Tipologia: CCNL
Data firma: 27 luglio 1989
Validità: 01.12.1988 - 30.06.1991
Parti: Fnam, Fnaii, Sira, Snair, Snamm, Casa, Claii e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Costituzione delle parti
Sfera di applicazione
Regolamentazione
Parte prima (Comune)

Art. 1 Rapporti sindacali
Lettera A)
Lettera B)
Lettera C) Decentramento produttivo
Lettera D) Governo del mercato del lavoro
Lettera E)
Lettera F)
Art. 2 Accordo interconfederale
• Relazioni sindacali
Protocollo per il regolamento del fondo
Nota a verbale
Norma transitoria
Nota a verbale
Occupazione femminile
Tutela dei tossicodipendenti
Lavoratori inabili
Mercato del lavoro
Allegato
Dichiarazione congiunta per l'attuazione dell'Accordo Interconfederale 21.7.1988.
Art. 3 Delega sindacale
Art. 4 Permessi retribuiti
Art. 5 Diritto di assemblea
Art. 6 Tutela dei licenziamenti individuali
• Premessa
• Lettera A
• Lettera B
• Lettera C
• Lettera D
• Lettera E
• Lettera F
• Lettera G
Art. 7 Protocollo sulle modalità di effettuazione delle ritenute della quota contrattuale ordinaria per attività svolte per la realizzazione del testo contrattuale e sua diffusione
Art. 8 Lavoratori studenti
Art. 9 Diritto allo studio
Art. 10 Formazione professionale
Art. 11 Ambiente di lavoro
Art. 12 Classificazione dei lavoratori
A) Mobilità professionale
B) Declaratorie, esemplificazione dei profili ed esempi
o Settore Autoriparazione
o Settore Installazione di impianti
o Settore Meccanica di produzione
Art. 13 Indennità di contingenza
Art. 14 Definizione delle voci retributive
Art. 15 Struttura della paga tabellare livelli retributivi
• Livelli retributivi Aumenti salariali
• Nuovi minimi tabellari
• Norma transitoria
Art. 16 Orario di lavoro - Lavori a turni - Ex festività
• Lavori a turni
• Ex festività
Art. 17 Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 18 Lavoro a tempo parziale
Art. 19 Trasferte
• Trattamento per il tempo di viaggio
• Malattia ed infortunio
• Rimborso spese viaggio
• Permessi
Art. 20 Inscindibilità delle disposizioni del contratto
• Trattamento di miglior favore
Art. 21 Reclami sulla retribuzione
Art. 22 Decorrenza e durata
Art. 23 Enti Bilaterali
Parte seconda (ex operai)
Art. 1 Assunzioni
Art. 2 Documenti
Art. 3 Periodo di prova
Art. 4 Sospensione del lavoro
Art. 5 Riposo settimanale
Art. 6 Festività
Art. 7 Lavoro straordinario
Art. 8 Cumulo di mansioni e passaggio di categoria
Art. 9 Apprendistato
Art. 10 Lavoro a cottimo

 

Art. 11 Corresponsione della retribuzione reclami sulla paga
Art. 12 Ferie
Art. 13 Gratifica natalizia
Art. 14 Aumenti periodici di anzianità
Art. 15 Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 16 Indumenti di lavoro
Art. 17 Trattamento in caso di malattia e infortunio
Art. 18 Congedo matrimoniale
Art. 19 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 20 Servizio militare
Art. 21 Divieti
Art. 22 Assenze
Art. 23 Permessi
Art. 24 Consegna e conservazione degli utensili personali
Art. 25 Provvedimenti disciplinari
Art. 26 Ammonizioni, multe e sospensioni
Art. 27 Licenziamento per mancanze
Art. 28 Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 29 Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto
Art. 30 Cessione, trasformazione o trapasso di azienda
Art. 31 Indennità in caso di morte
Art. 32 Reclami e controversie
Parte terza (ex impiegati)

