da adottarsi» sono soppresse e le parole: «articolo 5 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5 del regolamento di cui al decreto»;
al comma 1, lettera c):
al numero 3), capoverso 4, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008»;
al numero 4.1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la parola: "ammette" è sostituita dalla seguente: "ammettono"»;
al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «dagli articoli 20 e 21» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso, le parole: «pericolo per la tutela della salute» sono sostituite dalle seguenti: «pericolo per la salute» e dopo le parole: «senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro» sono inserite le seguenti: «ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa,»;
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124»;
al comma 2:
il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
al secondo periodo, le parole: «Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione»;
al comma 5, le parole: «Ai provvedimenti del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Ai provvedimenti di cui al presente articolo»;
al comma 7, le parole: «prevista dall'articolo 46, trovano applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano»;
al comma 9, lettera d), le parole: «fino a cinque lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori»;
al comma 10, dopo le parole: «lettere d) ed e)» sono inserite le seguenti: «del comma 9»;
al comma 14, le parole: «il ricorso si intende accolto» sono sostituite dalle seguenti: «il provvedimento di sospensione perde efficacia»;
al comma 1, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività";
d-ter) all'articolo 19, comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti";
2) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
"f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate";
d-quater) all'articolo 26, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto";
d-quinquies) all'articolo 37:
1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa";
2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato";
3) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo";
4) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
"7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi"»;
al comma 1, lettera e):
al numero 1), capoverso 1-bis, dopo le parole: «Il Ministero del lavoro» sono inserite le seguenti: «e delle politiche sociali», dopo le parole: «criteri identificativi» sono inserite le seguenti: «sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,» e le parole: «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
al numero 2):
al capoverso 8-bis, alinea, dopo le parole: «comunicano annualmente» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR),»;
al capoverso 8-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per la definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro»;
al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) all'articolo 52, comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022";
e-ter) all'articolo 55, comma 5:
1) alla lettera c), dopo le parole: "commi 1, 7," è inserita la seguente: "7-ter,";
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis";
e-quater) all'articolo 56, comma 1, lettera a), le parole: "ed f)" sono sostituite dalle seguenti: ", f) e f-bis)";
e-quinquies) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole: "1° giugno 2001" sono aggiunte le seguenti: ", aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti";
e-sexies) all'articolo 99, al comma 1-bis, introdotto dalla lettera f) del presente comma, è premesso il seguente:
"1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente"»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: "somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e)"»;
al comma 2, le parole: «del CCNL comparto Funzioni Centrali» sono sostituite dalle seguenti: «del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali»;
al comma 6, le parole: «ai sensi dell'art. 17» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 17».
Nel capo III, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:
«Art. 13-bis (Disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche). - 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici"».
All'articolo 14:
al comma 3, le parole: «pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a» e le parole: «e per 1.839.431 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a 1.839.431 euro»;
al comma 5, lettera a), capoverso 2-bis, le parole: «lett. a).» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»;
al comma 6, lettera b), la parola: «9-quinquies» è sostituita dalle seguenti: «, nonché 9-quinquies».
All'articolo 15:
al comma 5, dopo le parole: «attraverso l'impiego» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso e dopo le parole: «la spesa di euro 1.659.477» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2021»;
alla rubrica, dopo la parola: «Proroga» sono inserite le seguenti: «dell'incremento di personale per l'operazione».
Nel capo IV, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:
«Art. 15-bis (Misure urgenti in favore degli iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103). - 1. Gli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con delibera degli organi competenti corredata di una nota che specifichi e garantisca l'equilibrio tecnico finanziario dell'ente mediante compensazione con corrispondente riduzione di altre voci di spesa relative ad interventi assistenziali e previo parere positivo dei Ministeri vigilanti da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto, possono adottare iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai Ministri competenti».
