Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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T.A.R. Liguria, Sez. 1 - Genova, 22 novembre 2021, n. 991 - Ricorso di nove professionisti sanitari contro obbligo vaccinale c.d. selettivo introdotto dall'art. 4 del d.l. n. 44/2021, conv. in l. n. 76/2021




 



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ex art. 60 cod. proc. amm.;


SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 648 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-,
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ASL 1 Imperiese e ASL 3 Genovese, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Riccardo Maoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ASL 2 Savonese, ASL 4 Chiavarese e ASL 5 Spezzino, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Luigi Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento previa sospensione
- dell'atto dell'ASL 1 Imperiese prot. n. 51832 del 2.9.2021, recante l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte di
-OMISSIS- -OMISSIS-;
- dell'atto dell'ASL 2 Savonese prot. n. 46994 del 24.5.2021, recante l'invito a -OMISSIS- -OMISSIS- a produrre la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o l'avvenuta prenotazione, ovvero la certificazione medica attestante la sussistenza delle condizioni per l'esenzione o il differimento della vaccinazione, e dell'atto prot. n. 78890 del 18.8.2021, recante l'invito a -OMISSIS- -OMISSIS- a sottoporsi alla vaccinazione;
- dell'atto dell'ASL 3 Genovese prot. n. 62395 del 27.4.2021, recante l'invito a -OMISSIS- -OMISSIS- a produrre la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o l'avvenuta prenotazione, ovvero la certificazione medica attestante la sussistenza delle condizioni per l'esenzione o il differimento della vaccinazione, e dell'atto prot. n. 115280 del 9.8.2021, recante l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte di
-OMISSIS- -OMISSIS-;
- dell'atto dell'ASL 3 Genovese prot. n. 62395 del 27.4.2021, recante l'invito a -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- a produrre la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o l'avvenuta prenotazione, ovvero la certificazione medica attestante la sussistenza delle condizioni per l'esenzione o il differimento della vaccinazione, e dell'atto prot. n. 112584 del 3.8.2021, recante l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte di
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-;
- dell'atto dell'ASL 3 Genovese prot. n. 122403 del 25.8.2021, recante l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte di -OMISSIS- -OMISSIS-;
- dell'atto dell'ASL 3 Genovese prot. n. 123454 del 27.8.2021, recante l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-;
- dell'atto dell'ASL 3 Genovese dagli estremi non identificati recante l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte di -OMISSIS- -OMISSIS-;
- dell'atto dell'ASL 4 Chiavarese prot. n. 21473 del 23.4.2021, recante l'invito a -OMISSIS- -OMISSIS- a produrre la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o l'avvenuta prenotazione, ovvero la certificazione medica attestante la sussistenza delle condizioni per l'esenzione o il differimento della vaccinazione, dell'atto prot. n. 37402 del 16.7.2021, recante l'invito a -OMISSIS- -OMISSIS- a sottoporsi alla vaccinazione, e dell'atto dagli estremi non identificati recante l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte di -OMISSIS-
-OMISSIS-;
- dell'atto dell'ASL 5 Spezzino prot. n. 36674 del 27.8.2021, recante l'invito a -OMISSIS--OMISSIS- a sottoporsi alla vaccinazione;
- nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o connessi; Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ASL 1 Imperiese, di ASL
2 Savonese, di ASL 3 Genovese, di ASL 4 Chiavarese e di ASL 5 Spezzino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto



Con ricorso notificato e depositato il 16 settembre 2021 i nove ricorrenti - medici, professionisti sanitari ed operatori di interesse sanitario (alcuni dipendenti di strutture pubbliche, altri liberi professionisti) - hanno impugnato gli atti con i quali le Aziende sanitarie liguri hanno inteso dare applicazione, nei loro confronti, all'obbligo vaccinale c.d. selettivo introdotto dall'art. 4 del d.l. n. 44/2021, conv. in l. n. 76/2021.

Hanno dedotto i seguenti motivi:

I) Illegittimità propria dei provvedimenti gravati, per violazione dell'obbligo di disapplicazione della normativa interna in contrasto con il diritto eurounitario, come declinato dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, inaugurata dalla decisione Fratelli Costanzo, 22 giugno 1989, C-103/88, in relazione al contrasto dell'art. 4 del d.l. n. 44/2021, convertito dalla legge n. 76/2021, con l'art. 3 della Carta di Nizza e con l'art. 8 della CEDU, in relazione all'art. 52 della Carta di Nizza, e con il principio di proporzionalità.
II) Illegittimità dei provvedimenti impugnati derivata dal contrasto della normativa interna di cui sono applicazione (art. 4 del d.l. n. 44/2021, convertito dalla legge n. 76/2021) con l'art. 3 della Carta di Nizza e con l'art. 8 della CEDU, in relazione all'art. 52 della Carta di Nizza, e con il principio di proporzionalità.

III) In via di graduato subordine rispetto ai motivi nn. 1 e 2: questione di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europa ai sensi dell'art. 267 TFUE.

IV) Illegittimità propria dei provvedimenti impugnati per difetto assoluto di istruttoria. Manifeste contraddittorietà, irrazionalità e illogicità. Violazione degli artt. 2,3 e 32 Cost. Violazione del principio di proporzionalità e del principio di ragionevolezza.

V) Illegittimità dei provvedimenti impugnati derivata dal contrasto dell'art. 4 del d.l. n. 44/2021, convertito dalla legge n. 76/2021, con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione al contrasto tra il medesimo art. 4 del d.l. n. 44/2021 e gli artt. 3 della Carta di Nizza e 8 della CEDU, ed al principio di proporzionalità.

VI) Illegittimità derivata dall'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 44/2021, convertito dalla legge n. 76/2021, per contrasto con gli artt. 2,3,13 e 32 Cost. Violazione della libertà di autodeterminazione. Violazione del principio di precauzione.

VII) Illegittimità derivata dall'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 44/2021, convertito dalla legge n. 76/2021, per contrasto con gli artt. 2,3 e 32 Cost. sotto un ulteriore profilo. Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità.

VIII) Illegittimità derivata dall'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 44/2021, convertito dalla legge n. 76/2021, per contrasto con gli artt. 2,3 e 32 Cost. sotto un ulteriore profilo.

IX) Illegittimità derivata dall'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 44/2021, convertito dalla legge n. 76/2021, per contrasto con gli artt. 9,21 e 33 Cost. Violazione dell'art. 13 della Carta di Nizza.

X) Illegittimità derivata dall'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 44/2021, convertito dalla legge n. 76/2021, per contrasto con gli artt. 1,2,3,4,35 e 36 Cost.

Le cinque Aziende sanitarie della Regione Liguria si sono costituite in giudizio, opponendosi all'accoglimento del ricorso. In particolare, le resistenti hanno eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del T.A.R., il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l'inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili (mancanza di una posizione giuridica tutelata, natura non provvedimentale degli atti impugnati, carenza di interesse, insussistenza dei presupposti del ricorso collettivo e del ricorso cumulativo); nel merito, hanno sostenuto l'infondatezza dell'impugnativa.
Successivamente, con atto notificato e depositato il 4 ottobre 2021, altre quattro operatrici sanitarie hanno spiegato intervento ad adiuvandum, facendo propri i motivi di censura articolati dai ricorrenti e instando per l'accoglimento del gravame.

Alla camera di consiglio del 6 ottobre 2021, fissata per la discussione della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.




Diritto



1. Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalle ASL 1 e 3 in ragione del fatto che le censure dei ricorrenti attengono esclusivamente al dedotto contrasto fra l'art. 4 del d.l. n. 44/2021, impositivo dell'obbligo di vaccinazione anti covid-19 per i sanitari, ed il diritto interno ed europeo.

Il rilievo processuale non può essere condiviso.

Secondo il criterio generale ed ordinario di cui all'art. 13, comma 1, c.p.a., per le controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede.