Art. 1 Assunzioni
Art. 2 Documenti
Art. 3 Periodo di prova
Art. 4 Trattamento in caso di temporanea sospensione dal lavoro o riduzione della durata del lavoro
Art. 5 Riposo settimanale
Art. 6 Festività
Art. 7 Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 8 Cumulo di mansioni
Art. 9 Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 10 Aumenti periodici di anzianità
Art. 11 Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 12 Corresponsione della retribuzione
Art. 13 Ferie
Art. 14 Tredicesima mensilità
Art. 15 Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 16 Congedo matrimoniale
Art. 17 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 18 Servizio militare
Art. 19 Doveri dell'impiegato
Art. 20 Assenze e permessi
Art. 21 Provvedimenti disciplinari
Art. 22 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 23 Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto
Art. 24 Indennità in caso di morte
Art. 25 Trasformazione - Trapasso - Cessazione e fallimento dell'impresa
Art. 26 Certificato di lavoro
Art. 27 Igiene e sicurezza del lavoro
Apprendistato Regolamentazione Nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle
aziende artigiane metalmeccaniche ed installatrici di impianti.

Art. 1 Norme generali
Art. 2 Periodo di prova
Art. 3 Tirocinio presso diverse imprese
Art. 4 Durata del tirocinio e relativo inquadramento
• Inquadramento per settori e mestieri
Art. 5 Retribuzione
• Norma transitoria

Art. 6 Apprendisti assunti con età superiore a 20 anni e fino a 22 anni compiuti
Art. 7 Malattia e infortuni
Art. 8 Ferie
Art. 9 Gratifica natalizia
Art. 10 Insegnamento complementare
Art. 11 Attribuzione della qualifica
Dichiarazione delle parti
Art. 12 Decorrenza e durata
Allegato A
• Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle
aziende artigiane metalmeccaniche ed installatrici di impianti a valere per
gli apprendisti assunti dall'1.3.84 al 5.12.88.
• Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle
aziende artigiane metalmeccaniche ed installatrici di impianti a valere per
gli apprendisti assunti fino al 29.2.1984.
Allegato B Ex art. 5 CCNL 14.6.84
Art. 5 Delegato di impresa
Legge 29 maggio 1982, n. 297 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica
Legge 28 febbraio 1987, n. 56 Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane metalmeccaniche e della installazione di impianti stipulato in Roma, il 6 dicembre 1988 e firmato presso il CNEL il 24 luglio 1989

Costituzione delle parti
Addì 27 luglio 1989, in Roma tra la Federazione Nazionale Artigiani Metalmeccanici (Fnam) - Confartigianato [...], la Federazione Nazionale Artigiani Installatori di Impianti (Fnaii) - Confartigianato [...], e con l'assistenza della Confartigianato [...], la Federazione Nazionale Artigiani Metalmeccanici (Fnam) ed i Sindacati Nazionali Sira, Snair, Snamm della Cna [...] assistiti per la Cna [..], la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casa) [...] con l'intervento della Federazione Nazionale di Categoria Metalmeccanici rappresentata dal Commissario Nazionale [...], la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italia (Claai) [...] e la Fiom-Cgil, la Fim-Cisl, la Uilm-Uil si stipula il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane metalmeccaniche e della installazione di impianti.

Sfera di applicazione
Per impresa artigiana metalmeccanica ed installatrice di impianti, si intende l'azienda avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Il presente contratto si applica:
1) ai laboratori od officine appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico, destinati alla lavorazione e produzione dei metalli nonché costruzioni di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore quantità di lavoro;
alle lavorazioni artistiche eseguite sui metalli e leghe di metalli non pregiati;
ai laboratori ed officine tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra le imprese artigiane metalmeccaniche regolate dal presente contratto i seguenti laboratori ed officine:
Meccanica di precisione (esclusa la fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria, orologi ed affini), tornerie in genere, produzioni varie in ferro, ghisa, acciaio, piombo e leghe di metalli non pregiati, di verniciatura o di saldatura, di costruzione di macchinario, di fabbricazione e riparazione di strumenti musicali in metallo.
2) Alle modellerie meccaniche, alle fonderie di seconda fusione e di leghe leggere, come ad esempio: fonderie di bronzo, fonderie di seconda fusione di ghisa, di metalli non ferrosi e di leghe leggere, fabbricazione di ogni tipo di modello per fonderie, laboratori galvanici.
3) Alle imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici di ascensori idrici, termici e sanitari, radiotecnici e tutte le attività di riparazione in genere.
4) Ai laboratori addetti ai servizi e lavorazioni varie come ad esempio: elettrauto, officine per la riparazione ed il caricamento di batterie elettriche, officine di riparazione veicoli in genere ed autoveicoli, riparazioni e costruzioni di carrozzerie, servizi di manutenzione di ogni genere.
5) Alle imprese di produzione, installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettroniche.

