Tipologia: CCNL
Data firma: 24 gennaio 1989
Validità: 01.01.1989 - 30.06.1991
Parti:
Associazione Italiana Artigiani Orafi, Argentieri, orologiai ed affini-Confartigianto, Fna-At-Cna, Casa, Claii e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici,
Orafi, Artigianato
Fonte: CNEL
Sommario:
Sfera di applicazione
Parte prima - Regolamentazione comune Art. 1. - Rapporti sindacali × Lettera A) × Lettera B) × Lettera C) Governo del mercato del lavoro × Nota a verbale × Lettera D) × Lettera E) Art. 2. - Accordo interconfederale del 21.7.1988 Relazioni sindacali Art. 3. - Delega sindacale Art. 4. - Permessi retribuiti Art. 5. - Diritto di assemblea Art. 6. - Tutela dei licenziamenti individuali Art. 7. - Protocollo sulle modalità di effettuazione delle ritenute della "quota contrattuale ordinaria per attività svolte per la realizzazione del testo contrattuale e sua diffusione" Art. 8. - Lavoratori studenti Art. 9. - Diritto allo studio Art. 10. - Formazione professionale Art. 11. - Ambiente di lavoro Art. 12. - Classificazione dei lavoratori A) Mobilità professionale B) Declaratorie, profili professionali ed esemplificazioni Art. 13. - Indennità di contingenza Art. 14. - Definizione delle voci retributive Art. 15. - Struttura della paga tabellare. Livelli retributivi Norma transitoria Una tantum Art. 16. - Orario di lavoro 1) Lavori a turni. 2) Exfestività Art. 17. - Flessibilità dell'orario di lavoro Art. 18. - Lavoro a tempo parziale Art. 19. - Inscindibilità delle disposizioni dei contratto. Trattamento di miglior favore Art. 20. - Reclami sulla retribuzione Art. 21. - Decorrenza e durata Art. 22. - Enti bilaterali Parte II Operai Art. 1. - Assunzioni Art. 2. - Documenti Art. 3. - Periodo di prova Art. 4. - Sospensione dal lavoro Art. 5. - Riposo settimanale Art. 6. Festività Art. 7. - Lavoro straordinario notturno e festivo Art. 8. - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria Art. 9. - Apprendistato Art. 10. - Lavoro a cottimo Art. 11. - Corresponsione della retribuzione-reclami sulla paga Art. 12. - Ferie Art. 13. - Gratifica natalizia Art. 14. - Aumenti periodici di anzianità Art. 15. - Igiene e sicurezza del lavoro Art. 16. - Indumenti di lavoro Art. 17. - Trattamento in caso di malattia e infortunio Art. 18. - Congedo matrimoniale Art. 19. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio Art. 20. - Servizio militare Art. 21. - Divieti Art. 22. - Assenze Art. 23. - Permessi Art. 24. - Consegna e conservazione degli utensili personali Art. 25. - Provvedimenti disciplinari Art. 26. - Ammonizioni, multe e sospensioni Art. 27. - Licenziamento per mancanze Art. 28. - Preavviso di licenziamento e dimissioni Art. 29. - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto di lavoro Art. 30. - Cessazione, trasformazione o trapasso di azienda |
Art. 31. - Indennità in caso di morte
Art. 32. - Reclami e controversie Parte III Impiegati Art. 1 - Assunzioni Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli Art. 3. - Documenti Art. 4. - Periodo di prova Art. 5. - Trattamento in caso di temporanea sospensione dal lavoro o di riduzione della durata del lavoro Art. 6. - Riposo settimanale Art. 7. - Festività Art. 8. - Lavoro straordinario notturno e festivo Art. 9. - Cumulo di mansioni Art. 10. - Passaggio temporaneo di mansioni Art. 11. - Aumenti periodici di anzianità Art. 12. - Indennità - maneggio denaro - Cauzione Art. 13. - Corresponsione della retribuzione Art. 14. - Ferie Art. 15. - Tredicesima mensilità Art. 16. - Trattamento di malattia ed infortunio Art. 17. - Congedo matrimoniale Art. 18. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio Art. 19. - Servizio militare o Servizio sostitutivo Art. 20. - Doveri dell'impiegato Art. 21. - Assenze e permessi Art. 22. - Provvedimenti disciplinari Art. 23. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni Art. 24. - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto Art. 25. - Indennità in caso di morte Art. 26. - Trasformazione - trapasso - cessazione e fallimento dell'impresa Art. 27. - Certificato di lavoro Art. 28. - Igiene e sicurezza dei lavoro Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende artigiane orafe ed argentiere per gli assunti dal 24.1.89 Art. 1. - Norme generali Art. 2. - Periodo di prova Art. 3. - Tirocinio presso diverse imprese Art. 4. - Durata del tirocinio e relativo inquadramento Art. 5. - Retribuzione Art. 6. - Apprendisti assunti con età superiore a 20 anni e fino a 23 anni Progressione della retribuzione Tabella A Tabella B Art. 7. - Malattia e infortuni Art. 8. - Ferie Art. 9. - Gratifica natalizia Art. 10. - Insegnamento complementare Art. 11 - Attribuzione della qualifica Dichiarazione delle parti Allegati Allegato A Regolamentazione nazionale per la disciplina dell' apprendistato nelle imprese artigiane orafe argentiere ed attività affini assunti fino al 23.1.1989 Art. 1. - Norme generali Art. 2. - Periodo di prova Art. 3. - Tirocinio presso diverse imprese Art. 4. - Durata del tirocinio Art. 5. - Retribuzione Art. 6. - Ferie Art. 7. - Gratifica natalizia Art. 8. - Trattamento in caso di malattia ed infortunio Art. 9. - Insegnamento complementare Art. 10. - Attribuzione della qualifica Art. 11. - Inscindibilità Art. 12. - Decorrenza e durata Dichiarazione delle parti Archivio leggi Estratto della legge 1987/56 Legge 1982/297 Legge 1990/108 |
Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il
24/1/1989 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane Orafe Argentiere
ed affini
Addì, 24 Gennaio 1989 in Roma tra l'Associazione Italiana
Artigiani Orafi, Argentieri, orologiai ed affini (aderente alla Confartigianato)
[
] e con l'assistenza [
] del Dipartimento Contrattuale della Confartigianato,
la Federazione Nazionale Artigianato artistico e tradizionale (Fna-At) aderente
alla Cna [
], assistiti per la Cna dal Presidente [
], dal Segretario Generale
[
], per il Dipartimento relazioni sindacali dal responsabile [
], la
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casa) [
] e con l'intervento della
Federazione Nazionale dei Mestieri Artistici e Tradizionali rappresentata dal
Commissario Nazionale [
], la Confederazione delle libere Associazioni Artigiane
Italiane (Claai) [
], assistiti dal Segretario Generale [
] e la Fim-Cisl,
Federazione Italiana Metalmeccanici [
], la Fiom - Federazione Operai Impiegati
Metallurgici [
], la Uilm - Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici [
]
assistita dalla segretaria della Uil-Unione Italiana del Lavoro.
Sfera di applicazione
Per impresa artigiana orafa, argentiera, bigiotteria e della orologeria ed
affini si intende quella avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.1985 n.
443, nonché dal D.P.R. 8 giugno 1964 n. 537 punto 4° e successive modifiche,
relativo ai mestieri artistici tradizionali, appartenenti al settore orafi,
argentieri ed affini.
Il presente contratto si applica:
1) ai laboratori appartenenti tradizionalmente al settore orafo, argentiero,
affini, destinati alla lavorazione dei metalli preziosi, nonché alla
ripartizione e costruzione di manufatti dei quali le parti metalliche (metalli
preziosi) richiedono la maggiore quantità di lavoro;
2) alle lavorazioni eseguite su metalli e leghe di metalli pregiati;
3) ai riparatori di orologi.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano tra le imprese artigiane orafe,
argentiere ed affini, regolate dal presente contratto i seguenti laboratori:
- Orafi
- Argentieri
- Cassai
- Incisori
- Incastonatori
- Bigiottieri
- Smaltatori e Miniaturisti
- Gioiellieri
- Lavorazione pietre preziose
- Imprese galvaniche che lavorano esclusivamente per il settore orafo/argentiero.
