Categoria: 1994
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Tipologia: Contratto nazionale apprendistato
Data firma: 20 dicembre 1994
Validità: *
Parti: Ancpl-Lega, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Aicpl-Agci e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Cooperative
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Nota di intenti
Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti
Art. 1 - Norme generali.
Art. 2 - Periodo di prova.
Art. 3 - Tirocinio presso diverse aziende.
Art. 4 - Durata del tirocinio.
• Tabella della durata del periodo di tirocinio
Art. 5 - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria

 

• Tabella delle percentuali di paga base
Art. 6 - Lavoro a cottimo o ad incentivo.
Art. 7 - Orario di lavoro.
Art. 8 - Ferie.
Art. 9 - Gratifica natalizia.
Art. 10 - Insegnamento complementare.
Art. 11 - Attribuzione della qualifica.
Art. 12 - Inscindibilità.
Art. 13 - Decorrenza.


Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti cooperative

Roma, addì 20 dicembre 1994

Nota di intenti
Le parti valutata l'opportunità di rilanciare l'istituto dell'apprendistato al fine di un maggior utilizzo dello stesso, nell'auspicare una revisione della materia da parte del legislatore, convengono di costituire un gruppo di lavoro per la formulazione di una specifica disciplina concernente detto istituto assumendo come orientamento la normativa concordata per il settore artigiano metalmeccanico.
Nel frattempo concordano di recepire il Contratto Nazionale per la Disciplina dell'apprendistato nell'Industria Metalmeccanica Privata e dell'installazione di Impianti del 14 dicembre 1990, qui riportato.

Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti

Art. 1 - Norme generali.
La disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 1994.
[...]

Art. 3 - Tirocinio presso diverse aziende.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell''assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all'apprendista sarà rilasciato dall'azienda, in caso di risoluzione del rapporto, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
[...]

Art. 4 - Durata del tirocinio.
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall'apprendista in scuole statali o parificate sono stabilite nella tabella seguente.
Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l'apprendista, all'atto dell'assunzione o all'atto del conseguimento del titolo scolastico se conseguito durante il periodo di tirocinio, dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.
Gli apprendisti saranno inquadrati nella 3a categoria professionale alla scadenza dei periodi di tirocinio indicati nella tabella che segue:

Tabella della durata del periodo di tirocinio

Titolo di studio Età di assunzione
  15 16 17 18 19
A) Scuola d'obbligo +  diploma di istituto professionale specifico -- -- 3 mesi 3 mesi 3 mesi
B) Scuola d'obbligo + corso generico di formazione professionale -- 1 anno 1 anno 1 anno 1 anno
C) Scuola elementare + licenza di scuola media unificata 18 mesi 18 mesi 18 mesi 18 mesi 18 mesi

Eventuali scuole o corsi riconosciuti potranno essere dalle parti stipulanti per determinare concordemente la validità ai fini della riduzione del periodo di apprendistato e dell'eventuale incasellamento nei vari gruppi.

Art. 6 - Lavoro a cottimo o ad incentivo.
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzioni in serie.

Art. 7 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.

Art. 8 - Ferie.
A norma dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, agli apprendisti di età non superiore ai 16 anni verrà concesso per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito di 30 giorni di calendario e agli apprendisti che abbiano superato i 16 anni, un periodo feriale retribuito di 20 giorni di calendario.
A partire dal 1° luglio 1974 gli apprendisti di età superiore a 16 anni compiuti matureranno un periodo di ferie pari a quelle dei lavoratori di cui alla Disciplina speciale, Parte prima.
All'apprendista che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetteranno tanti dodicesimi dei periodi suddetti per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
[...]

Art. 10 - Insegnamento complementare.
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi dell'art. 17 del Regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare, sono concesse tre ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro di cui all'art. 7 fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.

Art. 13 - Decorrenza.
Il presente contratto forma parte integrante del Contratto Nazionale 5 luglio 1994 di cui segue le sorti.