DFP-0038420-P-08/06/2021


Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

All'Agenzia omissis
 

Oggetto: Giustificazione assenza dal servizio per la somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2.


Si fa riferimento alla nota del omissis prot. n. omissis, acquisita in pari data con protocollo DFP n. omissis, con la quale si richiede un parere in merito alla disciplina applicabile all’assenza dal lavoro dei dipendenti pubblici per sottoporsi alla profilassi vaccinale anti Covid.
Al riguardo, si comunica che non è previsto nell'ordinamento un impianto normativo di portata generale cui ricondurre il riconoscimento di permessi specifici per la somministrazione dei vaccini.
Come correttamente evidenziato nella richiesta di parere, è stata adottata una disposizione che riguarda una specifica e delimitata tipologia di personale. Il comma 5, dell'art 31, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 prevede infatti che, in caso di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, l’assenza dal lavoro del "...personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica..", sia giustificata e non determini alcuna decurtazione del trattamento economico.
Di conseguenza, i dipendenti appartenenti ad altri diversi comparti, che aderiscano al programma di vaccinazione regionale e si assentino dal lavoro per la suddetta somministrazione, potranno fruire di permessi personali o di altri istituti previsti dai CCNL di riferimento. Invece, le eventuali assenze dovute ai postumi del vaccino, secondo quanto precisato dal Dipartimento della funzione pubblica in risposta ad una segnalazione sulla mancata erogazione della retribuzione accessoria agli insegnanti colpiti da postumi della vaccinazione, saranno considerate giornate di malattia ordinaria, e, quindi, sottoposte alla decurtazione di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Diversamente, i lavoratori che aderiscano alla campagna vaccinale promossa dalla propria amministrazione, in ottemperanza al Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/C0VID-19 nei luoghi di lavoro, del 6 aprile 2021, vengono sottoposti su base volontaria alla somministrazione del vaccino durante l'attività lavorativa. In questo caso, l'articolo 15 del citato protocollo prevede che, se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.
 

Il Direttore dell’ufficio
F.to Riccardo Sisti