All'articolo16:
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In considerazione dell'urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, inclusi le regioni e gli enti locali, possono utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi anche da altre pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente»;
al comma 6, le parole: «la regione Sicilia» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione siciliana»;
al comma 7, le parole: «Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige», le parole: «di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «di Trento e di Bolzano» e le parole: «a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 50 milioni di euro da erogare nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «alle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di euro per la provincia autonoma di Bolzano da attribuire nell'anno 2021»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, ai comuni della Regione siciliana è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
8-ter. Ai fini del riparto, i comuni sono raggruppati in fasce sulla base del rapporto tra le previsioni definitive del Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente e le entrate correnti dell'esercizio finanziario 2019, assegnando a ciascuna fascia la seguente misura percentuale del contributo di cui al comma 8-bis: a) 10 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per cento; b) 20 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento; c) 65 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia oltre il 9,6 per cento; d) 5 per cento alla fascia comprendente i comuni che si trovano in condizione di dissesto finanziario, o che hanno fatto ricorso alla procedura prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a c), e individuando, all'interno di ogni singola fascia, il contributo spettante a ciascun comune in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi di cui all'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
8-quater. Il contributo di cui al comma 8-ter, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei rendiconti 2019 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di preconsuntivo, e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
8-quinquies. Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 è riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entità del predetto disavanzo, al netto dei contributi assegnati nel 2021 di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e all'articolo 38, comma 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020 o dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche sulla base di dati di preconsuntivo, ridotto dei contributi di cui al periodo precedente assegnati per l'annualità 2021. Il contributo di cui al primo periodo, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
8-sexies. Il contributo di cui ai commi 8-bis e 8-quinquies è iscritto in bilancio anche nel corso dell'esercizio o della gestione provvisoria. Le relative variazioni di bilancio possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 175, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8-septies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate dalle regioni e dalle province autonome nell'anno 2021. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo una ripartizione da definire sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 dicembre 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle regioni e alle province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e dalle province autonome a valere sul fondo di cui al primo periodo concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari.
8-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste. Il finanziamento è erogato per stati di avanzamento delle attività secondo il cronoprogramma approvato e verificato dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. In caso di mancato completamento delle attività di cui al medesimo articolo 29 nel termine perentorio del 31 dicembre 2022, come accertato dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la regione o la provincia autonoma interessata decade dal diritto al finanziamento per la quota non maturata che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riassegnata alle regioni e alle province autonome che abbiano completato le attività di cui allo stesso articolo 29, per quota d'accesso al fabbisogno sanitario standard dell'anno di riferimento.
8-novies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 23 dicembre 2021, trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle informazioni contenute nella predetta relazione con le attività assistenziali previste dalla normativa citata, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa, favorito dal progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari regionali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa citata, per tutte le attività assistenziali rese dai rispettivi servizi sanitari regionali nel 2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 9, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo» e le parole: «relativi cronoprogramma» sono sostituite dalle seguenti: «relativi cronoprogrammi»;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Le somme dovute ai comuni frontalieri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 2020 e 2021, a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegate, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello stato di emergenza, dai comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito per le citate annualità»;
il comma 11 è sostituto dal seguente:
«11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 7, limitatamente a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 9 e 10 si provvede ai sensi dell'articolo 17»;
dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. Agli oneri derivanti dai commi 7, limitatamente a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 8-bis, 8-quinquies e 8-septies, pari complessivamente a 990 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 380 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
c) quanto a 94 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 9-quater, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
d) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
f) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-bis (Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali). - 1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e di razionalizzare gli spazi in uso alle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime amministrazioni statali, in coerenza con le finalità di digitalizzazione e sostenibilità ecologica previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia del demanio convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nella medesima conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è acquisito il parere, da rendere ai sensi dell'articolo 215 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel termine di venti giorni, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura dell'Agenzia del demanio.
2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1, predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è trasmesso altresì, a cura dell'Agenzia del demanio, all'autorità competente ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma 3, e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e all'autorità preposta alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti delle valutazioni ambientale e archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorità competenti alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 215 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di valutazione ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
4. In deroga all'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del medesimo codice accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, a quelle impartite in sede di valutazione ambientale e archeologica nonché a quelle eventualmente impartite all'esito della procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della verifica di cui al comma 4, l'Agenzia del demanio procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.