Parte prima - Regolamentazione comune
Art. 1. - Rapporti sindacali
Premesso che non sono in alcun caso poste in discussione l'autonomia
dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte
responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro
organizzazioni e del sindacato, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo
dell'imprenditoria artigiana ha assunto con le sue articolazioni produttive e di
servizio nell'economia generale del settore e del paese, concordano su un
sistema di rapporti sindacali che, tramite esami congiunti sulle materie di
seguito elencate, consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche
che investono l'artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed
elevati livelli occupazionali attraverso la realizzazione di un progetto di
sviluppo e qualificazione delle imprese artigiane, l'acquisizione di tecnologie
più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro
autonomia.
Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli che si
traducono in accordi o intese fra le parti saranno proposte alle istituzioni
come criteri di base per la concessione di agevolazioni alle imprese.
Le parti convengono che, ove per realizzare progetti specifici concordati che
derivassero dai confronti sottoindicati, fossero richiesti finanziamenti
agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione
professionale da Enti pubblici nazionali o regionali o dalla CEE, sia incluso
tra i requisiti per accedere ad essi l'impegno da parte dell'impresa
all'applicazione delle vigenti norme contrattuali e di legge in materia di
lavoro, fatte salve eventuali divergenze interpretative in corso.
Lettera A)
Per favorire il riequilibrio territoriale nelle regioni del centronord le parti
opereranno per impegnare le regioni, le provincie, i comuni ed i comprensori in
una programmazione degli ordinamenti produttivi che abbia la finalizzazione
indicata. Si opererà per selezionare ulteriori insediamenti finalizzandoli al
risanamento industrializzato e per promuovere invece, la creazione di nuovi
insediamenti nelle aree deboli ed insufficientemente sviluppate - individuandoli
ai livelli territoriali indicati. In riferimento sia al mezzogiorno che al
riequilibrio del territorio, le parti si impegnano affinché a livello di ogni
singola regione si definiscano « piani di sviluppo per l'artigianato » che, in
organico rapporto con le scelte programmatiche dell'ente regione, operino per
l'attuazione di una politica per l'artigianato che sia direttamente collegata
con i piani di settore previsti dalla legge 675/77 e sue integrazioni e
modifiche.
Nei confronti dei pubblici poteri - in special modo, con le regioni meridionali
- le parti apriranno verifiche per la predisposizione, sulle aree individuate
delle infrastrutture necessarie per rendere competitivi gli insediamenti
produttivi, aventi le caratteristiche sopra ricordate attraverso un contenuto
costo delle aree, validi e selettivi incentivi creditizi e fiscali.
Impegno delle parti al confronto ed all'esame congiunto su scala nazionale,
regionale, provinciale o comprensoriale in ordine alle prospettive produttive
della globalità delle imprese artigiane, nonché alla salvaguardia ed allo
sviluppo dell'occupazione per settore, comparto e aree territoriali omogenee.
Si conviene che il confronto sui temi sopra indicati dovrà tenere conto della
peculiarità che lega l'impresa artigiana all'ambiente socio-economico nel quale
è connessa in modo essenziale per il proprio sviluppo. Si tenderà quindi ad un
impegno comune finalizzato a sviluppare, in stretto collegamento con la
programmazione territoriale, l'imprenditorialità artigiana ampliandola nelle
realtà più deboli ed in primo luogo nel mezzogiorno.
Gli incontri di cui ai due punti precedenti avranno luogo a livello regionale,
provinciale o comprensoriale, si svolgeranno su richiesta scritta di una delle
parti e comunque almeno una volta l'anno possibilmente entro il primo
quadrimestre.
Lettera B)
Le parti si impegnano al confronto ed all'esame congiunto a livello regionale,
provinciale o comprensoriale, per la verifica dei piani di investimento del
complesso delle imprese artigiane presenti nel territorio, anche in rapporto ad
un più adeguato ruolo della regione e degli Enti locali sui problemi
dell'artigianato.
