Tipologia: CCNL
Data firma: 24 gennaio 1989
Validità: 01.01.1989 - 30.06.1991
Parti: Associazione Italiana Artigiani Orafi, Argentieri, orologiai ed affini-Confartigianto, Fna-At-Cna, Casa, Claii e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Orafi, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

  Sfera di applicazione
Parte prima - Regolamentazione comune
Art. 1. - Rapporti sindacali
× Lettera A)
× Lettera B)
× Lettera C) Governo del mercato del lavoro
× Nota a verbale
× Lettera D)
× Lettera E)
Art. 2. - Accordo interconfederale del 21.7.1988
• Relazioni sindacali
Art. 3. - Delega sindacale
Art. 4. - Permessi retribuiti
Art. 5. - Diritto di assemblea
Art. 6. - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 7. - Protocollo sulle modalità di effettuazione delle ritenute della "quota contrattuale ordinaria per attività svolte per la realizzazione del testo contrattuale e sua diffusione"
Art. 8. - Lavoratori studenti
Art. 9. - Diritto allo studio
Art. 10. - Formazione professionale
Art. 11. - Ambiente di lavoro
Art. 12. - Classificazione dei lavoratori
A) Mobilità professionale
B) Declaratorie, profili professionali ed esemplificazioni
Art. 13. - Indennità di contingenza
Art. 14. - Definizione delle voci retributive
Art. 15. - Struttura della paga tabellare. Livelli retributivi
• Norma transitoria
• Una tantum
Art. 16. - Orario di lavoro
1) Lavori a turni.
2) Exfestività
Art. 17. - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 18. - Lavoro a tempo parziale
Art. 19. - Inscindibilità delle disposizioni dei contratto. Trattamento di miglior favore
Art. 20. - Reclami sulla retribuzione
Art. 21. - Decorrenza e durata
Art. 22. - Enti bilaterali
Parte II Operai
Art. 1. - Assunzioni
Art. 2. - Documenti
Art. 3. - Periodo di prova
Art. 4. - Sospensione dal lavoro
Art. 5. - Riposo settimanale
Art. 6. Festività
Art. 7. - Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 8. - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria
Art. 9. - Apprendistato
Art. 10. - Lavoro a cottimo
Art. 11. - Corresponsione della retribuzione-reclami sulla paga
Art. 12. - Ferie
Art. 13. - Gratifica natalizia
Art. 14. - Aumenti periodici di anzianità
Art. 15. - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 16. - Indumenti di lavoro
Art. 17. - Trattamento in caso di malattia e infortunio
Art. 18. - Congedo matrimoniale
Art. 19. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 20. - Servizio militare
Art. 21. - Divieti
Art. 22. - Assenze
Art. 23. - Permessi
Art. 24. - Consegna e conservazione degli utensili personali
Art. 25. - Provvedimenti disciplinari
Art. 26. - Ammonizioni, multe e sospensioni
Art. 27. - Licenziamento per mancanze
Art. 28. - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 29. - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto di lavoro
Art. 30. - Cessazione, trasformazione o trapasso di azienda
  Art. 31. - Indennità in caso di morte
Art. 32. - Reclami e controversie
Parte III Impiegati
Art. 1 - Assunzioni
Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 3. - Documenti
Art. 4. - Periodo di prova
Art. 5. - Trattamento in caso di temporanea sospensione dal lavoro o di riduzione della durata del lavoro
Art. 6. - Riposo settimanale
Art. 7. - Festività
Art. 8. - Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 9. - Cumulo di mansioni
Art. 10. - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 11. - Aumenti periodici di anzianità
Art. 12. - Indennità - maneggio denaro - Cauzione
Art. 13. - Corresponsione della retribuzione
Art. 14. - Ferie
Art. 15. - Tredicesima mensilità
Art. 16. - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 17. - Congedo matrimoniale
Art. 18. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 19. - Servizio militare o Servizio sostitutivo
Art. 20. - Doveri dell'impiegato
Art. 21. - Assenze e permessi
Art. 22. - Provvedimenti disciplinari
Art. 23. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 24. - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto
Art. 25. - Indennità in caso di morte
Art. 26. - Trasformazione - trapasso - cessazione e fallimento dell'impresa
Art. 27. - Certificato di lavoro
Art. 28. - Igiene e sicurezza dei lavoro
Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende artigiane orafe ed argentiere per gli assunti dal 24.1.89
Art. 1. - Norme generali
Art. 2. - Periodo di prova
Art. 3. - Tirocinio presso diverse imprese
Art. 4. - Durata del tirocinio e relativo inquadramento
Art. 5. - Retribuzione
Art. 6. - Apprendisti assunti con età superiore a 20 anni e fino a 23 anni
Progressione della retribuzione
Tabella A
Tabella B
Art. 7. - Malattia e infortuni
Art. 8. - Ferie
Art. 9. - Gratifica natalizia
Art. 10. - Insegnamento complementare
Art. 11 - Attribuzione della qualifica
Dichiarazione delle parti
Allegati
Allegato A Regolamentazione nazionale per la disciplina dell' apprendistato nelle imprese artigiane orafe argentiere ed attività affini assunti fino al 23.1.1989
Art. 1. - Norme generali
Art. 2. - Periodo di prova
Art. 3. - Tirocinio presso diverse imprese
Art. 4. - Durata del tirocinio
Art. 5. - Retribuzione
Art. 6. - Ferie
Art. 7. - Gratifica natalizia
Art. 8. - Trattamento in caso di malattia ed infortunio
Art. 9. - Insegnamento complementare
Art. 10. - Attribuzione della qualifica
Art. 11. - Inscindibilità
Art. 12. - Decorrenza e durata
Dichiarazione delle parti
Archivio leggi
Estratto della legge 1987/56
Legge 1982/297
Legge 1990/108

Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 24/1/1989 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane Orafe Argentiere ed affini

Addì, 24 Gennaio 1989 in Roma tra l'Associazione Italiana Artigiani Orafi, Argentieri, orologiai ed affini (aderente alla Confartigianato) […] e con l'assistenza […] del Dipartimento Contrattuale della Confartigianato, la Federazione Nazionale Artigianato artistico e tradizionale (Fna-At) aderente alla Cna […], assistiti per la Cna dal Presidente […], dal Segretario Generale […], per il Dipartimento relazioni sindacali dal responsabile […], la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casa) […] e con l'intervento della Federazione Nazionale dei Mestieri Artistici e Tradizionali rappresentata dal Commissario Nazionale […], la Confederazione delle libere Associazioni Artigiane Italiane (Claai) […], assistiti dal Segretario Generale […] e la Fim-Cisl, Federazione Italiana Metalmeccanici […], la Fiom - Federazione Operai Impiegati Metallurgici […], la Uilm - Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici […] assistita dalla segretaria della Uil-Unione Italiana del Lavoro.

Sfera di applicazione
Per impresa artigiana orafa, argentiera, bigiotteria e della orologeria ed affini si intende quella avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.1985 n. 443, nonché dal D.P.R. 8 giugno 1964 n. 537 punto 4° e successive modifiche, relativo ai mestieri artistici tradizionali, appartenenti al settore orafi, argentieri ed affini.
Il presente contratto si applica:
1) ai laboratori appartenenti tradizionalmente al settore orafo, argentiero, affini, destinati alla lavorazione dei metalli preziosi, nonché alla ripartizione e costruzione di manufatti dei quali le parti metalliche (metalli preziosi) richiedono la maggiore quantità di lavoro;
2) alle lavorazioni eseguite su metalli e leghe di metalli pregiati;
3) ai riparatori di orologi.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano tra le imprese artigiane orafe, argentiere ed affini, regolate dal presente contratto i seguenti laboratori:
- Orafi
- Argentieri
- Cassai
- Incisori
- Incastonatori
- Bigiottieri
- Smaltatori e Miniaturisti
- Gioiellieri
- Lavorazione pietre preziose
- Imprese galvaniche che lavorano esclusivamente per il settore orafo/argentiero.

