Regione Lazio
Ordinanza del Presidente 30 dicembre 2021, n. Z00026
Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: definizione dei casi positivi, delle modalità di tracciamento e dei criteri di fine isolamento e fine quarantena, e delle modalità di accesso alle strutture sanitarie

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI gli articoli 32, 117, secondo comma, e 118 della Costituzione;
VISTO, l’articolo 117 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in particolare il comma 1 ai sensi del quale le Regioni possono adottare provvedimenti di urgenza in materia sanitaria;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge regionale 11 novembre 2004, n. 1;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTE la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e le successive delibere modificative, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATI tutti i provvedimenti nazionali adottati alla data odierna al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 e definire misure di regolazione, potenziamento e sostegno al Paese, con particolare riferimento a:
- Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021: Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021)
- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021)
- Dpcm 2 marzo 2021: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, n. 29 (in G.U. 12/03/2021, n. 61)
- Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021)
- Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31: Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021)
- Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021)
- Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 aprile 2021, n. 50. (G.U. 20/04/2021, n. 94)
- Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021: Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.103 del 30-04-2021)
- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 maggio 2021, n. 61 (G.U. 12/05/2021, n. 112)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 (GU Serie Generale n.120 del 21-05-2021 - Suppl. Ordinario n. 21)
- Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (GU Serie Generale n.123 del 25-05-2021)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 (GU Serie Generale n.128 del 31-05-2021)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 (G.U. 21/06/2021, n. 146)
- Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (GU Serie Generale n.175 del 23¬07-2021)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 (GU Serie Generale n.176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25)
- Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (GU Serie Generale n.217 del 10-09¬2021)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126 (GU Serie Generale n.224 del 18-09-2021)
- Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID- 19 e il rafforzamento del sistema di screening. (GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133 (GU Serie Generale n.235 del 01-10-2021)
- Dpcm 12 ottobre 2021: Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale. (GU Serie Generale n. 246 del 14-10-2021)
- Dpcm 12 ottobre 2021: Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"» (GU Serie Generale n. 246 del 14-10-2021)
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165 (GU Serie Generale n. 277 del 20-11-2021)
- Decreto-Legge n. 172 del 26 novembre 2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID- 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali. (GU Serie Generale n.282 del 26¬11-2021)
- Dpcm 17 dicembre 2021: Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172;
- Decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali”. (GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021);
VISTI, per quanto riguarda i provvedimenti adottati dal Ministero della Salute:
- Circolare n. 5616 del 15 febbraio 2021, avente ad oggetto: “Aggiornamento sull'uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2”;
- Decreto 30 aprile 2020, con cui sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del DPCM del 26 aprile 2020, così come individuati nel documento allegato parte integrante del decreto;
- Ordinanza 22 giugno 2021: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca». (GU Serie Generale n.148 del 23-06-2021);
- Ordinanza 28 ottobre 2021: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (GU Serie Generale n.260 del 30-10-2021);
- Ordinanza 14 dicembre 2021: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Comunicato n. 78 del 16 dicembre 2021 del Ministro della Salute;
- Circolare n. 0026081 del 18 dicembre 2021: Pandemia da SARS-CoV-2: rafforzamento delle misure organizzative per la gestione dell’attuale fase epidemica”;
- Circolare n. 0059069 del 23 dicembre 2021 recante: “proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19”, in cui facendo seguito alle circolari prot. n° 35309- 04/08/2021-DGPRE, prot. n° 35444-05/08/2021-DGPRE, prot. n° 43366-25/09/2021-DGPRE e prot. n° 53922-25/11/2021-DGPRE, si rappresenta che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARSCoV-2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 gennaio 2022, oltre a confermare che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse ;
VISTI, per quanto concerne le attività di informazione, monitoraggio e coordinamento per il superamento dell’emergenza epidemiologica:
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 371 del 5 febbraio 2020, di istituzione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con competenza di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il superamento dell’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus, composto da esperti e qualificati rappresentati degli Enti e Amministrazioni dello Stato;
- Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 751 del 17 marzo 2021: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con cui è stato modificato l'assetto del Comitato Tecnico Scientifico;
