Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse


A … omissis…


OGGETTO: decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali". Linee operative.

§1. Premessa
Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 recante "Misure urgenti per il, contenimento dell'epidemia da COVID -19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
■ Il testo del decreto-legge contempla una serie di misure di contenimento, distinguendole in quattro ambiti:
• Adempimento dell’obbligo vaccinale: l'art. 1 stabilisce che l’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell1 infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni previste con circolare del Ministero della salute.
• Estensione dell'obbligo vaccinale a nuove categorie di lavoratori: l’obbligo, già vigente per il personale sanitario e per chi lavora nelle RSA, viene esteso anche al personale non sanitario che lavora nel comparto salute nonché, a partire dal 15 dicembre 2021, al personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture socio sanitarie e degli istituti penitenziari per adulti e minori;
• Istituzione del Green Pass rafforzato: a decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass cd. rafforzato, il quale vale per coloro che sono o vaccinati, oppure guariti. Il certificato verde rinforzato consentirà l’ingresso a strutture alberghiere, cinema, teatri, palestre, impianti sciistici, bar e ristoranti, mentre, i tamponi resteranno efficaci solo per accedere al lavoro (ove non sia previsto l'obbligo vaccinale) e alle attività giudicate essenziali.
• Rafforzamento dei controlli e campagne, promozionali sulla vaccinazione.

§2. Amministrazione penitenziaria: Ambiti di intervento.
Per quanto di diretto interesse di questa Amministrazione, si definiscono le linee operative che attengono alle seguenti aree di intervento:
• Contenuto dell'obbligo vaccinale e destinatari dell'obbligo;
• Modalità di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e del possesso del cd. green pass rafforzato;
• Conseguenze in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale.

§2.1. Contenuti dell'obbligo
L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose ovvero prima dose per il vaccino J & J) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo; da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal Ministero della Salute.
- Ne consegue che le categorie di persone soggette all'obbligo vaccinale dovranno sottoporsi anche alla somministrazione della dose di richiamo.
Ciò dovrà avvenire, considerata la validità della certificazione Covid - 19 ridotta a 9 mesi dalla data dell'ultima somministrazione, in una "finestra" compresa tra i 5 ed i 9 mesi da quella data.
Pertanto la persona soggetta all'obbligo vaccinale che abbia ricevuto ad es. l'ultima somministrazione il giorno 15 giugno 2021, dovrà sottoporsi alla dose di richiamo entro e non oltre il 15 marzo 2022.

