Categoria: 1993
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Tipologia: CCNL
Data firma: 3 maggio 1993
Validità: 01.01.1993 - 31.12.1996
Parti: Associazione Italiana Orafi-Argentieri /Confartigianato, Fnaat-Cna, Federazione Nazionale dei Mestieri Artistici e Tradizionali-Casa, Claai e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, la Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Orafi, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

  Sfera di applicazione
Parte prima (Comune)
Art. 1 - Rapporti sindacali
• Premessa

• Osservatori
• Riequilibrio del territorio e mezzogiorno
• Decentramento produttivo
• Governo del mercato del lavoro
• Nota a verbale
Art. 2 - Formazione professionale
Art. 3 - Accordo interconfederale
• Relazioni sindacali
Art. 4 - Sistema contrattuale
• Livello nazionale di categoria

• Livello decentrato di categoria
• Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
o Livello nazionale di categoria
o Indennità di vacanza contrattuale
o Livello decentrato di categoria
o Contrattazione regionale in vigenza del presente CCNL
Art. 5 - Occupazione femminile e pari opportunità
Art. 6 - Delega sindacale
Art. 7 - Protocollo sulle modalità di effettuazione delle ritenute della quota contrattuale ordinaria per attività svolte per la realizzazione del testo contrattuale e sua diffusione
Art. 8 - Permessi retribuiti per cariche sindacali
Art. 9 - Diritto di assemblea
Art. 10 - Lavoratori studenti
Art. 11 - Diritto allo studio
Art. 12 - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 13 - Ambiente di lavoro
Art. 14 - Periodo di prova
Art. 15 - Classificazione dei lavoratori
A) Mobilità professionale
B) Declaratorie, profili professionali ed esemplificazioni
Art. 16 - Ex indennità di contingenza
Art. 17 - Definizione delle voci retributive
Art. 18 - Incrementi retributivi
• Tabella A)
• Tabella B)
• Una tantum
Art. 19 - Orario di lavoro
1) Lavori a turni.
2) Ex festività.
Art. 20 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 21 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 22 - Riposo settimanale
Art. 23 - Lavoro a tempo parziale
Art. 24 - Contratto a tempo determinato
Art. 25 - Tirocinio
Art. 26 - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria
Art. 27 - Molestie sessuali
Art. 28 - Provvedimenti disciplinari
Art. 29 - Ammonizioni, multe e sospensioni
Art. 30 - Licenziamento per mancanze
Art. 31 - Reclami sulla retribuzione
Art. 32 - Controversie
Art. 33 - Cessione - Trasformazione - Trapasso - Cessazione e fallimento dell'impresa
Art. 34 - Indennità in caso di morte
Art. 35 - Previdenza complementare
Art. 36 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 37 - Enti bilaterali
  Art. 38 - Decorrenza e durata
Parte II - Operai

Art. 1 - Assunzioni
Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Festività
Art. 4 - Apprendistato
Art. 5 - Sospensione del lavoro
Art. 6 - Lavoro a cottimo
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Gratifica natalizia
Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 10 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 11 - Indumenti di lavoro
Art. 12 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio
Art. 13 - Congedo matrimoniale
Art. 14 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 15 - Servizio militare
Art. 16 - Divieti
Art. 17 - Assenze
Art. 18 - Permessi
Art. 19 - Consegna e conservazione degli utensili personali
Art. 20 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 21 - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto
Parte III - Impiegati

Art. 1 - Assunzioni
Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Festività
Art. 4 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 5 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 6 - Ferie
Art. 7 - Tredicesima mensilità
Art. 8 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 9 - Congedo matrimoniale
Art. 10 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 11 - Servizio militare
Art. 12 - Doveri dell'impiegato
Art. 13 - Assenze e permessi
Art. 14 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 15 - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto
Art. 16 - Certificato di lavoro
Art. 17 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 18 - Trattamento in caso di temporanea sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro
Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende artigiane orafe ed argentiere per gli assunti dal 24.1.89
Art. 1. - Norme generali
Art. 2. - Periodo di prova
Art. 3. - Tirocinio presso diverse imprese
Art. 4. - Durata del tirocinio e relativo inquadramento
Art. 5. - Retribuzione
Art. 6. - Apprendisti assunti con età superiore a 20 anni e fino a 23 anni
Art. 7. - Malattia e infortuni
Art. 8. - Ferie
Art. 9. - Gratifica natalizia
Art. 10. - Insegnamento complementare
Art. 11. - Attribuzione della qualifica
Dichiarazione delle parti
Archivio leggi e archivio contratti.
Legge 1982/297
Accordo interconfederale del 21/12/93
Legge 1990/108

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane Orafe Argentiere ed affini stipulato il 3 maggio 1993

Tra Associazione Italiana Orafi - Argentieri (Confartigianato) [...] con l'assistenza della Confartigianato [...], Fnaat (Cna) [...] con l'assistenza per la Cna [...], la Federazione Nazionale dei Mestieri Artistici e Tradizionali della Casa [...] con l'assistenza del Segretario Confederale [...] e con l'intervento della Federazione Nazionale dei Mestieri Artistici e Tradizionali [...], la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (Claai) [...] e la Fim-Cisl [...], la Fiom-Cgil [...], la Uilm-Uil Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici [...]