Parte prima - Regolamentazione comune
Art. 1. - Rapporti sindacali

Premesso che non sono in alcun caso poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto con le sue articolazioni produttive e di servizio nell'economia generale del settore e del paese, concordano su un sistema di rapporti sindacali che, tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate, consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione delle imprese artigiane, l'acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli che si traducono in accordi o intese fra le parti saranno proposte alle istituzioni come criteri di base per la concessione di agevolazioni alle imprese.
Le parti convengono che, ove per realizzare progetti specifici concordati che derivassero dai confronti sottoindicati, fossero richiesti finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale da Enti pubblici nazionali o regionali o dalla CEE, sia incluso tra i requisiti per accedere ad essi l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle vigenti norme contrattuali e di legge in materia di lavoro, fatte salve eventuali divergenze interpretative in corso.

Lettera A)
Per favorire il riequilibrio territoriale nelle regioni del centronord le parti opereranno per impegnare le regioni, le provincie, i comuni ed i comprensori in una programmazione degli ordinamenti produttivi che abbia la finalizzazione indicata. Si opererà per selezionare ulteriori insediamenti finalizzandoli al risanamento industrializzato e per promuovere invece, la creazione di nuovi insediamenti nelle aree deboli ed insufficientemente sviluppate - individuandoli ai livelli territoriali indicati. In riferimento sia al mezzogiorno che al riequilibrio del territorio, le parti si impegnano affinché a livello di ogni singola regione si definiscano « piani di sviluppo per l'artigianato » che, in organico rapporto con le scelte programmatiche dell'ente regione, operino per l'attuazione di una politica per l'artigianato che sia direttamente collegata con i piani di settore previsti dalla legge 675/77 e sue integrazioni e modifiche.
Nei confronti dei pubblici poteri - in special modo, con le regioni meridionali - le parti apriranno verifiche per la predisposizione, sulle aree individuate delle infrastrutture necessarie per rendere competitivi gli insediamenti produttivi, aventi le caratteristiche sopra ricordate attraverso un contenuto costo delle aree, validi e selettivi incentivi creditizi e fiscali.
Impegno delle parti al confronto ed all'esame congiunto su scala nazionale, regionale, provinciale o comprensoriale in ordine alle prospettive produttive della globalità delle imprese artigiane, nonché alla salvaguardia ed allo sviluppo dell'occupazione per settore, comparto e aree territoriali omogenee.
Si conviene che il confronto sui temi sopra indicati dovrà tenere conto della peculiarità che lega l'impresa artigiana all'ambiente socio-economico nel quale è connessa in modo essenziale per il proprio sviluppo. Si tenderà quindi ad un impegno comune finalizzato a sviluppare, in stretto collegamento con la programmazione territoriale, l'imprenditorialità artigiana ampliandola nelle realtà più deboli ed in primo luogo nel mezzogiorno.
Gli incontri di cui ai due punti precedenti avranno luogo a livello regionale, provinciale o comprensoriale, si svolgeranno su richiesta scritta di una delle parti e comunque almeno una volta l'anno possibilmente entro il primo quadrimestre.

Lettera B)
Le parti si impegnano al confronto ed all'esame congiunto a livello regionale, provinciale o comprensoriale, per la verifica dei piani di investimento del complesso delle imprese artigiane presenti nel territorio, anche in rapporto ad un più adeguato ruolo della regione e degli Enti locali sui problemi dell'artigianato.
Le Associazioni artigiane forniranno i piani ed i programmi di investimento in loro possesso, indicando quelli derivanti da finanziamenti pubblici o realizzati con finanziamenti a tassi agevolati previsti da leggi regionali e/o nazionali, le informazioni suddette avranno particolare riferimento alla localizzazione degli investimenti ed alla loro suddivisione per comparti produttivi.
Le parti verificheranno congiuntamente che gli investimenti siano effettuati con il criterio del credito selezionato per settori e che siano principalmente indirizzati al sostegno ed allo sviluppo dell'autonomia produttiva delle aziende artigiane, alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione e la eventuale riconversione della produzione.
A tal fine le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano a fornire un preciso contributo alla discussione in relazione alle informazioni fornite dalle Associazioni artigiane.
Per contribuire alla realizzazione del sistema di informazione, le parti potranno fare riferimento a tutti i dati in possesso compresi quelli disponibili degli organismi istituzionali ad esempio la CPA e la CRA.
I confronti sui temi ed ai livelli sopra indicati avranno inoltre come specifico riferimento le conseguenze occupazionali, le condizioni economiche e quelle normative dei lavoratori e si svolgeranno di norma, una volta all'anno su richiesta scritta di una delle parti.

