Tipologia: CCNL
Data firma: 3 maggio 1993
Validità: 01.01.1993 - 31.12.1996
Parti:
Associazione Italiana Orafi-Argentieri /Confartigianato, Fnaat-Cna, Federazione
Nazionale dei Mestieri Artistici e Tradizionali-Casa, Claai e Fim-Cisl,
Fiom-Cgil, la Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici,
Orafi, Artigianato
Fonte: CNEL
Sommario:
Sfera di applicazione Parte prima (Comune) Art. 1 - Rapporti sindacali Premessa Osservatori Riequilibrio del territorio e mezzogiorno Decentramento produttivo Governo del mercato del lavoro Nota a verbale Art. 2 - Formazione professionale Art. 3 - Accordo interconfederale Relazioni sindacali Art. 4 - Sistema contrattuale Livello nazionale di categoria Livello decentrato di categoria Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati o Livello nazionale di categoria o Indennità di vacanza contrattuale o Livello decentrato di categoria o Contrattazione regionale in vigenza del presente CCNL Art. 5 - Occupazione femminile e pari opportunità Art. 6 - Delega sindacale Art. 7 - Protocollo sulle modalità di effettuazione delle ritenute della quota contrattuale ordinaria per attività svolte per la realizzazione del testo contrattuale e sua diffusione Art. 8 - Permessi retribuiti per cariche sindacali Art. 9 - Diritto di assemblea Art. 10 - Lavoratori studenti Art. 11 - Diritto allo studio Art. 12 - Tutela dei licenziamenti individuali Art. 13 - Ambiente di lavoro Art. 14 - Periodo di prova Art. 15 - Classificazione dei lavoratori A) Mobilità professionale B) Declaratorie, profili professionali ed esemplificazioni Art. 16 - Ex indennità di contingenza Art. 17 - Definizione delle voci retributive Art. 18 - Incrementi retributivi Tabella A) Tabella B) Una tantum Art. 19 - Orario di lavoro 1) Lavori a turni. 2) Ex festività. Art. 20 - Flessibilità dell'orario di lavoro Art. 21 - Lavoro straordinario, notturno e festivo Art. 22 - Riposo settimanale Art. 23 - Lavoro a tempo parziale Art. 24 - Contratto a tempo determinato Art. 25 - Tirocinio Art. 26 - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria Art. 27 - Molestie sessuali Art. 28 - Provvedimenti disciplinari Art. 29 - Ammonizioni, multe e sospensioni Art. 30 - Licenziamento per mancanze Art. 31 - Reclami sulla retribuzione Art. 32 - Controversie Art. 33 - Cessione - Trasformazione - Trapasso - Cessazione e fallimento dell'impresa Art. 34 - Indennità in caso di morte Art. 35 - Previdenza complementare Art. 36 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto Art. 37 - Enti bilaterali |
Art. 38 - Decorrenza e durata Parte II - Operai Art. 1 - Assunzioni Art. 2 - Documenti Art. 3 - Festività Art. 4 - Apprendistato Art. 5 - Sospensione del lavoro Art. 6 - Lavoro a cottimo Art. 7 - Ferie Art. 8 - Gratifica natalizia Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità Art. 10 - Igiene e sicurezza del lavoro Art. 11 - Indumenti di lavoro Art. 12 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio Art. 13 - Congedo matrimoniale Art. 14 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio Art. 15 - Servizio militare Art. 16 - Divieti Art. 17 - Assenze Art. 18 - Permessi Art. 19 - Consegna e conservazione degli utensili personali Art. 20 - Preavviso di licenziamento e dimissioni Art. 21 - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto Parte III - Impiegati Art. 1 - Assunzioni Art. 2 - Documenti Art. 3 - Festività Art. 4 - Aumenti periodici di anzianità Art. 5 - Indennità maneggio denaro - Cauzione Art. 6 - Ferie Art. 7 - Tredicesima mensilità Art. 8 - Trattamento di malattia ed infortunio Art. 9 - Congedo matrimoniale Art. 10 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio Art. 11 - Servizio militare Art. 12 - Doveri dell'impiegato Art. 13 - Assenze e permessi Art. 14 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni Art. 15 - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto Art. 16 - Certificato di lavoro Art. 17 - Igiene e sicurezza del lavoro Art. 18 - Trattamento in caso di temporanea sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende artigiane orafe ed argentiere per gli assunti dal 24.1.89 Art. 1. - Norme generali Art. 2. - Periodo di prova Art. 3. - Tirocinio presso diverse imprese Art. 4. - Durata del tirocinio e relativo inquadramento Art. 5. - Retribuzione Art. 6. - Apprendisti assunti con età superiore a 20 anni e fino a 23 anni Art. 7. - Malattia e infortuni Art. 8. - Ferie Art. 9. - Gratifica natalizia Art. 10. - Insegnamento complementare Art. 11. - Attribuzione della qualifica Dichiarazione delle parti Archivio leggi e archivio contratti. Legge 1982/297 Accordo interconfederale del 21/12/93 Legge 1990/108 |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori
dipendenti delle imprese artigiane Orafe Argentiere ed affini stipulato il 3
maggio 1993
Tra Associazione Italiana Orafi - Argentieri (Confartigianato)
[...] con l'assistenza della Confartigianato [...], Fnaat (Cna) [...] con
l'assistenza per la Cna [...], la Federazione Nazionale dei Mestieri Artistici e
Tradizionali della Casa [...] con l'assistenza del Segretario Confederale [...]
e con l'intervento della Federazione Nazionale dei Mestieri Artistici e
Tradizionali [...], la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane
Italiane (Claai) [...] e la Fim-Cisl [...], la Fiom-Cgil [...], la Uilm-Uil
Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici [...]
Sfera di applicazione
Per impresa artigiana orafa, argentiera, della bigiotteria e della orologeria ed
affini si intende quella avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.1985 n.
443, nonché dal D.P.R. 8 giugno 1964 n. 537 punto 4° e successive modifiche,
relativo ai mestieri artistici tradizionali, appartenenti al settore orafi,
argentieri ed affini.
Il presente contratto si applica:
1) ai laboratori appartenenti tradizionalmente al settore orafo, argentiero,
affini destinati alla lavorazione dei metalli preziosi, nonché alla riparazione
e costruzione di manufatti dei quali le parti metalliche (metalli preziosi)
richiedono la maggiore quantità di lavoro;
2) alle lavorazioni eseguite su metalli e leghe di metalli pregiati;
3) ai riparatori di orologi.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano tra le imprese artigiane orafe,
argentiere ed affini, regolate dal presente contratto i seguenti laboratori:
- Orafi
- Argentieri
- Cassai
- Incisori
- Incastonatori
- Bigiottieri
- Smaltatori e miniaturisti
- Gioiellieri
- Lavorazione pietre preziose
- Imprese galvaniche che lavorano prevalentemente per il settore orafo/argentiero
- Lavorazione pietre dure.
Parte prima (Comune)
Art. 1 - Rapporti sindacali
Premessa
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia
dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte
responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro
organizzazioni e del sindacato dei lavoratori, le parti, valutata l'importanza
che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nel l'economia generale
del settore e del Paese, concordano sul sistema di rapporti sindacali che
tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più
approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato,
finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli
occupazionali, attraverso la realizzazione di un progetto di qualificazione e
sviluppo delle imprese artigiane, l'acquisizione di tecnologie più avanzate ed
il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
Le Organizzazioni Artigiane e Fim-Fiom-Uilm concordano sulla istituzione di un
sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e
livelli attraverso specifiche modalità, persegua l'obiettivo di realizzare un
miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive organizzazioni e lo
sviluppo di una più puntuale ed incisiva cultura sindacale che veda nel
reciproco confronto uno strumento fondamentale di sviluppo dell'artigianato.
Osservatori
Le parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti di
partecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali all'acquisizione di
dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttive, i processi
legislativi ed amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese artigiane
orafe ed argentiere.