Nel caso in esame gli esponenti hanno impugnato una serie di atti emanati dalle Aziende sanitarie liguri, che si collocano nelle varie fasi della sequenza procedimentale prevista dall'art. 4 del d.l. n. 44/2021, conv. in l. n. 76/2021 (invito a produrre la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la relativa prenotazione, ovvero il certificato medico attestante le condizioni per l'esenzione o il differimento dall'obbligo vaccinale; invito formale a sottoporsi alla somministrazione del siero; accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale).
È vero che tutti i predetti atti sono espressivi di un potere che i deducenti contestano in radice, assumendone la contrarietà con molteplici disposizioni del diritto unionale e costituzionale. Tuttavia, diversamente da quanto sostiene la difesa pubblica, ciò non è sufficiente a radicare la competenza per territorio del T.A.R. Lazio, ai sensi del comma 4- bis dell'art. 13 c.p.a., perché gli atti normativi presupposti contemplati da quest'ultima disposizione sono esclusivamente le fonti secondarie, non anche le leggi e gli atti aventi valore di legge (giacché solamente le prime, per la loro natura formalmente amministrativa, sono sottoposte ai rimedi giurisdizionali propri dei comuni atti amministrativi).
2. Stabilita, quindi, la competenza territoriale di questo Tribunale, occorre vagliare l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalle Aziende resistenti.

La suddetta questione di rito è fondata.

2.1. L'art. 4 del d.l. n. 44/2021, conv. in l. n. 76/2021, prescrive per tutti gli esercenti le professioni sanitarie l'obbligo di sottoporsi alla vaccinazione anti covid-19. Segnatamente, la disposizione in esame è così formulata:

"1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS- CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma
1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
6. Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte

dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Pertanto, l'obbligo vaccinale è sancito direttamente dalla legge, senza alcuna intermediazione del potere amministrativo, mentre l'articolato procedimento disciplinato dalla norma in parola è finalizzato a far emergere l'eventuale inadempimento del vaccinando.

In particolare, ricevuta dalla Regione o Provincia autonoma la segnalazione dei nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati, l'iter della procedura accertativa si sostanzia in tre fasi, in cui l'ASL di residenza dell'operatore interessato: i) lo invita a produrre il certificato di

vaccinazione o la prenotazione dell'appuntamento per ricevere la dose di vaccino, ovvero il certificato del medico di medicina generale attestante le condizioni cliniche per l'esenzione dall'obbligo vaccinale o per il differimento della data di inoculazione; ii) in caso di mancata presentazione della prescritta documentazione, lo invita formalmente a sottoporsi alla somministrazione del siero entro un breve termine; iii) nell'ipotesi di inottemperanza, accerta il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale.
L'atto di accertamento dell'ASL - il quale determina automaticamente la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni che implicano contatti interpersonali o che, comunque, comportano il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 - viene comunicato al datore di lavoro del sanitario dipendente pubblico o privato, ovvero all'Ordine professionale di appartenenza del libero professionista, ai fini dell'assunzione dei provvedimenti necessari alla protezione della pubblica incolumità. In particolare, l'ente competente adibisce l'operatore sanitario a mansioni (anche inferiori) non implicanti rischi di trasmissione del virus o, nel caso di libero professionista, impone speciali misure precauzionali indicate in uno specifico protocollo; qualora, però, tali strade non siano percorribili, il soggetto inadempiente viene sospeso (senza retribuzione) dall'esercizio dell'attività lavorativa.
Dunque, le conseguenze concrete dell'inottemperanza all'obbligo vaccinale discendono dai provvedimenti datoriali o dell'Ordine professionale (che, in ipotesi, potrebbero mancare qualora in cui il sanitario non svolgesse mansioni idonee a renderlo potenziale veicolo di propagazione dell'agente infettivo).

2.2. Ciò posto, alla luce del quadro normativo testé delineato, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo la controversia attribuita alla cognizione del giudice ordinario.

