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Roma, 17/12/2021

 

 


Circolare n. 189

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.1

OGGETTO: “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione, anche in modalità oraria, del congedo previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi iscritti all'Inps, per figli conviventi minori di anni 14, e per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente.

INDICE
Premessa
1. “Congedo parentale SARS Cov-2” per genitori lavoratori dipendenti del settore privato
1.1 Requisiti per la fruizione del congedo per i figli senza disabilità grave
1.2 Requisiti per la fruizione del congedo per i figli con disabilità grave
1.3 Durata e indennizzo del congedo
2. "Congedo parentale SARS Cov-2” per genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e lavoratori autonomi iscritti all'Inps
2.1 Durata e indennizzo del congedo
3. Situazioni di compatibilità del congedo in modalità giornaliera
4. Situazioni di incompatibilità del congedo in modalità giornaliera
5. Situazioni di compatibilità/incompatibilità del congedo in modalità oraria
6. Presentazione della domanda
7. Monitoraggio della spesa
8. Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro e per il relativo conguaglio
8.1 Datori di lavoro con dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali
8.2 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
8.3 Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex Inpdap
8.4 Datori di lavoro con lavoratori iscritti alla sezione agricola del FPLD che versano la contribuzione agricola unificata
9. Istruzioni contabili


Premessa
L’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha previsto, a partire dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del medesimo decreto) e fino al 31 dicembre 2021, uno specifico congedo rubricato “Congedo parentale” e denominato nella presente circolare “Congedo parentale SARS CoV-2”, per agevolare l’utenza a distinguerlo dall’esistente istituto del congedo parentale disciplinato nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità/paternità).
Il nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2” può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.
Tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.
Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari.
Si specifica, inoltre, che il comma 4 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021 prevede, per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Trattandosi, tuttavia, di aspetti giuslavoristici a cui non è collegato né il diritto all’indennità né alla contribuzione figurativa, si ricorda che l’Inps non ha competenza in materia e, pertanto, le relative domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’Inps.
Con la presente circolare, in attuazione delle novità normative sopra descritte, si forniscono le istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del congedo in argomento.

1. “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori dipendenti del settore privato.
Il comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021 prevede che: “Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto”.
Il congedo, pertanto, può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di infezione da SARS CoV-2, per il periodo di quarantena da contatto, ovunque avvenuto, ovvero per il periodo di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio convivente minore di anni 14.
Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i periodi di infezione da SARS CoV-2, per il periodo di quarantena da contatto, ovunque avvenuta, per il periodo di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o per il periodo di chiusura del centro diurno assistenziale.
Il congedo in questione, inoltre, può essere fruito sia in forma giornaliera sia in forma oraria. Nel caso di fruizione in modalità oraria, restano immutate le regole e la misura dell’indennizzo del “Congedo parentale SARS CoV-2”, che rimane su base giornaliera, secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

1.1 Requisiti per la fruizione del congedo per i figli senza disabilità grave
Per poter fruire del congedo di cui trattasi, devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
1. il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che, in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo in argomento, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
2. il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14, pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo in questione non potrà essere più fruito;
3. il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. La convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore e il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al lavoratore richiedente il congedo;
4. deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
a) l’infezione da SARS CoV-2, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta oppure da provvedimento/comunicazione della Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;
b) la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
c) la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

1.2 Requisiti per la fruizione del congedo per i figli con disabilità grave
In caso di figli con disabilità in situazione di gravità, il congedo in esame può essere fruito anche oltre il limite dei 14 anni di età e indipendentemente dalla convivenza con il genitore che fruisce del congedo.
Per il godimento di tale beneficio, devono sussistere i seguenti requisiti:
1. il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che, in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo in argomento, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
2. il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
3. deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
a) l’infezione da SARS CoV-2, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;
b) la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
c) la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.
d) la chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione.