Regolamentazione
Parte prima (Comune)
Art. 1 Rapporti sindacali

Premesso che non sono in alcun caso poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisioni degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana metalmeccanica ha assunto con le sue articolazioni produttive e di servizio nell'economia genera del settore e del paese, concordano su un sistema di rapporti sindacali che, tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate, consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione delle imprese artigiane, l'acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli che si traducano in accordi o intese fra le parti saranno proposte alle istituzioni come criteri di base per la concessione di agevolazioni alle imprese.
Le parti convengono che, ove per realizzare progetti specifici concordati che derivassero dai confronti sottoindicati fossero richiesti finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale da Enti pubblici nazionali e regionali o dalla CEE, sia incluso tra i requisiti per accedere ad essi l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle vigenti norme contrattuali e legge in materia di lavoro, fatte salve eventuali divergenze interpretative in corso.

Lettera B)
Le parti si impegnano al confronto ed all'esame congiunto a livello regionale, provinciale o comprensoriale, per la verifica dei piani di investimenti del complesso delle imprese artigiane presenti nel territorio, anche in rapporto ad un più adeguato ruolo della regione e degli Enti Locali sui problemi dell'artigianato.
Le Associazioni artigiane forniranno i piani ed i programmi di investimento in loro possesso, indicando quelli derivanti da finanziamenti pubblici o realizzati con i finanziamenti a tassi agevolati previsti da leggi regionali e/o nazionali: le informazioni suddette avranno particolare riferimento alla localizzazione degli investimenti ed alla loro suddivisione per comparti produttivi.
Le parti verificheranno congiuntamente che gli investimenti siano effettuati con il criterio dei credito selezione per settori e che siano principalmente indirizzati al sostegno ed allo sviluppo dell'autonomia produttiva delle aziende artigiane, alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione e la eventuale riconversione della produzione.
A tal fine le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano a dare un preciso contributo alla discussione in relazione alle informazioni fornite dalle Associazioni artigiane.
Per contribuire alla realizzazione dei sistema di informazioni, le parti potranno fare riferimento a tutti i dati possesso compresi quelli disponibili degli organismi istituzionali: ad esempio la Cpa e la Cra.
Durante questi incontri saranno inoltre esaminati problemi dell'artigianato metalmeccanico dei servizi in relazione sia alla dislocazione che alla programmazione territoriale per favorire - garantendo e, ove possibile, ampliando i livelli occupazionali - un miglior servizio per l'utenza specie nei centri urbani; si esamineranno inoltre i problemi dell'artigianato delle installazioni di impianti dando particolare attenzione alla valorizzazione del ruolo e della funzione dell'artigianato dell'installazione all'interno del complessivo comparto delle costruzioni.
Vanno inoltre ricercate e favorite, in un confronto con gli Enti Locali, le condizioni per lo sviluppo di un servizio qualificato all'utenza inserito funzionalmente nella programmazione territoriale (servizio alle città). Si assume I'impegno comune tra le parti di contrastare nei modi più efficaci ed opportuni il fenomeno dell'abusivismo.
Le parti si incontreranno, a livello regionale e territoriale, per verificare i rapporti tra le aziende a Partecipazione Statale presenti sul territorio e le imprese del settore artigiano.
In relazione alla importante funzione che le aziende PP.SS. debbono svolgere nella programmazione della economia del Paese, ed all'inevitabile rapporto indotto che esse instaurano con la piccola impresa e con l'azienda artigiana, verranno esaminate - con particolare riguardo - le condizioni di fornitura delle materie prime, dei semilavorati e delle macchine utensili nonché i flussi di lavoro indotto regolamentati da quanto previsto alla seguente lettera C).
l confronti sui temi ed ai livelli indicati avranno inoltre come specifico riferimento le conseguenze occupazionali, le condizioni economiche e quelle normative dei lavoratori e si svolgeranno, di norma, una volta all'anno su richiesta scritta di una delle parti.