Pertanto le parti individuano nella costituzione dell'"Osservatorio Nazionale" e
degli "Osservatori Regionali" strumenti utili a favorire anche il funzionamento
della struttura contrattuale prevista dal presente CCNL, rappresentando altresì
un momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte
di politica economica ed industriale.
Quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza, gli osservatori
possono essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia
giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree
sistema).
Compiti degli osservatori saranno l'acquisizione di informazioni, anche
attingendo dagli enti bilaterali, e l'esame su:
- le prospettive produttive del settore; le tendenze di fondo registrate e
prevedibili per quanto riguarda l'andamento degli investimenti e delle commesse;
il lavoro decentrato alle imprese artigiane divise per settore, con riferimento
ai tipi di lavorazione; la consistenza del settore; le trasformazioni e/o i
nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e
le relative scelte di politica economica;
- l'andamento globale dell'occupazione, con dati disaggregati, ove possibile,
per classi d'età, sesso, qualifiche e per i diversi comparti, specificando le
tendenze evolutive previsionali;
- il mercato del lavoro, con particolare riferimento ai CFL, al part-time,
all'occupazione femminile, all'apprendistato;
- l'esame delle problematiche inerenti le pari opportunità;
- l'andamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione,
all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai regimi di
orario;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di
legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare,
anche con il coinvolgimento di enti pubblici;
- esame dei finanziamenti pubblici al sistema delle imprese;
- esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione professionale
regionale, finalizzato ad un diretto intervento delle parti in funzione delle
esigenze produttive e del mercato del lavoro;
- esame delle problematiche dell'artigianato orafo artistico;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione
tecnologica;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di
informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di
ricerca pubblici e privati, ecc.
Gli osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la
possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse,
definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per
lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche.
L'Osservatorio Nazionale verrà costituito entro sei mesi dalla stipula del
presente CCNL e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo a incontri per
la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della prima riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la
programmazione dell'attività.
Decentramento produttivo
Le parti si impegnano al confronto ed all'esame congiunto, a livello nazionale,
regionale, territoriale, interessati, dove se ne rilevi la necessità, per
definire iniziative coordinate atte a verificare e garantire la continuità del
flusso delle commesse per le aziende di lavorazione per conto terzi e ad attuare
iniziative per lo sviluppo della pluricommittenza anche al fine di salvaguardare
i livelli occupazionali nelle aziende artigiane.
L'incontro avverrà su richiesta scritta di una delle parti.
Almeno una volta all'anno si procederà alla verifica sulla effettiva
applicazione delle leggi vigenti sul lavoro a domicilio e all'esame delle
relative condizioni economiche e normative dei lavoratori.
Tale verifica si avvarrà, oltre che delle informazioni che le parti possono
attingere dalle Commissioni Provinciali previste dalla L.887/73, dei dati
forniti dalle Organizzazioni Artigiane stipulanti sulle imprese che utilizzano
lavoro a domicilio, delle valutazioni di carattere previsionale sull'andamento
del fenomeno e sui prevedibili riflessi sull'occupazione.
Nota a verbale
Le parti concordano che l'acquisizione dei dati e/o delle informazioni non
comporta alcuna procedura a livello delle singole imprese e che le stesse non
saranno oggetto di esame individuale. In riferimento a quanto sopra resta
salvaguardato il vincolo del segreto professionale. Lo spirito del confronto e
dell'esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di
valutazioni comuni.
Art. 2 - Formazione professionale
Al fine di favorire e promuovere in accordo con l'Ente regione, o con l'Ente
locale a livello territoriale, corsi di formazione professionale alla cui
impostazione e gestione partecipino le Organizzazioni Sindacali firmatarie del
presente CCNL, le parti si incontreranno a livello regionale, almeno una volta
all'anno, per valutare i settori e i mestieri per i quali ci sia richiesta di
manodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali settori o
mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi.