1.3 Durata e indennizzo del congedo
Il “Congedo parentale SARS CoV-2” può essere fruito per periodi di infezione da SARS CoV-2, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio nonché di chiusura del centro diurno assistenziale ricadenti nell’arco temporale che va dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021) fino al 31 dicembre 2021.
Il “Congedo parentale SARS CoV-2” può essere richiesto per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata del periodo riportato nelle documentazioni sopra descritte, che danno diritto al congedo. In caso di certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che proroghino il periodo inizialmente individuato, o in caso di nuova documentazione emessa per lo stesso oppure per altro figlio convivente, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, il congedo è fruibile, anche alternativamente dai genitori, durante tutti i periodi disposti.
Per la fruizione del congedo di cui trattasi è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 151/2021 [2001], ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.
L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità (cfr. l’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33).
Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Si specifica, inoltre, che sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.
Nel caso di più certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che dispongono periodi di infezione da SARS CoV-2, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali, parzialmente o totalmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.
Il comma 3 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021 prevede, inoltre, che gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della novella normativa), possano essere convertiti, a domanda, nel “Congedo parentale SARS CoV-2” e non sono computati e indennizzati a titolo di congedo parentale. Potranno essere convertiti, a domanda degli interessati, anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della norma e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica del nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2”.
A tal fine, il genitore lavoratore dipendente potrà presentare la nuova domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2”, per periodi pregressi in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale.
In questo caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’Inps di nuove domande di periodi di “Congedo parentale SARS CoV-2”, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità dello specifico congedo pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione, nonché per permettere al datore stesso la rettifica dei flussi Uniemens verso l’Istituto, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 8.
Qualora non sussistano i requisiti di legge per la fruizione del “Congedo parentale SARS CoV- 2”, si provvede alla definizione delle domande di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale originariamente richieste.

2. “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e lavoratori autonomi iscritti all’Inps
Il comma 6 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021 dispone che: “I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1 e per il periodo di cui al comma 9 e nel limite di spesa di cui al comma 7, per i figli conviventi minori di anni quattordici, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto”.
Anche ai genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps è riconosciuto il diritto a fruire del congedo di cui trattasi. La disposizione normativa non prevede la fruizione in modalità oraria, pertanto, per tali categorie lavorative, la fruizione del congedo in argomento è possibile nella sola modalità giornaliera.
Per potere fruire del congedo in argomento è necessario che i genitori lavoratori/lavoratrici abbiano un’attività lavorativa in corso, senza necessità di alcun requisito contributivo minimo per gli iscritti alla Gestione separata o di regolarità contributiva per i lavoratori autonomi, permanendo tuttavia la necessità dell’iscrizione esclusiva nella Gestione separata e per i lavoratori autonomi l’iscrizione nella Gestione previdenziale Inps di appartenenza.
Pertanto, con riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione separata si deve trattare di lavoratori parasubordinati con rapporto attivo e di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, o componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, e non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria.
In mancanza di un’attività da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste.
I predetti lavoratori/lavoratrici, per fruire del congedo in esame per figli senza disabilità grave, devono essere altresì in possesso dei requisiti di cui ai punti 2), 3) e 4) del paragrafo 1.1 della presente circolare.
Gli stessi lavoratori/lavoratrici, per fruire del congedo in esame per assistere figli con disabilità grave, devono invece possedere i requisiti individuati ai punti 2) e 3) del paragrafo 1.2 della presente circolare.