Le Associazioni artigiane forniranno i piani ed i programmi di investimento in
loro possesso, indicando quelli derivanti da finanziamenti pubblici o realizzati
con finanziamenti a tassi agevolati previsti da leggi regionali e/o nazionali,
le informazioni suddette avranno particolare riferimento alla localizzazione
degli investimenti ed alla loro suddivisione per comparti produttivi.
Le parti verificheranno congiuntamente che gli investimenti siano effettuati con
il criterio del credito selezionato per settori e che siano principalmente
indirizzati al sostegno ed allo sviluppo dell'autonomia produttiva delle aziende
artigiane, alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione e la
eventuale riconversione della produzione.
A tal fine le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano a fornire un
preciso contributo alla discussione in relazione alle informazioni fornite dalle
Associazioni artigiane.
Per contribuire alla realizzazione del sistema di informazione, le parti
potranno fare riferimento a tutti i dati in possesso compresi quelli disponibili
degli organismi istituzionali ad esempio la CPA e la CRA.
I confronti sui temi ed ai livelli sopra indicati avranno inoltre come specifico
riferimento le conseguenze occupazionali, le condizioni economiche e quelle
normative dei lavoratori e si svolgeranno di norma, una volta all'anno su
richiesta scritta di una delle parti.
Lettera C)
Governo del mercato del lavoro
Le associazioni artigiane forniranno - in un confronto a livello regionale e
territoriale - i dati in loro possesso relativi alla consistenza numerica delle
aziende e quelli relativi ai livelli occupazionali divisi per provincia o
comprensorio, disaggregati, ove possibile, per classi di età, sesso, qualifiche,
o per comparti produttivi specificando, per la dinamica occupazionale, la sua
tendenza evolutiva previsionale; saranno altresì comunicati a questi livelli i
dati sull'entità e sulla struttura delle retribuzioni riferite all'insieme delle
imprese presenti nel territorio.
Le Associazioni artigiane forniranno, inoltre, le indicazioni sulle esigenze di
mano d'opera divisa per specifiche figure professionali per costruire - in
rapporto con Enti Pubblici previsti per legge - contratti di formazione lavoro
e/o corsi di formazione professionale. Tali incontri avranno lo scopo di
consentire uno scambio reciproco di informazioni e di realizzare una verifica
sull'andamento di tutti gli istituti previsti nel contratto relativi
all'organizzazione del lavoro e della qualificazione professionale, all'orario
di lavoro e alle diverse modalità di effettuazione, alle nocività ambientali
interne ed esterne.
Ciò al fine di poter poi congiuntamente verificare le concrete possibilità di
allargamento della base occupazionale e porre in essere eventuali iniziative di
assunzione e di riqualificazione dei lavoratori in una logica di ricomposizione
del mercato del lavoro.
Il confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta scritta di
una delle parti e dovrà prendere in esame, per quanto possibile, situazioni di
settore, di comparto e/o di aree territoriali omogenee.
Effettuata, negli incontri citati, la verifica sulla potenzialità di
assorbimento della mano d'opera nel settore orafo-argentiero artigiano
regionale, si definiranno, a quel livello territoriale, i criteri orientativi
atti a soddisfare le esigenze produttive ed occupazionali presenti sul
territorio: ciò attraverso leggi e accordi vigenti in materia di occupazione
giovanile, formazione professionale, mobilità ed anche in relazione alle
esperienze già maturate e consolidate in alcune realtà territoriali, di cui
all'art. 10.
Nel caso in cui - a livello regionale o territoriale - venga approntata una
lista unica di lavoratori in mobilità contrattata, si farà ad essa un automatico
riferimento facendo le opportune armonizzazioni.
Nota a verbale
1) Le parti concordano che quanto previsto alle lettere A, B, C, D, comporta
l'esclusione dell'applicazione di tali procedure a livello delle singole imprese
e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale. Lo spirito del
confronto e dell'esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento
di valutazioni comuni.
2) Fermi restando i livelli di incontro fissati ed i relativi esami territoriali
e di settore, il confronto potrà essere effettuato dalla istanza superiore in
mancanza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli
richiesti. Per altro, le parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive
autonomie, a dotarsi delle strutture necessarie.
3) In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto
professionale.