Lettera C) Decentramento produttivo
Le imprese artigiane forniranno - nel quadro degli incontri previsti a livello regionale, provinciale o comprensoriale - informazioni in loro possesso sul lavoro decentrato alle imprese artigiane divise per settore, con riferimento ai tipi di lavorazione ed alle aree territoriali.
Le Associazioni artigiane assumeranno iniziative relative allo sviluppo imprenditoriale nelle imprese artigiane interessate ai processi di decentramento, nonché alle condizioni dei lavoratori in esse occupati, promuoveranno iniziative unitarie di ricerca su nuove tecnologie produttive, per nuove forme di organizzazione del lavoro, per una efficace e dinamica commercializzazione dei prodotti, ciò al fine di dare un ruolo autonomo alle aziende artigiane, di favorire la pluricommittenza, di ridurre sensibilmente la loro subordinazione alle grandi e medie imprese.
In proposito le parti si impegna al confronto ed all'esame congiunto ai livelli territoriali indicati per definire iniziative coordinate atte a verificare e garantire la continuità d flusso delle commesse per le aziende di lavorazione per conto terzi e ad attuare iniziative per Io sviluppo della pluricommittenza anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nelle aziende artigiane.
Nello stesso incontro si procederà alla verifica sulla effettiva applicazione delle leggi vigenti sul lavoro a domicilio all'esame delle relative condizioni economiche e normative dei lavoratori.
Tale verifica si avvarrà oltre che delle informazioni che parti possono attingere dalle Commissioni provinciali previste dalla legge del 18/12/1973 n. 887, dei dati forniti dalle Organizzazioni artigiane stipulanti sulle imprese che utilizza; lavoro a domicilio, delle valutazioni di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno e sui prevedibili riflessi sull'occupazione.
L'incontro avverrà una volta l'anno su richiesta scritta una delle parti.

Lettera D) Governo del mercato del lavoro
Le Associazioni artigiane forniranno in un confronto livello regionale e territoriale i dati in loro possesso relativi a consistenza numerica delle aziende e quelli relativi ai livelli occupazionali divisi per provincia o comprensorio disaggregati, ove possibile, per classi di età, sesso e qualifiche per comparti produttivi specificando, per la dinamica occupazionale, la sua tendenza evolutiva previsionale; saranno altresì comunicati a questi livelli i dati in loro possesso relativi all'entità e alla struttura delle retribuzioni contrattuali riferite l'insieme delle imprese presenti nel territorio.
Le Associazioni artigiane forniranno, inoltre, le indicazioni sulle esigenze di mano d'opera divise per specifiche figure professionali per costruire - in rapporto con gli enti pubblici previsti per legge - contratti di formazione lavoro e/o corsi di formazione professionale. Tali incontri avranno lo scopo di consentire uno scambio reciproco di informazioni e di realizzare una verifica sull'andamento di tutti gli istituti previsti nel contratto relativi all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, all'orario di lavoro e alle sue diverse modalità di effettuazione, alle nocività ambientali interne ed esterne.
Ciò al fine di poter poi congiuntamente verificare le concrete possibilità di allargamento della base occupazionale e porre in essere eventuali iniziative di assunzione e di riqualificazione dei lavoratori in una logica di ricomposizione del mercato del lavoro.
Il confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta scritta di una delle parti e dovrà prendere in esame per quanto possibile situazioni di settore, di comparto e/o di aree territoriali omogenee.
Effettuata, negli incontri citati, la verifica sulle potenzialità di assorbimento della mano d'opera nel settore metalmeccanico artigiano regionale, si definiranno, a quel livello territoriale, i criteri orientativi atti a soddisfare le esigenze produttive ed occupazionali presenti sul territorio: ciò attraverso leggi e accordi vigenti in materia di occupazione giovanile, formazione professionale, mobilità, ed anche in relazione alle esperienze già maturate e consolidate in alcune realtà territoriali, di cui all'art. 10.
Nel caso in cui - a livello regionale o territoriale - venga approntata una lista unica di lavoratori in mobilità contrattata, si farà ad essa un automatico riferimento facendo le opportune armonizzazioni.

