Regione Lazio
Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 20 dicembre 2021, n. Z00025
Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: rafforzamento del rispetto delle misure comportamentali a livello individuale tramite obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi all'aperto, nel periodo 23 dicembre 2021 - 23 gennaio 2022.
B.U.R. 21 dicembre 2021, n. 118 – suppl. n. 3

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI gli articoli 32, 117, secondo comma, e 118 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.;
VISTO l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTI, per ciò che concerne i più recenti provvedimenti approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale:
- Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021: Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021)
- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021)
- Dpcm 2 marzo 2021: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.52 del 02-03¬2021 - Suppl. Ordinario n. 17)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, n. 29 (in G.U. 12/03/2021, n. 61)
- Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021)
- Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31: Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021)
- Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021)
- Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 aprile 2021, n. 50. (G.U. 20/04/2021, n. 94)
- Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021: Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.103 del 30-04-2021)
- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 maggio 2021, n. 61 (G.U. 12/05/2021, n. 112)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 (GU Serie Generale n.120 del 21-05-2021 - Suppl. Ordinario n. 21)
- Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (GU Serie Generale n.123 del 25-05¬2021)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 (GU Serie Generale n.128 del 31-05-2021)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 (G.U. 21/06/2021, n. 146)
- Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 (GU Serie Generale n.176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25)
- Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126 (GU Serie Generale n.224 del 18-09-2021)
- Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133 (GU Serie Generale n.235 del 01-10-2021)
- Dpcm 12 ottobre 2021: Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale. (GU Serie Generale n. 246 del 14-10¬2021)
- Dpcm 12 ottobre 2021: Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"» (GU Serie Generale n. 246 del 14-10-2021)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165 (GU Serie Generale n. 277 del 20-11-2021)
- Decreto-Legge n. 172 del 26 novembre 2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021)
- Dpcm 17 dicembre 2021: Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172;
VISTI, per quanto riguarda i provvedimenti adottati dal Ministero della Salute:
- Decreto 30 aprile 2020, con cui sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del DPCM del 26 aprile 2020, così come individuati nel documento allegato parte integrante del decreto;
- Ordinanza 22 giugno 2021: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca». (GU Serie Generale n.148 del 23¬06-2021)
- Ordinanza 28 ottobre 2021: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per cui: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021 , concernente i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie nella «zona bianca», sono reiterate fino al 31 dicembre 2021”. (GU Serie Generale n.260 del 30-10-2021);
- Ordinanza 14 dicembre 2021: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ove si prende atto de: “l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo della pandemia da COVID-19 che sta registrando un considerevole aumento dei casi di contagio”; ove si segnala, altresì, “la potenziale pericolosita' della variante B.1.1.529 identificata in Sudafrica”; e quindi si ritiene necessario e urgente: nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, rinnovare le misure di cui alle predette ordinanze del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e 26 novembre 2021 ...”;
- Comunicato n. 78 del 16 dicembre 2021 del Ministro della Salute, ove si riassume l’esito del G7 dei Ministri della Salute, per cui; “Alla luce del quadro epidemiologico esposto dagli esperti inglesi sulla diffusione della variante Omicron, i ministri hanno condiviso l’esigenza di rafforzare le campagne vaccinali e insistere sulle cautele comportamentali”;
- Circolare n. 0026081 del 18 dicembre 2021: Pandemia da SARS-CoV-2: rafforzamento delle misure organizzative per la gestione dell’attuale fase epidemica, ove si evidenzia che: “Alla luce dell’attuale andamento epidemico ed altresì in considerazione degli ulteriori impatti epidemiologici ed assistenziali potenzialmente correlati alla maggiore diffusione della variante virale B.1.1.529, designata dall’OMS come variante Omicron, le cui caratteristiche in termini di trasmissibilità, gravità della malattia e sensibilità ai vaccini attualmente in uso non sono ancora chiaramente definite, si ritiene importante raccomandare la tempestiva attivazione a livello regionale di tutte le misure organizzative atte a fronteggiare nelle prossime settimane un eventuale incremento anche sostenuto della domanda di assistenza sanitaria legata all’infezione da SARS-CoV-2...;
VISTI, per quanto concerne le attività di informazione, monitoraggio e coordinamento per il superamento dell’emergenza epidemiologica:
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» ed in particolare l’articolo 2, comma 1, laddove dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il superamento dell'emergenza in rassegna si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, istituito con proprio provvedimento;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 371 del 5 febbraio 2020, di istituzione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con competenza di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il superamento dell’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus, composto da esperti e qualificati rappresentati degli Enti e Amministrazioni dello Stato;
- Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 751 del 17 marzo 2021: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con cui è stato modificato l'assetto del Comitato Tecnico Scientifico;
- Report del 2 dicembre 2021, nel quale il Centro Europeo per il controllo delle malattie (ECDC) valuta il rischio di introduzione e diffusione della variante Omicron nei Paesi Europei da ‘ALTO’ a ‘MOLTO ALTO’;
- Verbale del 17 dicembre 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, unitamente al report n. 83, nel quale si rileva che: «Da otto settimane l'Italia si trova in una fase epidemica acuta caratterizzata da una elevata velocita' di trasmissione del virus SARS CoV-2 nella maggior parte del Paese. La maggior parte delle regioni italiane nella settimana di monitoraggio continua a collocarsi in uno scenario di trasmissione pari o superiore a 2;
CONSIDERATO che, il Ministero della Salute in collaborazione con Istituto Superiore di Sanità e Cabina di Regia, ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020, attraverso il Report settimanale n.83 aggiornato al 16/12/2021 sul Monitoraggio Fase 2, riporta tra gli indicatori decisionali una incidenza nella Regione Lazio in costante crescita nelle ultime tre settimane che passa da 172,1 per 100.000 abitanti nella settimana 26 novembre- 2 dicembre, a 236,2 per 100.000 abitanti nella settimana 10-16 dicembre e un costante aumento anche dell’occupazione dei posti letto. Al 16/12/2021 la percentuale di occupazione in area medica risulta del 12,5% ed in terapia intensiva del 9,4%;
TENUTO CONTO che, all’esito dei vigenti provvedimenti di cui alle precitate Ordinanze Ministeriali, dal 28 giugno 2021 fino al 31 dicembre 2021, fermo restando l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, in zona bianca, è cessato l'obbligo di indossare le mascherine negli spazi all'aperto, fatta eccezione:
• per situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti/affollamenti;
• per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie;
• in presenza di soggetti con conosciuta alterazione del sistema immunitario.
CONSIDERATO che, sebbene le misure finora adottate a livello nazionale e regionale abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, i predetti dati dimostrano che l’evolversi della situazione epidemiologica è connotata da un sensibile aumento dei casi sul territorio nazionale, numero suscettibile di incremento significativo in concomitanza delle prossime celebrazioni natalizie, di fine anno ed Epifania, in cui risulta difficoltoso garantire il distanziamento interpersonale e assembramenti/affollamenti;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00034 del 18 aprile 2020 “Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: Prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS-CoV-2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali”;
VISTA la Determinazione regionale G09751 del 19 luglio 2021 che aggiorna il documento “Raccomandazioni per la prevenzione o limitazione della diffusione del SARS-CoV-2 e della patologia correlata (COVID-19)” , allegato all’ordinanza n.34 del 18 aprile 2020;
RILEVATA la criticità della situazione sopra rappresentata, al fine di garantire la massima protezione del personale sanitario in quanto maggiormente a rischio di contagio, in deroga a quanto previsto nella determina G09751 del 19 luglio 2021, e per tutta la durata della presente ordinanza, appare necessario aumentare la frequenza dello screening del personale sanitario e sociosanitario operante nelle strutture sanitarie, pubbliche e private, prevedendo l’esecuzione di un test con periodicita’ non superiore ai 10 giorni, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi, fermi restando gli ulteriori obblighi previsti dalla stratificazione del rischio in capo all'Azienda Sanitaria o Struttura sanitaria.
VISTE le Ordinanze già adottate dai Sindaci dei Comuni del Lazio, contenenti provvedimenti straordinari atti a fronteggiare, sui rispettivi territori, l’evoluzione della pandemia nelle zone ad alta concentrazione di popolazione, quali i luoghi di aggregazione ed i centri dello shopping, ritenuti meritevoli di misure peculiari dato il rischio di sovraffollamento nel particolare periodo di festività in corso;
CONSIDERATO che tra le misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica, nonché di contenimento dell'infezione, l’utilizzo delle mascherine di protezione individuale all’aperto consente di ridurre l’esposizione all’agente patogeno e l’incidenza del virus sulla popolazione, fronteggiando possibili situazioni di pregiudizio per la collettività soprattutto in occasione delle festività;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte ad innalzare i livelli di protezione nel periodo coincidente con le ricorrenze natalizie 2021/2022;
 

ORDINA:

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus e le disposizioni in materia di certificazione verde Covid-19:
1. a decorrere dalle ore 00:00 del 23 dicembre 2021 e fino alle 24:00 del 23 gennaio 2022 è disposto l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina di protezione individuale nei luoghi all’aperto, durante l’intera giornata, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di Certificazione Verde Covid-19;
2. per tutta la durata della presente ordinanza, è disposto l’aumento della frequenza dello screening del personale sanitario e sociosanitario operante nelle strutture sanitarie, pubbliche e private prevedendo l’esecuzione di un test con periodicità non superiore ai 10 giorni, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi, fermi restando gli ulteriori obblighi previsti dalla stratificazione del rischio in capo all'Azienda Sanitaria o Struttura sanitaria.
3. l’esenzione dall’obbligo di cui al punto 1. è prevista per i bambini con età inferiore a sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e nel corso dell’esercizio all’aperto di attività motorie e/o sportive.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni.
 

Il Presidente
Nicola Zingaretti