6. L'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio può indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa è chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni conseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.
7. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, anche per far fronte alle esigenze derivanti dal prolungamento dell'emergenza sanitaria, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi cloud e contact center, sicurezza, reti locali, server, personal computer e licenze software, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. All'articolo 38, comma 1, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "Difesa servizi S.p.A.," sono inserite le seguenti: "l'Agenzia del demanio,".
9. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per accelerare la realizzazione degli interventi di valorizzazione, manutenzione, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli immobili di proprietà statale, inclusi gli immobili confiscati gestiti dall'Agenzia del demanio, la predetta Agenzia opera utilizzando le risorse della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi 106 e da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine la Struttura di cui al presente comma opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 16-ter (Modifica all'articolo 14-quater del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710). - 1. All'articolo 14-quater del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, il primo comma è sostituito dal seguente:
"I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14-bis, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennità, sono impiegati in acquisti e investimenti secondo le modalità di cui all'articolo 26, primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568".
Art. 16-quater (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68). - 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo personale possono essere conferiti più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale, con possibilità di ulteriore destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Il servizio prestato dagli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 2030.
Art. 16-quinquies (Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL). - 1. È istituita presso l'INAIL l'Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul bilancio dell'Istituto, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione per la predetta Anagrafe.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 16-sexies (Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali entro il 31 dicembre 2023 e contenimento della spesa per società pubbliche). - 1. In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non superiore a 15 metri quadrati per addetto ovvero non superiore a 20 metri quadrati per addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;
c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per le amministrazioni statali.
2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale e ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della medesima legge n. 196 del 2009, all'articolo 1, commi 859, 861, 862, 863, 864, 867, 868, 869, 870, 871 e 872, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. La società rispetta l'obbligo di informazione preventiva al competente Ministero in relazione alle operazioni finanziarie che comportano la variazione dell'esposizione debitoria della società stessa.
3. Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle società derivanti dall'epidemia da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non sono comunque considerati nel computo delle annualità in perdita. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle società a partecipazione pubblica quotate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché alle società da queste controllate.
Art. 16-septies (Misure di rafforzamento dell'Agenas e del servizio sanitario della Regione Calabria). - 1. Al comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Al fine di consentire all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) di supportare le attività dei commissari ad acta per l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno 2022, l'Agenas è autorizzata a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Ai relativi oneri, pari a euro 1.790.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui al primo periodo".
2. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria:
a) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) assegna il personale assunto ai sensi del comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a supporto del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2024. Il predetto personale, sulla base dei fabbisogni stimati dal commissario ad acta, può operare anche presso il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario della medesima regione che assicurano le risorse strumentali necessarie;
b) ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso, previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020, è autorizzato a reclutare, sulla base dei fabbisogni di personale valutati e approvati dal commissario ad acta, fino a 5 unità di personale non dirigenziale, categoria D, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, esperte nelle predette procedure e dotate dei previsti requisiti formativi, nel limite di spesa di euro 207.740 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Le predette unità sono reclutate tramite procedura selettiva pubblica direttamente dagli enti ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.869.660 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a cui si provvede per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e per l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla lettera f) del presente comma. Resta fermo che, qualora i fornitori non diano risposta entro il 31 dicembre 2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria, il corrispondente debito si intende non dovuto;
c) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la Guardia di finanza, nell'ambito delle proprie funzioni, collabora con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso, disponendo l'impiego di un contingente di 5 ispettori per ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario della Regione Calabria. Le modalità operative della collaborazione sono definite nell'ambito del protocollo d'intesa previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181. A tal fine la Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'assunzione dal 1° gennaio 2022 di 45 unità di personale del ruolo ispettori della Guardia di finanza quale anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025. Agli oneri di cui alla presente lettera, pari a euro 1.517.491 per il 2022, a euro 2.075.280 per il 2023 e a euro 2.507.757 per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) al fine di garantire la piena operatività delle attività proprie della gestione sanitaria accentrata (GSA) del servizio sanitario della Regione Calabria operante ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Regione Calabria, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e a valere sulle risorse del proprio bilancio, è autorizzata, per la gestione della predetta GSA, al reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a trentasei mesi, di 1 unità di personale dirigenziale e di 4 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva pubblica operata, d'intesa con il commissario ad acta ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il menzionato contingente di personale può essere integrato, a valere sulle risorse del bilancio della Regione Calabria, da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e del limite di spesa complessivo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il medesimo triennio 2022-2024 la Regione Calabria è autorizzata a conferire due incarichi dirigenziali in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) per l'anno 2022 non si dà luogo alla compensazione del saldo di mobilità extraregionale definita per la Regione Calabria nella matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno 2022. Le relative somme sono recuperate dalle regioni e province autonome in un arco quinquennale a partire dall'anno 2026. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a tal fine. Si applicano conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
f) è autorizzato nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
g) al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al servizio sanitario della Regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31 dicembre 2025.