- Report del 2 dicembre 2021, nel quale il Centro Europeo per il controllo delle malattie (ECDC) valuta il rischio di introduzione e diffusione della variante Omicron nei Paesi Europei da ‘ALTO’ a ‘MOLTO ALTO’;
- Verbale del 17 dicembre 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, unitamente al report n. 83, nel quale si rileva che: «Da otto settimane l'Italia si trova in una fase epidemica acuta caratterizzata da una elevata velocita' di trasmissione del virus SARS CoV-2 nella maggior parte del Paese. La maggior parte delle regioni italiane nella settimana di monitoraggio continua a collocarsi in uno scenario di trasmissione pari o superiore a 2;
VISTI, per quanto concerne gli atti della Giunta Regionale e dell’Amministrazione Regionale, già adottati in relazione all’utilizzo degli strumenti di indagine per la ricerca di anticorpi diretti verso il virus SARS-CoV-2 e, quindi, per la disciplina del percorso di esecuzione e registrazione di test sierologici e molecolari, onde assicurare i fondamentali requisiti di sicurezza, di correttezza clinica e di tracciabilità, legati alla sorveglianza della diffusione del virus:
- Deliberazione 21 luglio 2020, n. 472 recante: “Estensione del ricorso ai test sierologici per indagini di sieroprevalenza di cui alla deliberazione di G.R. n. 209(2020 a docenti, educatori, operatori di sostegno, assistenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), bambini, studenti disabili e a tutte le figure professionali delle scuole di ogni ordine e fino al secondo grado... e delle scuole dell’infanzia statali, paritarie e non”. (BURL n. 95 del 28.7.2020);
- Deliberazione 24 aprile 2020, n.209 avente ad oggetto: “Indicazioni per il ricorso ai test sierologici per indagine di sieroprevalenza sugli operatori sanitari e delle forze dell’ordine e in specifici contesti di comunità;
- Determinazione n. G05621 del 12 maggio 2020, recante: “Identificazione di anticorpi diretti verso il virus SARS-CoV-2 - percorso di esecuzione e registrazione di test sierologici mediante prelievo venoso, approvazione dell'elenco dei laboratori abilitati e ricerca del virus SARS-CoV-2”;
- Determinazione n. G13092 del 6 novembre 2020, recante: “Accordo Regione Lazio ed Associazione di categoria delle Farmacie Convenzionate per esecuzione di test diagnostici rapidi per Covid-19;
- Circolare della Regione Lazio n. 1002084 del 19 novembre 2020, recante: “Modalità di erogazione test antigenici laboratori privati e varazione procedura per test molecolari di conferma”;
VISTE, in riferimento ai laboratori privati abilitati ad effettuare i tamponi molecolari nel Lazio:
- Determinazioni 13 novembre 2020, n. G13443 e 24 novembre 2020, n. G13998, con cui sono stati approvati i verbali di riunione del gruppo di lavoro di supporto alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e l’elenco delle strutture sanitarie private, autorizzate all'esecuzione di test molecolari per l'identificazione diretta del SARS-CoV-2 senza oneri a carico del SSR;
- Determinazione 22 dicembre 2020, n. G16037, con cui sono stati approvati: il modulo di manifestazione di disponibilità all'esecuzione di test molecolari per l'identificazione diretta del SARS-CoV-2 senza oneri a carico del SSR (Allegato 1), il modulo di dichiarazione di possesso dei requisiti (Allegato 2), il questionario di valutazione (Allegato 3) e il regolamento della rete dei laboratori sub-regionali (Allegato 4);
VISTA, in riferimento alle strutture sanitarie abilitate ad effettuare i test antigenici nel Lazio:
- Determinazione del 29 settembre 2020 n. G11083 avente ad oggetto:” Approvazione della procedura per l’abilitazione delle strutture sanitarie autorizzate all’esercizio per l’attività di diagnostica di laboratorio con settori specializzati all’esecuzione dei test antigenici basati sull’identificazione degli antigeni del virus SARS-CoV-2 a partire da campioni di secrezioni respiratorie ottenuti mediante tampone naso e orofaringeo. Modifiche e integrazioni alla determinazione G10647 del 18.09.2020”;
VALUTATA la Circolare del Ministero della Salute n.705 dell’8 gennaio 2021: “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing.” nella quale si rileva che “In un contesto di alta prevalenza i test antigenici rapidi avranno un PPV elevato. Pertanto è probabile che la positività di un test genetico rapido sia indicativa di una vera infezione, non richiedendo conferma con test RT-PCR”;
CONSIDERATA la Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021: “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS- CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.6.7.2)” nella quale si ribadisce che “al fine di stabilire il termine dell’isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata disponibilità di test molecolari o in condizioni di urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, su può ricorrere a test antigenici, quali test antigenici non rapidi (di laboratorio), test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano a caratteristiche di sensibilità e specificità minime (sensibilità >80% e specificità >97%), con requisito di sensibilità più stringente (>90%) in contesti a bassa incidenza”;
TENUTO CONTO che, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, il Governo Italiano, attraverso l’adozione del summenzionato Decreto Legge 221/2021, ha provveduto all’ulteriore proroga - sino al 31 marzo 2022 - dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;
VISTA la nota della Regione Lazio prot. n. 1075012 del 26 dicembre 2021, recante: “Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice”, emanata in esito
alle disposizioni di cui all’art 7 del richiamato DL 221/2021, in particolare: “a decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, è consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario; al comma successivo si stabilisce altresì che “l'accesso a dette strutture è consentito anche ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso”. Pertanto, con detta circolare viene rimodulato l’accesso per i visitatori nelle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice, in conformità alle disposizioni nazionali;
