Tipologia: Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato
Data firma: 13 settembre 1994
Validità: Vedi CCNL 13 settembre 1994
Parti: Unionmeccanica-Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

 

I) Norme generali
II) Periodo di prova
III) Tirocinio presso diverse aziende
IV) Durata del tirocinio
• Tabella della durata di periodo di tirocinio
V) Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria
• Tabella delle percentuali di paga base
VI) Orario di lavoro
VII) Ferie

 

VIII) Gratifica natalizia
IX) Trattamento di fine rapporto
X) Malattia ed infortunio
XI) Insegnamento complementare
XII) Attribuzione della qualifica
XIII) Inscindibilità
XIV) Rinvio
Nota di intenti


Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nella piccola e media industria metalmeccanica ed installazione impianti

Roma, 13 settembre 1994

I) Norme generali
La disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1990.

III) Tirocinio presso diverse aziende
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si accumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all'apprendista sarà rilasciato dall'azienda, in caso di risoluzione del rapporto, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
[...]

IV) Durata del tirocinio
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall'apprendista in scuole statali o parificate sono stabilite nella tabella seguente.
Per aver diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l'apprendista, all'atto dell'assunzione o all'atto del conseguimento del titolo scolastico se conseguito durante il periodo di tirocinio, dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.
Gli apprendisti saranno inquadrati nella 3 categoria professionale alla scadenza dei periodi di tirocinio indicati nella tabella che segue.

Tabella della durata di periodo di tirocinio
Titolo di studio
A) Scuola d'obbligo + corso generico di formazione professionale   18 mesi
B) Scuola elementare + licenza di scuola media unificata                  24 mesi

VI) Orario di lavoro
L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.

VII) Ferie
A norma dell'art.14 della legge 10 maggio 1955, n.25 agli apprendisti di età non superiore a 16 anni verrà concesso, per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito di 30 giorni di calendario. Gli apprendisti di età superiore a 16 anni compiuti maturano un periodo di ferie pari a quelle dei lavoratori di cui alla disciplina speciale parte prima.
All'apprendista che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetteranno tanti dodicesimi dei periodi suddetti per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero.
[...]

XI) Insegnamento complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi dell'art. 17 del regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n.1688 - dei corsi di istruzione complementare sono concesse le ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi.
Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro di cui al punto VI fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.

XIV) Rinvio
Il presente contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato è parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1994 da valere per i dipendenti delle piccole e medie imprese associate a Unionmeccanica e quindi per quanto non espressamente regolamentato valgono le relative norme, salvo quanto previsto dalla nota di intenti che segue.

Nota di intenti
Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm valutano l'opportunità di una rivalorizzazione dell'apprendistato per un migliore e più diffuso utilizzo di questo istituto nelle piccole e medie aziende.
Le parti invitano gli organi legislativi a rivedere le norme in materia e costituiscono una commissione paritetica che, con riferimento alla regolamentazione in atto per il settore artigiano metalmeccanico, entro dicembre 1994 elabori una nuova regolamentazione.