Tipologia: CCNL
Data firma: 13 settembre 1994
Validità: 01.07.1994 - 30.06.1998
Parti:
Unionmeccanica-Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici,
P.M.I.
Fonte: CNEL
Sommario:
Costituzione delle parti |
Art. 1 - Soggetti
destinatari della disciplina speciale parte prima |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori
addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione
impianti 13 settembre 1994
Unionmeccanica Confapi - Unione nazionale della piccola e media industria
metalmeccanica, Fim Cisl - Federazione italiana metalmeccanici, Fiom Cgil -
Federazione impiegati e operai metallurgici, Uilm Uil - Unione italiana
lavoratori metalmeccanici
Unionmeccanica-Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, parti stipulanti e
firmatarie, sono proprietarie del presente contratto collettivo nazionale di
lavoro 13 settembre 1994 da valere per le aziende e i lavoratori della piccola e
media industria metalmeccanica, rispettivamente aderenti ed iscritti alle
predette associazioni.
Le medesime associazioni riconoscono e dichiarano che lo stesso contratto
collettivo nazionale di lavoro è stato coordinato e redatto dai signori:
- [...], in rappresentanza e su mandato pro tempore della Unione Nazionale della
Piccola e Media Industria Metalmeccanica. Unionmeccanica Confapi;
- [...], in rappresentanza e su mandato pro tempore della Associazione sindacale
Fim-Cisl;
- [...], in rappresentanza e su mandato pro tempore della Associazione sindacale
Fiom-Cgil;
- [...], in rappresentanza e su mandato pro tempore della Associazione sindacale
Uilm-Uil.
Unionmeccanica e Fim, Fiom, Uilm pertanto si riservano tutti i diritti di
sfruttamento economico del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Costituzione delle parti
In Roma, il 13 settembre 1994, tra Unionmeccanica - Unione nazionale della
piccola e media industria metalmeccanica [...] e con la partecipazione di una
delegazione di imprenditori metalmeccanici [...] e con l'assistenza della
Confapi - Confederazione italiana della piccola e media industria [...] e la
Fim-Cisl, Federazione italiana metalmeccanici [...], la Fiom-Cgil, Federazione
impiegati e operai metallurgici [...], la Uilm-Uil, Unione italiana lavoratori
metalmeccanici [...] assistite rispettivamente dalle segreterie generali della
Cgil, della Cisl e della Uil è stato stipulato il presente contratto collettivo
nazionale di lavoro, da valere per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie
imprese associate a Unionmeccanica.
I - Premessa
Il contratto collettivo nazionale di lavoro trova la sua definizione nello
spirito del
Protocollo 23 luglio 1993, ed è finalizzato a relazioni industriali
più partecipative e ad una regolazione dell'assetto della contrattazione
collettiva, tale da consentire ai lavoratori di accedere a benefici economici
che non abbiano caratteristiche inflazionistiche e nel contempo alle imprese una
gestione programmata del costo del lavoro e lo sviluppo e la valorizzazione
delle risorse umane.
Gli assetti contrattuali sono quelli previsti dal
Protocollo sottoscritto tra
Governo, Confapi, Confindustria, Intersind e Asap e Cgil-Cisl-Uil il 23 luglio
1993. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro è stipulato in
applicazione e nel rispetto dei contenuti del citato Protocollo.
Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm si impegnano reciprocamente, a nome proprio e
delle rispettive strutture territoriali e delle rappresentanze sindacali
unitarie, al rispetto del sistema di regole sottoscritto dalle parti stesse per
lo svolgimento ed il mantenimento delle relazioni industriali a tutti i livelli.
Le parti stipulanti si impegnano inoltre a rispettare ed a far rispettare alle
aziende e ai lavoratori il presente contratto per il periodo della sua validità.
A tal fine Unionmeccanica si impegna ad adoperarsi e ad intervenire per la
completa osservanza, da parte delle aziende associate, delle condizioni
pattuite, mentre Fim-Fiom-Uilm si impegnano a non promuovere e ad intervenire
perché siano evitate azioni intese a modificare quanto ha formato oggetto di
accordo ai vari livelli.
La contrattazione aziendale è prevista secondo quanto disposto dal
Protocollo 23
luglio 1993 nello spirito dell'attuale prassi e dando attuazione al particolare
riguardo per le piccole imprese, ivi previsto.
La contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie definite in
altre sedi negoziali. La stessa verrà pertanto svolta per le materie stabilite
dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro
in conformità con i criteri e le procedure ivi indicati.
Sono titolari della contrattazione aziendale, per le materie e con le procedure
e criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, le strutture
territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti e le rappresentanze
sindacali unitarie.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Api alle quali sono associate o
conferiscano mandato.
La presente premessa è parte integrante del contratto collettivo nazionale di
lavoro.
IV - Campo di applicazione
del contratto
Il presente contratto si applica:
a) agli stabilimenti appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico
destinati alla produzione e lavorazione dei metalli; alle costruzioni nelle
quali il metallo ha la prevalenza e alla fabbricazione di manufatti nei quali le
parti metalliche richiedono la maggiore quantità di lavoro;
b) agli stabilimenti tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici.
L'inquadramento settoriale delle aziende ed il relativo campo di applicazione
sono così definiti:
A) Siderurgico: comprende gli stabilimenti per la produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferro leghe
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
Alle produzioni suindicate si intendono connessi i procedimenti preliminari e
complementari delle stesse e cioè cokerie, agglomerazione, trattamento termico.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgia quando il
processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati
costituiscono semi prodotto per ulteriori lavorazioni
La produzione di laminati, trafilati, tubi e latta è considerata siderurgica,
quando il processo produttivo si inizia a caldo e procede anche a freddo senza
soluzione di continuità.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e
media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), non hanno inteso
ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso
restringerlo con la dizione di ghisa di cui alla voce a), stesso comma.
B) Navalmeccanico: comprende gli stabilimenti che svolgono
attività diretta alla:
- costruzione (nel suo totale complesso), allestimento, armamento, manutenzione
e riparazione di navi, di imbarcazioni di qualunque tipo e di galleggianti,
compresi i bacini, pontoni e chiatte;
- alaggio, allestimento, recupero, riparazione e demolizione di navi e loro
parti;
- esercizio di bacini di carenaggio.
C) Elettromeccanico ed elettronico: comprende gli stabilimenti
fabbricanti esclusivamente e prevalentemente prodotti che utilizzino elettricità
e nei quali la parte elettrica sia tipica e di importanza fondamentale, quali:
- macchine ed apparecchi per la generazione, distribuzione, trasformazione,
misura ed utilizzazione dell'energia elettrica comunque prodotta;
- apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica, telecomunicazioni,
radiotelefonia, radiotelegrafia, diffusione, registrazione ed amplificazione
sonora, televisione;
- equipaggiamenti elettrici per materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie,
tramvie, teleferiche e funivie;
- apparecchi per l'utilizzazione dell'energia elettrica per uso industriale,
domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica;
- impianti ed apparecchiature elettroniche, comprese le attività di produzione e
di installazione di servizi informatici.
L'esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche, pur applicate a pezzi o complessi
destinati alla elettromeccanica ed elettronica, che non siano identificabili con
veri e propri complessi utilizzanti l'elettricità, non determina l'appartenenza
al settore.
D) Auto-aviomotoristico: comprende gli stabilimenti che svolgono
attività dirette alla costruzione in serie, nel loro totale complesso, di:
- autovetture;
- autocarri;
- carrozzerie per autovetture ed autocarri;
- aeromobili e missili;
- motori per la propulsione di autovetture, autocarri, aeromobili e missili.
Pertanto sono escluse le aziende che esercitano la loro attività nella
costruzione di parti, accessori e simili e nella riparazione di autovetture
autocarri e carrozzerie. Sono compresi invece nel settore gli stabilimenti che
producono trattori agricoli, che appartengono alle aziende inquadrate nello
stesso settore in quanto producono autoveicoli.
E) Metallurgia non ferrosa: comprende gli stabilimenti che
svolgono attività diretta alla:
- produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco,
argento, ecc.);
- fusione di metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
- trasformazione plastica di metalli non ferrosi e loro leghe in laminati,
estrusi, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati.
F) Fonderie di seconda fusione: comprende gli stabilimenti che
svolgono attività diretta alla:
- fusione di ghisa in getti;
- fusione di acciaio in getti.
