Consiglio di Stato, Sez. 3, 02 dicembre 2021, n. 6401 - Legittima la sospensione del medico no vax: è prioritario il diritto alla salute della collettività


 

É legittima la sospensione del medico che si oppone alla vaccinazione anti COVID risultando prioritario il diritto fondamentale alla salute della collettività, e ciò a maggior ragione quando la posizione no vax arriva da un esponente del personale sanitario che è tenuto, per legge e per il cosiddetto "giuramento di Ippocrate", ad adoperarsi per curare i malati.




N. 06401/2021 REG.PROV.CAU.

N. 10096/2021 REG.RIC.
 




REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)




Il Presidente



ha pronunciato il presente



DECRETO
 

 

sul ricorso numero di registro generale 10096 del 2021, proposto dal dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosella Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Teramo, Fnomceo- Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, non costituiti in giudizio;

per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, reso tra le parti, concernente l’accertamento della inottemperanza all'obbligo vaccinale e la sospensione dall'ordine dei medici;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che l’appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale, a fronte del testuale disposto normativo di cui all’articolo 56 c.p.a., può essere considerato ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto ma contenuto sostanzialmente decisorio;

Considerato, quanto al fumus boni juris, che gli argomenti posti a base del decreto presidenziale appellato appaiono in linea con i criteri che il Consiglio di Stato ha indicato per valutare il bilanciamento tra la pretesa del personale sanitario a non vaccinarsi - malgrado l’imponente quantità di studi scientifici che indicano la netta prevalenza del beneficio vaccinale anti Covid 19 per il singolo e per la riduzione progressiva della pandemia ancora gravemente in atto - e la esigenza essenziale di protezione della salute collettiva;

Rilevato, ancora una volta da parte del Consiglio di Stato, che la prevalenza del diritto fondamentale alla salute della collettività rispetto a dubbi individuali o di gruppi di cittadini sulla base di ragioni mai scientificamente provate, assume una connotazione ancor più peculiare e dirimente allorché il rifiuto di vaccinazione sia opposto da chi, come il personale sanitario, sia - per legge e ancor prima per il cd. “giuramento di Ippocrate”- tenuto in ogni modo ad adoperarsi per curare i malati, e giammai per creare o aggravare il pericolo di contagio del paziente con cui nell’esercizio della attività professionale entri in diretto contatto;

Del resto, soltanto la massiva vaccinazione anche ed anzitutto di coloro che entrano per servizio ordinariamente in contatto con altri cittadini, specie in situazione di vulnerabilità, rappresenta una delle misure indispensabili per ridurre, anche nei giorni correnti, la nuovamente emergente moltiplicazione dei contagi, dei ricoveri, delle vittime e di potenzialmente assai pericolose nuove varianti; quanto ora sottolineato, anche sotto il profilo del danno irreparabile, indica che, semmai, esso sarebbe incomparabilmente più grave per la collettività dei pazienti e per la salute generale, rispetto a quello lamentato dall’operatore sanitario sulla base di dubbi scientifici certo non dimostrati a fronte delle amplissimamente superiori prove, con l’erogazione di decine di milioni di vaccini solo nel nostro Paese, degli effetti positivi delle vaccinazioni sul contrasto alla pandemia e alla sue devastanti conseguenze umane, sociali e di deprivazione della solidarietà quale principio cardine della nostra Costituzione;





P.Q.M.
 


respinge l’istanza cautelare di appello

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Così deciso in Roma il giorno 1 dicembre 2021.



Il Presidente

Franco Frattini