Lettera D)
[
]
In particolare saranno oggetto di trattativa a livello regionale:
[
]
- formazione professionale, con specifici programmi finalizzati, utilizzando
anche istituti o strumenti contrattuali vigenti;
- indotto e subfornitura (decentramento produttivo) con l'intento di garantire
la continuità delle commesse, fermo restando il diritto delle imprese artigiane
e non fornire informazioni che possano pregiudicare il patrimonio delle materie
prime impiegate;
- ambiente e sicurezza. Per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti (qualità,
quantità, modalità), laddove è necessario, la trattativa dovrà essere svolta con
il coinvolgimento delle istituzioni.
Gli accordi eventualmente raggiunti a tale livello, salvo espliciti rinvii degli
accordi stessi, escludono qualunque altro livello di trattativa territoriale.
Fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale del 27.2.1987
relativamente alla non ripetitività dei livelli di contrattazione, non potranno
essere oggetto di trattativa in sede regionale materie già definite a livello
interconfederale e/o nazionale di categoria.
Lettera E)
Le parti, con riferimento a quanto disposto nel presente articolo, convengono di
istituire un osservatorio nazionale composto, sugli argomenti citati, da
rappresentanti designati di volta in volta da ciascuna di esse.
L'osservatorio si riunisce di norma una volta all'anno o su richiesta di una
delle parti e potrà verificare la corretta applicazione di quanto previsto alla
lettera D).
Art. 2. - Accordo
interconfederale del 21.7.1988
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta
nell'Accordo Interconfederale del 21.7.1988 per gli istituti previsti, anche a
modifica delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso
sostituite.
Art. 5. - Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di Diritto di Assemblea 10 ore annue di permessi
retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le
assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
[
]
Art. 10. - Formazione
professionale
Al fine di favorire e promuovere in accordo con l'Ente Regione, o con l'Ente
locale a livello territoriale, corsi di formazione professionale alla cui
impostazione e gestione partecipino le organizzazioni sindacali firmatarie del
presente CCNL, le parti si impegnano a presentare congiuntamente programmi
specifici per mestiere.
A tal fine le parti si incontreranno nel mese di febbraio di ogni anno per
valutare i settori e i mestieri per i quali ci sia richiesta di manodopera
qualificata e nel contempo per valutare verso quali settori o mestieri i giovani
mostrino interesse ad indirizzarsi.
Entro il successivo mese di aprile dovranno essere presentati all'Ente locale a
livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata,
le modalità ed i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di
ore di formazione teorica da effettuarsi a carico della Regione o dell'Ente
locale, ed un certo numero di ore di formazione pratica da effettuarsi in
imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione
pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro tra l'impresa nella quale si
effettuano ed i giovani che frequentano il corso.
Le Organizzazioni Artigiane si impegnano ad indicare le imprese disponibili a
mettere a disposizione i propri locali e le attrezzature per la suddetta
formazione pratica.
Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità
occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese presso
le quali hanno effettuato formazione pratica.
L'attestato di qualificazione conseguito al termine del corso è valido dopo un
periodo di occupazione di 6 mesi nei quali il giovane è considerato tirocinante
ai sensi della legge 14.11.67 n. 1146.
Art. 11. - Ambiente di lavoro
I lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse all'applicazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e
all'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica
nell'ambiente di lavoro; pertanto le parti si impegnano ad operare affinché
l'azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro dell'USL (Unità
Sanitaria Locale) trovi attuazione anche nelle imprese artigiane.
I lavoratori mediante i rappresentanti di cui all'art. 2 su richieste delle
maestranze hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la
loro salute e la loro integrità fisica.
Per concordare ogni intervento in materia di prevenzione e di igiene ambientale
nelle imprese artigiane, le parti si incontreranno a livello provinciale e
regionale.
Tali incontri, che si terranno di norma una volta all'anno su richiesta di una
delle parti, tenderanno alla stesura delle mappe di rischio locali e alla
determinazione dei relativi interventi delle USL.
L'attuazione degli interventi concordati è di competenza dei servizi di igiene e
di sicurezza del lavoro e di prevenzione delle USL, anche mediante stipula di
apposite convenzioni.