Sulla base degli esiti degli incontri suddetti, verranno presentati all'Ente
regione o all'Ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da
effettuarsi, definendo la durata, le modalità ed i programmi. I corsi dovranno
prevedere un determinato numero di ore di formazione teorica da effettuarsi a
carico della Regione o dell'Ente locale ed un certo numero di ore di formazione
pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto.
Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro tra
l'impresa nella quale si effettuano ed i giovani che frequentano il corso.
Le Organizzazioni artigiane si impegnano ad indicare le imprese disponibili a
mettere a disposizione i propri locali e le proprie attrezzature per la suddetta
formazione pratica.
Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità
occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese presso
le quali hanno effettuato la formazione pratica.
L'attestato di qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un
periodo di occupazione di sei mesi nei quali il giovane è considerato
tirocinante ai sensi della L.14.11.1967, n.1146.
Laddove, a livello regionale sia stata data attuazione a quanto previsto
dall'Accordo interconfederale del febbraio 1993 in materia di formazione
professionale, la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo
dovrà essere opportunamente armonizzata.
Art. 3 - Accordo interconfederale
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo
Interconfederale del 21.7.1988 per gli istituti previsti, anche a
modifica delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso
sostituite.
Art. 4 - Sistema contrattuale
Livello nazionale di categoria
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le
materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi
settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno
dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria
- sistema di classificazione
- retribuzione
- durata del lavoro
- normative sulle condizioni di lavoro
- azioni positive per le pari opportunità
- altre materie tipiche dei CCNL
- costituzione di eventuali fondi di categoria.
Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle
organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà
regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che
tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata
attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di
settore, su esplicita delega delle strutture , l'esercizio della titolarità
contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali,
ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale
non previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la relativa
trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle
strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai CCNL di riferimento,
le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano
comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.
Art. 9 - Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi
retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le
assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
[...]
Art. 13 - Ambiente di lavoro
I lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse all'applicazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e
all'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica
nell'ambiente di lavoro; pertanto le parti si impegnano ad operare affinché
l'azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro a ciò preposti trovi
attuazione anche nell'ambiente di lavoro delle imprese artigiane.
I lavoratori mediante i rappresentanti di cui all'art. 3 su richiesta delle
maestranze hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la
loro salute a loro integrità fisica.
Per concordare ogni intervento in materia di prevenzione e di igiene ambientale
nelle imprese artigiane, le parti si incontreranno a livello provinciale e
regionale.
Tali incontri, che si terranno di norma una volta all'anno su richiesta di una
delle parti, tenderanno alla stesura delle mappe di rischio locali e alla
determinazione dei relativi interventi dei servizi alla prevenzione.
L'attuazione degli interventi concordati è di competenza dei servizi di igiene e
di sicurezza del lavoro e di prevenzione abilitati anche mediante stipula di
apposite convenzioni.
Le Confederazioni artigiane si impegnano a promuovere iniziative atte a favorire
le conoscenze relative alle sostanze usate nelle lavorazioni artigiane in
relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.
Art. 19 - Orario di lavoro
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario viene fissata in
40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore
giornaliere dal lunedì al venerdì.
1) Lavori a turni.
Per le lavorazioni a turni avvicendati, viene istituita una fermata nel corso
del turno di 30 minuti retribuiti per la consumazione del pasto, valida anche
per i minori, ai sensi dell'art. 20 della Legge 17.10.1967 n. 977.
Art. 20 - Flessibilità
dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di
contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro
connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario
contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità
dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà
realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento
dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo
di 152 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, entro un
periodo di sei mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari
entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la
retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di
superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la
maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire
congiuntamente per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati
salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Le parti convengono che a decorrere dall'1/1/1989 l'indennità pari a 16 ore
annue prevista dal medesimo articolo, 9° comma, CCNL 18/7/1984, venga di norma
fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno
utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze
tecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di
contrazione dell'attività aziendale.
Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno
utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte
inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore.
Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore
alle 48 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la
flessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore.
Art. 21 - Lavoro
straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui
all'art. 19.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può
rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento, di effettuare il lavoro
straordinario, notturno e festivo.
È considerato il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10
settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di
ore 230 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero
nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito.
Il riposo compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo
trimestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali.
Comunque il recupero sopra citato non potrà essere inferiore ad una giornata.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del
mattino. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei
giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 3 parte operai e
parte impiegati.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli
operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[...]
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni
(lunedì-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario, nella giornata di sabato: il
lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata
superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per le
prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore tutte le ore
successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.
Art. 22 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale
coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica, godranno
il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana, che deve
essere prefissato.
Art. 27 - Molestie sessuali
Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa
alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto
sul lavoro.
Per molestia sessuale s'intende ogni comportamento indesiderato a connotazione
sessuale che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro,
inclusi atteggiamenti molesti di tipo visivo o verbale.
I datori di lavoro adotteranno tutte le misure utili ad evitare comportamenti
importuni, offensivi o insistenti, derivanti da molestie o ricatti sessuali, e a
garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal pieno rispetto della dignità
di donne e uomini.
Spetta ai comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di promozione
di pari opportunità - il compito di organizzare iniziative di sensibilizzazione
su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i singoli casi ed
individuare comportamenti e percorsi idonei.
Art. 29 - Ammonizioni,
multe e sospensioni
Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno infitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[
]
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con
negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o ai materiale di
lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcooliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto
di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina,
alla morale, all'igiene e alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidività verrà inflitta la sospensione.
Art. 30 - Licenziamento per
mancanze
L'azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso del lavoratore con la
motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto, nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[
]
- rissa all'interno dell'impresa, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con
colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
- trafugamento di disegno, di utensili o di altri oggetti di proprietà
dell'impresa;
[
]
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa, senza autorizzazione, di
oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[
]
- Recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 29, quando siano
stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo.
[
]
Art. 32 - Controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate,
qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa
dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle
competenti Associazioni Sindacali Territoriali degli Artigiani e dei Lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del contratto, prima di
adire l'Autorità Giudiziaria, la vertenza sarà demandata all'esame delle parti
stipulanti il presente contratto.
Art. 37 - Enti bilaterali
Le parti stipulanti il presente CCNL, sulla base dell'Accordo Interconfederale 3
agosto - 3 dicembre 1992 si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per
esaminare le possibilità e le opportunità di costituire appositi fondi di
categoria da collocare all'interno degli Enti Bilaterali.
Parte II - Operai
Art. 1 - Assunzioni
[
]
Prima dell'assunzione l'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte
del medico di fiducia dell'impresa.
[
]
Art. 4 - Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio all'accordo che viene allegato
al presente contratto.
Art. 6 - Lavoro a cottimo
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a
cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[
]
Art. 7 - Ferie
[
]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della
lavorazione ed in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento
delle ferie per le giornate di ferie oltre le tre settimane, è peraltro ammessa
la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa
retribuzione.
[
]
Art. 10 - Igiene e
sicurezza del lavoro
Per l'igiene e la sicurezza del lavoro valgono le norme di legge.
Art. 11 - Indumenti di lavoro
Al lavoratore che in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia
necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve
essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione
presso l'impresa.
Art. 14 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[
]
Art. 19
- Consegna e conservazione degli utensili personali
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve
farne richiesta al proprio datore di lavoro.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed
in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il
servizio.
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli
attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto è a
lui affidato.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in
questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatagli senza
autorizzazione.
Qualsiasi variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'impresa di
rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
[
]
Parte III - Impiegati
Art. 6 - Ferie
[
]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda ed in
via del tutto eccezionale, l'impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie
per giornate di ferie oltre le 15, è peraltro ammessa la sostituzione del
godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla
retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[
]
Art. 10 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[
]
Art. 12 - Doveri dell'impiegato
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
all'applicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[
]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni
assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le
disposizioni impartite dai superiori;
[
]
4) avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui
affidati.