PRESO ATTO dell’evoluzione della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;
CONSIDERATO che in ragione del costante aumento della incidenza di nuove infezioni da SARS-CoV-2, attualmente corrispondente nella Regione Lazio a 374,27 soggetti positivi per 100.000 abitanti, ed al conseguente aumento della prevalenza dell’infezione nella popolazione regionale, i test antigenici di prima e seconda generazione avranno un valore predittivo positivo elevato, non richiedendo conferma di test RT-PCR, come peraltro indicato nella predetta circolare ministeriale n. 705 del 08/01/2021;
PRESO ATTO che l’aumento dell’incidenza di nuove infezioni sta determinando un’oggettiva difficoltà nel garantire una offerta di test RT-PCR adeguata al costante aumento della domanda, innescando una conseguente tendenza speculativa;
VALUTATO che, pertanto, per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2:
• un test antigenico positivo non necessiterà di conferma con test RT-PCR (molecolare) per la definizione di caso confermato COVID 19 (Circolare del Ministero della Salute 11.08.2021) e conseguente disposizione di isolamento;
• un test antigenico negativo in soggetti sintomatici necessiterà di conferma con un secondo test antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni o con metodica RT-PCR, esclusivamente sulla base della valutazione clinica (p.es presenza e gravità dei sintomi) ed epidemiologica del caso;
RITENUTO che il test antigenico sarà utilizzato per la valutazione del termine dell’isolamento di un caso confermato COVID-19, ai sensi della normativa vigente;
PRESO ATTO dell’indicazione ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia (attualmente la Circolare del Ministero della Salute 11.08.2021), sull’utilizzo del test antigenico per la valutazione del termine della quarantena dei contatti;
VALUTATO che tutti i soggetti autorizzati alla esecuzione di test antigenici dovranno garantire, anche in considerazione di quanto sopra evidenziato, l’inserimento dei dati relativi ai test antigenici rapidi dei soggetti positivi al Covid1-19 nei sistemi informatici regionali, al fine di permetterne la tempestiva presa in carico;
CONSIDERATO che le attività di presa in carico e tracciamento dovranno essere prioritariamente orientate alla valutazione clinica ed epidemiologica dei seguenti casi:
• Persone a rischio aumentato di forme gravi di COVID-19, incluse le persone non vaccinate
• Persone che vivono, lavorano, visitano o offrono servizi a persone ad elevato rischio di forme gravi
di COVID-19
• Persone (contatti) che vivono insieme o che forniscono assistenza al caso positivo
• Persone che vivono, lavorano o visitano comunità chiuse, ambienti lavorativi affollati o eventi/contesti ad alto rischio di estesa diffusione virale
• Focolai o cluster già conosciuti;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte ad innalzare i livelli di protezione della popolazione, soprattutto delle fasce più fragili;
 

ORDINA

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
• che per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2:
- un test antigenico positivo non necessiti di conferma con test RT-PCR (molecolare) per la definizione di caso confermato COVID 19 (Circolare del Ministero della Salute 11.08.2021) e conseguente disposizione di isolamento;
- un test antigenico negativo in soggetti sintomatici necessiterà di conferma con un secondo test antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni o con metodica RT-PCR (molecolare), esclusivamente sulla base della valutazione clinica (p.es presenza e gravità dei sintomi) ed epidemiologica del caso;
- che il test antigenico potrà essere utilizzato per la valutazione del termine dell’isolamento di un caso confermato COVID-19, ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia;
- l’utilizzo del test antigenico nei soggetti contatti dei casi positivi per la valutazione del termine della quarantena ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia;
- che tutti i soggetti autorizzati alla esecuzione di test antigenici (es. Farmacie, Laboratori) dovranno garantire, anche in considerazione di quanto sopra evidenziato, l’inserimento dei dati relativi ai test antigenici rapidi nei sistemi informatici regionali, al fine di permettere la tempestiva presa in carico dei casi positivi;
- che le attività di presa in carico e tracciamento dovranno essere prioritariamente orientate alla valutazione clinica ed epidemiologica dei seguenti casi:
• Persone a rischio aumentato di forme gravi di COVID-19, incluse le persone non vaccinate
• Persone che vivono, lavorano, visitano o offrono servizi a persone ad elevato rischio di forme gravi di COVID-19
• Persone (contatti) che vivono insieme o che forniscono assistenza al caso positivo
• Persone che vivono, lavorano o visitano comunità chiuse, ambienti lavorativi affollati o eventi/contesti ad alto rischio di estesa diffusione virale
• Focolai o cluster già conosciuti;
- di dare mandato alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) del Lazio di dare seguito alle indicazioni contenute nella presente ordinanza attraverso le opportune attività di tracciamento;
- l’estensione anche alle strutture sanitarie (es. Ospedali, Case di Cura, Ambulatori, etc...) delle modalità di accesso per i visitatori nelle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice di cui alla nota regionale prot.n. 1075012 del 26 dicembre 2021, in linea con le indicazioni nazionali di cui al Decreto- legge 24 dicembre 2021 n. 221.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Essa entra in vigore dalla data di pubblicazione.
 

Il Presidente
Nicola Zingaretti