Regione Campania
Ordinanza 19 dicembre 2021, n. 28
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in materia di feste ed eventi in discoteche, sale da ballo e locali assimilati. Conferma, con precisazioni, dell’ordinanza n.27 del 15 dicembre 2021.
Il Presidente
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato dal Consiglio dei Ministri, da ultimo fino al 31 marzo 2022, in data 14 dicembre 2021;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 1, a mente del quale “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus” e l’art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e ss.mm.ii. e in particolare, l’art. 1 a mente del quale “(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 18 giugno 2021, recante (Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e nella Provincia autonoma di Bolzano) che ha disposto l’applicazione delle misure relative alla zona bianca al territorio della Regione Campania;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in “zona bianca” le cui misure sono state prorogate al 30 ottobre 2021 con Ordinanza del Ministro della Salute del 27 agosto 2021;
VISTE
- le Ordinanze della Regione Campania n. 21 del 31 luglio 2021 (“Conferma delle misure disposte con l’Ordinanza regionale n.19 del 2021 (Disposizioni in tema di vendita e consumo di bevande alcoliche. Precisazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie). Aggiornamento delle disposizioni dell’Ordinanza regionale n.20 del 2021 (Disposizioni in tema di controlli dei rientri dall’estero nel territorio della Campania). Disposizioni in tema di eventi pubblici ed aperti al pubblico.”, n. 22 del 31 agosto 2021 (“Proroga e aggiornamento delle misure disposte con l’Ordinanza regionale n.21 del 2021”), n. 25 del 30 settembre 2021 (“Proroga delle misure disposte con l’Ordinanza regionale n.22 del 31 agosto 2021);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021, recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 28 ottobre 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID con la quale le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella «zona bianca», sono reiterate fino al 31 dicembre 2021;
VISTA l’Ordinanza regionale n. 26 del 29 ottobre 2021, con la quale sono state prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le misure disposte con l’Ordinanza regionale n. 25 del 30 settembre 2021;
VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 , convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali», in GU n.291 del 7-12-2021, e, in particolare, l’art. 1 (“Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche”);
VISTA l’Ordinanza regionale n.27 del 15 dicembre 2021, con la quale, sulla scorta dei dati e delle motivazioni ivi riportate, è stato disposto che : “
1.1 .a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022:
- per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all’aperto, nel rispetto del distanziamento previsto;
- nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;
- è confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all’aperto);
1.2 .nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022:
- dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua”;
2. È fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell'adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. "movida".
RILEVATO
- che il Report di Monitoraggio n. 83 (DM Salute 30 aprile 2020)- Dati relativi alla settimana 6/12/2021-12/12/2021 (aggiornati al 15/12/2021) attesta, per la regione Campania, un valore di Rt pari ad 1.08 (CI: 0.99-1.17) [medio 14gg];
- che lo stesso Report rileva, a livello nazionale, che “Continua per l’ottava settimana consecutiva l’aumento generalizzato del numero di nuovi casi di infezione. A livello nazionale l’incidenza settimanale ha ormai quasi raggiunto la soglia dei 250 casi per 100,000 abitanti. Le fasce di età che registrano i più alti tassi di incidenza settimanali per 100.000 abitanti sono quelle pediatriche (324, 0-9 anni; 302, 10-19 anni) e quelle tra 30 e 49 anni (215, 30-39 anni; 243, 40-49 anni). La velocità di trasmissione nella settimana di monitoraggio si mantiene al di sopra della soglia epidemica nella maggior parte delle regioni Italiane. L’Rt calcolato sui soli casi ospedalizzati a livello nazionale si mantiene oltre la soglia epidemica, pertanto persiste l’aumento del numero di persone ricoverate nei reparti ospedalieri di area medica e terapia intensiva... (omissis)”;
- che i dati registrati sulla Piattaforma regionale “Sinfonia” evidenziano un ulteriore peggioramento degli indicatori di sorveglianza regionale e, in modo particolare, del numero di casi e rivelano un incremento dei contagi, soprattutto nelle fasce d’età giovanili, con punte di incidenza particolarmente elevate (178,4 per la fascia d’età 40-49 anni; 185,3 per la fascia d’età 20-29 anni; 210 per la fascia d’età 30-39 anni; 346 per la fascia d’età 11-13 anni; 394,7 per la fascia 6-10 anni) e un incremento al 13 dicembre 2021 anche di 7 volte rispetto ai dati del 29 novembre 2021 ;
- che l’Unità di Crisi regionale, all’esito della competente attività di monitoraggio del trend relativo alla diffusione dei contagi sul territorio italiano e nella regione Campania, nonché della relativa evoluzione degli scenari di contesto formulati mediante analisi con modelli exponential smoothing model, ha segnalato in data odierna che “L’attività di studio e valutazione dei dati epidemiologici viene condotta, come di consueto, secondo un approccio composto sostanzialmente di due fondamentali momenti:
• Raccolta dati puntuale e precisa dell’andamento dei contagi sul territorio e poi categorizzato per fascia di età, copertura vaccinale etc.;
• Analisi previsionale della pandemia mediante algoritmi di Machine Learning per valutare andamento dell’infezione in termini di: Contagio, occupazione posti letto (Degenza Ordinaria e Intensiva da cui derivarne il peso su SSR, mortalità, guarigioni e relativi rapporti tra l’andamento di questa ed ipotetiche misure di contenimento).