3. Il comma 2 si applica nei confronti della Regione Calabria anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. In tale ipotesi ogni riferimento al commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro si intende fatto alla Regione Calabria.
Art. 16-octies (Semplificazione e accelerazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma di interventi per le città di Bergamo e Brescia designate "Capitale italiana della cultura" per il 2023). - 1. In considerazione della designazione delle città di Bergamo e Brescia quali "Capitale italiana della cultura" per l'anno 2023, disposta dall'articolo 183, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei relativi territori, ricompresi nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previo accordo con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'esecuzione dei predetti interventi manutentivi può essere gestita dall'Agenzia del demanio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, qualora gli stessi interventi siano relativi ad immobili rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento della medesima Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite economie di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare, nel limite complessivo di 6 milioni di euro, le risorse stanziate a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: «all'articolo 1, comma 339» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 339» e le parole: «di cui al dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;
al comma 2, dopo le parole: «di 187 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
al comma 3:
all'alinea, dopo le parole: «articoli 2, 4,» è inserita la seguente: «5,» e le parole: «saldo netto da finanziare di cassa in» sono sostituite dalle seguenti: «saldo netto da finanziare di cassa, a»;
alla lettera a), le parole: «fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo»;
alla lettera b), le parole: «fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di cui all'articolo 26, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,»;
alla lettera i), le parole: «legge n. 21 maggio 2021, n. 69 relativi» sono sostituite dalle seguenti: «legge 21 maggio 2021, n. 69, relativa»;
alla lettera m), le parole: «, 165 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 165 milioni di euro», le parole: «gestione della tesoreria, azione 1- Interessi» sono sostituite dalle seguenti: «gestione della tesoreria", azione "Interessi» e dopo le parole: «tutela della finanza» è inserita la seguente: «pubblica»;
alla lettera o), le parole: «, euro 34.304.000» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 34.304.000»;
alla lettera r), le parole: «e 173,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «, 173,7 milioni» e le parole: «e 298,369 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «, 298,369 milioni».
All'Allegato I:
al numero 11, le parole: «Mancanza protezione» sono sostituite dalle seguenti: «Mancanza di protezione»;
dopo il numero 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis - Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto - Euro 3.000».
Alla Tabella 1:
le parole: «Casale sul sile» sono sostituite dalle seguenti: «Casale sul Sile», le parole: «Castelfranco veneto» sono sostituite dalle seguenti: «Castelfranco Veneto», le parole: «Castello di Godeco» sono sostituite dalle seguenti: «Castello di Godego», la parola: «Codognè» è sostituita dalla seguente: «Codognè», le parole: «Godega sant'urbano» sono sostituite dalle seguenti: «Godega di Sant'Urbano», le parole: «Maserada sul Pive» sono sostituite dalle seguenti: «Maserada sul Piave», la parola: «Refronteolo» è sostituita dalla seguente: «Refrontolo» e le parole: «Riese PIO X» sono sostituite dalle seguenti: «Riese Pio X».