Note a verbale
1) Le parti concordano che quanto previsto alle lettere A), B), C), D), comporta l'esclusione dell'applicazione di tali procedure a livello delle singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale. Lo spirito del confronto e dell'esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.
2) Fermi restando i livelli di incontro fissati ed i relativi esami territoriali e di settore, il confronto potrà essere effettuato dalla istanza superiore in mancanza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti. Per altro, le parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive autonomie, a dotarsi delle strutture necessarie.
3) Per «comprensorio» le parti hanno inteso indicare un possibile livello alternativo e non una ulteriore suddivisioni di quello provinciale, essendo quest'ultimo a volte non rispondente alle reali strutture economiche, produttive sociali configurate nel territorio.
4) In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale.

Lettera E)
Le parti concordano nella individuazione di un livello regionale di trattativa, che terrà conto delle condizioni socio-economiche e delle dinamiche occupazionali del territorio.
In tale ambito potranno essere affrontate le problematiche connesse allo sviluppo economico ed occupazionale del settore, anche rispetto agli interventi di politica economica a esse attribuite in materia di artigianato, e dagli Enti pubblici ed economici operanti sul territorio, allo scopo di stimolare cogliere tutte le opportunità e risorse del settore.
In particolare saranno oggetto di trattativa a livello regionale:
- programmi di sviluppo e qualificazione delle imprese artigiane del settore da predisporsi da parte dell'ente regione degli enti locali;
- occupazione e mercato del lavoro;
- formazione professionale, con specifici programmi finalizzati, utilizzando anche istituti o strumenti contrattuali vigenti;
- indotto e subfornitura (decentramento produttivo) con l'intento di garantire la continuità delle commesse;
- appalti e subappalti;
- ambiente e sicurezza. Per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti (qualità, quantità, modalità), laddove è necessario la trattativa potrà essere svolta con il coinvolgimento delle istituzioni.
Gli accordi eventualmente raggiunti a tale livello, salvo espliciti rinvii degli accordi stessi, escludono qualunque altro livello di trattativa territoriale. Fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale del 27.2.1987 relativamente alla non ripetitività dei livelli di contrattazione, non potranno essere oggetto di trattativa in sede regionale materie già definite a livello interconfederale e/o nazionale di categoria.

Lettera F)
Le parti, con riferimento a quanto disposto nel presente articolo, convengono di istituire un osservatorio nazionale composto, sugli argomenti citati, da rappresentanti designati di volta in volta da ciascuna di esse.
L'osservatorio si riunisce di norma una volta all'anno o su richiesta di una delle parti e potrà verificare la corretta applicazione di quanto previsto alla lettera E).

Art. 2 Accordo interconfederale
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale del 21.7.1988 per gli istituti previsti, anche a modifica delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite.

Relazioni sindacali
Confartigianato, Cna, Casa, Claai, Cgil, Cisl e Uil al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'Accordo Interconfederale del 27 febbraio 1987 nei termini di cui alla Premessa dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali.
Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27 febbraio 1987 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno alla attuazione di quanto sopra indicato.
Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti.
Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli osservatori previsti dalla legge e dai CCNL;
b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo positivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
c) l'intervento congiunto a sostegno - della politica nazionali comunitaria di sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della rappresentanza dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;
d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare da parte delle imprese le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze.
Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.
A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previsti nell'accordo del 27.2.1987.
Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, Cna, Casa, Claai e le Confederazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil, concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative.
In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti, del presente accordo, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino.
In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanti delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1) verranno esaminate e possibilmente risolte fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai CCNL dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5).
Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con non meno di 5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del 21.12.1983 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un fondo per le attività di cui al 10 comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 20 dello stesso punto, delle quantità retributive orari e per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
[...]
6) I bacini di cui al punto 1) saranno determinati in sedi confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno.
7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.
A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono, per quelle dove esistono restano in vigore i contratti gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previsti dai CCNL artigiani.
Con riferimento a quanto sopra, le OO.SS. e le OO.A esamineranno, in sede conciliativa, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro dei rappresentanti sindacali qualora gli stessi siano stati individuati tra i lavoratori da imprese artigiane.
Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto.
Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. provvedimento diverrà esecutivo; analogamente l'assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.
9) I rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil comunque espressi, durano in carica almeno un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.
10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia (Legge 300/1970 - Legge 604/1966 - Legge 533/1973) e agli articoli 2118, 2119 Codice Civile.