G) Meccanica generale: comprende gli stabilimenti che svolgono
attività dirette alla:
- forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
- laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
- costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di materiale mobile e fisso
per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie; motocicli, motofurgoncini,
carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;
- carpenteria, caldareria, condotte forzate, infissi, serrande, mobili,
casseforti e simili e arredi metallici, motrici idrauliche, a vapore ed a
combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici, organi di
trasmissione e cuscinetti a sfera;
- impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto, apparecchi per la
generazione ed utilizzazione della energia termica per uso industriale,
domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia di natura
diversa dall'elettricità; apparecchi, utensili e strumenti per medicina,
chirurgia, ortopedia e odontoiatria; macchine ed apparecchi per scavi,
perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.;
- apparecchi ed utensili per il trattamento meccanico di minerali e pietre;
apparecchi ed utensili per la lavorazione di marmi ed affini;
- macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali; macchine operatrici e
relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di
materia sintetica (resine);
- macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare cartoni, carta per
cartotecnica, legatoria, stampa; macchine, apparecchi ed accessori per
l'industria tessile e dell'abbigliamento; macchine ed apparecchi per
l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del
freddo; macchine ed apparecchi per le industrie chimiche e della gomma;
- utensili per macchine operatrici; strumenti di officina; utensili ed attrezzi
per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
- pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed
apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e
di fluidi in genere; apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e
di riscaldamento;
- macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento d'aria; lavanderia e
stireria;
- macchine ed impianti per posta pneumatica, distributori di carburante e
distributori automatici;
- armi e materiale metallico per uso bellico e da caccia; macchine ed apparecchi
per lavorazioni e produzione di meccanica varia e di meccanica fine, come:
macchine ed apparecchi per la prova, misura e controllo;
- apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e
di riproduzione; macchine da scrivere, calcolatrici (non calcolatori
elettronici), contabili, affrancatrici o simili, lavorazioni ottiche in genere,
orologi in genere;
- modelli meccanici per fonderia.
Costruzione di:
- vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili ed apparecchi da
cucina;
- articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
- bulloneria, viterie, chiodi, broccame, molle;
- reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce
metalliche, catene;
- strumenti musicali metallici;
- oggetti in ferro battuto;
- scatolame ed imballaggi metallici;
- fabbricazione di tubi a freddo con processo iniziale non a caldo;
- lavorazione tubi;
- installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici,
elettrici, telefonici e di reti telefoniche, elettriche ed affini.
Norma comune a tutti i settori
Quando l'attività è unica, l'inquadramento di una azienda in un settore è
determinato dall'attività effettivamente esplicata secondo le descrizioni
enunciate nelle definizioni dei settori. Se sono esercitate diverse attività con
carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme
corrispondenti a ciascuna attività. Quando invece distinte attività non sono
autonome, la loro appartenenza al settore è determinata dal criterio della
prevalenza.
Per l'attuazione dei criteri di cui sopra, resta inteso che:
1) si intende per attività quella svolta da una unità produttiva;
2) nell'ambito aziendale si considera autonoma una attività la cui produzione
non è destinata a concorrere al ciclo produttivo di altra attività nell'azienda
o vi concorre in modo trascurabile;
3) si considera prevalente, rispetto a ciascuna attività non autonoma, quella
alla quale è addetto il maggior numero di lavoratori. Nei casi di più di due
attività la prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori
addetti;
4) nell'ambito di una unità produttiva saranno applicate le norme di un solo
settore in base al criterio della prevalenza.
Le contestazioni che eventualmente sorgessero circa l'inquadramento di una
azienda in un settore saranno esaminate dalle rispettive organizzazioni
provinciali; in caso di mancato accordo le controversie saranno deferite alle
organizzazioni nazionali stipulanti Qualora nell'ambito di una unità produttiva,
per innovazioni di carattere tecnologico o per modifica di programmi produttivi,
dovesse modificarsi il numero dei lavoratori, che ha determinato la prevalenza
ai fini dell'inquadramento dell'attività in un determinato settore contrattuale,
le parti si incontreranno per esaminare la situazione.
Dichiarazione a verbale
L'attività di costruzione, ampliamento ed estensione di linee telefoniche ed
elettriche appartiene tradizionalmente al settore meccanico.
Le aziende di installazione di reti telefoniche ed elettriche sono quindi tenute
all'applicazione della regolamentazione per l'industria metalmeccanica.
Lo svolgimento di appalti comportanti esecuzione di opere come sopra definite
rientra nella fattispecie definita dalla lettera b) art. 5 legge 23 ottobre
1960, n. 1369.
Disciplina generale
Art. 1 - Sistema di informazione per la piccola e media industria metalmeccanica
Premessa
Il contratto collettivo nazionale di lavoro Unionmeccanica/Fim-Fiom-Uilm vuole
realizzare il contemperamento dell'interesse delle piccole e medie aziende con
quello dei lavoratori, in un più vasto quadro di nuove relazioni industriali che
le parti sono interessate a realizzare.
Le soluzioni normative colgono la specificità del settore che privilegia, nei
rapporti sindacali, il metodo del confronto anziché quello del conflitto.
Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm ritengono che l'obiettivo del contratto
collettivo nazionale di lavoro debba essere punto di riferimento dei rapporti di
lavoro e dell'attività dell'impresa, mantenendo per esso una naturale e
specifica competenza per le materie che vi sono disciplinate.
Rilevato che non sono in alcun modo messe in discussione l'autonomia
dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità
dell'imprenditore e del sindacato, le parti, al fine di favorire un sempre
maggiore e corretto sviluppo delle relazioni industriali, hanno definito un
sistema di informativa globale periodica relativamente alle materie e con le
modalità specificate nei paragrafi che seguono.
A) Osservatorio nazionale
Il sistema di informazioni a livello nazionale si realizza tra Unionmeccanica da
una parte e Fim-Fiom-Uilm dall'altra, nell'ambito di un osservatorio nazionale
composto da 6 rappresentanti degli imprenditori e 6 rappresentanti delle
organizzazioni sindacali, le cui modalità costitutive saranno definite dalle
parti entro tre mesi.
L'osservatorio nazionale è sede di:
- analisi, verifica, confronto e proposta sistematici sui temi di rilevante
interesse delle parti ed in particolare:
[...]
- andamento, tendenze e prospettive di investimenti e di occupazione per i
settori (siderurgia, fonderia di seconda fusione e metallurgia non ferrosa;
mezzi di trasporto su gomma e rotaie; navalmeccanica, aeronautica; macchine
utensili e produzione macchine in genere; impianti industriali ed
elettromeccanici, montaggi, carpenteria; meccanica generale; elettronica,
apparecchiature elettromeccaniche, telecomunicazioni; elettrodomestici ed
elettronica civile; macchine agricole e per l'industria alimentare, meccanica,
agricola) ove esista una presenza significativa di aziende;
- tendenze dello sviluppo tecnologico;
- tipologie evolutive del mercato del lavoro con particolare riguardo
all'occupazione femminile e giovanile;
- andamento dei contratti di formazione e lavoro nell'ambito dell'Accordo
interconfederale Confapi/Cgil-Cisl-Uil 13 maggio 1993 e di quelli a tempo
parziale e determinato previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro;
[...]
- informazioni sui dati, ove disponibili, consuntivi sia qualitativi che
quantitativi sull'occupazione, distinti per sesso, classi di età e qualifiche;
- l'andamento degli orari di fatto, disaggregato per donne, uomini, impiegati ed
operai e per i diversi regimi di turno esistenti, con indicazioni delle ore di
lavoro prestate oltre l'orario ordinario e della misura delle ore per le quali
vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni;
- la formazione professionale, con l'indicazione disaggregata, ove possibile,
per uomini, donne, lavoratori extracomunitari;
- tematiche della sicurezza e dell'ecologia, anche con riferimento ai rapporti
con le istituzioni soprattutto per quanto attiene la qualità e la quantità dei
rifiuti industriali;
- l'osservatorio opererà affinché la legislazione internazionale e i
comportamenti delle pubbliche amministrazioni, preposte alla formazione
professionale, siano coerenti con le esigenze del settore; potrà essere
elaborato su queste materie un documento programmatico che dia indicazioni per
lo sviluppo delle politiche formative del settore disaggregate per regioni e/o
sottosettori.
Nell'osservatorio Unionmeccanica darà inoltre informazioni globali, riguardanti
le aziende associate, su:
- stato e prospettive produttive e degli investimenti con riferimento agli
effetti occupazionali ed ai programmi che comportino nuovi insediamenti
industriali ed ai criteri generali della loro localizzazione;
- eventuale insorgere di crisi di settore;
- processi di ristrutturazione e riconversione in atto;
- utilizzazione del lavoro a domicilio disciplinato dalla legge 18 dicembre
1973, n. 877 e andamento del decentramento produttivo.
Nell'ambito dell'osservatorio nazionale verranno istituite le seguenti
commissioni:
- Commissione nazionale per le pari opportunità
- Commissione paritetica nazionale per l'inquadramento
L'osservatorio svolge altresì la funzione di garantire la realizzazione della
corretta ed uniforme applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
1) Commissione
nazionale pari opportunità
È costituita una commissione nazionale per le pari opportunità, formata da 6
rappresentanti di Unionmeccanica e 6 di Fim-Fiom-Uilm con lo scopo di svolgere
attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla
legge 9 dicembre 1977, n. 903 nonché alla legge 10 aprile 1991, n.125 e al
programma di azione della CEE e di individuare gli eventuali ostacoli che non
consentano una effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro,
nonché le modalità per il loro superamento.