Lettera C)
Governo del mercato del lavoro

Le associazioni artigiane forniranno - in un confronto a livello regionale e territoriale - i dati in loro possesso relativi alla consistenza numerica delle aziende e quelli relativi ai livelli occupazionali divisi per provincia o comprensorio, disaggregati, ove possibile, per classi di età, sesso, qualifiche, o per comparti produttivi specificando, per la dinamica occupazionale, la sua tendenza evolutiva previsionale; saranno altresì comunicati a questi livelli i dati sull'entità e sulla struttura delle retribuzioni riferite all'insieme delle imprese presenti nel territorio.
Le Associazioni artigiane forniranno, inoltre, le indicazioni sulle esigenze di mano d'opera divisa per specifiche figure professionali per costruire - in rapporto con Enti Pubblici previsti per legge - contratti di formazione lavoro e/o corsi di formazione professionale. Tali incontri avranno lo scopo di consentire uno scambio reciproco di informazioni e di realizzare una verifica sull'andamento di tutti gli istituti previsti nel contratto relativi all'organizzazione del lavoro e della qualificazione professionale, all'orario di lavoro e alle diverse modalità di effettuazione, alle nocività ambientali interne ed esterne.
Ciò al fine di poter poi congiuntamente verificare le concrete possibilità di allargamento della base occupazionale e porre in essere eventuali iniziative di assunzione e di riqualificazione dei lavoratori in una logica di ricomposizione del mercato del lavoro.
Il confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta scritta di una delle parti e dovrà prendere in esame, per quanto possibile, situazioni di settore, di comparto e/o di aree territoriali omogenee.
Effettuata, negli incontri citati, la verifica sulla potenzialità di assorbimento della mano d'opera nel settore orafo-argentiero artigiano regionale, si definiranno, a quel livello territoriale, i criteri orientativi atti a soddisfare le esigenze produttive ed occupazionali presenti sul territorio: ciò attraverso leggi e accordi vigenti in materia di occupazione giovanile, formazione professionale, mobilità ed anche in relazione alle esperienze già maturate e consolidate in alcune realtà territoriali, di cui all'art. 10.
Nel caso in cui - a livello regionale o territoriale - venga approntata una lista unica di lavoratori in mobilità contrattata, si farà ad essa un automatico riferimento facendo le opportune armonizzazioni.

Nota a verbale
1) Le parti concordano che quanto previsto alle lettere A, B, C, D, comporta l'esclusione dell'applicazione di tali procedure a livello delle singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale. Lo spirito del confronto e dell'esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.
2) Fermi restando i livelli di incontro fissati ed i relativi esami territoriali e di settore, il confronto potrà essere effettuato dalla istanza superiore in mancanza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti. Per altro, le parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive autonomie, a dotarsi delle strutture necessarie.
3) In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale.

Lettera D)
[…]
In particolare saranno oggetto di trattativa a livello regionale:
[…]
- formazione professionale, con specifici programmi finalizzati, utilizzando anche istituti o strumenti contrattuali vigenti;
- indotto e subfornitura (decentramento produttivo) con l'intento di garantire la continuità delle commesse, fermo restando il diritto delle imprese artigiane e non fornire informazioni che possano pregiudicare il patrimonio delle materie prime impiegate;
- ambiente e sicurezza. Per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti (qualità, quantità, modalità), laddove è necessario, la trattativa dovrà essere svolta con il coinvolgimento delle istituzioni.
Gli accordi eventualmente raggiunti a tale livello, salvo espliciti rinvii degli accordi stessi, escludono qualunque altro livello di trattativa territoriale. Fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale del 27.2.1987 relativamente alla non ripetitività dei livelli di contrattazione, non potranno essere oggetto di trattativa in sede regionale materie già definite a livello interconfederale e/o nazionale di categoria.