Sfera di applicazione
Per impresa artigiana orafa, argentiera, della bigiotteria e della orologeria ed affini si intende quella avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.1985 n. 443, nonché dal D.P.R. 8 giugno 1964 n. 537 punto 4° e successive modifiche, relativo ai mestieri artistici tradizionali, appartenenti al settore orafi, argentieri ed affini.
Il presente contratto si applica:
1) ai laboratori appartenenti tradizionalmente al settore orafo, argentiero, affini destinati alla lavorazione dei metalli preziosi, nonché alla riparazione e costruzione di manufatti dei quali le parti metalliche (metalli preziosi) richiedono la maggiore quantità di lavoro;
2) alle lavorazioni eseguite su metalli e leghe di metalli pregiati;
3) ai riparatori di orologi.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano tra le imprese artigiane orafe, argentiere ed affini, regolate dal presente contratto i seguenti laboratori:
- Orafi
- Argentieri
- Cassai
- Incisori
- Incastonatori
- Bigiottieri
- Smaltatori e miniaturisti
- Gioiellieri
- Lavorazione pietre preziose
- Imprese galvaniche che lavorano prevalentemente per il settore orafo/argentiero
- Lavorazione pietre dure.

Parte prima (Comune)
Art. 1 - Rapporti sindacali
Premessa

Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato dei lavoratori, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nel l'economia generale del settore e del Paese, concordano sul sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali, attraverso la realizzazione di un progetto di qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane, l'acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
Le Organizzazioni Artigiane e Fim-Fiom-Uilm concordano sulla istituzione di un sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e livelli attraverso specifiche modalità, persegua l'obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive organizzazioni e lo sviluppo di una più puntuale ed incisiva cultura sindacale che veda nel reciproco confronto uno strumento fondamentale di sviluppo dell'artigianato.

Osservatori
Le parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti di partecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali all'acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttive, i processi legislativi ed amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese artigiane orafe ed argentiere.
Pertanto le parti individuano nella costituzione dell'"Osservatorio Nazionale" e degli "Osservatori Regionali" strumenti utili a favorire anche il funzionamento della struttura contrattuale prevista dal presente CCNL, rappresentando altresì un momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte di politica economica ed industriale.
Quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza, gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree sistema).
Compiti degli osservatori saranno l'acquisizione di informazioni, anche attingendo dagli enti bilaterali, e l'esame su:
- le prospettive produttive del settore; le tendenze di fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l'andamento degli investimenti e delle commesse; il lavoro decentrato alle imprese artigiane divise per settore, con riferimento ai tipi di lavorazione; la consistenza del settore; le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;
- l'andamento globale dell'occupazione, con dati disaggregati, ove possibile, per classi d'età, sesso, qualifiche e per i diversi comparti, specificando le tendenze evolutive previsionali;
- il mercato del lavoro, con particolare riferimento ai CFL, al part-time, all'occupazione femminile, all'apprendistato;
- l'esame delle problematiche inerenti le pari opportunità;
- l'andamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione, all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai regimi di orario;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento di enti pubblici;
- esame dei finanziamenti pubblici al sistema delle imprese;
- esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione professionale regionale, finalizzato ad un diretto intervento delle parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro;
- esame delle problematiche dell'artigianato orafo artistico;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati, ecc.
Gli osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche.
L'Osservatorio Nazionale verrà costituito entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo a incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della prima riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la programmazione dell'attività.

Decentramento produttivo
Le parti si impegnano al confronto ed all'esame congiunto, a livello nazionale, regionale, territoriale, interessati, dove se ne rilevi la necessità, per definire iniziative coordinate atte a verificare e garantire la continuità del flusso delle commesse per le aziende di lavorazione per conto terzi e ad attuare iniziative per lo sviluppo della pluricommittenza anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nelle aziende artigiane.
L'incontro avverrà su richiesta scritta di una delle parti.
Almeno una volta all'anno si procederà alla verifica sulla effettiva applicazione delle leggi vigenti sul lavoro a domicilio e all'esame delle relative condizioni economiche e normative dei lavoratori.
Tale verifica si avvarrà, oltre che delle informazioni che le parti possono attingere dalle Commissioni Provinciali previste dalla L.887/73, dei dati forniti dalle Organizzazioni Artigiane stipulanti sulle imprese che utilizzano lavoro a domicilio, delle valutazioni di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno e sui prevedibili riflessi sull'occupazione.