La commissione ha il compito di:
a) individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale
per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro femminile, favorire
l'accesso a nuove professionalità anche in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
b) studiare interventi che facilitino il reinserimento e salvaguardino la
professionalità delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità;
c) proporre iniziative dirette a prevenire ogni forma di molestia sessuale nei
luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche e studi sulla diffusione e le
caratteristiche del fenomeno e si terrà conto dei principi espressi dall'U.E.
nella
risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 e nella
Raccomandazione della
Commissione del 27 novembre 1991 in materia;
d) raccogliere e segnalare alle commissioni territoriali di cui segue le
attività, significative iniziative di azioni positive adottate nelle aziende
metalmeccaniche;
e) individuare iniziative informative per promuovere comportamenti coerenti con
i principi di pari opportunità nel lavoro;
f) individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile nei ruoli
connessi alle nuove tecnologie.
La commissione si riunisce, di norma, trimestralmente o su richiesta di una
delle parti ed è presieduta a turno da un componente dei due gruppi e delibera
all'unanimità. Essa potrà avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, di
esperti/e nominati di comune accordo. Annualmente fornisce all'osservatorio
nazionale un rapporto sull'attività propria e su quella delle commissioni
territoriali per le pari opportunità.
Tre mesi prima della scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, la
commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei
materiali raccolti ed elaborati.
In quella sede verranno presentate sia le proposte sulle quali le valutazioni
della commissione siano state unanimi, quanto le valutazioni delle singole
parti.
2)
Commissione paritetica nazionale per l'inquadramento
Le parti convengono sull'opportunità di definire un nuovo sistema di
classificazione più aderente alla specifica realtà produttiva della piccola e
media impresa, alla necessità di privilegiare la professionalità e di cogliere
l'emergere di nuovi profili professionali.
In questo ambito, oltre all'inserimento degli ulteriori profili professionali
realizzato nel presente contratto collettivo nazionale di lavoro, le parti
convengono quanto segue.
1) Entro 6 mesi dalla decorrenza del presente contratto, sarà istituita,
nell'ambito dell'osservatorio nazionale, una commissione paritetica nazionale
con poteri negoziali, finalizzata alla realizzazione di un nuovo sistema di
classificazione per operai, categorie speciali, impiegati e quadra e con il
compito di:
a) esaminare l'evoluzione di profili professionali con particolare riguardo a
quelli conseguenti l'introduzione di tecnologie innovative e di significativi
mutamenti dell'organizzazione del lavoro;
b) tenere conto e valutare le esperienze e le indicazioni in materia provenienti
dagli osservatori provinciali;
c) definire una proposta complessiva di nuova classificazione dei lavoratori che
si articoli su aree professionali e relative declaratorie e profili, numero
delle stesse e parametri corrispondenti.
2) Di norma la commissione si riunirà ogni tre mesi.
3) Sette mesi prima della scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro,
la commissione terminerà i suoi lavori con decisione comune in materia di nuova
classificazione dei lavoratori secondo quanto previsto al punto c) in ordine ai
tempi di attuazione, alle sue modalità ed ai costi relativi.
4) In ogni caso, e fino all'introduzione del nuovo sistema di classificazione,
l'attuale inquadramento dovrà rimanere operante in tutti i suoi aspetti.
B) Osservatorio regionale
Sono costituiti osservatori regionali, composti da rappresentanze di
Unionmeccanica e di Fim-Fiom-Uilm, con le medesime competenze e funzioni
dell'osservatorio nazionale, ivi compresa quella di garantire la realizzazione
della corretta ed uniforme applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro.
Qualora una delle rappresentanze rilevi comportamenti difformi da quelli
previsti dalla presente normativa, essa avrà facoltà, previa comunicazione, di
chiedere l'intervento dell'osservatorio nazionale.
Informazione a livello
regionale
A livello regionale le parti si incontreranno, di norma, con frequenza annuale,
entro il 1 quadrimestre; in tale incontro le associazioni imprenditoriali
daranno informazioni globali riguardanti le aziende associate su:
- stato e prospettive produttive e degli investimenti con riferimento agli
effetti occupazionali e ai programmi che comportino nuovi insediamenti
industriali e ai criteri generali della loro localizzazione.
Su richiesta di una delle parti, ove esista una presenza significativa di
aziende, l'informazione predetta sarà suddivisa per i settori produttivi
a) siderurgia;
b) fonderia seconda fusione e metallurgia non ferrosa;
c) mezzi di trasporto su gomma e rotaia;
d) navalmeccanica;
e) aeronautica;
f) macchine utensili e produzione macchine in genere;
g) impianti industriali ed elettromeccanici, montaggi, carpenteria;
h) meccanica generale;
i) elettronica, apparecchiature elettromeccaniche e telecomunicazioni;
l) installatori di reti elettriche e telefoniche.
C) Osservatorio provinciale
Sono costituiti osservatori provinciali, composti da 3 rappresentanti di
Unionmeccanica e 3 rappresentanti di Fim-Fiom-Uilm. L'osservatorio provinciale
ha anche la funzione di garantire la realizzazione della corretta e uniforme
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Gli osservatori provinciali, in collaborazione con l'osservatorio nazionale di
cui al precedente art. 1 potranno predisporre specifiche iniziative, nonché, con
periodicità annuale, rapporti congiunti sulle materie per le quali si siano
compiute analisi e approfondimenti, anche per assumere funzione propositiva
verso l'osservatorio nazionale, nei confronti degli enti e delle amministrazioni
locali. A tal fine può promuovere lo studio e l'esame della situazione
economico-sociale nel settore della piccola e media impresa metalmeccanica, a
partire dalle seguenti materie:
- situazione dell'industria metalmeccanica e mercato del lavoro, anche in
riferimento alle categorie più deboli e ai lavoratori extracomunitari;
- possibilità di realizzare, a favore dei lavoratori portatori di handicap e dei
lavoratori tossicodipendenti, interventi, anche in collegamento con gli enti
istituzionali a ciò preposti, compreso il superamento delle barriere
architettoniche nei luoghi di lavoro;
- formazione e riqualificazione professionale, anche con specifici programmi
finalizzati ed utilizzando anche istituti o strumenti contrattuali vigenti,
compresi corsi di alfabetizzazione per i lavoratori extracomunitari;
[...]
- l'andamento delle relazioni sindacali;
- l'andamento degli orari e salari di fatto e degli inquadramenti professionali;
- le questioni ambientali.
L'osservatorio territoriale si riunirà, di norma, due volte l'anno: la prima
entro il mese di marzo e la seconda entro il mese di novembre, o su richiesta di
una delle parti.
Commissione
territoriale delle pari opportunità
Nell'ambito dell'osservatorio provinciale viene costituita una Commissione
paritetica per le pari opportunità composta allo stesso modo della commissione
nazionale e con le stesse finalità.
La commissione inizierà la sua attività entro il 1° marzo 1995 ed opererà in
stretto collegamento con la commissione nazionale, e in particolare:
a) analizzerà le specificità territoriali dell'andamento del lavoro femminile;
b) proporrà alle parti specifiche iniziative in materia di formazione
professionale per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
femminile, in collaborazione con la Regione;
c) studierà interventi idonei per facilitare il reinserimento delle lavoratrici
dopo l'assenza per maternità e salvaguardarne la professionalità;
d) valuterà la possibilità di sperimentare iniziative di azioni positive,
eventualmente anche indicate dalla commissione nazionale su richiesta comune
degli interessati alle iniziative suddette, può costituire un gruppo di lavoro
che ne segua l'attuazione;
e) può considerare l'opportunità di effettuare nell'ambito territoriale, studi o
indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei
luoghi di lavoro.
Premesso che vengono fatti salvi gli accordi territoriali in materia, le
commissioni paritetiche territoriali si riuniranno di norma trimestralmente o su
richiesta di una delle parti.
Qualora una delle rappresentanze rilevi comportamenti difformi da quelli
previsti dalla presente normativa, essa avrà facoltà, previa comunicazione, di
chiedere l'intervento dell'osservatorio nazionale.
Dichiarazione comune
Le parti, riaffermando lo specifico ruolo delle piccole e medie imprese
rappresentate da Unionmeccanica, intendono stabilire, con il presente contratto
e con la costituzione dell'osservatorio, nuove relazioni industriali per
facilitare una ordinata e corretta gestione delle relazioni sindacali
all'interno delle unità produttive.
Informazione a livello
provinciale
L'organizzazione imprenditoriale territoriale nel primo quadrimestre di ogni
anno, nel corso di un apposito incontro con Fim-Fiom-Uilm provinciali, fornirà
alle stesse informazioni sulle prospettive produttive della globalità delle
aziende associate, con particolare riguardo ai programmi di investimento che
comportino nuovi insediamenti industriali o ampliamenti di significativa entità,
ai criteri generali della loro localizzazione, alle implicazioni degli
investimenti predetti sull'occupazione, alla mobilità e alle condizioni
ambientali ed ecologiche.
Nel corso dello stesso incontro tra le organizzazioni territoriali di
Unionmeccanica e di Fim-Fiom-Uilm verranno inoltre fornite informazioni globali
riferite alle aziende associate sulla situazione che - in rapporto ai suddetti
programmi - potrà eventualmente determinarsi a seguito della esecuzione di
contratti di fornitura.
Inoltre, nel corso dello stesso incontro, verranno fornite informazioni globali
sulle tendenze dei processi di ristrutturazione dei settori produttivi, sulle
modificazioni significative delle tecnologie e degli indirizzi produttivi fino
ad allora adottati nell'ambito degli stessi, sull'eventuale decentramento o
scorporo delle attività produttive.