Art. 17 - Igiene e
sicurezza del lavoro
Le imprese manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo
da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'illuminazione,
la pulizia, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così
come, nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione degli
impiegati i mezzi protettivi e saranno osservate le norme circa la consumazione
del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di
nocività.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre
disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.
Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende
artigiane orafe ed argentiere per gli assunti dal 24.1.89
Art. 1. - Norme generali
La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato orafo ed argentiero è regolata
dalle norme di legge, dall'accordo interconfederale del 21 dicembre 1983 e dalle
disposizioni della presente regolamentazione.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dalla suddetta
regolamentazione, valgono per gli apprendisti le norme del presente CCNL per i
lavoratori dipendenti dalle imprese orafe ed argentiere.
Art. 3. - Tirocinio
presso diverse imprese
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso
altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente
regolamentazione purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e
sempreché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio
precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare
all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei
corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro le imprese rilasceranno
all'apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e
le attività per le quali sono stati effettuati.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi
di tirocinio presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il
precedente periodo è stato interrotto.
Art. 4.
- Durata del tirocinio e relativo inquadramento
La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in relazione ai
gruppi di appartenenza come di seguito indicato:
Gruppo 1 (lavorazioni ad alto contenuto professionale) durata 5 anni
Gruppo 2 (lavorazioni a medio contenuto professionale) durata 3 anni.
Fanno parte del primo gruppo tutti gli apprendisti del settore orafo-argentiero,
ad esclusione di quelli addetti esclusivamente a lavorazioni meccanizzate che
vanno inseriti nel secondo gruppo.
Le predette durate vengono ridotte di 6 mesi qualora l'apprendista abbia
terminato il 2° anno di frequenza a corsi o scuole professionali parificate
attinenti alla specifica attività e sia in possesso dell'attestato di frequenza.
Art. 6. - Apprendisti assunti con età superiore a 20 anni e fino a 23 anni
Le parti nel concorde intento di dare applicazione al 5° comma dell'art. 21
della L. 56/87 ed in considerazione delle peculiarità del settore cui si
applicano le presenti disposizioni, convengono quanto segue:
a) Elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino al compimento del
23° anno di età per i profili professionali elencati di seguito:
- incisori
- incassatori
- cesellatori
- miniaturisti
- modellisti
- montatori
- pulitori
- preparatori.
b) In sede regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo,
le parti potranno concordare ulteriori figure professionali alle quali applicare
l'elevazione dell'età di assunzione nei limiti predetti. Nella stessa sede le
parti potranno verificare la possibilità di elevare l'età di assunzione fino a
29 anni per giovani inabili.
[
]
Alla luce di quanto espresso in premessa le parti concordano di procedere
all'ingresso dei lavoratori per le figure e nei limiti di età di cui al presente
articolo, esclusivamente facendo ricorso all'apprendistato e non anche
attraverso i contratti di formazione e lavoro. L'esclusione del ricorso al CFL
per detti lavoratori non sarà operante qualora non risulti ammissibile il
rapporto di apprendistato di cui alla legge 56/87 articolo 21, 5° comma.
La presente normativa decorre a tutti gli effetti dal 24.1.89.
Art. 8. - Ferie
A norma dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955 n. 25 agli apprendisti di età
non superiore ai 16 anni verrà concesso per ogni anno di servizio un periodo
feriale retribuito di 30 giorni di calendario ed agli apprendisti che abbiano
superato il sedicesimo anno di età le ferie saranno adeguate a quelle degli
operai con un minimo di 4 (quattro) settimane all'anno (160 ore).
Art. 10. - Insegnamento
complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza -
ai sensi dell'art. 17 del regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956 n.
1668 - dei corsi di istruzione complementare verranno concesse 4 ore settimanali
retribuite per tutta la durata dei corsi stessi.
Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro di cui all'art. 16 (parte prima
comune) fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.
Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di
Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali
la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.