Dichiarazione a verbale del Ministro
Il Ministro dichiara che l'accordo prevede che le OO.SS. definiscano autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.

Dichiarazione a verbale di Cisl e Uil
Cisl e Uil dichiarano che, per loro autonoma scelta, i rappresentanti sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle OO.AA. firmatarie dei presente accordo, data la peculiarità e la dimensione dell'attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le strutture Cisl e Uil presenteranno alle aziende interessate e, per conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive organizzazioni sindacali.
Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione dei posto di lavoro ed i trattamenti previsti dal 30 e 40 comma dell'art. 31 della Legge 300/70 Statuto dei diritti dei lavoratori.
La Confartigianato, la Cna, la Casa è la Claai prendono atto di tale dichiarazione.

Dichiarazione a verbale della Cgil
La Cgil dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e congiuntamente alle altre OO.SS. i propri rappresentanti.
Dato che l'accordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, la Cgil dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato.
La Cgil definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali. Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge competenti.

Nota a verbale
Cgil, Cisl e Uil confermano che, con il presente accordo, non si è voluto innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti sindacali.
La Confartigianato, la Cna, la Casa e la Claai prendono atto della nota a verbale.
Sono tenute all'applicazione della normativa sulle rappresentanze sindacali di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione del Titolo III della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Norma transitoria
In relazione al punto 7) dell'Accordo Interconfederale 21 luglio 1988, parte relativa ai rappresentanti sindacali di bacino, non saranno eletti delegati nelle imprese nelle quali essi non esistessero al momento dell'entrata in vigore dell'accordo stesso.
Nelle imprese dove i delegati esistevano già alla data del 21 luglio 1988 vale quanto previsto al punto 7) dell'accordo su richiamato.

Nota a verbale
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15 dipendenti compresi gli apprendisti. Sono fatti salvi gli accordi esistenti a livello territoriale.
[...]
15) Le imprese dei settori interessati dovranno contribuire al fondo con una quantità pari a 10 ore annue di retribuzione contrattuale (paga base e contingenza per dipendente, di cui rispettivamente 8 e 2 saranno iscritte in capitoli di bilancio separati già richiamati al punto 3) e al punto 4).
[...]
16) Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.
Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani per il sostegno alle imprese che, a titolo esemplificativo, saranno:
- il ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi reali all'impresa, quali l'attività formativa, di diffusione delle tecnologie, ecc..
[...]

Tutela dei tossicodipendenti
[...]
2.2 Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza in imprese artigiane, che siano nella fase conclusiva del loro programma recupero, gestito dalle strutture terapeutiche di cui al punto 2.1 che ne certificheranno la necessità, potranno essere concessi orari flessibili o a tempo parziale.
[...]

Lavoratori inabili
Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi incontrati nel loro inserimento.
In tali sedi, le OO.AA. e le OO.SS. esamineranno le possibili soluzioni atte a risolvere i problemi comunemente riscontrati e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.

Allegato
Le parti, all'atto della firma dell'Accordo Interconfederale siglato in data 21.7.1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del Lavoro - che ha dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché Io stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane.

Art. 5 Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
[...]

Art. 11 Ambiente di lavoro
I lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni delle malattie professionali e all'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica nell'ambiente lavoro; pertanto le parti si impegnano ad operare affinché l'azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro dell'USL (Unità Sanitaria Locale) trovi attuazione anche nell'ambiente di lavoro delle imprese artigiane.
I lavoratori mediante i rappresentanti di cui all'art. 2 o a richiesta delle maestranze hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Per concordare ogni intervento in materia di prevenzione e di igiene ambientale nelle imprese artigiane, le parti si incontreranno a livello provinciale e regionale.
Tali incontri, che si terranno di norma una volta all'anno su richiesta di una delle parti, tenderanno alla stesura delle mappe di rischio locali e alla determinazione dei relativi interventi delle USL.
L'attuazione degli interventi concordati è di competenza dei servizi di igiene e di sicurezza del lavoro e di prevenzione delle USL, anche mediante stipula di apposite convenzioni.
Le Confederazioni artigiane si impegnano a promuovere iniziative con l'ausilio dell'autorità sanitaria USL, atte a favorire le conoscenze relative alle sostanze usate nelle lavorazioni artigiane in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.