2.1 Durata e indennizzo del congedo
Il “Congedo parentale SARS CoV-2” può essere fruito per periodi di infezione da SARS CoV-2, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio nonché di chiusura del centro diurno assistenziale ricadenti nell’arco temporale che va dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021) fino al 31 dicembre 2021.
Il “Congedo parentale SARS CoV-2” può essere richiesto per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata del periodo riportato nelle documentazioni descritte ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, che danno diritto al congedo. In caso di certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che proroghino il periodo inizialmente individuato, o in caso di nuova documentazione emessa per lo stesso oppure per altro figlio convivente, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, il congedo è fruibile, anche alternativamente dai genitori, durante tutti i periodi disposti.
La domanda di congedo può essere presentata anche per periodi di fruizione antecedenti la domanda stessa, purché ricadenti nell’arco temporale che va dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021.
Nel caso di domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” avente ad oggetto periodi parzialmente o totalmente coincidenti con periodi di congedo parentale fruiti esclusivamente tra il 22 ottobre 2021 e la data di rilascio della procedura di domanda del nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2”, la domanda del nuovo congedo sostituisce la precedente domanda di congedo parentale senza necessità di invio da parte dell’utente di formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale. Qualora non sussistano i requisiti di legge per la fruizione del nuovo congedo, si provvede alla definizione della domanda di congedo parentale precedentemente presentata.
Per la fruizione del congedo di cui trattasi è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, “individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità”, e ai lavoratori autonomi un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
A tale proposito si precisa che per “base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità” dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, va inteso il criterio di calcolo del reddito medio giornaliero da effettuarsi come per l’indennità di maternità, da parametrare sui redditi percepiti nei 12 mesi antecedenti il periodo di “Congedo parentale SARS CoV-2”.
Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.
Nel caso di più certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che dispongono periodi di infezione da SARS CoV-2, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali, parzialmente o totalmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.

3. Situazioni di compatibilità del congedo in modalità giornaliera
Si riportano di seguito i casi di compatibilità tra il “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori con figli infetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con chiusura dei centri diurni assistenziali e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.
Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.
a) Malattia
In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire del congedo di cui trattasi, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.
b) Maternità/Paternità
In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del “Congedo parentale SARS CoV-2” solo per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità. Non è possibile invece fruire del “Congedo parentale SARS CoV-2” per lo stesso figlio per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.
In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore può fruire del “Congedo parentale SARS CoV-2” per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.
c) Ferie
La fruizione del congedo in argomento è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.
d) Soggetti “fragili”
La fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2” da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità - secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020 - a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa.
e) Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992
È possibile fruire del “Congedo parentale SARS CoV-2” nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 2, 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
f) Inabilità e pensione di invalidità
La fruizione del congedo in argomento è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare, ad esempio, il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.
g) Genitore di altri figli avuti da altri soggetti
La fruizione del congedo di cui trattasi, per figlio convivente minore di anni 14, da parte di uno dei due genitori è compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo da parte dell’altro genitore per altri figli conviventi minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo del congedo di cui trattasi.
Tenuto conto delle particolari necessità di cura di soggetti con disabilità in situazione di gravità, la fruizione del congedo in esame da parte di un genitore per un figlio con disabilità grave è, inoltre, compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo, da parte dell’altro genitore per altri figli, anche se avuti dallo stesso soggetto.
h) Svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (c.d. smart working)
Il congedo in argomento può essere fruito anche da parte del lavoratore che sia in smart working, astenendosi, nei giorni di fruizione del congedo, dallo svolgimento di attività lavorativa in modalità agile. Può essere altresì fruito anche se l’altro genitore convivente stia svolgendo attività lavorativa in modalità agile.