Inoltre nel corso dello stesso incontro verranno fornite informazioni globali
sulla situazione generale dell'occupazione del settore metalmeccanico, con
particolare riguardo all'assunzione dei lavoratori di primo impiego.
Nell'ambito di tale informativa l'associazione territoriale trasmetterà inoltre
ai sindacati provinciali di categoria, ogni sei mesi, un elenco delle aziende
che si avvalgono di prestazioni di lavoro a domicilio disciplinato dalla legge
18 dicembre 1973, n. 877.
L'incontro a livello provinciale per fornire le informazioni sulle materie di
cui sopra (ristrutturazione, modifiche di tecnologia, indirizzi produttivi,
decentramento, lavoro a domicilio) avverrà una volta l'anno, salvo diversa
intesa tra le parti.
Le associazioni imprenditoriali aventi esclusivamente struttura regionale si
faranno carico di effettuare gli incontri di cui al presente articolo.
Qualora una delle rappresentanze rilevi comportamenti difformi da quelli
previsti dalla presente normativa, essa avrà facoltà, previa comunicazione, di
chiedere l'intervento dell'osservatorio nazionale.
D) Informazione a livello aziendale (oltre 350 dipendenti)
Prospettive produttive ed
investimenti
Saranno fornite al sindacato, su richiesta dello stesso e nel corso di un
apposito incontro annuale, da effettuarsi nella sede dell'associazione
imprenditoriale territoriale nella cui zona di competenza si trova la direzione
generale dell'azienda interessata, le seguenti informazioni:
a) prospettive produttive e programmi che comportino nuovi insediamenti
industriali o ampliamenti di quelli esistenti, nonché sui criteri di
localizzazione;
b) prevedibili implicazioni dei predetti investimenti sulla occupazione, sulle
condizioni ambientali ed ecologiche.
Prospettive occupazionali
Fermo restando il rispetto delle leggi vigenti in tema di assunzioni:
a) le aziende forniranno informazioni sui dati consuntivi sia quantitativi che
qualitativi dell'occupazione e su quelli relativi al prevedibile andamento
occupazionale, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione
aziendali, nonché all'utilizzazione delle normative in materia di occupazione
giovanile, agevolata e femminile in relazione anche agli esiti delle iniziative
promosse a livello provinciale dalla commissione pari opportunità;
b) le aziende forniranno informazioni in eventuali appositi incontri sui
programmi di formazione professionale che vengono organizzati anche con il
concorso di enti estera.
Andamento malattia ed
infortunio
Le direzioni aziendali comunicheranno trimestralmente alla rappresentanza
sindacale unitaria i dati relativi alle mancate prestazioni a causa di malattia
ed infortunio.
Decentramento
Di norma annualmente le aziende che occupano più di 200 dipendenti daranno ai
sindacati provinciali di categoria, su richiesta degli stessi, nel corso di un
apposito incontro convocato dall'associazione imprenditoriale, nella cui area di
competenza si trovi la direzione dell'azienda interessata, informazioni intorno
alle caratteristiche generali del decentramento produttivo, avente carattere
permanente e/o ricorrente, nonché riguardo alle articolazioni per tipologie
dell'attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per grandi aree
territoriali.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di
cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende
esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore
merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Le direzioni delle unità produttive con più di 150 dipendenti informeranno in
apposito incontro le rappresentanze sindacali unitarie e, per mezzo delle
associazioni imprenditoriali di competenza, i sindacati provinciali di categoria
sulle operazioni di scorporo e decentramento permanente al di fuori dello
stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto qualora esse
influiscano complessivamente sull'occupazione. In questi casi l'informazione
riguarderà l'articolazione per tipologie dell'attività decentrata, la
localizzazione del decentramento indicata per grandi aree territoriali nonché la
consistenza quantitativa dell'attività da decentrare.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura,
spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere poste in essere dalle aziende
di installazione e montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito
nell'ambito della loro tipica attività.
Mobilità
orizzontale nell'ambito dell'unità produttiva
Le direzioni delle unità produttive con più di 200 dipendenti informeranno
preventivamente, in apposito incontro, le rappresentanze sindacali unitarie e,
per mezzo dell'associazione imprenditoriale di competenza, i sindacati
provinciali di categoria, sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello
stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori nei casi in
cui essi non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche,
organizzative e produttive delle attività aziendali, ivi comprese quelle delle
aziende di installazione e di montaggio nell'ambito della loro specifica
attività.
E) Innovazione tecnologica
Nell'ambito dell'osservatorio provinciale, l'associazione imprenditoriale di
competenza informerà preventivamente le rispettive organizzazioni di
Fim-Fiom-Uilm su rilevanti processi di innovazione tecnologica anche di
strutture organizzative che stiano per essere avviati nelle singole unità
produttive con più di 240 dipendenti e che comporti no modifiche aventi
conseguenze significative sull'organizzazione del lavoro.
La presente funzione dell'osservatorio sarà attivata dall'associazione
imprenditoriale con la fissazione di una data di incontro e si dovrà concludere
entro cinque giorni da tale data, salvo diversa intesa tra le parti.
In tale ambito l'esame, a carattere preventivo, si articolerà in una
informazione di parte imprenditoriale alla quale potranno seguire osservazioni
da parte sindacale, e potrà concludersi con un parere finale comune o disgiunto.
L'esame verterà particolarmente su finalità e conseguenze delle innovazioni
sulle condizioni di lavoro.
I singoli partecipanti agli incontri saranno tenuti all'obbligo della
riservatezza e della segretezza circa le informazioni esplicitamente dichiarate
tali.
Le parti convengono che, durante il periodo di cui sopra, non si darà luogo, da
parte delle organizzazioni sindacali, a manifestazioni di conflittualità e, da
parte delle aziende, ad iniziative unilaterali purché l'esame sia
sufficientemente anteriore rispetto alla messa in opera.
H) Formazione professionale
Fim-Fiom-Uilm e Unionmeccanica confermano che la valorizzazione professionale
delle risorse umane è essenziale ai fini dell'incremento quantitativo e del
miglioramento qualitativo dell'occupazione.
La valorizzazione delle potenzialità occupazionali presenti nel mercato del
lavoro è un obiettivo condiviso dalle parti, con particolare riguardo al
personale femminile, alle fasce deboli ed ai lavoratori coinvolti nei processi
di mobilità; ciò allo scopo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
A tal fine le parti convengono di costituire le seguenti commissioni
paritetiche:
Commissione nazionale per la formazione professionale.
Entro il 31 dicembre 1994 verrà costituita una commissione composta da tre
componenti Fim-Fiom-Uilm e tre componenti Unionmeccanica per:
- individuare le specifiche esigenze formative del settore, utilizzando anche i
risultati forniti dagli osservatori nazionali e provinciali e le province in cui
attivare le commissioni provinciali per la formazione professionale di cui al
punto successivo;
- operare in stretto rapporto con l'organismo paritetico nazionale di cui
all'Accordo interconfederale Cgil-Cisl-Uil e Confapi affinché le politiche
formative elaborate in sede legislativa e amministrativa risultino coerenti con
l'esigenza del settore e finalizzate in modo che al 30 settembre 1995 venga
predisposto un primo documento di indirizzo per lo sviluppo delle politiche
formative necessarie al settore, disaggregate per settori e/o per Regioni, da
trasmettere agli organismi paritetici bilaterali costituiti ai sensi
dell'accordo interconfederale suddetto;
- individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a
favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti nei processi di mobilità.
Commissioni provinciali per la formazione professionale
Dal 1° aprile 1995 le associazioni territoriali di Unionmeccanica e
Fim-Fiom-Uilm, per le province individuate dalla commissione di cui al punto
precedente, promuoveranno la costituzione di commissioni paritetiche sulla
formazione professionale, formate da tre rappresentanti per ciascuno dei due
gruppi rappresentati, con i seguenti compiti:
- individuare le specifiche esigenze formative del settore in rapporto
all'evoluzione tecnologica e organizzativa;
- promuovere la sperimentazione di esperienze di collaborazione tra le
organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori e gli organi pubblici al fine di
facilitare il reimpiego dei lavoratori in mobilità;
- promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia
ambientale e di sicurezza;
- promuovere e favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce
deboli con particolare riferimento ai soggetti aventi diritto ad assunzione
obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.
Questi vanno finalizzati alla formulazione di proposte, agli enti preposti, di
corsi di qualificazione che consentono di agevolare il reinserimento lavorativo,
tenendo anche conto dei fabbisogni professionali delle imprese;
- promuovere, d'intesa con le commissioni pari opportunità, attività di
formazione a favore delle donne in vista della piena attuazione degli obiettivi
previsti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;
- facilitare una più efficace utilizzazione dei Fondi comunitari per la
formazione professionale.
Le commissioni territoriali paritetiche si riuniscono di norma trimestralmente o
su richiesta di una delle parti, deliberano all'unanimità e annualmente
riferiscono sull'attività svolta alla commissione paritetica nazionale.
Art. 2 - Assunzione
Norma generale
[...]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Art. 3 - Lavoro dei minori e dei soggetti con diritto ad assunzione obbligatoria
e conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici
e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza
L'ammissione ed il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto
all'assunzione obbligatoria sono regolati dalle disposizioni di legge.