Nota a verbale
Le parti concordano che l'acquisizione dei dati e/o delle informazioni non comporta alcuna procedura a livello delle singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale. In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale. Lo spirito del confronto e dell'esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.

Art. 2 - Formazione professionale
Al fine di favorire e promuovere in accordo con l'Ente regione, o con l'Ente locale a livello territoriale, corsi di formazione professionale alla cui impostazione e gestione partecipino le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, le parti si incontreranno a livello regionale, almeno una volta all'anno, per valutare i settori e i mestieri per i quali ci sia richiesta di manodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali settori o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi.
Sulla base degli esiti degli incontri suddetti, verranno presentati all'Ente regione o all'Ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità ed i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione teorica da effettuarsi a carico della Regione o dell'Ente locale ed un certo numero di ore di formazione pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro tra l'impresa nella quale si effettuano ed i giovani che frequentano il corso.
Le Organizzazioni artigiane si impegnano ad indicare le imprese disponibili a mettere a disposizione i propri locali e le proprie attrezzature per la suddetta formazione pratica.
Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese presso le quali hanno effettuato la formazione pratica.
L'attestato di qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un periodo di occupazione di sei mesi nei quali il giovane è considerato tirocinante ai sensi della L.14.11.1967, n.1146.
Laddove, a livello regionale sia stata data attuazione a quanto previsto dall'Accordo interconfederale del febbraio 1993 in materia di formazione professionale, la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo dovrà essere opportunamente armonizzata.

Art. 3 - Accordo interconfederale
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale del 21.7.1988 per gli istituti previsti, anche a modifica delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite.

Art. 4 - Sistema contrattuale
Livello nazionale di categoria

Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria
- sistema di classificazione
- retribuzione
- durata del lavoro
- normative sulle condizioni di lavoro
- azioni positive per le pari opportunità
- altre materie tipiche dei CCNL
- costituzione di eventuali fondi di categoria.

Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture , l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai CCNL di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.

Art. 9 - Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
[...]

Art. 13 - Ambiente di lavoro
I lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse all'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e all'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica nell'ambiente di lavoro; pertanto le parti si impegnano ad operare affinché l'azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro a ciò preposti trovi attuazione anche nell'ambiente di lavoro delle imprese artigiane.
I lavoratori mediante i rappresentanti di cui all'art. 3 su richiesta delle maestranze hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute a loro integrità fisica.
Per concordare ogni intervento in materia di prevenzione e di igiene ambientale nelle imprese artigiane, le parti si incontreranno a livello provinciale e regionale.
Tali incontri, che si terranno di norma una volta all'anno su richiesta di una delle parti, tenderanno alla stesura delle mappe di rischio locali e alla determinazione dei relativi interventi dei servizi alla prevenzione.
L'attuazione degli interventi concordati è di competenza dei servizi di igiene e di sicurezza del lavoro e di prevenzione abilitati anche mediante stipula di apposite convenzioni.
Le Confederazioni artigiane si impegnano a promuovere iniziative atte a favorire le conoscenze relative alle sostanze usate nelle lavorazioni artigiane in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.

Art. 19 - Orario di lavoro
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario viene fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.

1) Lavori a turni.
Per le lavorazioni a turni avvicendati, viene istituita una fermata nel corso del turno di 30 minuti retribuiti per la consumazione del pasto, valida anche per i minori, ai sensi dell'art. 20 della Legge 17.10.1967 n. 977.

Art. 20 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 152 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, entro un periodo di sei mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Le parti convengono che a decorrere dall'1/1/1989 l'indennità pari a 16 ore annue prevista dal medesimo articolo, 9° comma, CCNL 18/7/1984, venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale.
Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore.
Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 48 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore.

Art. 21 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 19.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento, di effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di ore 230 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito.
Il riposo compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo trimestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali.
Comunque il recupero sopra citato non potrà essere inferiore ad una giornata.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 3 parte operai e parte impiegati.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[...]
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (lunedì-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario, nella giornata di sabato: il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per le prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore tutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.

Art. 22 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.

Art. 27 - Molestie sessuali
Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto sul lavoro.
Per molestia sessuale s'intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, inclusi atteggiamenti molesti di tipo visivo o verbale.
I datori di lavoro adotteranno tutte le misure utili ad evitare comportamenti importuni, offensivi o insistenti, derivanti da molestie o ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal pieno rispetto della dignità di donne e uomini.
Spetta ai comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di promozione di pari opportunità - il compito di organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i singoli casi ed individuare comportamenti e percorsi idonei.

Art. 29 - Ammonizioni, multe e sospensioni
Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno infitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o ai materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcooliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidività verrà inflitta la sospensione.