4. Situazioni di incompatibilità del congedo in modalità giornaliera
Si riportano di seguito i casi di incompatibilità tra il “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con chiusura dei centri diurni assistenziali e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.
Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.
a) "Congedo parentale SARS CoV-2”
Il congedo di cui trattasi non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, anche qualora si sia in presenza di più figli per cui sussistano le condizioni di accesso al congedo, salvo il caso di cui alla lett. g) del precedente paragrafo. Pertanto, a fronte di domande presentate da genitori conviventi con il figlio, o anche non conviventi in caso di figlio con disabilità grave, per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere la domanda presentata cronologicamente prima.
La contemporanea fruizione dei due benefici è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito da parte di due genitori per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
b) Congedo per figli conviventi di età compresa tra i 14 e i 16 anni
Il congedo di cui trattasi è incompatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore del congedo di cui al comma 4 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021, ossia di congedo per altro figlio convivente (avuto dallo stesso genitore) di età compresa tra i 14 e i 16 anni.
La contemporanea fruizione dei due benefici è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito da parte dei due genitori per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
c) Congedo parentale
Il "Congedo parentale SARS CoV-2” è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo in argomento è possibile fruire di giorni di congedo parentale.
d) Riposi giornalieri della madre o del padre
La fruizione del congedo in esame non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.
e) Cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa
Il “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo sia disoccupato (cfr. il messaggio n. 1621/2020) o sospeso dal lavoro ovvero comunque non svolga alcuna attività lavorativa.
Ne consegue che in caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il figlio, l’altro genitore non può fruire contemporaneamente (negli stessi giorni) del “Congedo parentale SARS CoV-2”.
L’incompatibilità con il congedo in argomento sussiste altresì nel caso in cui uno dei due genitori conviventi con il figlio stia beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA) con sospensione dell’attività lavorativa, NASpI e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il figlio, beneficiando di trattamenti di integrazione salariale, abbia subìto solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, è ammesso alla fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2”.
f) Part-time e lavoro intermittente
La fruizione del congedo in argomento da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il figlio.

5. Situazioni di compatibilità/incompatibilità del congedo in modalità oraria
Il “Congedo parentale SARS CoV-2” in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che la fruizione oraria del congedo di cui trattasi è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, del “Congedo parentale SARS CoV-2” in modalità giornaliera da parte dell’altro genitore convivente con il minore. La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è invece possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
Sono invece compatibili due richieste di “Congedo parentale SARS CoV-2” in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano. La contemporanea fruizione da parte dei due genitori è inoltre possibile anche in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, nel caso in cui il congedo sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
Ferme restando tutte le indicazioni fornite nei precedenti paragrafi 3 e 4, si precisa che il “Congedo parentale SARS CoV-2” in modalità oraria:
• è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore;
• è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
• è compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
• è compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 151/2001 fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore convivente con il minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
• è compatibile, nella stessa giornata, con la fruizione da parte del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore, di integrazione salariale per riduzione dell’orario di lavoro, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
• è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 2, 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.
Si precisa che eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego delle domande di “Congedo parentale SARS CoV-2” sono presi in carico dalle Strutture territoriali competenti e riesaminati in autotutela, sulla base delle istruzioni sopra fornite.
Pertanto, gli eventuali ricorsi presentati presso il Comitato Provinciale di cui all’articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono definiti dalla Struttura territorialmente competente in autotutela.
Resta ferma la possibilità per il cittadino del ricorso all’Autorità giudiziaria.

6. Presentazione della domanda
Saranno successivamente fornite, con apposito messaggio, le indicazioni per la presentazione della domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 146/2021.
A tale proposito si specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi di fruizione non antecedenti il 22 ottobre 2021 e purché ricompresi all’interno del periodo di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto oppure alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza e non successivi alla data del 31 dicembre 2021.
La domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” dei lavoratori dipendenti del settore privato potrà essere presentata, inoltre, per convertire i periodi di congedo parentale (sia in modalità giornaliera che oraria) e di prolungamento di congedo parentale fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021.
Si precisa altresì che nella domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” ad ore il genitore dovrà dichiarare il numero di giornate di congedo fruite o da fruire in modalità oraria e il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo sono fruite in modalità oraria.
Sarà possibile annullare le domande di “Congedo parentale SARS CoV-2” relativamente alle giornate di congedo non fruite, mentre non sarà possibile annullare le domande del congedo di cui trattasi relative a periodi già fruiti. Ne deriva che in caso di domanda con periodi parzialmente fruiti, l’annullamento potrà riguardare solo i giorni non fruiti, con conseguente riduzione del periodo richiesto.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
• tramite il portale web, se si è in possesso di SPID, CIE, CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
• tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
• tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Qualora il richiedente non sia ancora in possesso delle documentazioni che danno diritto al congedo, il medesimo si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi della predetta documentazione, a pena di reiezione della domanda.
Pertanto, la domanda di congedo potrà essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento/comunicazione o certificato/attestazione, selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”.
Si ricorda, inoltre, che la procedura consente l’allegazione di tutta la documentazione che il genitore dovesse ritenere utile al reperimento delle informazioni identificative dei documenti sopra menzionati.

7. Monitoraggio della spesa
I benefici di cui ai commi da 1 a 6 sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro per l'anno 2021.
In conformità al comma 7 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021, l’Istituto provvede al monitoraggio della spesa, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. In caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa indicato, l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande.

8. Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro e per il relativo conguaglio
8.1 Datori di lavoro con dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali

Per la corretta gestione dell’evento introdotto dall’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021, nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:
“MZ5”: Congedo parentale SARS CoV-2 articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 - fruizione giornaliera;
• “MZ6”: Congedo parentale SARS CoV-2 articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 - fruizione oraria.
In caso di fruizione giornaliera, nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.
Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” a motivo dell’assenza.
Trattandosi di eventi giornalieri, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.
Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto:
• Elemento <Lavorato> = N;
• Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 oppure 2 (in caso di integrazione dell’indennità giornaliera di malattia da parte dell’Azienda);
• Elemento <CodiceEventoGiorn> = MZ5 ;
• Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>= il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.
Nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l’elemento <Settimana>.
Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato (FS) o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:
• se è stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del datore:
• i giorni dovranno essere conteggiati come retribuiti;
• dovranno essere precisati nei vari campi, L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima, le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato e alla integrazione corrisposta;
• nei campi L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>;
• se non è stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del datore:
• i giorni dovranno essere conteggiati come figurativi;
• nei campi L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>.
In caso di fruizione oraria, nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.
Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” a motivo dell’assenza.
È prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento>, nel quale va indicato il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.
Trattandosi di evento orario, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.
Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e la durata dell’evento, nonché a ricostruire correttamente l’estratto conto:
• Elemento <Lavorato> = S;
• Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2;
• Elemento <CodiceEventoGiorn> = MZ6 ;
• Elemento <NumOreEvento> Numero ore MZ6 fruite nel giorno;
• Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>= il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.
Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario (MZ6) un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l’elemento <Lavorato> sarà = N.
L’elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1 se il permesso di altro tipo non è retribuito.
Nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l’elemento <Settimana>.
Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:
• i giorni in cui esiste il congedo con fruizione oraria (MZ6 ) dovranno essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = S sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = N se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta la retribuzione. Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni, le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = 2 verranno esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio. Conseguentemente, il periodo di congedo a ore sarà tracciato sotto il medesimo periodo retribuito e varrà solo a integrare la retribuzione di quest’ultimo, cioè solo ai fini della misura della prestazione;
• dovranno essere precisati nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
• nei campi L n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione < Figurativi dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>;
• diversamente i giorni in cui esiste un congedo (MZ6) con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, il <TipoCoperturaGiorn> sarà = 1 abbinato a <Lavorato> = N.
Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi sopra citati introdotti a partire dal periodo di competenza ottobre 2021, dovrà essere valorizzato l’elemento <InfoAggcausaliContrib>, che assume valenza contributiva secondo le seguenti modalità:
• •Elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo allo specifico evento:
- S125 (evento MZ5 ), avente il significato di “Congedo 2021 per genitori SARS CoV-2- fruizione giornaliera DL n. 146/2021 - art. 9”;
- S126 (evento MZ6), avente il significato di “Congedo 2021 per genitori SARS CoV-2- fruizione oraria DL n. 146/2021 - art. 9”;
• Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo;
• Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui è intervenuto lo specifico evento 
esposto in Uniemens;
Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.
Al fine di procedere alla sistemazione degli eventi - e dei relativi conguagli - riferiti a eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (ordinari di cui agli artt. 32 e 33 del decreto legislativo n. 151/2001) fruiti da settembre 2021 (convertibili come da indicazioni di cui al precedente paragrafo 1.3), il datore avrà cura di inviare i flussi di regolarizzazione secondo le modalità in uso.