Lettera E)
Le parti, con riferimento a quanto disposto nel presente articolo, convengono di istituire un osservatorio nazionale composto, sugli argomenti citati, da rappresentanti designati di volta in volta da ciascuna di esse.
L'osservatorio si riunisce di norma una volta all'anno o su richiesta di una delle parti e potrà verificare la corretta applicazione di quanto previsto alla lettera D).

Art. 2. - Accordo interconfederale del 21.7.1988
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale del 21.7.1988 per gli istituti previsti, anche a modifica delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite.

Art. 5. - Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di Diritto di Assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
[…]

Art. 10. - Formazione professionale
Al fine di favorire e promuovere in accordo con l'Ente Regione, o con l'Ente locale a livello territoriale, corsi di formazione professionale alla cui impostazione e gestione partecipino le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, le parti si impegnano a presentare congiuntamente programmi specifici per mestiere.
A tal fine le parti si incontreranno nel mese di febbraio di ogni anno per valutare i settori e i mestieri per i quali ci sia richiesta di manodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali settori o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi.
Entro il successivo mese di aprile dovranno essere presentati all'Ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità ed i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione teorica da effettuarsi a carico della Regione o dell'Ente locale, ed un certo numero di ore di formazione pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro tra l'impresa nella quale si effettuano ed i giovani che frequentano il corso.
Le Organizzazioni Artigiane si impegnano ad indicare le imprese disponibili a mettere a disposizione i propri locali e le attrezzature per la suddetta formazione pratica.
Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese presso le quali hanno effettuato formazione pratica.
L'attestato di qualificazione conseguito al termine del corso è valido dopo un periodo di occupazione di 6 mesi nei quali il giovane è considerato tirocinante ai sensi della legge 14.11.67 n. 1146.

Art. 11. - Ambiente di lavoro
I lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse all'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e all'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica nell'ambiente di lavoro; pertanto le parti si impegnano ad operare affinché l'azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro dell'USL (Unità Sanitaria Locale) trovi attuazione anche nelle imprese artigiane.
I lavoratori mediante i rappresentanti di cui all'art. 2 su richieste delle maestranze hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Per concordare ogni intervento in materia di prevenzione e di igiene ambientale nelle imprese artigiane, le parti si incontreranno a livello provinciale e regionale.
Tali incontri, che si terranno di norma una volta all'anno su richiesta di una delle parti, tenderanno alla stesura delle mappe di rischio locali e alla determinazione dei relativi interventi delle USL.
L'attuazione degli interventi concordati è di competenza dei servizi di igiene e di sicurezza del lavoro e di prevenzione delle USL, anche mediante stipula di apposite convenzioni.
Le organizzazioni artigiane si impegnano a promuovere iniziative con l'ausilio dell'autorità sanitaria USL, atte a favorire le conoscenze relative alle sostanze usate nelle lavorazioni artigiane in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.

Art. 16. - Orario di lavoro
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario viene fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.

1) Lavori a turni.
Per le lavorazioni a turni avvicendati, viene istituita una fermata nel corso del turno di 30 minuti retribuiti per la consumazione del pasto, valida anche per i minori, ai sensi dell'art. 20 della Legge 17.10.1967 n. 977.

Art. 17. - Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connesse a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, entro un periodo di 12 mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa è in vigore dal gennaio 1985.
Le parti convengono che a decorrere dall'1.1.1989 l'indennità pari a 16 ore annue prevista dal medesimo articolo, 9° comma, CCNL 16.6.1984, venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale.
Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore (fino al 31.12.1988 restano in vigore le norme di cui ai commi 9, 10, 11 e 12, art. 17 CCNL 18.7.1984).

Art. 22. - Enti bilaterali
Le parti stipulanti il presente CCNL si impegnano, sulla base dell'art. 4 dell'Accordo Interconfederale del 21.12.83 nonché dell'Accordo Interconfederale del 27.2.87 ad incontrarsi a livello territoriale per esaminare e risolvere i problemi inerenti la costituzione degli Enti Bilaterali entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL.

