Regione Veneto
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 17 dicembre 2021, n. 172
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
B.U.R. 17 dicembre 2021, n. 173


Note per la trasparenza:
Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

 

Il Presidente

Visti gli articoli 32, 117, comma secondo, lettera q) e 118, della Costituzione;
Visti l'articolo 32 della legge n. 833/1978, l'articolo 117 del decreto legislativo n. 112/1998, l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 e il decreto legislativo n. 1/2018;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che hanno dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 dicembre 2021;
Visto il comunicato stampa n. 51 del 14 dicembre 2021 pubblicato sul sito istituzionale del Governo con cui si dà atto che il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74 e, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, come modificato dall'articolo 2, comma 2, lett. c) del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 che definisce i criteri per la classificazione delle zone di rischio;
Visto il DPCM 2 marzo 2021 le cui disposizioni sono in vigore fino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 105/2021;
Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n.111 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening";
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 recante "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati persona";
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali che reca nuove misure di sicurezza riguardanti la certificazione verde";
Visto il DPCM 12 ottobre 2021 recante "Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale";
Viste le ordinanze del Ministero della Salute sul contenimento e gestione della pandemia e, in particolare, l'ordinanza del Ministero della Salute 28 ottobre 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale sono reiterate fino al 31 dicembre 2021 le misure di cui all'ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021 concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella zona bianca;
Vista l'ordinanza del Ministero della Salute 2 dicembre 2021 recante "Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
Vista l'ordinanza del Ministero della Salute 14 dicembre 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";
Vista la D.G.R. n. 344 del 17 marzo 2020 di approvazione del primo Piano di Sanità Pubblica "Epidemia COVID 19: interventi urgenti di sanità pubblica" e dei successivi provvedimenti di aggiornamento e integrazione, tra i quali la D.G.R. n. 1104 del 6 agosto 2020, D.G.R. n. 1422 del 21 ottobre 2020, la D.G.R. n. 727 dell'8 giugno 2021, D.G.R. n. 805 del 22 giugno 2021, nonché da ultimo la D.G.R. n. 1544 dell'11 novembre 2021 di "Aggiornamento del Piano di Sanità Pubblica "Test e screening per SARS-CoV-2 e rafforzamento della campagna vaccinale COVID-19" e contestuale modifica della D.G.R. n. 344 del 17/03/2020 e ss.mm.ii";
Considerato che con la circolare n. 50079 del 3 novembre 2021 del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione è stata trasmessa la nota tecnica "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico", e visti i successivi aggiornamenti;
Richiamate le indicazioni trasmesse dalle competenti Strutture afferenti all'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto;
Vista la nota della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria prot. n. 586816 del 16 dicembre 2021 in merito alla sospensione dei rientri in famiglia degli ospiti delle RSA;
Rilevato che l'attuale scenario epidemiologico nella Regione del Veneto si caratterizza per un aumento dell'incidenza di nuovi casi positivi al SARS-CoV-2 (incidenza settimanale di 506,3 ogni 100.000 abitanti nella settimana dal 10.12.2021 al 16.12.2021), con particolare riferimento alle fasce di età più giovani (incidenza settimanale di 821,1 ogni 100.000 abitanti nella fascia di età 0-12 anni nella settimana dal 10.12.2021 al 16.12.2021), congiuntamente all'aumento dei tassi di occupazione dei posti letto sia in area critica (13%) che in area non critica (15%) su tutto il territorio regionale;
Rilevato che a tali aspetti si aggiungono i preoccupanti segnali di allerta relativi alla circolazione della nuova variante VOC B.1.1.529 denominata "Omicron" con una classificazione di rischio da parte dell'European Centre for Disease Prevention and Control (E.C.D.C.) di livello "molto alto". Il Risk Assessment dell'E.C.D.C. del 15.12.2021 (Assessment of the further emergence and potential impact of the SARS-CoV-2 Omicron variant of concern in the context of ongoing transmission of the Delta variant of concern in the EU/EEA, 18th update - 15 December 2021) riporta, infatti, che la diffusione della variante Omicron solleva numerose preoccupazioni, considerato che le evidenze scientifiche attualmente disponibili indicano una maggior capacità di diffusione, un maggiore potenziale di sfuggire al sistema immunitario ed una evidenza di decremento nel tempo della protezione fornita dalla pregressa infezione o dalla vaccinazione;
Considerato che il documento citato evidenzia anche il rischio connesso all'aumento delle interazioni sociali intrafamiliari negli ambienti chiusi tipico del periodo delle festività natalizie e la conseguente necessità di adottare misure urgenti per limitare le situazioni a rischio di trasmissione, anche per quanto riguarda il possibile impatto su contesti ad elevata fragilità;
Considerato che la vaccinazione rimane la componente fondamentale per ridurre l'impatto della diffusione del virus e che è necessario cercare di aumentare al massimo l'adesione alla campagna vaccinale delle persone non ancora completamente vaccinate e accelerare la somministrazione delle dosi "booster" a tutta la popolazione adulta;
Considerato che l'E.C.D.C. ribadisce che oltre alla vaccinazione deve essere previsto il mantenimento e il rinforzo delle misure di prevenzione non farmacologiche. In particolare, in tale documento viene evidenziato che per ridurre la circolazione del virus, rallentare la diffusione della variante Omicron e mantenere gestibile il carico di malattia legato a COVID-19, è necessario rafforzare rapidamente gli interventi non farmacologici, quali l'utilizzo di mascherine, favorire il telelavoro, prevenire gli assembramenti negli spazi pubblici ed evitare gli eventi di massa, ridurre l'affollamento sui mezzi pubblici, restare a casa quando malati, assicurare l'aerazione dei locali chiusi. Inoltre è stata rappresentata l'opportunità di ridurre i contatti tra diversi nuclei familiari e quelli intergenerazionali per evitare il contagio dei soggetti più anziani, e di sottoporsi all'effettuazione di un test per la ricerca di SARS-CoV-2 (anche mediante autoprelievo) prima di incontrare amici/parenti. Inoltre, viene evidenziato che le strategie di screening dovrebbero essere flessibili e rapidamente adattabili alle necessità, a seconda dell'andamento epidemiologico locale, dell'entità della trasmissione, delle dinamiche della popolazione, dei test e delle risorse disponibili;
Considerato che, alla luce dei dati sopra riportati e del trend in progressivo peggioramento dell'incidenza, anche in vista del periodo delle festività natalizie, la Regione del Veneto a partire dal 15 dicembre 2021 presenta le condizioni previste dal sopra citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e ss.mm.ii. per la classificazione in zona gialla, si ritiene necessario anticipare l'adozione di misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché prevedere il rafforzamento delle misure di contrasto alla diffusione virale;
Rilevata la criticità della situazione sopra rappresentata, al fine di garantire la massima protezione del personale e degli utenti dell'ambito sanitario e sociale quale ambito maggiormente a rischio di diffusione del contagio, a temporanea deroga di quanto previsto nella D.G.R. n. 1544 dell'11 novembre 2021, appare necessario aumentare la frequenza dello screening del personale in servizio presso le strutture sanitarie ospedaliere e socio-sanitarie territoriali, pubbliche e private (residenziali e semi-residenziali), prevedendo un test ogni 4 giorni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi, fermi restando gli ulteriori obblighi previsti dalla stratificazione del rischio in capo all'Azienda Sanitaria o alla Struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale. Si ritiene inoltre necessario sottoporre a test per SARS-CoV-2 i degenti al momento dell'accesso alle strutture sanitarie e ogni 4 giorni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi;
Considerato che in questo scenario, anche alla luce delle indicazioni fornite dall'E.C.D.C., appare inoltre necessario tutelare i contesti socio-sanitari e socio-assistenziali residenziali quale contesto particolarmente fragile, introducendo specifiche misure per l'accesso/uscita degli ospiti, dei familiari e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali;
Considerato l'obbligo di quarantena, ai sensi della normativa vigente, per i contatti scolastici di un caso positivo e tenuto conto che le citate "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico" prevedono la possibilità di rivalutarne il contenuto in caso di aumento della circolazione virale o altra rilevante modifica della situazione epidemiologica, anche in ragione dell'elevata incidenza di nuovi casi positivi al SARS-CoV-2 con particolare riferimento alle fasce di età di interesse scolastico, si ritiene necessario assumere iniziative a tutela di tutta la collettività di cui alla lettera D) della presente Ordinanza;
Rilevato che la Regione del Veneto presenta a partire dal 15 dicembre 2021 le condizioni previste dalla normativa di riferimento nazionale per l'ingresso in zona gialla, si ritiene necessario anticipare l'adozione di misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Acquisito il parere favorevole alla presente ordinanza della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
 

ordina

A. Misure relative al comportamento personale.
1. Al di fuori dell'abitazione, è obbligatorio l'uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità, salve le ulteriori disposizioni previste dall'articolo 1 del DPCM 2 marzo 2021, ove applicabili.