§2.2.1 destinatari dell'obbligo vaccinale.
Ai sensi dell'articolo 2, lettera b) e lettera d) del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 che ha esteso la platea dei soggetti destinatari dell'obbligo vaccinale, include fra costoro tutto il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria ovunque presti servizio (in quanto forza di polizia appartenente al comparto sicurezza) nonché tutto il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività1 lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
Con particolare riguardo alla previsione di cui alla lettera d), la scelta del Legislatore nasce dalla considerazione delle particolari condizioni che connotano gli Istituti Penitenziari per Adulti e Minori, strutture per loro natura chiuse nelle quali vi è la convivenza forzosa della popolazione detenuta e la presenza diuturna di lavoratori, dei quali solo gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria rientrano nel Comparto Sicurezza/Difesa.
Dunque, anche gli operatori penitenziari appartenenti alla Carriera Dirigenziale penitenziaria in qualità di Direttori è Vice Direttori, gli operatori appartenenti al Comparto Funzioni Centrali, i cappellani ed i mediatori culturali ed esperti ex art.80 O.P (questi ultimi esercenti attività lavorativa con rapporto libero professionale) sono destinatari dell'obbligo vaccinale a condizione che lavorino negli Istituti Penitenziari per adulti e minori.
Per contro, fermo restando l'obbligo vaccinale per tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, quale che sia la. sede nella quale prestino servizio, per gli altri operatori penitenziari di cui alla lettera d) dell'art.2 del D.L. 26 novembre 2021 n.172 esso non sussiste per l'ipotesi in cui prestino servizio in sedi extra moenia (es. Uffici Dipartimentali, dei Provveditorati Regionali, Scuole ed istituti d'istruzione, etc.).
Ovviamente gli operatori penitenziari (non appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria) in servizio in sedi extra moenia, pur essendo sottratti all'obbligo vaccinale rimangono assoggettati alla disciplina del green pass c.d. base. Si rimanda pertanto integralmente alla circolare n. 0373825 del 12 ottobre 2021.
Per l'ipotesi (invero non infrequente) di operatore penitenziario che presti servizio sia in sedi intra moenia che in sedi extra moenia, si considera prevalente la condizione che comporta l'assoggettamento all'obbligo vaccinale.
Pare opportuno precisare che rientrano tra i destinatari dell'obbligo vaccinale gli Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria attualmente in formazione, anche avuto riguardo alla circostanza che l'attività formativa comprende i tirocini presso le strutture penitenziarie.
Si precisa - sempre con riferimento al personale del Corpo o a di cui alla lettera d) dell'art.2 D.L 172/2021 - che condizioni quali la fruizione del congedo Ordinario, del congedo straordinario, i permessi studiò, etc. non determinando una cesura nel rapporto di lavoro non fanno venir meno l'assoggettamento all'obbligo vaccinale.
Analogamente l'obbligo vaccinale permane in capo agli appartenenti al Corpo che siano distaccati in altre1 sedi anche esterne all'Amministrazione penitenziaria (es. uffici giudiziari, organismi interforze, organismi internazionali) o si avvalgano di istituti giuridici che implicano lo svolgimento di attività connesse allo status di appartenente al Corpo (es. aspettativa sindacale).
Si allega tabella riepilogativa degli istituti giuridici che consentono legittime assenze del personale di Polizia Penitenziaria. Per tutte le ipotesi è indicata la necessità o meno (con SI o NO) di procedere - a decorrere dal 15 dicembre 2021 - all'invito a regolarizzare la propria posizione in ordine all'obbligo vaccinale.
Come si evince dalla tabella allegata, tale necessità non sussiste nell'immediato con riguardo a residuali situazioni di quiescenza del rapporto di lavoro (quelle contrassegnate dal NO).
Coloro i quali fruiscano di questi ultimi istituiti giuridici dovranno comunque, al rientro, ricevere l'invito - con le modalità appresso indicate - ad assolvere all'obbligo vaccinale.
Per il personale della Dirigenza Penitenziaria e per quello, del Comparto funzioni Centrali si richiamano i corrispondenti istituti giuridici, ove compatibili.