8.2 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
Per tali lavoratori vengono istituiti i seguenti codici Tipo Servizio da valorizzare nell’elemento V1 Causale 7 CMU 8 della ListaPosPA:
• 40: Congedo parentale SARS CoV-2; articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, per dipendenti delle aziende di cui all'art. 20 c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112;
• 41: Congedo parentale SARS CoV-2; articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, per dipendenti delle aziende di cui all'art. 20 c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 -Modalità di fruizione oraria;
Detti codici peraltro hanno corrispondenza univoca rispettivamente con quelli Tipo Evento MZ5 e MZ6, di cui al precedente paragrafo 8.1, da indicare in Uniemens <PosContributiva>.
Al fine di una corretta valorizzazione degli eventi di cui alla presente circolare, riferiti a eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (ordinari di cui agli artt. 32 e 33 del decreto legislativo n. 151/2001) fruiti dal 22 ottobre 2021, si dovranno inviare elementi V1 Causale 7 CMU 8 ad annullamento di quanto precedentemente inviato e analoghi elementi con la corretta esposizione dei codici di cui sopra, secondo le modalità di compilazione in uso.

8.3 Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex INPDAP
I lavoratori del settore pubblico, in merito alle modalità di fruizione del congedo disciplinato dall’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021, non devono presentare domanda all’Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
Per le Amministrazioni pubbliche la comunicazione dei effettuata nella ListaPosPA con l’elemento V1 Causale Servizio:
CoV-2; articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021-
CoV-2; articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021- congedo di cui all’articolo in oggetto, corrisposti dalle
Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono, pertanto, imponibili ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione ENPDEP (Assicurazione sociale Vita), mentre il riconoscimento della contribuzione figurativa riguarderà la quota parte della retribuzione non erogata al lavoratore nel mese di riferimento.
La contribuzione per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, ove presente, per la Gestione ENPDEP, è dovuta anche con riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici. Pertanto, l’imponibile della gestione credito e della Gestione ENPDEP deve tenere conto anche della retribuzione figurativa accreditata nel conto individuale dell’assicurato e corrispondente alla parte di retribuzione persa.
Con riferimento agli obblighi di contribuzione ai fini delle prestazioni previdenziali di fine servizio (TFS-TFR), si rinvia al messaggio n. 2968/2020.
Al fine di una corretta valorizzazione degli eventi di cui alla presente circolare, riferiti a eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (ordinari di cui agli artt. 32 e 33 del decreto legislativo n. 151/2001) fruiti dal 22 ottobre 2021, si dovranno inviare elementi V1 Causale 7 CMU 8 ad annullamento di quanto precedentemente inviato e analoghi elementi con la corretta esposizione dei codici di cui sopra, secondo le modalità di compilazione in uso.