Le associazioni territoriali e le organizzazioni sindacali promuoveranno comuni
iniziative di studio per esaminare le problematiche concernenti le barriere
architettoniche nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento
compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche
attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle
leggi vigenti.
Nella stessa sede le parti potranno promuovere iniziative di studio e di ricerca
finalizzate ad offrire alle aziende interessate sostegni di natura
tecnico-organizzativa per favorire il proficuo inserimento lavorativo delle
persone soggette al collocamento obbligatorio.
Specifiche informazioni intorno agli interventi eseguiti - anche in esito alle
suddette iniziative congiunte - per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche verranno date in sede di osservatorio
provinciale.
Vengono fatti salvi accordi territoriali in materia.
[...]
Nota a verbale
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie
possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento degli invalidi e
degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità
lavorativa e del conseguente sviluppo, professionale delle varie categorie degli
stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle rappresentanze sindacali
unitarie.
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità
lavorative di questa categoria di invalidi, le parti stipulanti dichiarano che
si adopereranno comunemente per la realizzazione delle iniziative e dei
provvedimenti necessari per dare attuazione ai sistemi di lavoro protetto di cui
all'art. 25 della legge 3 marzo 1971, n. 118. In tale spirito convengono di
intervenire comunemente presso i ministeri del lavoro e della sanità affinché il
problema venga considerato ed affrontato con maggiore sensibilità.
Art. 6 - Classificazione dei lavoratori
C) Mobilità professionale
Premesso che:
1) il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione della capacità
professionale dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo
sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori
nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse
di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della
produttività, e delle capacità professionali stesse;
2) le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le
esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di
nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi
di cui al punto 1).
Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale,
potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei
risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l'impegno
dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione.
L'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro
congiunto tra le parti su richiesta di una di esse;
3) per il conseguimento di uno degli obiettivi suindicati verranno adottate,
anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare
il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali
specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro;
4) il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle
esigenze organizzative ed economico-produttive della azienda e pertanto non darà
luogo ad una dinamica automatica ed illimitata.
[...]
Art. 7 - Orario di lavoro
Norma generale
La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore.
Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle
vigenti disposizioni di legge.
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto su apposita tabella da affiggersi
secondo norme di legge. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio di
stabilimento o reparto.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene
stabilita dalla direzione aziendale anche in modo non uniforme, previo esame con
le rappresentanze sindacali unitarie.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di
massima alle ore 13,00 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività
di cui al comma 9 del presente articolo.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla
settimana, la durata normale dell'orario di lavoro potrà risultare da una media
plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedano continuità di presenza, il
lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato
sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine massimo di un numero
di ore corrispondente alla metà del turno.
Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni
siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione ed
al lavoro di altri lavoratori, in via eccezionale il termine di cui innanzi
potrà essere prolungato per tutta la durata del turno.
Queste prolungate prestazioni per le ore che eccedono l'orario ordinario
giornaliero sono considerate straordinarie e come tali retribuite.
Al lavoratore che abbia prolungato la sua prestazione per le otto ore del turno
successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi
alcuna prestazione straordinaria.
Allo scopo di evitare che una parte delle maestranze abbia a prestare la sua
opera esclusivamente in ore notturne, le aziende, in conformità alla
distribuzione dell'orario stabilito, cureranno l'alternarsi dei lavoratori nei
diversi turni.
Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisce una
innovazione, sarà consentito al lavoratore di far accertare dal medico la sua
idoneità a prestare lavoro in ore notturne.
L'orario di lavoro per il personale addetto a:
a) manutenzione, pulizie, riparazione degli impianti quando tali operazioni non
possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per
l'esercizio o pericolo per il personale;
b) vigilanza dell'azienda e degli impianti;
c) trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti;
d) lavoro a turni;
sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia consentito periodicamente di
poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.
Il lavoratore non potrà rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri.
Egli deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi
siano predisposti soltanto per determinati reparti.
I lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz'ora retribuita
per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
Per attività le cui condizioni tecnico-organizzative non consentano l'effettivo
godimento del beneficio sopra indicato, verranno concordate soluzioni
alternative a livello aziendale.
La mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda sarà
assorbita, fino a concorrenza, da analoghi od uguali benefici solo in materia di
intervallo per la refezione, anche se frazionati e/o fruiti secondo diverse
modalità, vigenti a livello aziendale o territoriale.
Orario di lavoro nel
settore siderurgico
La durata massima dell'orario normale per gli addetti al settore siderurgico,
salvo quanto previsto dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni,
rimane confermata in 40 ore settimanali fermo quant'altro stabilito dal presente
contratto.
Le parti concordano che per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico,
così come definito nelle norme sul campo di applicazione del contratto, sono
riconosciute - fino al 31 dicembre 1984 - 8 ore di riposo supplementare
retribuite ogni 8 settimane (320 ore) di effettivo lavoro.
A far data dal 1° gennaio 1985 cesserà tale regime che verrà sostituito con il
riconoscimento di sei gruppi di 8 ore retribuite in ragione di anno di servizio
o frazione di esso, da fruire mediante permessi individuali o con altre modalità
che le aziende potranno stabilire, previo esame comune con le rappresentanze
sindacali unitarie, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
Non si modificano gli eventuali differenti regimi più favorevoli di
armonizzazione definiti a livello aziendale.
Per le modalità di utilizzazione dei suddetti permessi individuali nonché per i
criteri di assorbimento valgono le norme stabilite dall'accordo 20 luglio 1983
su «Riduzioni di orario di lavoro».
I lavoratori turnisti in aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti, hanno
diritto a godere di giornate di riposo retribuito nel corso dell'anno solare a
compenso delle festività individualmente lavorate nello stesso periodo oltre il
numero di 7.
Il lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione
lavorativa per le 8 ore del turno successivo, ha facoltà di effettuare un riposo
compensativo, non retribuito, di pari durata nella giornata seguente.
Nel caso in cui il lavoratore abbia prolungato la sua prestazione lavorativa di
4 ore, il relativo riposo compensativo non retribuito potrà essere effettuato
entro il mese successivo.
Dichiarazione a verbale
Considerato che l'obiettivo di una migliore utilizzazione degli impianti
nell'intero settore siderurgico corrisponde agli intendimenti delle parti, si
stabilisce che, laddove le esigenze aziendali richiedano una più ampia
utilizzazione, le direzioni di stabilimento e le rappresentanze sindacali
unitarie si incontreranno per concordare le condizioni e le misure necessarie a
perseguire l'obiettivo sopra ricordato.
Dichiarazione comune
Le parti prenderanno in considerazione in sede nazionale l'evoluzione della
politica industriale nel Mezzogiorno per esaminare l'applicazione presso i nuovi
insediamenti produttivi di articolazioni e di regimi di orario, diversi da
quelli previsti dall'art. 7, disciplina generale, con lo scopo di assicurare un
ampliamento dei livelli di occupazione e una più elevata utilizzazione degli
impianti.
Art. 8 - Flessibilità della prestazione, lavoro a tempo parziale e a tempo
determinato
A) Flessibilità della prestazione
Le parti confermano l'impegno a migliorare qualitativamente e quantitativamente
il rapporto tra la prestazione contrattualmente dovuta e quella effettivamente
resa, identificando nuove articolazioni e modalità di gestione flessibile delle
prestazioni.
Al fine di rendere più concreto l'adeguamento delle capacità aziendali, con un
maggior utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di
mercato e sulla scorta delle previsioni di vendita, l'azienda potrà ricorrere -
anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori - alla
flessibilità settimanale o plurisettimanale dell'orario normale di lavoro, fermo
restando le attuali condizioni di durata dello stesso.(*)
I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni semestrali di orario tali
da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro. Questi non
potranno superare il limite di 45 ore settimanali, ferma restando la normale
retribuzione del lavoratore.
Il ricorso al regime di flessibilità, la sua quantità e articolazione vengono
stabiliti dalla direzione previo esame motivato con le rappresentanze sindacali
unitarie almeno una settimana prima del periodo interessato secondo quanto
previsto dal terzo comma dell'art. 7 disciplina generale. In tale contesto la
distribuzione della prestazione potrà essere articolata anche in giornate non
cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l'orario normale di lavoro
con esclusione delle domeniche e delle festività.
[...]
(*) vedere allegato 8: "Le parti, in relazione alla flessibilità e
prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dai lavoratori
nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta
interpretazione autentica e manifestazione di volontà contrattuale."
C) Contratto a tempo
determinato
[...]
Riguardo alle assunzioni con contratto a termine in forza del presente
contratto, la direzione aziendale comunicherà alle rappresentanze sindacali
unitarie il numero dei lavoratori assunti e le fattispecie utilizzate fra quelle
sopraindicate.
Art. 9 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica,
godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere
prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la
domenica anche per i lavoratori lavoranti in turni, si conviene che l'orario di
lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il
lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto
godere del riposo, alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.
Art. 11 - Forme di retribuzione
I lavoratori sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti forme di
retribuzione:
a) cottimo individuale;
b) cottimo collettivo;
c) con altre forme di retribuzione a rendimento determinato in relazione alle
possibilità tecniche e all'incremento della produzione.
Art. 15 -
Indennità di alta montagna e di sottosuolo
Particolari indennità devono essere fissate tra le associazioni territoriali
Unionmeccanica e le organizzazioni sindacali locali per i lavoratori che vengono
inviati in trasferta o trasferiti in alta montagna (oltre 1.500 m. di altezza) o
inviati o che già prestino attività nel sottosuolo.
Art. 19 - Indumenti di lavoro
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia
necessariamente esposto alla azione di sostanze particolarmente imbrattanti,
deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in
dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il
ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
[...]
Art. 21 - Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo tra le parti interessate per eventuali
reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali e
collettive tra aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima
istanza tra la direzione aziendale e le rappresentanze sindacali unitarie e, in
difetto di accordo, dalle rispettive competenti organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive sulla applicazione del presente contratto, saranno
esaminate dalle competenti organizzazioni sindacali territoriali aderenti
rispettivamente alle associazioni sindacali congiuntamente stipulanti ed alla
Unionmeccanica, e in caso di mancato accordo, dalle associazioni sindacali
congiuntamente stipulanti e dalla Unionmeccanica a livello nazionale.
Art. 22 - Disciplina aziendale - Doveri delle parti
A) Norme generali
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
l'esplicazione delle mansioni affidategli mantenendo rapporti di educazione sia
verso i compagni di lavoro che nei confronti dei superiori e dei subordinati: il
lavoratore è subordinato ai propri superiori con i quali deve collaborare.
In particolare ogni lavoratore è tenuto al rispetto di quanto segue:
1) osservare le disposizioni del presente contratto e dei regolamenti sindacali
aziendali nonché quelle impartite dai superiori;
[...]
3) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnate;
4) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, azioni che possano
distoglierlo dall'espletamento delle mansioni affidategli;
[...]
6) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria,
attrezzature, utensili, strumenti e quanto altro a lui affidato;
7) osservare le disposizioni aziendali sulla prevenzione degli infortuni;
[...]
L'azienda impronterà i rapporti con i dipendenti ai sensi di educazione e di
rispetto della dignità personale del lavoratore.
Saranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti, deliberatamente
riferiti alla condizione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una
situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al
fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la
modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti le aziende adotteranno le
iniziative proposte dall'Osservatorio nazionale.
L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare equivoci
circa le persone alle quali, oltreché al superiore diretto, è tenuto a
rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le
disposizioni.
L'azienda inoltre è impegnata a mettere a disposizione del lavoratore quanto
occorrente all'espletamento delle sue mansioni.
L'azienda deve infine adottare tutte le misure che secondo la particolarità del
lavoro e la tecnica richiesta per le lavorazioni, siano necessarie a tutelare la
integrità fisica del lavoratore; a tale scopo l'azienda si impegna a portare a
conoscenza dei lavoratori ed a far rispettare le disposizioni di propria
emanazione sulla prevenzione degli infortuni.
B) Norme
particolari
3) Permessi di entrata ed uscita
Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare lo stabilimento senza
regolare autorizzazione della direzione.
[...]
Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso, non
è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore
non comprese nel suo orario di lavoro; il lavoratore licenziato o sospeso non
può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla direzione.
4) Consegna e conservazione materiali ed utensili - Danni alla lavorazione
Il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in
caso contrario ha diritto di declinare le proprie responsabilità, informandone
tempestivamente il suo superiore diretto e la direzione dell'azienda.
[...]
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti a
lui consegnati, sempreché ciò sia imputabile a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza
l'autorizzazione del superiore diretto; qualunque variante fatta arbitrariamente
dà diritto all'azienda di rivalersi dei danni subiti.
[...]
Art. 24 - Provvedimenti
disciplinari
Le inosservanze del lavoratore ai doveri di cui all'art. 22, disciplina
generale, possono dare luogo, a seconda della loro gravità, all'adozione dei
seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione globale (paga o
stipendio base e contingenza);
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a
tre giorni;
e) licenziamento.
Si precisa di seguito il carattere dei provvedimenti disciplinari e la entità
degli stessi:
a) Rimprovero verbale
Nel caso di infrazioni di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato
verbalmente e tale diffida ha rilevanza di richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto
Il rimprovero scritto è provvedimento di carattere preliminare e si infligge per
mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
Il lavoratore che è già incorso in tre rimproveri scritti non caduti in
prescrizione, se ulteriormente recidivo, incorre in più gravi provvedimenti che
possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore ad 1 giorno.
c) Multa
Vi si incorre per:
[...]
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni
a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricadono i casi previsti dai
successivi commi d) ed e);
4) irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni di natura involontaria,
mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di
gravità e non abbiano arrecato danno;
[...]
6) irregolarità ed inosservanza analoghe a quelle sopra descritte.
[...]
Eccezione fatta per il punto 5) la recidiva per due volte in provvedimenti di
multa non prescritti, dà facoltà alla azienda di comminare al lavoratore il
provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.
d) Sospensione
Vi si incorre per:
[...]
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative
disposizioni emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni
lievi alle cose e nessun danno alle persone;
4) presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza;
5) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto
al punto 3) del comma e);
6) esecuzione entro l'azienda di lavori per proprio conto, fuori dell'orario di
lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda;
7) insubordinazione verso i superiori;
[...]
9) mancanze di analoga gravità.
La recidiva per due volte in provvedimenti di sospensione non prescritti, può
far incorrere il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo.
e) Licenziamento
Vi si incorre in genere per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non
consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, ed in particolare
per:
[...]
3) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano
specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo, o da
parte di altro personale nel caso in cui possa derivare pregiudizio alla
incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque che
implichino gli stessi pregiudizi;
[...]
5) grave insubordinazione, verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti
di obbedienza ad ordini;
6) danneggiamento colposo o volontario al materiale dello stabilimento e al
materiale di lavorazione;
7) inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla
incolumità od alla sicurezza degli impianti;
[...]
9) alterchi con vie di fatto, ingiurie, disordini, risse o violenze sia al di
fuori che all'interno dei reparti di lavorazione o degli uffici;
[...]
12) esecuzione di lavori nell'interno dell'azienda per proprio conto o di terzi
effettuati durante l'orario di lavoro;
13) mancanze di gravità analoga a quelle sopra descritte.
[...]
Art. 25 - Ambiente di lavoro
Le parti, anche in armonia con le vigenti disposizioni di legge sulla materia,
rivolgono particolare attenzione alle condizioni ambientali nelle quali si
svolge l'attività produttiva al fine di una sempre più efficace sicurezza e
tutela della salute dei lavoratori.
Convengono pertanto di dare una regolazione concreta alla normativa stabilita
dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
In conformità ai criteri stabiliti dal citato articolo i rappresentanti
sindacali unitari di cui all'art. 43, disciplina generale, svolgono i compiti di
controllo e le iniziative promozionali previste dal richiamato disposto di
legge.
In particolare:
- controllano l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali;
- promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee
a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Le associazioni territoriali di Unionmeccanica e di Fim-Fiom-Uilm concorderanno
- a livello provinciale - un elenco di enti di diritto pubblico specializzati in
medicina del lavoro era i quali le rappresentanze sindacali unitarie
sceglieranno quello a cui affidare il compito di procedere alle rilevazione.
I medici e gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti sono
vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di produzione di cui possono
venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le direzioni aziendali e le
rappresentanze sindacali unitarie sono a carico delle aziende; le risultanze di
esse saranno poste a disposizione delle due parti interessate.
Le modalità di intervento dell'ente verranno individuate tra la direzione
aziendale e i rappresentanti sindacali unitari di cui all'art. 34, disciplina
generale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura
dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni
effettuate dagli enti di cui sopra in ordine al microclima ed agli altri fattori
che interessano l'ambiente di lavoro;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura
dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati statistici delle visite
mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia
professionale e malattia comune;
c) il libretto sanitario e di rischio individuale, in cui verranno
registrati i dati analitici concernenti:
- visite di assunzione;
- visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge;
- le visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3,
della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali.
Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che
assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente, curandone la aerazione, la
pulizia, l'illuminazione e possibilmente il riscaldamento.
Parimenti le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione i
mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la
sicurezza del lavoro.
Fatto salvo il rispetto per il segreto industriale, le aziende forniranno alle
rappresentanze sindacali unitarie di ogni stabilimento, l'elenco delle sostanze
presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie
professionale e/o quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e/o
periodiche.
L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla stipulazione del
contratto e verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso,
in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove
sostanze.
Su richiesta delle rappresentanze sindacali unitarie, finalizzata alla difesa
della salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura del possibile
dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni
che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall'azienda; in
particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando altresì la perfetta
conservazione dei mezzi stessi.
Eventuali accordi aziendali esistenti in materia vengono mantenuti, salvo il
necessario coordinamento con le disposizioni del presente articolo.