§3. Modalità organizzative
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto - legge 26 novembre 2021, n. 172, per ogni sede di servizio, i Direttori Generali del DAP (avvalendosi degli Uffici di Segreteria Affari Generali),i Provveditori Regionali, i Direttori di istituto penitenziario ed i Direttori delle scuole di formazione e degli istituti di istruzione, in quanto responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale sottoposto all'obbligo vaccinale nei termini chiariti al paragrafo precedente, assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1, vale a dire che il personale destinatario dell'obbligo vaccinale, sia effettivamente vaccinato.
Pertanto, ai sensi del primo periodo del successivo art.3 del Decreto Legge in parola, i Direttori Generali, i Provveditori regionali, i Direttori di istituto penitenziario ed i Direttori delle scuole di formazione e degli istituti di istruzione dovranno verificare immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Circa le modalità di tale verifica, si precisa che nei prossimi giorni- in virtù di un emanando D.P.C.M. che disciplinerà la materia - essa potrà essere effettuata per via informatica attraverso le apposite piattaforme messe a disposizione dall'INPS e dal portale Noi PA, piattaforme collegate a loro volta alla Piattaforma Nazionale D.G.C. (Digital Green Certificate) realizzata attraverso l'infrastruttura Tessera Sanitaria e gestita dalla società Sogei Spa per conto del Ministero della salute,, titolare del trattamento dei dati.
Attraverso tali piattaforme ogni Responsabile di struttura potrà verificare la situazione relativa alla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 del personale in servizio nella propria sede.
Occorre evidenziare, tuttavia, che, mentre il collegamento sul portale INPS (Greenpass 50+) consente di comunicare, preventivamente, i codici fiscali del personale effettivamente in servizio in ogni singola sede (indipendentemente dalla posizione lavorativa - distacco, missione, ecc.) e, pertanto, risulta più flessibile, il collegamento tramite NoiPA non consente alcuna modifica dell'elenco del personale come, allo stato, caricato sul portale stesso. Ciò implica che, se in sede vi sono distaccati o anche dipendenti la cui posizione stipendiale non sia stata aggiornata dal MEF, non sarà possibile effettuare il controllo mediante tale collegamento NoiPA.
Il Servizio Informatico Penitenziario della Direzione Generale del Personale e delle Risorse metterà a disposizione, entro breve, una nuova funzionalità sui sistemi SIGP1 e SIGP2 che consentirà a ciascuna unità organizzativa (Uffici Dipartimentali, Provveditorati, Istituti, Scuole) di estrapolare i files contenenti gli elenchi (distinti, tra chi dovrà essere verificato per obbligo vaccinale e chi per Green Pass Base) da caricare sulla piattaforma INPS al fine di consentire le future verifiche.
Si fa riserva di inviare documentazione tecnica di supporto per l'accreditamento sulla piattaforma INPS. Per chi fosse, invece, interessato ad attivare il supporto NoiPA, le istruzioni sono riportate al link https://noipa.mef.gov.it/cl/verifica-green-pass.
Posto che le suddette piattaforme non potranno restituire i dati relativi al personale - soggetto all'obbligo vaccinale prima del 15 dicembre 2021, resta ferma la possibilità per i lavoratori destinatari del suddetto obbligo di esibire spontaneamente copia della propria certificazione verde Covid/19 ai sensi dell'art. 1 comma 5 del decreto legge 127/2021 convertito con legge 165/2021 per essere esonerati - per tutta la durata della relativa validità - dai controlli sul green pass.
A far data dal 15 dicembre 2021, nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i responsabili delle strutture come sopra individuati dovranno invitare, senza indugio e per iscritto, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:
1. documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, oppure
2. attestazione relativa all'omissione¹ o al differimento della stessa;
3. ovvero presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
4. o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1 lett.b di art.2.
Per il personale destinatario dell'obbligo vaccinale assente dal servizio per il quale non sia possibile la diretta consegna dell'invito, esso dovrà essere inviato alla PEC (ove il destinatario ne disponga) o, in mancanza, con raccomandata A.R.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i Direttori Generali, i Provveditori regionali, i Direttori di istituto penitenziario ed i Direttori delle scuole di formazione ed istituti di istruzione dovranno invitare l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della predetta documentazione, accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale ne daranno immediata comunicazione scritta all'interessato.
Resta inteso che nelle more dell'effettuazione della vaccinazione, quanti abbiano presentato richiesta, dovranno comunque esibire una valida certificazione verde Covid 19. (green pass base).

3.1. Strumenti di controllo del green pass e del green pass rafforzato
Con riferimento alla modalità con le quali poter attuare i controlli, resta in vigore quanto previsto con la circolare n. 0373825 del 12 ottobre 2021 in materia di obbligo di esibizione della certificazione verde Covid -19 (c.d. green pass). Dal 6 dicembre 20211'APP1 Verifica C19 risulta aggiornata in maniera tale da riconoscere i due tipi di green pass.
Resta inteso che chi già possiede un green pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare ima nuova certificazione. Sarà l'app verifica C19 a riconoscerne la validità.