Art. 16 Orario di lavoro - Lavori a turni - Ex festività
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario viene fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì. Per le imprese artigiane classificate ai punti 3 e 4 della sfera di applicazione del contratto, l'orario settimanale di 40 ore può essere distribuito in 6 giorni lavorativi.

Lavori a turni
Per le lavorazioni a turni avvicendati, viene istituita una fermata nel corso del turno di 30 minuti retribuiti per la consumazione del pasto.

Art. 17 Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche dei settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino ai limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 64 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, entro un periodo di sei mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
[...]
L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa è in vigore dal gennaio 1985.
[...]

Dichiarazione di parte
La Fnaii-Cgia ritiene che la possibilità di cui al comma 11 del presente articolo possa essere finalizzata su richiesta del lavoratore all'aggiornamento tecnico pratico dei lavoratori.

Art. 23 Enti Bilaterali
Le parti stipulanti il presente CCNL sulla base dell'art. 4 dell'accordo interconfederale del 21.12.1983 nonché dell'accordo interconfederale del 27.2.1987 si impegnano ad incontrarsi a livello territoriale per esaminare e risolvere i problemi inerenti la costituzione degli Enti Bilaterali entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL.

Parte seconda (ex operai)
Art. 1 Assunzioni

[...]
Prima dell'assunzione l'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa.
[...]

Art. 5 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge. I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.

Art. 7 Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all'art. 16 part. I (Comune).
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento, di effettuare il lavoro straordinario notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di ore 230 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20% o quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo trimestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Detto recupero per le aziende di installazione, riparazione e servizi si effettuerà nel corso di ogni anno tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero nei due casi sopracitati non potrà essere inferiore ad una giornata.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 6.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[...]
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (lunedì-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario, nella giornata dei sabato; il lavoro straordinario effettuato nella giornata dei sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione dei 25% per le prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore tutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.

Art. 9 Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio all'accordo che viene allegato al presente contratto.

Art. 10 Lavoro a cottimo
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[...]

Art. 12 Ferie
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie per le giornate di ferie oltre le tre settimane, è peraltro ammessa la sostituzione dei godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione.
[...]

Art. 15 Igiene e sicurezza del lavoro
Per l'igiene e la sicurezza del lavoro valgono le norme di legge.

Art. 16 Indumenti di lavoro
Al lavoratore che in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso l'impresa.

Art. 19 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[...]

Art. 24 Consegna e conservazione degli utensili personali
Per provvedersi degli utensili e dei materiale occorrente il lavoratore deve farne richiesta al proprio datore di lavoro.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna [...]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza autorizzazione. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'impresa di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[...]

Art. 26 Ammonizioni, multe e sospensioni
Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte ai lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[...]
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcooliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, verrà inflitta la sospensione.

Art. 27 Licenziamento per mancanze
L'azienda potrà procedere ai licenziamento senza preavviso dell'operaio con la motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto, nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[...]
- rissa all'interno dell'impresa, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
[...]
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa, senza autorizzazione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[...]
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Parte terza (ex impiegati)
Art. 5 Riposo settimanale

L'impiegato ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.

Art. 7 Lavoro straordinario notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 16 Parte l (Comune).
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro straordinario notturno e festivo.
È consentito il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di ore 230 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito; il riposo compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo trimestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Detto recupero per le aziende di installazione, riparazione e servizi si effettuerà nel corso di ogni anno tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali.
Comunque il recupero nei due casi sopracitati non potrà essere inferiore ad una giornata.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 6 (Parte terza).
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[...]
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (lunedì-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario nella giornata del sabato; il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per le prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore tutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.

Art. 13 Ferie
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, l'impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie per giornate di ferie oltre le 15, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]

Art. 17 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[...]