B. Misure per lo screening degli operatori sanitari delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, in deroga al nuovo piano "Test e screening per SARS-CoV-2 e rafforzamento della campagna vaccinale COVID-19".
1. Per tutti gli operatori in servizio presso strutture sanitarie ospedaliere e socio-sanitarie territoriali pubbliche e private (residenziali e semi-residenziali) deve essere aumentata la frequenza di testing dei programmi di screening, prevedendo un test ogni 4 giorni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi, fermi restando gli ulteriori obblighi previsti dalla stratificazione del rischio in capo all'Azienda Sanitaria o alla Struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale;
2. è fatto obbligo di sottoporre a test per SARS-CoV-2 i degenti al momento dell'accesso alle strutture sanitarie e ogni 4 giorni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi.

C. Misure per l'accesso/uscita degli ospiti, dei familiari e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali.
1. È fatto obbligo di consentire ad una sola persona l'accesso per accompagnare pazienti ed utenti all'interno delle strutture sanitarie, fatto salvo quanto disposto dalla normativa in tema di obbligo di possesso di certificazione verde COVID-19;
2. è fatto obbligo di consentire ad una sola persona l'accesso per far visita a pazienti ed ospiti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in tema di obbligo di possesso di certificazione verde COVID-19;
3. sono sospese le visite agli ospiti delle strutture residenziali per anziani e non autosufficienti da parte di minori di anni 12;
4. sono sospesi i rientri in famiglia degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali. Nel caso di situazioni specifiche valutate dalla Direzione della struttura, le uscite devono essere limitate ai soggetti asintomatici e in regola con il ciclo vaccinale, inclusa la somministrazione della dose booster secondo i tempi previsti dal calendario vaccinale, prevedendo al rientro in struttura un periodo di quarantena della durata di 7 giorni con effettuazione di un test al rientro ed uno al 7° giorno;
5. è fatto obbligo, per l'ingresso di nuovi ospiti all'interno della struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale residenziale, di prevedere un periodo di quarantena della durata di 7 giorni con effettuazione di un test all'ingresso ed uno al 7° giorno.

D. Scuola.
1. È fatto obbligo, nei contesti per cui il protocollo nazionale prevede la "sorveglianza con testing", di quarantena di tutti i contatti scolastici in attesa di effettuazione del primo test di sorveglianza e della relativa comunicazione di esito negativo.

E. Raccomandazioni.
1. Auto-isolamento domiciliare in caso di sintomatologia respiratoria e/o febbre;
2. adesione alla campagna vaccinale delle persone non ancora vaccinate o con vaccinazione incompleta;
3. adesione, nell'intervallo minimo previsto, alla somministrazione della terza dose (dose booster) per tutti i soggetti per i quali è prevista;
4. adozione, da parte delle Amministrazioni locali, di tutte le misure possibili per prevenire gli assembramenti nei luoghi pubblici;
5. rispetto di tutte le misure di prevenzione quali: utilizzo della mascherina, igiene delle mani, igiene respiratoria, distanza interpersonale, aerazione frequente degli ambienti chiusi;
6. sottoporsi all'effettuazione di un test per la ricerca di SARS-CoV-2, anche in autoprelievo, prima di incontrare amici e familiari in particolare nei luoghi chiusi, soprattutto in presenza di persone anziane e/o fragili;
7. promozione dello smart working in tutti i contesti lavorativi, ove possibile;
8. limitare feste, manifestazioni, eventi pubblici e privati che comportano assembramenti.

F. Disposizioni finali.
1. La presente ordinanza ha effetto dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione fino al 16 gennaio 2022, salva proroga o modifica anticipata disposta con apposita ordinanza conseguente al mutamento delle condizioni di contagio;
2. la violazione delle presenti disposizioni comporta, salva la responsabilità penale per le pertinenti fattispecie, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e all'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
3. l'accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all'articolo 13 della legge 689/1981. Le sanzioni pecuniarie sono destinate all'ente di appartenenza dell'organo accertatore; l'applicazione delle sanzioni pecuniarie accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della legge regionale n. 10/1977;
4. la presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, all'Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti, alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e ai Sindaci;
5. è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente;
6. il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Luca Zaia