Invero, i ricorrenti sostengono che la loro salute potrebbe essere compromessa dall'inoculazione di un preparato che, secondo il loro assunto, è meramente sperimentale, avendo allo stato ottenuto solamente un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata, come tale legata alla sussistenza di circostanze eccezionali (art. 14, par. 8, del regolamento CE n. 726/2004) e rilasciata nonostante la mancanza di dati clinici completi in merito alla sicurezza ed all'efficacia del prodotto (art. 4 del regolamento CE n. 507/2006). Di conseguenza, il bilanciamento tra l'interesse pubblico alla salute collettiva e quello del singolo alla salute individuale ed all'autodeterminazione, operato dalla norma contestata, si appaleserebbe inattendibile.
È quindi evidente che la pretesa degli esponenti è strettamente collegata alla tutela del diritto fondamentale alla salute, garantito dall'art. 32 Cost. come diritto soggettivo perfetto, non suscettibile di essere degradato o affievolito a interesse legittimo mediante l'esercizio della potestà discrezionale dell'amministrazione (cfr., in generale, Cons. St., sez. III, 18 novembre 2015, n. 5276; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 18 aprile 2016, n. 421; nonché, per un caso sostanzialmente analogo, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 3 novembre 2020, n. 2307, concernente l'obbligo di vaccinazione antinfluenzale stabilito, per la stagione 2020/2021, per tutti gli operatori sanitari delle strutture pubbliche e private della Regione Sicilia).

Tanto più che, nella specie, gli atti adottati dalle Aziende sanitarie ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 44/2021 non possiedono natura discrezionale ed autoritativa, ma, come si è visto, presentano carattere vincolato e si sostanziano in un invito a presentare la documentazione idonea a dimostrare l'effettuata vaccinazione o la sussistenza dei requisiti per l'esenzione, in una diffida ad adempiere e, infine, in un accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, limitandosi, quindi, a dare attuazione al precetto legislativo.

2.3. Per completezza, si rileva che alcuni ricorrenti (oltre alle intervenienti) hanno depositato in giudizio, senza tuttavia impugnarli ritualmente, anche i provvedimenti sanzionatori emanati dal loro datore di lavoro pubblico e dal Consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza (adibizione a mansioni non comportanti il rischio di diffusione epidemica, sospensione dall'attività lavorativa).

Orbene, osserva il Collegio che, anche qualora i prefati provvedimenti fossero stati oggetto di gravame, non sussisterebbe comunque la giurisdizione di questo giudice.

Infatti, nell'ipotesi di atti datoriali la cognizione della controversia spetta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 per i dipendenti pubblici e dell'art. 413 c.p.c. per quelli privati.

Solamente nel caso di sanitari con rapporto di pubblico impiego non privatizzato (ad esempio, medici militari o della polizia), che tuttavia non figurano fra gli odierni ricorrenti, l'impugnativa del provvedimento datoriale dovrebbe essere proposta innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, alla luce dell'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001.

Per quanto riguarda, invece, i provvedimenti ordinistici di sospensione dall'esercizio della libera professione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. C.p.S. n. 233/1946 la competenza giurisdizionale appartiene alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, organo con funzioni di giurisdizione speciale istituito presso il Ministero della Salute dall'art. 17 del d.lgs. C.p.S. n. 233 cit., le cui decisioni sono impugnabili avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (si tratta di una giurisdizione professionale "domestica", legittima in quanto antecedente all'entrata in vigore della Costituzione: cfr., ex aliis, Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22397; Cass. civ., sez. un., 6 novembre 1998, n. 11213; Cass. civ., sez. un., 18 aprile 1988, n. 3032).
3. In relazione a quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con devoluzione della controversia al giudice

ordinario, dinanzi al quale il processo può essere riassunto secondo la disciplina della
translatio judicii di cui all'art. 11 c.p.a.

4. In ragione della complessità della questione trattata, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.


 

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e indica il giudice munito di giurisdizione nel giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente Angelo Vitali, Consigliere
Liliana Felleti, Referendario, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 NOV. 2021.