Art. 30 - Licenziamento per mancanze
L'azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso del lavoratore con la motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto, nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[…]
- rissa all'interno dell'impresa, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
- trafugamento di disegno, di utensili o di altri oggetti di proprietà dell'impresa;
[…]
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa, senza autorizzazione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[…]
- Recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 29, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo.
[…]

Art. 32 - Controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti Associazioni Sindacali Territoriali degli Artigiani e dei Lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del contratto, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, la vertenza sarà demandata all'esame delle parti stipulanti il presente contratto.

Art. 37 - Enti bilaterali
Le parti stipulanti il presente CCNL, sulla base dell'Accordo Interconfederale 3 agosto - 3 dicembre 1992 si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per esaminare le possibilità e le opportunità di costituire appositi fondi di categoria da collocare all'interno degli Enti Bilaterali.

Parte II - Operai
Art. 1 - Assunzioni

[…]
Prima dell'assunzione l'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa.
[…]

Art. 4 - Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio all'accordo che viene allegato al presente contratto.

Art. 6 - Lavoro a cottimo
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]

Art. 7 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie per le giornate di ferie oltre le tre settimane, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione.
[…]

Art. 10 - Igiene e sicurezza del lavoro
Per l'igiene e la sicurezza del lavoro valgono le norme di legge.

Art. 11 - Indumenti di lavoro
Al lavoratore che in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso l'impresa.

Art. 14 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 19 - Consegna e conservazione degli utensili personali
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve farne richiesta al proprio datore di lavoro.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatagli senza autorizzazione.
Qualsiasi variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'impresa di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
[…]

Parte III - Impiegati
Art. 6 - Ferie

[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, l'impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie per giornate di ferie oltre le 15, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 10 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 12 - Doveri dell'impiegato
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'applicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 17 - Igiene e sicurezza del lavoro
Le imprese manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'illuminazione, la pulizia, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come, nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione degli impiegati i mezzi protettivi e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende artigiane orafe ed argentiere per gli assunti dal 24.1.89

Art. 1. - Norme generali
La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato orafo ed argentiero è regolata dalle norme di legge, dall'accordo interconfederale del 21 dicembre 1983 e dalle disposizioni della presente regolamentazione.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dalla suddetta regolamentazione, valgono per gli apprendisti le norme del presente CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese orafe ed argentiere.

Art. 3. - Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente regolamentazione purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

Art. 4. - Durata del tirocinio e relativo inquadramento
La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in relazione ai gruppi di appartenenza come di seguito indicato:
Gruppo 1 (lavorazioni ad alto contenuto professionale) durata 5 anni
Gruppo 2 (lavorazioni a medio contenuto professionale) durata 3 anni.
Fanno parte del primo gruppo tutti gli apprendisti del settore orafo-argentiero, ad esclusione di quelli addetti esclusivamente a lavorazioni meccanizzate che vanno inseriti nel secondo gruppo.
Le predette durate vengono ridotte di 6 mesi qualora l'apprendista abbia terminato il 2° anno di frequenza a corsi o scuole professionali parificate attinenti alla specifica attività e sia in possesso dell'attestato di frequenza.

Art. 6. - Apprendisti assunti con età superiore a 20 anni e fino a 23 anni
Le parti nel concorde intento di dare applicazione al 5° comma dell'art. 21 della L. 56/87 ed in considerazione delle peculiarità del settore cui si applicano le presenti disposizioni, convengono quanto segue:
a) Elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino al compimento del 23° anno di età per i profili professionali elencati di seguito:
- incisori
- incassatori
- cesellatori
- miniaturisti
- modellisti
- montatori
- pulitori
- preparatori.
b) In sede regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, le parti potranno concordare ulteriori figure professionali alle quali applicare l'elevazione dell'età di assunzione nei limiti predetti. Nella stessa sede le parti potranno verificare la possibilità di elevare l'età di assunzione fino a 29 anni per giovani inabili.
[…]
Alla luce di quanto espresso in premessa le parti concordano di procedere all'ingresso dei lavoratori per le figure e nei limiti di età di cui al presente articolo, esclusivamente facendo ricorso all'apprendistato e non anche attraverso i contratti di formazione e lavoro. L'esclusione del ricorso al CFL per detti lavoratori non sarà operante qualora non risulti ammissibile il rapporto di apprendistato di cui alla legge 56/87 articolo 21, 5° comma.
La presente normativa decorre a tutti gli effetti dal 24.1.89.

Art. 8. - Ferie
A norma dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955 n. 25 agli apprendisti di età non superiore ai 16 anni verrà concesso per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito di 30 giorni di calendario ed agli apprendisti che abbiano superato il sedicesimo anno di età le ferie saranno adeguate a quelle degli operai con un minimo di 4 (quattro) settimane all'anno (160 ore).

Art. 10. - Insegnamento complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi dell'art. 17 del regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956 n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare verranno concesse 4 ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi.
Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro di cui all'art. 16 (parte prima comune) fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.

Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.