Le organizzazioni artigiane si impegnano a promuovere iniziative con l'ausilio
dell'autorità sanitaria USL, atte a favorire le conoscenze relative alle
sostanze usate nelle lavorazioni artigiane in relazione ai loro effetti sulla
salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.
Art. 16. - Orario di lavoro
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario viene fissata in
40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore
giornaliere dal lunedì al venerdì.
1) Lavori a turni.
Per le lavorazioni a turni avvicendati, viene istituita una fermata nel corso
del turno di 30 minuti retribuiti per la consumazione del pasto, valida anche
per i minori, ai sensi dell'art. 20 della Legge 17.10.1967 n. 977.
Art. 17. -
Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di
contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro
connesse a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario
contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità
dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà
realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento
dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo
di 96 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, entro un
periodo di 12 mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità
di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione
relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che
in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la
maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire
congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati
salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa è in vigore dal gennaio 1985.
Le parti convengono che a decorrere dall'1.1.1989 l'indennità pari a 16 ore
annue prevista dal medesimo articolo, 9° comma, CCNL 16.6.1984, venga di norma
fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno
utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze
tecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di
contrazione dell'attività aziendale.
Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno
utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte
inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore (fino al 31.12.1988
restano in vigore le norme di cui ai commi 9, 10, 11 e 12, art. 17 CCNL
18.7.1984).
Art. 22. - Enti bilaterali
Le parti stipulanti il presente CCNL si impegnano, sulla base dell'art. 4
dell'Accordo Interconfederale del 21.12.83 nonché dell'Accordo Interconfederale
del 27.2.87 ad incontrarsi a livello territoriale per esaminare e risolvere i
problemi inerenti la costituzione degli Enti Bilaterali entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente CCNL.
Parte II Operai
Art. 1. - Assunzioni
[
]
Prima dell'assunzione l'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte
del medico di fiducia dell'impresa.
[
]
Art. 5. - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale
coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica, godranno
il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana, che deve
essere prefissato.
Art. 7. - Lavoro
straordinario notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui
all'art. 16 Parte I (Comune).
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può
rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro
straordinario notturno e festivo.
È considerato il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10
settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di
ore 230 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero
nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito.
Il riposo compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo
trimestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero
sopra citato non potrà essere inferiore ad una giornata.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del
mattino. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei
giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 6.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli
operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[
]
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni
(lunedì-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario, nella giornata di sabato; il
lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata
superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per le
prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore tutte le ore
successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.
Art. 9. - Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio all'accordo che viene allegato
al presente contratto.
Art. 10. - Lavoro a cottimo
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a
cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[
]
Art. 12. - Ferie
[
]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della
lavorazione ed in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento
delle ferie per le giornate di ferie oltre le tre settimane, è peraltro ammessa
la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa
retribuzione.
[
]
Art. 15. - Igiene e
sicurezza del lavoro
Per l'igiene e la sicurezza del lavoro valgono le norme di legge.
Art. 16. - Indumenti di lavoro
Ai lavoratore che in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia
necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve
essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti in dotazione presso
l'impresa.
Art. 19.
- Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[
]
Art.
24. - Consegna e conservazione degli utensili personali
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve
farne richiesta al proprio datore di lavoro.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna [
]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli
attrezzi, gli armadietti, i disegni in genere tutto quanto è a lui affidato.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in
questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza
autorizzazione. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da diritto
all'impresa di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[
]
Art. 26. -
Ammonizioni, multe e sospensioni
Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[
]
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con
negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al materiale di
lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto
di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina,
alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, verrà inflitta la sospensione.
Art. 27. - Licenziamento per
mancanze
L'azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso dell'operaio con la
motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto, nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[
]
- rissa all'interno dell'impresa, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con
colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
[
]
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa, senza autorizzazione, di
oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[
]
Art. 32. - Reclami e
controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate,
qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa
dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione alle
competenti Associazioni Sindacali Territoriali degli Artigiani e dei Lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del contratto, prima di
adire l'Autorità Giudiziaria, la vertenza sarà demandata all'esame delle parti
stipulanti il presente contratto.