Nota a verbale
Le parti convengono che, nella scelta degli enti specializzata in medicina del
lavoro, si farà ricorso ad enti pubblici o di diritto pubblico, e che, in
considerazione delle particolari caratteristiche delle piccole aziende ed allo
scopo di garantire l'attuazione concreta ed uniforme della normativa del
presente articolo, attraverso strumenti operativi di agevole gestione, il
registro dei dati ambientali, quello dei dati biostatistici e il libretto
sanitario e di rischio individuale verranno elaborati di comune accordo tra le
parti stipulanti.
Dichiarazione a verbale
Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm, considerata l'imminenza del recepimento della
direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure
volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro, convengono di costituire, entro un mese
dall'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento, un gruppo di
lavoro paritetico, formato da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi
di sindacati stipulanti (Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm) con il compito di
definire, entro tre mesi, l'armonizzazione della disciplina contrattuale con il
nuovo quadro normativo.
Art. 26 - Appalti
Fermo restando quanto disciplinato dalla legge, sono esclusi dagli appalti i
lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione
propria dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria
continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte
al di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte
dell'azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il
periodo di vigenza contrattuale - saranno limitati ai casi imposti da esigenze
tecniche, organizzative, gestionali ed economiche.
A richiesta delle rappresentanze sindacali unitarie detti casi potranno formare
oggetto di verifica e ciò in relazione anche ai prevedibili riflessi sulla
occupazione.
Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che
siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante e
quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in
cantiere.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto
delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende
appaltatrici stesse, e quelle di tutte le norme previdenziali ed
infortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei
servizi di mensa con opportune intese fra azienda appaltante ed azienda
appaltatrice.
Art. 32 - Assemblea
Le organizzazioni sindacali stipulanti possono effettuare riunioni, anche con la
partecipazione di propri dirigenti esterni, in ambienti messi a disposizione
dall'azienda, fuori dell'orario di lavoro.
[...]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo
comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza
delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[...]
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con
almeno dieci dipendenti nel limite massimo di otto ore annue retribuite, salvo
che non ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma, art. 35 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime,
con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.
Dichiarazione delle parti sulle norme afferenti i diritti sindacali
Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente contratto collettivo
nazionale di lavoro, in ordine ai diritti sindacali, comprende la disciplina di
cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 per gli stessi titoli.
[...]
Art. 34 -
Rappresentanze Sindacali Unitarie
La disciplina della materia relativa alle rappresentanze sindacali unitarie di
cui al
Protocollo 23 luglio 1993 è contenuta nell'accordo intervenuto tra Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm il 13 settembre 1994, riportato nell'allegato 9
Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, che fa
parte integrante del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Dichiarazione comune
Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm si danno atto che le funzioni delle
rappresentanze sindacali aziendali, definite dalla legge e/o dal contratto, sono
esercitate dalle rappresentanze sindacali unitarie. Queste ultime sono, di
conseguenza, titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm si incontreranno per l'armonizzazione e
l'adeguamento delle norme contrattuali con leggi che saranno eventualmente
emanate in materia.
Art. 38 -
Affissione della stampa dei sindacati
Il diritto di affissione è regolato dall'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
Disciplina speciale
Parte prima
Art. 1 - Soggetti destinatari della disciplina speciale parte prima
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede i
requisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai lavoratori a cui si applicano
le successive parti della disciplina speciale e ai quali invece, si applicano,
fra le altre, le norme sulla cassa integrazione guadagni.
Art. 4 - Recuperi
Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 disciplina speciale parte prima, è
ammesso il recupero, a regime normale, delle ore di lavoro perdute a causa di
forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni
sindacali periferiche o tra le direzioni e le rappresentanze sindacali o anche,
per casi individuali, fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia
contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni
immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Art. 6 - Lavoro straordinario - Notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale
contrattuale settimanale, ovvero oltre l'orario normale contrattuale giornaliero
concordato aziendalmente nell'ambito dell'orario settimanale di cui all'art. 7,
disciplina generale.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e sarà contenuto nei
limiti di due ore giornaliere e dieci settimanali, salvo per gli addetti ai
reparti di produzione per i quali detto limite è di due ore giornaliere e otto
settimanali.
Resta inteso che in caso di regime di flessibilità operante le ore massime di
cui sopra sono comprensive delle ore effettuate oltre le 40 settimanali e le 8
giornaliere (per le quali verrà applicato il criterio della comunicazione
preventiva di cui al comma 9).
Fermi restando i limiti di cui sopra, il lavoro straordinario sarà contenuto nel
limite di 200 ore annuali per ciascun lavoratore di produzione.
Per i lavoratori non in produzione i limiti dello straordinario sono definiti in
230 ore annue ciascuno.
Per le attività di riparazione aeronautica, navale e impiantistica, i limiti di
cui ai commi precedenti sono fissati in 50 ore in più.
L'azienda potrà ricorrere a lavoro straordinario nei seguenti casi indicativi:
a) necessità connesse alla manutenzione, al mantenimento e/o al ripristino delle
funzionalità e sicurezza degli impianti;
b) esigenze straordinarie per vincolanti termini di consegna e/o prestazioni
commerciali del prodotto;
c) situazioni relative a ritardi nella consegna di materie prime;
d) situazioni relative ad improvvise e non programmate richieste da parte dei
clienti;
e) particolari situazioni dovute all'adempimento di pratiche di natura
tecnico-amministrativa.
L'azienda potrà comandare prestazioni straordinarie fino ad un massimo
individuale di 32 ore annuali per ciascun lavoratore di produzione e di 36 ore
annuali per ciascun lavoratore non in produzione. In tali casi l'azienda fornirà
successivamente alle rappresentanze sindacali unitarie, nei tempi tecnici
possibili e comunque entro due settimane, le informazioni relative.
Per le restanti ore, la direzione darà comunicazione preventiva, in apposito
incontro, alle rappresentanze sindacali unitarie.
Non verranno considerate ore straordinarie quelle eccedenti il normale orario di
lavoro in regime di flessibilità di orario stesso e fino ad un massimo di 45
ore.
Resta inteso che, qualora in regime di flessibilità, la prestazione media
settimanale del lavoratore risulti superiore alle 40 ore settimanali, l'azienda
darà luogo, nel trimestre successivo all'effettuazione del regime di
flessibilità, allo svolgimento di un orario inferiore a conguaglio o al
pagamento delle ore eccedenti come straordinario con relativa maggiorazione dopo
aver sentito il lavoratore.
La qualifica legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario
rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
[...]
il lavoro festivo in giorni di domenica con riposo compensativo è consentito
solo nei casi previsti dalla legge
[...]
I lavoratori non potranno esimersi dall'effettuazione del lavoro straordinario
così come definito in sede aziendale secondo i criteri indicati ai commi
precedenti, salvo casi di giustificati motivi di impedimenti individuali, aventi
carattere transitorio ed eccezionale; in pari tempo nessun lavoratore può essere
obbligato ad effettuare ore straordinarie oltre i limiti stabiliti dal presente
articolo.
(Vedere allegato 8: "Le parti, in relazione alla flessibilità e prestazioni
straordinarie, confermano che esse seno dovute dai lavoratori nell'ambito del
rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta interpretazione
autentica e manifestazione di volontà contrattuale.)
[...]
Art. 7 - Cottimo
1) Nei casi in cui, allo scopo di consentire l'incremento della produzione, la
valutazione della prestazione di un lavoratore o di una squadra di lavoratori
sia fatta in base al risultato delle misurazioni, o di criteri sostitutivi a
stima, dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata alla
osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza della
organizzazione di lavoro o anche sia richiesta la realizzazione di un risultato
produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro
ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti
a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento (come nel caso di linee
a catena, a flusso continuo, giostre, catene, circuiti, ecc.) soggette alla
disciplina del lavoro a cottimo in quanto tecnicamente applicabile.
[...]
4) L'azienda, tramite la sua associazione sindacale, comunicherà ai sindacati
provinciali dei lavoratori il sistema di cottimo in vigore in tutti i suoi
elementi costitutivi. Le comunicazioni formeranno oggetto di esame da parte dei
sindacati provinciali che potranno richiedere ulteriori informazioni e
chiarimenti ed avanzare contestazioni di merito.
5) Nel caso di modifiche anche parziali dei cottimi di una certa rilevanza o che
abbiano comunque influenza sul sistema in atto (es.: metodi di rilevazione dei
tempi, coefficienti di maggiorazione, determinazione dell'utile di cottimo)
oppure di introduzione di nuovi sistemi, l'azienda è tenuta a darne preventiva
comunicazione ai sindacati provinciali dei lavoratori.
6) I lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del
lavoro, per iscritto - per affissione nei reparti in cui lavorano quando si
tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della
corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento
necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso.
[...]
21) I reclami relativi alla materia dei cottimi saranno presentati dal
lavoratore ai capi incaricati dalla direzione aziendale o direttamente agli
organismi sindacali aziendali, mentre in caso di contestazioni plurime o
riguardanti operai collegati a cottimi collettivi e ad altre forme di incentivo,
il reclamo dovrà essere presentato direttamente agli organismi aziendali
sindacali.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto immediato seguito o il lavoratore non
ritenga soddisfacente l'esito, potrà avanzare reclamo scritto alla direzione
aziendale tramite gli organismi sindacali aziendali perché venga esperito il
tentativo di conciliazione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non
oltre 7 giorni lavorativi.
