MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE


OGGETTO: Decreto Legge del 24 dicembre 2021 n.221 (c.d. Decreto festività) “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.”
 

A Elenco indirizzi in allegato
…omissis…

Seguito:
a) Circolare M D GCIV REG2021 0066838 15-10-2021;
b) Circolare M_D GCIV REG2021 0072364 08-11-2021;
c) Circolare M D GCIV REG2021 0079041 02-12-2021;
d) Circolare M D GCIV REG2021 0084209 22-12-2021.


Con il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 24.12.2021, è stato prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale (art. 1), e, con lo stesso, sono stati prorogati i seguenti istituti, già oggetto di precedenti circolari di questa Direzione Generale:

SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE - L’art. 16, del sopracitato decreto, con riferimento alla disposizione di cui all’allegata tabella A (n. 15), proroga fino al 31 marzo 2022 le disposizioni sulla sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, e in condizioni di comorbilità/età di cui all’articolo 83 del Decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77. Pertanto i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

LAVORATORI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’ - L’art. 17, primo e secondo comma del decreto in oggetto, stabilisce che la disposizione contenuta nell’art. 26, comma 2-bis, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 riguardante il personale individuato come fragile, è prorogata fino all’emanazione di ” un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione” in cui saranno individuate “le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto” e comunque non oltre il 28 febbraio 2022. A tal riguardo si rammenta quanto disciplinato sull’argomento nella circolare a seguito a), precisando, tuttavia, che la tutela contenuta nell’art 26 comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (assenza equiparata a ricovero ospedaliero) non è stata oggetto di proroga dalla novella in esame.

CONGEDI PARENTALI STRAORDINARI COVID - L’art. 17, terzo comma, del decreto in titolo proroga al 31 marzo 2022 la possibilità di utilizzare le misure straordinarie dei congedi parentali covid così come regolamentati dall’art 9 del DL del 21/10/2021 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021 n.215, nel rispetto delle condizioni previste dalla circolare a seguito b) cui integralmente si rimanda.

GREEN PASS - L’art. 8, terzo comma, del decreto in argomento, nel disporre la proroga dell’art. 9 - quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, prevede l’estensione fino al 31 marzo 2022 dell’obbligo di esibizione della certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass base) per accedere al luogo di lavoro. In merito alle modalità procedurali si richiama quanto già disposto con la circolare a seguito c).
Per quanto, infine, riguarda lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile si rinvia a quanto già comunicato con la circolare a seguito d).
Questa Direzione generale si riserva di fornire ulteriori chiarimenti in caso di interventi modificativi del citato quadro normativo.
Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, che viene trasmessa anche alle organizzazioni sindacali, consultabile - unitamente a tutte le altre circolari riguardanti le misure straordinarie in materia di lavoro agile, assenza a vario titolo e misure organizzative ai fini del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica - sul sito istituzionale di questa Direzione Generale, nelle aree “circolari e altra documentazione” (sezione COVID-19) e “emergenza coronavirus”.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO