Ministero della Salute
Ordinanza 13 dicembre 2021
Proroga dell'ordinanza del 25 febbraio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARSCoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento».
G.U. 31 dicembre 2021, n. 310

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 del regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, che nell'elencare le malattie infettive e diffusive degli animali a cui si applicano le disposizioni dello stesso regolamento prevede che il Ministro della salute con speciali ordinanze può riconoscere il carattere infettivo e diffusivo anche ad altre malattie;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e in particolare l'art. 2;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;
Visto il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, recante «Attuazione della direttiva n. 98/79/CE relativa ai dispostivi medico diagnostici in vitro»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 novembre 2020 recante «Norme sanitarie in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni di allevamento e attività di sorveglianza sul territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 2020, n. 291;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARSCoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 febbraio 2021, n. 48, la quale, nel rispetto del principio di precauzione, ha disposto la proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 21 novembre 2020, fino al 31 dicembre 2021;
Vista la nota prot. n. 27663 del 21 dicembre 2020 con la quale la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari ha stabilito le misure di verifica e sorveglianza da adottarsi negli allevamenti di visoni;
Vista la nota prot. n. 22986 del 10 ottobre 2021, con la quale la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari ha richiesto un parere al Consiglio superiore di sanità (CSS) in merito all'eventuale proroga della sospensione delle attività degli allevamenti di visoni sul territorio nazionale, di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza ministeriale 25 febbraio 2021.
Visto il parere espresso nella seduta del 9 novembre 2021, nel quale il Consiglio superiore di sanità, Sezione IV, ha ritenuto che «per un principio di precauzione sia opportuno confermare le indicazioni già espresse in precedenza, ossia di mantenere il fermo riproduttivo degli animali anche per l'anno 2022»;
Ritenuto pertanto necessario, in applicazione del principio di precauzione e massima cautela, protrarre di dodici mesi la sospensione delle attività di allevamento dei visoni;
 

Ordina:

Art. 1
Misure di prevenzione e sorveglianza sul territorio nazionale

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 21 novembre 2020, prorogato con l'ordinanza 25 febbraio 2021, è prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma 13 dicembre 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2021 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3065