Parte II Operai
Art. 1. - Assunzioni

[…]
Prima dell'assunzione l'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa.
[…]

Art. 5. - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.

Art. 7. - Lavoro straordinario notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 16 Parte I (Comune).
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro straordinario notturno e festivo.
È considerato il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di ore 230 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito.
Il riposo compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo trimestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero sopra citato non potrà essere inferiore ad una giornata.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 6.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[…]
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (lunedì-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario, nella giornata di sabato; il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per le prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore tutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.

Art. 9. - Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio all'accordo che viene allegato al presente contratto.

Art. 10. - Lavoro a cottimo
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]

Art. 12. - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie per le giornate di ferie oltre le tre settimane, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione.
[…]

Art. 15. - Igiene e sicurezza del lavoro
Per l'igiene e la sicurezza del lavoro valgono le norme di legge.

Art. 16. - Indumenti di lavoro
Ai lavoratore che in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti in dotazione presso l'impresa.

Art. 19. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 24. - Consegna e conservazione degli utensili personali
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve farne richiesta al proprio datore di lavoro.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli armadietti, i disegni in genere tutto quanto è a lui affidato.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza autorizzazione. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da diritto all'impresa di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[…]

Art. 26. - Ammonizioni, multe e sospensioni
Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, verrà inflitta la sospensione.

Art. 27. - Licenziamento per mancanze
L'azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso dell'operaio con la motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto, nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[…]
- rissa all'interno dell'impresa, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
[…]
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa, senza autorizzazione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[…]

Art. 32. - Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione alle competenti Associazioni Sindacali Territoriali degli Artigiani e dei Lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del contratto, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, la vertenza sarà demandata all'esame delle parti stipulanti il presente contratto.

Parte III Impiegati
Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli

L'ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 6. - Riposo settimanale
L'impiegato ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.

Art. 8. - Lavoro straordinario notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 16 Parte I (Comune).
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro notturno e festivo.
È considerato il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di 230 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo trimestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero sopracitato non potrà essere inferiore ad una giornata.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 7.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli impiegati che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[…]
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (lunedì-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario nella giornata di sabato: il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per le prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore tutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.

Art. 14. - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro della azienda ed in via del tutto eccezionale, l'impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie per giornate di ferie oltre le 15, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 18. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 20. - Doveri dell'impiegato
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 28. - Igiene e sicurezza dei lavoro
Le imprese manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione, l'illuminazione, la pulizia, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come nei casi previsti dalla legge saranno messi a disposizione degli impiegati i mezzi protettivi e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende artigiane orafe ed argentiere per gli assunti dal 24.1.89

Art. 1. - Norme generali
La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato orafo ed argentiero è regolata dalle norme di legge, dall'accordo interconfederale del 21 dicembre 1983 e dalle disposizioni della presente regolamentazione. Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dalla suddetta regolamentazione, valgono per gli apprendisti le norme del presente CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese Orafe ed Argentiere.

Art. 3. - Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente regolamentazione purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati. La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

Art. 4. - Durata del tirocinio e relativo inquadramento
La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in relazione ai gruppi di appartenenza come di seguito indicato:
Gruppo 1 (lavorazioni ad alto contenuto professionale) durata 5 anni
Gruppo 2 (lavorazioni a medio contenuto professionale) durata 3 anni
Fanno parte del primo gruppo tutti gli apprendisti del settore orafo-argentiero, ad esclusione di quelli addetti esclusivamente a lavorazioni meccanizzate che vanno inseriti nel secondo gruppo.
Le predette durate vengono ridotte di 6 mesi qualora l'apprendista abbia terminato il 2° anno di frequenza a corsi o scuole professionali parificate attinenti alla specifica attività e sia in possesso dell'attestato di frequenza.