§4. Conseguenze del mancato rispetto delle prescrizioni. Trattamento economico e sanzioni.
Per quanto concerne le conseguenze giuridiche, l'art. 2, al comma 5 e comma 6 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 prevede che il personale sottoposto all'obbligo vaccinale sprovvisto di green pass rafforzato venga immediatamente sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa. Non sono previste conseguenze disciplinari ed il rapporto di lavoro è conservato.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Come già illustrato nella circolare n. 0373825 del 12 ottobre 2021 si tratta di qualsiasi componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo; accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. Inoltre, i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.
La sospensione del rapporto di lavoro è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Le direzioni e gli uffici di appartenenza provvederanno a comunicare ai competenti Uffici della Ragioneria Territoriale dello Stato, per le attività di competenza in materia di trattamento economico, i nominativi dei dipendenti assenti ingiustificati e i giorni di assenza.
Le comunicazioni dovranno pervenire anche all'ufficio V - trattamento economico e previdenziale di questa direzione generale nonché alla sala situazioni di questo Dipartimento con modalità che verranno indicate, con separata nota, dall'ufficio ispettivo e di controllo.
Si ritiene, infatti, assolutamente opportuno un costante monitoraggio delle assenze ingiustificate ai sensi del decreto legge in questione, anche per valutare l'impatto sull'organizzazione del lavoro e dei servizi.
Si ribadisce che il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 da parte del personale non potrà in nessun caso comportare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (cd. smart working), traducendosi tale possibilità in una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli altri dipendenti. Né il personale inadempiente potrà essere adibito a mansioni diverse.
Ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto legge in argomento, lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale, salvo che il fatto non costituisca reato (nei casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde o di utilizzo del green pass di terzi), è punito con la sanzione di cui al comma 6 del medesimo decreto legge il quale stabilisce che la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. Restano altresì ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza del personale penitenziario.
Anche in questo caso, in relazione alle giornate di assenza ingiustificata, non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.
Infine per quanto concerne gli adempimenti posti in capo ai responsabili delle strutture ove presta servizio il personale obbligato al vaccino, l’art. 2, comma 6, prevede che la violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

§5. Conclusioni e raccomandazioni
Le nuove misure introdotte con il Decreto Legge 26 novembre 2021 n.172 non condurranno ad alcuna attenuazione delle misure restrittive oggi in vigore. Permarranno, quindi, i protocolli e le norme riguardanti il distanziamento sociale e l'obbligo di indossare le mascherine al chiuso, anche nei luoghi in cui si accede solamente se immunizzati.
Si richiama dunque tutto il personale, a prescindere dal fatto che sia destinatario dell'obbligo vaccinale, a continuare ad usare nei luoghi di lavoro, sempre e correttamente, le mascherine e a mantenere alto il livello di attenzione nell'adozione delle misure sanitarie prescritte.
Le SS.LL. sono invitate alla scrupolosa osservanza delle disposizioni delle presenti linee guida ed al controllo del loro esatto adempimento, condividendone i contenuti con il personale al quale si chiede di fornire la piena e attiva collaborazione, in un'ottica di compartecipazione e consapevolezza, al fine di poter garantire il sicuro, sereno ed efficace andamento delle attività istituzionali.
 

Il Direttore Generale
Massimo Parisi

Il Capo del Dipartimento
Bernardo Petralia

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¹ Da intendersi, come attestazione, da parte del medico di: medicina generale, nel rispetto delle indicazioni del Ministero della Salute, che in caso di accertato pericolo per la salute ed in relazione a specifiche condizioni cliniche accertate, la vaccinazione può essere omessa o differita, (cfr. art.4 D.L. 1 aprile 2021 n.44 convertito dalla L.28 maggio 2021 come sostituito dall'art. l comma 1 lett.b del D.L. 26 novembre 2021 n.172).

 

Allegato