Parte III Impiegati
Art. 2. -
Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle
disposizioni di legge.
Art. 6. - Riposo settimanale
L'impiegato ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide
con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
Art. 8. - Lavoro
straordinario notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui
all'art. 16 Parte I (Comune).
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può
rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro
notturno e festivo.
È considerato il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10
settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di
230 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella
misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo compensativo
deve essere effettuato nel corso di ogni singolo trimestre tenendo conto delle
esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero sopracitato non potrà essere
inferiore ad una giornata.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del
mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di
riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 7.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli
impiegati che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[
]
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni
(lunedì-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario nella giornata di sabato: il
lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata
superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per le
prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore tutte le ore
successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.
Art. 14. - Ferie
[
]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro della azienda ed in
via del tutto eccezionale, l'impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie
per giornate di ferie oltre le 15, è peraltro ammessa la sostituzione del
godimento delle ferie con un'indennità sostitutiva corrispondente alla
retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[
]
Art. 18.
- Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[
]
Art. 20. - Doveri dell'impiegato
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla
esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[
]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni
assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le
disposizioni impartite dai superiori;
[
]
4) avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui
affidati.
Art. 28. - Igiene e
sicurezza dei lavoro
Le imprese manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo
da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione,
l'illuminazione, la pulizia, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei
termini di legge; così come nei casi previsti dalla legge saranno messi a
disposizione degli impiegati i mezzi protettivi e saranno osservate le norme
circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste
condizioni di nocività.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre
disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.
Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende
artigiane orafe ed argentiere per gli assunti dal 24.1.89
Art. 1. - Norme generali
La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato orafo ed argentiero è regolata
dalle norme di legge, dall'accordo interconfederale del 21 dicembre 1983 e dalle
disposizioni della presente regolamentazione. Per quanto non è contemplato dalle
disposizioni di legge e dalla suddetta regolamentazione, valgono per gli
apprendisti le norme del presente CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese
Orafe ed Argentiere.
Art. 3. - Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso
altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente
regolamentazione purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e
sempreché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio
precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare
all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei
corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro le imprese rilasceranno
all'apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e
le attività per le quali sono stati effettuati. La retribuzione iniziale
dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio presso altre
imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato
interrotto.
Art. 4. -
Durata del tirocinio e relativo inquadramento
La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in relazione ai
gruppi di appartenenza come di seguito indicato:
Gruppo 1 (lavorazioni ad alto contenuto professionale) durata 5 anni
Gruppo 2 (lavorazioni a medio contenuto professionale) durata 3 anni
Fanno parte del primo gruppo tutti gli apprendisti del settore orafo-argentiero,
ad esclusione di quelli addetti esclusivamente a lavorazioni meccanizzate che
vanno inseriti nel secondo gruppo.
Le predette durate vengono ridotte di 6 mesi qualora l'apprendista abbia
terminato il 2° anno di frequenza a corsi o scuole professionali parificate
attinenti alla specifica attività e sia in possesso dell'attestato di frequenza.
Art. 6. - Apprendisti assunti con età superiore a 20 anni e fino a 23 anni
Le parti nel concorde intento di dare applicazione al 5° comma dell'art. 21
della L. 56/87 ed in considerazione delle peculiarità del settore cui si
applicano le presenti disposizioni, convengono quanto segue:
a) Elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino al compimento del
23° anno di età per i profili professionali elencati di seguito:
- incisori
- incassatori
- cesellatori
- miniaturisti
- modellisti
- montatori
- pulitori
- preparatori.
b) In sede regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo,
le parti potranno concordare ulteriori figure professionali alle quali applicare
l'elevazione dell'età di assunzione nei limiti predetti. Nella stessa sede le
parti potranno verificare la possibilità di elevare l'età di assunzione fino a
29 anni per giovani inabili.
[
]
Alla luce di quanto espresso in premessa le parti concordano di procedere
all'ingresso dei lavoratori per le figure e nei limiti di età di cui al presente
articolo, esclusivamente facendo ricorso all'apprendistato e non anche
attraverso i contratti di formazione e lavoro. L'esclusione del ricorso al CFL
per detti lavoratori non sarà operante qualora non risulti ammissibile il
rapporto di apprendistato di cui alla legge 56/87 articolo 21, 5° comma. La
presente normativa decorre a tutti gli effetti dal 24.1.89.