Art. 6. - Apprendisti assunti con età superiore a 20 anni e fino a 23 anni
Le parti nel concorde intento di dare applicazione al 5° comma dell'art. 21 della L. 56/87 ed in considerazione delle peculiarità del settore cui si applicano le presenti disposizioni, convengono quanto segue:
a) Elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino al compimento del 23° anno di età per i profili professionali elencati di seguito:
- incisori
- incassatori
- cesellatori
- miniaturisti
- modellisti
- montatori
- pulitori
- preparatori.
b) In sede regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, le parti potranno concordare ulteriori figure professionali alle quali applicare l'elevazione dell'età di assunzione nei limiti predetti. Nella stessa sede le parti potranno verificare la possibilità di elevare l'età di assunzione fino a 29 anni per giovani inabili.
[…]
Alla luce di quanto espresso in premessa le parti concordano di procedere all'ingresso dei lavoratori per le figure e nei limiti di età di cui al presente articolo, esclusivamente facendo ricorso all'apprendistato e non anche attraverso i contratti di formazione e lavoro. L'esclusione del ricorso al CFL per detti lavoratori non sarà operante qualora non risulti ammissibile il rapporto di apprendistato di cui alla legge 56/87 articolo 21, 5° comma. La presente normativa decorre a tutti gli effetti dal 24.1.89.

Art. 8. - Ferie
A norma dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955 n. 25 agli apprendisti di età non superiore ai 16 anni verrà concesso per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito di 30 giorni di calendario ed agli apprendisti che abbiano superato il sedicesimo anno di età le ferie saranno adeguate a quelle degli operai con un minimo di 4 (quattro) settimane all'anno (160 ore).

Art. 10. - Insegnamento complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi dell'art. 17 del regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956 n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare verranno concesse 4 ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro di cui all'art. 16 (parte prima comune) fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.

Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

Allegati
Allegato A Regolamentazione nazionale per la disciplina dell' apprendistato nelle imprese artigiane orafe argentiere ed attività affini assunti fino al 23.1.1989


Art. 1. - Norme generali
La disciplina degli apprendisti assunti al 23.1.1989 nell'artigianato orafo argentiero è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni della presente regolamentazione.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge sull'Apprendistato e dalla particolare regolamentazione valgono per gli apprendisti le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 18.7.1984 per i lavoratori dipendenti dalle aziende orafe argentiere.

Art. 3. - Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alla stessa attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre imprese, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all'apprendista sarà rilasciato dall'impresa, in caso di risoluzione di rapporto di lavoro, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati. La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

Art. 4. - Durata del tirocinio
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall'apprendista in scuole statali o parificate, sono stabilite nella tabella seguente.
Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l'apprendista, all'atto del conseguimento del titolo scolastico (se conseguito durante il periodo di tirocinio) dovrà presentare detto titolo originale o apposito certificato debitamente autenticato.
La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in relazione ai gruppi di appartenenza come di seguito indicato:
Gruppo 1 (lavorazioni ad alto contenuto professionale)
assunti in età fino a 18 anni - durata 5 anni
assunti in età superiore a 18 anni - durata 4 anni.
Gruppo 2 (lavorazioni a medio contenuto professionale)
assunti in età fino a 18 - durata 3 anni e 4 mesi
assunti in età superiore a 18 anni - durata 2 anni e 6 mesi
Le predette durate vengono ridotte di 6 mesi qualora l'apprendista abbia terminato il 2° anno di frequenza a corsi o scuole professionali parificate attinenti alla specifica attività e sia in possesso dell'attestato di frequenza.

Art. 6. - Ferie
A norma dell'art. 14 della legge 1955, n. 25 agli apprendisti di età non superiore ai 16 anni verrà concesso per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito di 30 giorni di calendario ed agli apprendisti che abbiano superato il sedicesimo anno di età le ferie saranno adeguate a quelle degli operai con un minimo di 4 settimane all'anno (160 ore).

Art. 9. - Insegnamento complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza ai sensi dell'art. 17 del regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956 - 1968 - dei corsi di istruzione complementare, verranno concesse quattro ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 parte 1°, fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.

Art. 12. - Decorrenza e durata
La presente regolamentazione - che forma parte integrante del Contratto Nazionale di cui segue le sorti - entra in vigore dall'1.3.1984 e dalla stessa data troveranno applicazione le retribuzioni discendenti dalla tabella annessa.

Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione degli aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.