Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionale dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

LORO SEDI

e, p.c. Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F.

LORO SEDI


OGGETTO: DL n. 221/2021. Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, proroga fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale, estendendo fino a tale data i termini previsti dalle disposizioni legislative richiamate nel relativo allegato.
Inoltre il medesimo decreto-legge introduce ulteriori misure di seguito sinteticamente illustrate.
L’articolo 3 riduce, a decorrere dal 1° febbraio 2022, il periodo di validità della certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di avvenuta vaccinazione (ossia al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo) da nove mesi a sei mesi (rif. art. 9, comma 3, decreto-legge n. 52/2021). Analoga riduzione del periodo di validità si applica anche nel caso in cui la certificazione verde COVID-19 sia stata rilasciata a seguito di avvenuta guarigione per i soggetti ammalatisi di COVID oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, ovvero a seguito del prescritto ciclo (rif. art. 9, comma 4-bis, decreto-legge n. 52/2021). Resta confermata in sei mesi la validità della certificazione verde COVID-19 rilasciata a far data dall’avvenuta guarigione di coloro che non si sono sottoposti a vaccinazione (art. 9, comma 4, decreto-legge n. 52/2021).
L’articolo 4, comma 1, impone l’obbligo, dal 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022, di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all’aperto. Il successivo comma 2 prevede l’obbligo di indossare al chiuso o all’aperto, fino alla cessazione dello stato di emergenza, mascherine di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo nonché per gli eventi e le manifestazioni sportive. Tale prescrizione deve essere, pertanto, applicata nello svolgimento dei servizi di vigilanza antincendio.
L’articolo 5 consente, dal 25 dicembre 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, esclusivamente ai soggetti in possesso del c.d. green-pass rafforzato (art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52/2021) ovvero ai soggetti esentati dall’obbligo vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (art. 9- bis, comma 3, del decreto-legge n. 52/2021). Al riguardo si precisa che la suddetta disposizione deve essere osservata anche all’interno delle sedi di servizio del Corpo nazionale, fatte salve le indicazioni riportate nella precedente circolare STAFFCNVVF 24757 dell’11.12.2021 in merito alla fruizione della mensa di servizio in virtù di quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 2-bis, del predetto decreto-legge n. 52/2021.
Si rappresenta, inoltre, per le ricadute che può avere sulle attività svolte presso le strutture centrali e territoriali, che l’articolo 8, comma 1, estende l’obbligo del possesso del c.d. green-pass rafforzato (fatta eccezione per i soggetti di età inferiore ai 12 anni o esentati dall’obbligo vaccinale sulla base di idonea certificazione medica) anche per l’accesso a musei e mostre nonché a piscine e palestre al chiuso e ai locali adibiti a spogliatoi e docce.
Si precisa, infine, che, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, restano ferme le disposizioni relative all’obbligo vaccinale per il personale del Copro nazionale dei vigili del fuoco.
Le SS.LL. avranno cura di informare tutto il personale dipendente sulle predette disposizioni.


IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(PARISI)