Nel caso di mancato accordo, la controversia sarà esami nata, entro i 15 giorni
successivi, tra l'azienda ed il sindacato provinciale cui aderisce il lavoratore
(o con i sindacati provinciali in caso di controversie plurime).
[...]
Art. 8 - Norme particolari per le linee a catena a flusso continuo
1) Le aziende, in relazione al sistema di lavorazione adottato (a catena, a
flusso continuo, giostre e circuiti ecc.), ed alle caratteristiche
tecnico-organizzative delle lavorazioni stesse, comunicheranno alle
organizzazioni sindacali, in quanto in atto:
- il limite massimo per il grado di saturazione media;
- la percentuale dei lavoratori (battipaglia o rimpiazzi) per temporanee
sostituzioni degli addetti che si assentino per fabbisogni fisiologici salvo che
a tale esigenza non si sia provveduto in relazione alla situazione tecnica in
sede di determinazione dei tempi;
- la cadenza di ciascuna linea;
- le interruzioni retribuite;
- l'ammontare di una indennità particolare.
2) Alla comunicazione farà seguito un esame congiunto di merito tra le parti su
tutti i punti suaccennati ed ogni altro aspetto tecnico e normativo.
3) In caso di modifiche anche parziali di una certa rilevanza o che abbiano
comunque influenza sul sistema in atto, o di introduzione per la prima volta di
sistemi di lavorazione con linee a catena o a flusso continuo, ecc., alla
prevista comunicazione delle modifiche o della introduzione seguirà, a
richiesta, un esame comune tra le parti.
[...]
5) Per quanto concerne le controversie, si seguirà la procedura prevista al
comma 21 dell'art. 7, disciplina speciale, parte prima.
Art. 11 - Ferie
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie.
Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione
ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non sia ammesso al godimento
delle ferie collettive si concorderà il rinvio ad altro periodo nel corso
dell'anno del godimento delle ferie stesse.
[...]
Art. 14 -
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,
previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal
presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività
lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio
superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure del pronto
soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga
attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente
di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale
deve informare la direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la
denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute
testimonianze.
[...]
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di
assolvere al precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte
alla propria capacità lavorativa.
[...]
Art. 17 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
Art. 22 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti:
autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di
trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento addetti
al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri inservienti, custodi,
portinai, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro
normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della
pausa per la refezione.
[...]
VII) In riferimento all'art. 19, disciplina generale, ai lavoratori che devono
svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l'azienda dovrà dare in
dotazione appositi indumenti protettivi
[...]
IX) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica
nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni
svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari, gli interessati
possono chiedere l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali.
[...]
Disciplina speciale
Parte seconda
Art. 1 - Soggetti destinatari della disciplina speciale parte seconda
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i
requisiti stabiliti dall'accordo del 28 novembre 1973, intervenuto tra la
Animem-Confapi e le organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
riunite nella Federazione lavoratori metalmeccanici.
Art. 4 - Recuperi
Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per causa di forza maggiore e
per le interruzioni di lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali o tra
le parti interessate si conviene di non modificare la situazione in atto presso
le singole aziende.
Art. 7 - Clausola di rinvio
Per quanto non contemplato nella presente regolamentazione si rinvia alle
disposizioni normative della disciplina speciale parte terza del presente
contratto in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato giuridico del
lavoratore di cui alla presente parte speciale.
Disciplina speciale
Parte terza
Art. 1 - Soggetti destinatari della disciplina speciale parte terza
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i
requisiti stabiliti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 che detta le disposizioni
relative al contratto di impiego privato.
Art. 6 - Lavoro
straordinario - Notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale
contrattuale settimanale, - ovvero oltre l'orario normale contrattuale
giornaliero concordato aziendalmente nell'ambito dell'orario settimanale di cui
all'art. 7 della disciplina generale.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e sarà contenuto nei
limiti di due ore giornaliere e dieci settimanali, salvo per gli addetti ai
reparti di produzione per i quali detto limite è di due ore giornaliere, otto
settimanali.
Resta inteso che in caso di regime di flessibilità operante le ore massime di
cui sopra sono comprensive delle ore effettuate oltre le 40 settimanali e le 8
giornaliere (per le quali verrà applicato il criterio della comunicazione
preventiva di cui al comma 9).
Fermi restando i limiti di cui sopra, il lavoro straordinario sarà contenuto nel
limite di 200 ore annuali per ciascun lavoratore di produzione.
Per i lavoratori non in produzione i limiti dello straordinario sono definiti in
230 ore annue ciascuno.
Per le attività di riparazione aeronautica, navale e impiantistica, i limiti di
cui ai commi precedenti sono fissati in 50 ore in più.
L'azienda potrà ricorrere al lavoro straordinario nei seguenti casi indicativi:
a) necessità connesse alla manutenzione, al mantenimento e/o al ripristino della
funzionalità e sicurezza degli impianti;
b) esigenze straordinarie per vincolanti termini di consegna e/o presentazioni
commerciali del prodotto;
c) situazioni relative a ritardi nella consegna di materie prime;
d) situazioni relative ad improvvise e non programmate richieste da parte dei
clienti;
e) particolari situazioni dovute all'adempimento di pratiche di natura
tecnico-amministrativa.
L'azienda potrà comandare prestazioni straordinarie fino ad un massimo
individuale di 32 ore annuali per ciascun lavoratore di produzione e di 36 ore
annuali per ciascun lavoratore non in produzione. In tali casi l'azienda fornirà
successivamente alle rappresentanze sindacali unitarie, nei tempi tecnici
possibili e comunque entro due settimane, le informazioni relative.
Per le restanti ore, la direzione darà comunicazione preventiva in apposito
incontro alle rappresentanze sindacali unitarie.
Non verranno considerate ore straordinarie quelle eccedenti il normale orario di
lavoro in regime di flessibilità di orario stesso e fino ad un massimo di 45
ore.
Resta inteso che, qualora in regime di flessibilità, la prestazione media
settimanale del lavoratore risulti superiore alle 40 ore settimanali, l'azienda
darà luogo, nel trimestre successivo all'effettuazione del regime di
flessibilità, allo svolgimento di un orario inferiore a conguaglio o al
pagamento delle ore eccedenti come straordinario con relativa maggiorazione dopo
aver sentito il lavoratore.
La qualifica legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario
rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
[...]
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro
notturno le donne e i fanciulli.
[...]
il lavoro festivo in giorni di domenica con riposo compensativo è consentito
solo nei casi previsti dalla legge.
[...]
I lavoratori non potranno esimersi dall'effettuazione del lavoro straordinario
così come definito in sede aziendale secondo i criteri indicati ai commi
precedenti salvo casi di giustificati motivi di impedimenti individuali, aventi
carattere transitorio ed eccezionale; in pari tempo nessun lavoratore può essere
obbligato ad effettuare ore straordinarie oltre i limiti stabiliti dal presente
articolo. (*)
(*) vedere allegato 8: Le parti, in relazione alla flessibilità e
prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute ai lavoratori
nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta
interpretazione autentica e manifestazione di volontà contrattuale.
[...]
Art. 10 - Ferie
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della
lavorazione ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il
godimento delle ferie collettive si concorderà il rinvio ad altra epoca nel
corso dell'anno del godimento delle ferie.
[...]
Art. 14 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[...]
Disciplina speciale
Parte quarta
Art. 1 - Soggetti destinatari della disciplina speciale parte quarta
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i
requisiti stabiliti dalla legge 13 maggio 1985, n. 190 e dalla legge 18 marzo
1926, n. 562 che detta le disposizioni relative al contratto di impiego privato.
Art. 2 - Trattamento
economico e normativo
Ai quadri vengono applicati il trattamento economico e la normativa contrattuale
previsti per gli impiegati, salvo quanto espressamente specificato di seguito.
Allegati
Allegato 4 - Dichiarazione comune delle parti sul sistema di informazioni
dell'industria metalmeccanica minore
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come
l'articolazione per sedi e casi esclusi, hanno costituito comuni presupposti per
la stipulazione delle norme relative al Sistema di informazione per la piccola e
media industria metalmeccanica.
Pertanto iniziative e/o comportamenti posti in essere da Fim-Fiom-Uilm e dai
sindacati territoriali di categoria o dalle istanze rappresentative aziendali
riconosciute da Fim-Fiom-Uilm ed attuati in violazione degli impegni, così come
definiti dall'art. 1 della disciplina generale, daranno facoltà a Unionmeccanica
di dichiararsi, previo esame della situazione da compiersi in sede nazionale fra
le organizzazioni stipulanti, sciolta dalle specifiche obbligazioni assunte in
tali presupposti.
Rimangono salve, sulla materia presa in considerazione nel presente capitolo,
preesistenti condizioni di miglior favore.
Allegato 8 - Dichiarazione comune
Le parti, in relazione alla flessibilità e prestazioni straordinarie, confermano
che esse sono dovute dai lavoratori nell'ambito del rispetto delle norme
contrattuali vigenti e ciò rappresenta interpretazione autentica e
manifestazione di volontà contrattuale.
Roma, 24 dicembre 1986