Art. 8. - Ferie
A norma dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955 n. 25 agli apprendisti di età
non superiore ai 16 anni verrà concesso per ogni anno di servizio un periodo
feriale retribuito di 30 giorni di calendario ed agli apprendisti che abbiano
superato il sedicesimo anno di età le ferie saranno adeguate a quelle degli
operai con un minimo di 4 (quattro) settimane all'anno (160 ore).
Art. 10. - Insegnamento
complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi
dell'art. 17 del regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956 n. 1668 - dei
corsi di istruzione complementare verranno concesse 4 ore settimanali retribuite
per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno parte dell'orario di
lavoro di cui all'art. 16 (parte prima comune) fermo restando il limite legale
delle 44 ore settimanali complessive.
Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di
Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali
la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
Allegati
Allegato A Regolamentazione nazionale per la disciplina dell' apprendistato
nelle imprese artigiane orafe argentiere ed attività affini assunti fino al
23.1.1989
Art. 1. - Norme generali
La disciplina degli apprendisti assunti al 23.1.1989 nell'artigianato orafo
argentiero è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle
disposizioni della presente regolamentazione.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge sull'Apprendistato e
dalla particolare regolamentazione valgono per gli apprendisti le norme del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 18.7.1984 per i lavoratori
dipendenti dalle aziende orafe argentiere.
Art. 3. - Tirocinio
presso diverse imprese
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso
altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente
regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e
sempreché si riferiscano alla stessa attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio
precedentemente prestati presso altre imprese, l'apprendista deve documentare,
all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei
corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all'apprendista sarà
rilasciato dall'impresa, in caso di risoluzione di rapporto di lavoro, un
documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le
quali sono stati effettuati. La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia
già prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese è quella relativa
al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
Art. 4. - Durata del tirocinio
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli
di studio conseguiti dall'apprendista in scuole statali o parificate, sono
stabilite nella tabella seguente.
Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati
nella tabella, l'apprendista, all'atto del conseguimento del titolo scolastico
(se conseguito durante il periodo di tirocinio) dovrà presentare detto titolo
originale o apposito certificato debitamente autenticato.
La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in relazione ai
gruppi di appartenenza come di seguito indicato:
Gruppo 1 (lavorazioni ad alto contenuto professionale)
assunti in età fino a 18 anni - durata 5 anni
assunti in età superiore a 18 anni - durata 4 anni.
Gruppo 2 (lavorazioni a medio contenuto professionale)
assunti in età fino a 18 - durata 3 anni e 4 mesi
assunti in età superiore a 18 anni - durata 2 anni e 6 mesi
Le predette durate vengono ridotte di 6 mesi qualora l'apprendista abbia
terminato il 2° anno di frequenza a corsi o scuole professionali parificate
attinenti alla specifica attività e sia in possesso dell'attestato di frequenza.
Art. 6. - Ferie
A norma dell'art. 14 della legge 1955, n. 25 agli apprendisti di età non
superiore ai 16 anni verrà concesso per ogni anno di servizio un periodo feriale
retribuito di 30 giorni di calendario ed agli apprendisti che abbiano superato
il sedicesimo anno di età le ferie saranno adeguate a quelle degli operai con un
minimo di 4 settimane all'anno (160 ore).
Art. 9. - Insegnamento
complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza ai sensi
dell'art. 17 del regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956 - 1968 - dei
corsi di istruzione complementare, verranno concesse quattro ore settimanali
retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno parte
dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 parte 1°, fermo restando il limite
legale delle 44 ore settimanali complessive.
Art. 12. - Decorrenza e durata
La presente regolamentazione - che forma parte integrante del Contratto
Nazionale di cui segue le sorti - entra in vigore dall'1.3.1984 e dalla stessa
data troveranno applicazione le retribuzioni discendenti dalla tabella annessa.
Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di
Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali
la definizione degli aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.