• Valutazione del dato reale in confronto con quello previsto nonché analisi delle varianti sulla base delle disposizioni della circolare del Ministero della Salute n. 56808 del 10.12.2021 finalizzate alla rilevazione di variante omicron sul territorio campano. (omissis)..Analizzando i dati campani delle ultime due settimane appare chiaro come vi sia al momento una tendenza alla diffusione rapida e progressiva dei contagi con un incremento dell’incidenza su 100.000 abitanti a livello regionale (omissis)..Alla luce di tale andamento, si è valutato quali siano le fasce di età maggiormente interessate dalla diffusione dei contagi. Dall’analisi di tale categorizzazione della diffusione è emerso che in questo momento i contagi sono altamente diffusivi nelle fasce di età scolare, che sarà motivo di ulteriori studi, ed inoltre nelle fasce 20¬49 anni, quelle relative alle attività sociali di movida (Figura 5-9) (omissis)... Alla luce dei dati rilevati, si ritiene necessario che vengano vietate le attività sociali che, per le modalità di svolgimento, comportano affollamenti ed assembramenti, anche nei luoghi al chiuso e in particolare nelle discoteche, sale da ballo e locali assimilati per le quali, a fronte di uno svolgimento che non prevede modalità statica con distanziamento, non è obbligatorio l’uso continuo della mascherina per l’attività di ballo”;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n.26081 del 18 dicembre 2021, nella quale si rileva che “Come formalizzato nel verbale del 17.12.2021 della Cabina di Regia dedicata al monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del DPCM 26/04/2020 e al DM Salute 30 aprile 2020 (allegato 1), nelle ultime otto settimane sul territorio nazionale sono stati registrati rapidi incrementi dell’incidenza, che ha ormai raggiunto i 241 casi/100.000 e del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva (9,6%) e nelle aree mediche (12,1%), mentre si mantengono stabilmente e significativamente al di sopra della soglia epidemica sia l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici (1,13) che l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (1,09). L’Italia si trova dunque in fase epidemica acuta, caratterizzata da una elevata velocità di trasmissione del virus SARS CoV-2 nella maggior parte del paese. Alla luce dell’attuale andamento epidemico ed altresì in considerazione degli ulteriori impatti epidemiologici ed assistenziali potenzialmente correlati alla maggiore diffusione della variante virale B.1.1.529, designata dall’OMS come variante Omicron, le cui caratteristiche in termini di trasmissibilità, gravità della malattia e sensibilità ai vaccini attualmente in uso non sono ancora chiaramente definite, si ritiene importante raccomandare la tempestiva attivazione a livello regionale di tutte le misure organizzative atte a fronteggiare nelle prossime settimane un eventuale incremento anche sostenuto della domanda di assistenza sanitaria (omissis)”;
RAVVISATO
- che, al fine di scongiurare l’ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica sul territorio regionale nell’attuale, delicatissima, fase, caratterizzata da un incremento esponenziale della diffusione del virus in pendenza della campagna vaccinale, salvo l’obbligo di rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, occorre adottare immediate misure idonee ad evitare le occasioni di contagio derivanti dagli assembramenti ed affollamenti connessi alle feste ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, per le quali le modalità dinamiche di svolgimento non garantiscono il distanziamento interpersonale né è previsto l’uso continuo della mascherina durante il ballo, con conseguenti gravissimi rischi di diffusione della variante omicron, caratterizzata da particolare diffusività;
- che occorra confermare le misure disposte con ordinanza n.27/2021, cit., precisandone il contenuto alla luce della ratio alle stesse sottese, volta ad evitare fenomeni di assembramento nei luoghi pubblici;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;
emana la seguente
ORDINANZA
1. Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale:
1.1. con decorrenza immediata e fino al 1 gennaio 2022:
- è fatto divieto di svolgimento di feste ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Resta consentito il solo svolgimento di pranzi e/o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti, nonché di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento.
Si precisa che lo svolgimento dell’attività di ristorazione, anche presso le strutture alberghiere, resta consentita nel rispetto dei protocolli vigenti e con esclusione di attività di ballo;
1.2. restano confermate le disposizioni dell’ordinanza n.27 del 15 dicembre 2021, e, per l’effetto:
- a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022:
1.2.1. per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti i bar e gli altri esercizi di ristorazione, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all’aperto, nel rispetto del distanziamento previsto;
1.2.2. nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;
1.2.3. è confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all’aperto);
- nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022:
1.2.4. dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua. Si precisa che il divieto non riguarda le strutture con modalità di vendita “drive through”, con sistema di ordine, pagamento e ritiro direttamente in macchina.
2. È fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell'adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. "movida".
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi delle norme del decreto legge n.19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si
applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 9-bis del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è sanzionata secondo quanto disposto dall’art. 13 del medesimo decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID- 19 in formato digitale o analogico, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.
5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., alle CCIAA della Regione Campania e all’ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
DE LUCA