Art. 19 Doveri dell'impiegato
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'applicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 21 Provvedimenti disciplinari
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo superiore a cinque giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che commette infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c), d), non siano così gravi da rendere applicabili la sanzione di cui alla lettera f).
L'azienda potrà procedere al licenziamento dell'impiegato di cui ai punti e) e f) con la motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto.
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 27 Igiene e sicurezza del lavoro
Le imprese manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione, l'illuminazione, la pulizia, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come, nei casi previsti dalla legge saranno messi a disposizione degli impiegati i mezzi protettivi e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Apprendistato
Regolamentazione Nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende artigiane metalmeccaniche ed installatrici di impianti
.
Art. 1 Norme generali
La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato metalmeccanico e degli installatori di impianti è regolata dalle norme di legge, dall'accordo interconfederale del 21.12.1983 e dalle disposizioni della presente regolamentazione. Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dalla suddetta particolare regolamentazione, valgono per gli apprendisti le norme del CCNL del 14.6.84 per i lavoratori dipendenti dalle imprese Metalmeccaniche ed Installatrici di Impianti.

Art. 5 Retribuzione
Norma transitoria

Agli apprendisti in forza alla data del 6.12.1988 si applica il trattamento economico e normativo previsto nel CCNL deL 14.6.1984, di cui all'allegato A.
[...]

Art. 10 Insegnamento complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi dell'art. 17 del regolamento approvato con DPR 30 dicembre 1956 n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare verranno concesse 4 ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro di cui all'art. 16 (parte prima comune) fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.

Art. 11 Attribuzione della qualifica
Dichiarazione delle parti

In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

Allegato B Ex art. 5 CCNL 14.6.84
(Valido ai soli effetti di quanto previsto dall'art. 2 punto 7 2° comma del presente CCNL)
Art. 5 Delegato di impresa
Considerata la particolare struttura delle imprese artigiane del settore, nelle imprese con almeno 8 dipendenti compresi gli apprendisti viene eletto un delegato di impresa per garantire il migliore collegamento tra datore di lavoro e dipendenti dell'impresa.
Il delegato di impresa viene eletto da e tra tutti i dipendenti dell'impresa artigiana in un'assemblea che potrà tenersi nei locali dell'azienda stessa previo accordo con il datore di lavoro, per la cui attuazione verrà riconosciuto un permesso retribuito di 1 ora annua da usufruirsi collettivamente in un'unica soluzione.
Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a 2 ore lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale si decide l'utilizzazione diretta delle somme accantonate da parte del delegato d'impresa per una migliore tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dell'azienda stessa e per un migliore collegamento con il datore di lavoro, ovvero l'utilizzazione a fini mutualistici attraverso gli Enti bilaterali.
In attuazione di quanto sopra e tenuto conto che l'applicazione dei due sistemi comporterà la parità degli oneri comunque a carico delle imprese ed a beneficio dei lavoratori in relazione alle opzioni esercitate, ove sia eletto il delegato l'accantonamento di cui al 3° comma sarà utilizzato: per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione a fini mutualistici, le imprese ad esse aderenti verseranno tramite gli Enti bilaterali o in loro assenza tramite le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti; per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione diretta, le imprese ad esse aderenti verseranno direttamente al delegato sotto forma di monte ore a sua disposizione per lo svolgimento delle sue funzioni.

Opzioni
La Confartigianato (Cgia) dichiara di esercitare la facoltà di opzione prevista per l'utilizzazione delle somme accantonate indicando per le imprese l'erogazione in forma mutualistica tramite l'Ente bilaterale o in sua assenza tramite le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti.
Le organizzazioni Cna, Casa, Claai optano per l'utilizzazione diretta da parte del delegato delle somme accantonate e pertanto le imprese si impegnano a versare direttamente al delegato il corrispettivo delle ore di permesso da esso utilizzate per lo svolgimento delle sue funzioni.
La Flm conviene sulle opzioni sopra indicate.
La verifica della gestione di quanto sopra viene demandata a livello territoriale alle organizzazioni stipulanti.
Eventuali problemi derivanti, nelle singole realtà territoriali, dall'attuazione del presente articolo verranno affrontati in sede nazionale con la partecipazione delle rappresentanze sindacali territoriali interessate.

Nota a verbale
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15 dipendenti compresi gli apprendisti.
Il presente articolo è completo ed esaustivo in sé e pertanto non recepisce né direttamente né in via analogica quanto pattuito sul medesimo argomento in altri accordi interconfederali ad eccezione di quanto previsto dall'accordo interconfederale del 21.12.83.
Sono fatti salvi gli accordi esistenti a livello territoriale.