8.4 Datori di lavoro con lavoratori iscritti alla sezione agricola del FPLD che versano la contribuzione agricola unificata
I datori di lavoro che anticipano per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) le indennità relative ai “Congedo parentale SARS CoV-2” dovranno valorizzare nel flusso Uniemens, sezione PosAgri, l’elemento <CodiceRetribuzione> con il codice 3 “Congedo COVID- 19 Genitori” unitamente al nuovo elemento di “CodAgio” Q4 “Congedo parentale SARS CoV-2 - DL 146/2021 Art.9”.
Per i lavoratori che fruiscono del “Congedo parentale SARS CoV-2” in modalità oraria, i datori di lavoro devono valorizzare nel flusso Posagri, oltre al <CodiceRetribuzione> 3 e il <CodAgio> Q4, l’elemento <NumOreEv>con il numero di ore utilizzate nel periodo di riferimento.
Per la sistemazione degli eventi riferiti a eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (ordinari di cui agli artt. 32 e 33 del decreto legislativo n. 151/2001) fruiti da ottobre 2021 fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica convertiti a domanda degli interessati, il datore di lavoro potrà modificare i flussi già trasmessi secondo le modalità in uso. I flussi relativi al quarto trimestre 2021 potranno essere modificati entro il 28 febbraio 2022.
Nel caso in cui il datore di lavoro non possa modificare gli eventi indicati nei flussi trasmessi, per i quali il lavoratore abbia presentato la richiesta di conversione dei congedi, il datore medesimo provvederà a rappresentare l’impossibilità di modificare i flussi già trasmessi, sia alla sua Struttura territoriale Inps di riferimento sia al lavoratore.
Si ricorda che per gli eventi che danno luogo a un’anticipazione da parte del datore di lavoro di prestazioni a carico dell’Inps e a un accredito della relativa contribuzione figurativa devono essere valorizzati gli elementi, secondo le modalità indicate dalle circolari e dai messaggi relativi; in particolare, per la valorizzazione della retribuzione persa, si rinvia alle indicazioni del paragrafo 1.3 del messaggio n. 1653/2019.

9. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili degli oneri posti a carico dello Stato, per il riconoscimento delle indennità “Congedo SARS CoV-2” per i genitori di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021, si istituiscono, nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAT - Gestione degli oneri per i trattamenti di famiglia, nuovi conti dedicati, come di seguito illustrato.
Nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato per i quali è possibile riconoscere loro il beneficio mediante pagamento anticipato da parte del datore di lavoro, quando trattasi di azienda ammessa ad utilizzare il sistema del conguaglio, la procedura di ripartizione degli Uniemens, opportunamente aggiornata, imputerà gli oneri, in relazione al codice causale dichiarato dalle aziende (Codice causale “S125” evento “MZ5” per la fruizione giornaliera e Codice causale “S125” evento “MZ6” per la fruizione oraria), secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 8.1, al conto di nuova istituzione:
GAT30212 - onere per le indennità “Congedo SARS CoV-2”, di cui all’art. 9, comma 2 del Decreto-legge n. 146/20211, anticipate dai datori di lavoro ammessi al sistema del conguaglio ai lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 14 anni, per la sospensione dell’attività didattica e/o educativa in presenza, per la durata dell’infezione, della quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL, ovvero con figli senza limiti di età con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata della infezione, della quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica e/o educativa in presenza o per chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.
Per quanto riguarda gli oneri per le indennità in argomento riferite ai lavoratori agricoli (cfr. il paragrafo 8.4) e ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica dipendenti da datori di lavoro privati (cfr. il paragrafo 8.2), gli stessi saranno rilevati al medesimo conto.
Per il riconoscimento dell’indennità mediante pagamento diretto ai beneficiari, si istituisce il conto di seguito indicato:
GAT30209 - onere per le indennità per “Congedo SARS CoV-2”, di cui all’art. 9, comma 2 del Decreto legge n. 146/2021, corrisposte direttamente ai lavoratori dipendenti del settore privato genitori di figli minori di 14 anni, per la sospensione dell’attività didattica e/o educativa in presenza, per la durata dell’infezione, della quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL, ovvero di figli senza limiti di età con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata della infezione, della quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica e/o educativa in presenza o per chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.
GAT30210 - onere per le indennità per “Congedo SARS CoV-2”, di cui all’art. 9, comma 6 del Decreto legge n. 146/2021, corrisposte direttamente ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, di cui all’art.2, comma 26, L.335/1995, genitori di figli minori di 14 anni, per la sospensione dell’attività didattica e/o educativa in presenza, per la durata dell’infezione, della quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL, ovvero di figli senza limiti di età con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata della infezione, della quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica e/o educativa in presenza o per chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.
GAT30211 - onere per le indennità per “Congedo SARS CoV-2”, di cui all’art. 9, comma 6 del Decreto legge n. 146/2021, corrisposte direttamente ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS, genitori di figli minori di 14 anni, per la sospensione dell’attività didattica e/o educativa in presenza, per la durata dell’infezione, della quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL, ovvero di figli senza limiti di età con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata della infezione, della quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica e/o educativa in presenza o per chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.
Per la rilevazione contabile del debito verso i beneficiari delle prestazioni si farà riferimento al conto già in uso GAT10161.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio di nuova istituzione:
“03272” - “Somme non riscosse dai beneficiari - indennità per “Congedo SARS CoV-2”, per genitori art. 9, Decreto-Legge n.146/2021.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituisce il conto:
GAT24209 - per il recupero e il reintroito delle indennità per il “Congedo SARS CoV-2”, di cui all’art. 9, comma 2 del Decreto legge n. 146/2021, ai lavoratori dipendenti del settore privato genitori di figli minori di 14 anni, per la sospensione dell’attività didattica e/o educativa in presenza, per la durata dell’infezione, della quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL, ovvero di figli senza limiti di età con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata della infezione, della quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica e/o educativa in presenza o per chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale;
GAT24210 - per il recupero e il reintroito delle indennità per il “Congedo SARS CoV-2”, di cui all’art. 9, comma 6 del Decreto legge n. 146/2021, corrisposte ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995, genitori di figli minori di 14 anni, per la sospensione dell’attività didattica e/o educativa in presenza, per la durata dell’infezione, della quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL, ovvero di figli senza limiti di età con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata della infezione, della quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica e/o educativa in presenza o per chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale;
GAT24211 - per il recupero e il reintroito delle indennità per il “Congedo SARS CoV-2”, di cui all’art. 9, comma 6 del Decreto legge n. 146/2021, corrisposte ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS, genitori di figli minori di 14 anni, per la sospensione dell’attività didattica e/o educativa in presenza, per la durata dell’infezione, della quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL, ovvero di figli senza limiti di età con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata della infezione, della quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica e/o educativa in presenza o per chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale
Ai citati conti viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione:
“1207” - “Recupero dell'indennità “Congedo SARS CoV-2”, di cui all’articolo 9, Decreto-Legge n.146/2021 - GAT”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAT00030 mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
Ai fini della imputazione della contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi di astensione lavorativa per “Congedo SARS CoV-2”, di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021, si istituiscono i seguenti nuovi conti:
GAT32202 - onere a copertura dei contributi figurativi correlati all’indennità per “Congedo SARS CoV-2” di cui all’ art. 9, comma 2 del Decreto legge n. 146/2021, corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato genitori di figli minori di 14 anni, per la sospensione dell’attività didattica e/o educativa in presenza, per la durata dell’infezione, della quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL, ovvero di figli senza limiti di età con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata della infezione, della quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica e/o educativa in presenza o per chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale;
GAT32203 - onere a copertura dei contributi figurativi correlati all’indennità per “Congedo SARS CoV-2” di cui all’art. 9, comma 6 del Decreto legge n. 146/2021, corrisposte ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26 della Legge n. 335/1995, genitori di figli minori di 14 anni, per la sospensione dell’attività didattica e/o educativa in presenza, per la durata dell’infezione, della quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL, ovvero di figli senza limiti di età con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata della infezione, della quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica e/o educativa in presenza o per chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale;
GAT32204 - onere a copertura dei contributi figurativi correlati all’indennità per “Congedo SARS CoV-2” di cui all’art. 9, comma 6 del Decreto legge n. 146/2021, corrisposte ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS, genitori di figli minori di 14 anni, per la sospensione dell’attività didattica e/o educativa in presenza, per la durata dell’infezione, della quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL, ovvero di figli senza limiti di età con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata della infezione, della quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica e/o educativa in presenza o per chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti a cura della Direzione generale.
Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
 

Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Caridi


Allegato N.1
Variazione piano dei conti
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