Tipologia: CCNL
Data firma: 14 dicembre 1994
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Federorafi, Federargentieri e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Orafi-argentieri, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Premessa
Campo di applicazione del contratto
Disciplina generale
Sezione prima - Sistema di Relazioni sindacali

Art. 1 Osservatorio congiunto in sede nazionale sulla situazione economico-sociale della industria orafa-argentiera.
Art. 2 Sistema di informazioni sulla situazione dell'industria orafa e argentiera livello nazionale
• Livello territoriale
• Analisi congiunta della situazione economico sociale dell'industria orafa e argentiera
• Livello aziendale
Art. 3 Modifiche tecnologiche, organizzative e produttive - Decentramento
Art. 4 Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento
Art. 5 Contrazione temporanea dell'orario di lavoro
Art. 6 Formazione professionale
6.1 Commissione nazionale per la formazione professionale.
Art. 7 Pari opportunità
7.1 Commissione nazionale per le pari opportunità
7.2 Informazioni in materia di pari opportunità
Disciplina generale
Sezione seconda - Diritti sindacali

Premessa
Art. 1 Assemblea
Art. 2 Diritto di affissione
Art. 3 Locali
Art. 4 Permessi per motivi sindacali e cariche elettive
Art. 5 Tutela dei componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 6 Versamento dei contributi sindacali
• Norma transitoria
Art. 7 Affissione del contratto
Disciplina generale
Sezione terza - Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro

Art. 1 Assunzione
Art. 1 bis Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25 comma secondo, legge 23 luglio 1991, n. 223
Art. 2 Documenti, residenza e domicilio
Art. 3 Lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Art. 3 bis Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza
Art. 4 Classificazione dei lavoratori
A) Declaratoria, esemplificazioni dei profili ed esempi
B) Quadri
C) Mobilità professionale
• Norma transitoria
• Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Art. 5 Orario di lavoro
• Allegato all'art. 5
Art. 5 bis Riduzione di orario di lavoro
Art. 5 ter Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
Art. 6 Contratto dl lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 7 Contratto a termine
Art. 8 Festività abolite
Art. 9 Riposo settimanale
Art. 10 Premio di risultato
Art. 11 Reclami sulla retribuzione
Art. 12 Mense aziendali
Art. 12 bis Indennità di mensa
Art. 13 Cumulo di mansioni
Art. 14 Trasferimenti
Art. 15 Reclami e controversie
Art. 16 Rapporti in azienda
Art. 17 Divieti
Art. 18 Vendita di libri e riviste
Art. 19 Visite di inventario e di controllo
Art. 19 bis Impianti audiovisivi
Art. 20 Norme speciali
Art. 21 Provvedimenti disciplinari
Art. 22 Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 23 Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso
B) Licenziamento senza preavviso
Art. 24 Sospensione cautelare non disciplinare
Art. 25 Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
Art. 26 Lavoro a domicilio
Art. 27 Diritto allo studio
Art. 28 Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 29 Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro
Art. 30 Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 31 Certificato di lavoro
Art. 32 Indennità in caso di morte
Art. 33 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore
Art. 34 Decorrenza e durata
Art. 35 Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
• Norme transitorie
Art. 36 Procedura di rinnovo degli accordi aziendali
Art. 37 Estensione di contratti stipulati con altre associazioni
Disciplina speciale
Parte prima

Art. 1 Soggetti destinatari della parte prima della disciplina speciale
Art. 2 Periodo di prova
Art. 3 Entrata e uscita
Art. 4 Sospensione e interruzione del lavoro
Art. 5 Sospensione e riduzione di lavoro
Art. 6 Recuperi

 

Art. 7 Festività
Art. 8 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 9 Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 10 Apprendistato
Art. 11 Lavoro a cottimo
Art. 12 Mensilizzazione
Art. 13 Corresponsione della retribuzione
Art. 14 Ferie
Art. 14 bis Aspettativa
Art. 15 Gratifica natalizia
Art. 16 Aumenti periodici di anzianità
• Norme transitorie
Art. 17 Indumenti di lavoro
Art. 18 Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 19 Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 20 Congedo matrimoniale
Art. 21 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 22 Servizio militare
Art. 23 Assenze
Art. 24 Permessi di entrata e uscita
Art. 25 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 26 Trattamento di fine rapporto
Art. 27 Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
Art. 28 Minimi tabellari e determinazione dei minimi dl paga oraria
Disciplina speciale
Parte seconda

Art. 1 Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale
Art. 2 Passaggio del lavoratore di cui alla parte prima alla disciplina di cui alla parte seconda
Art. 3 Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 4 Recuperi
Art. 5 Aumenti periodici di anzianità
Art. 6 Trattamento di fine rapporto
Art. 7 Condizioni di miglior favore
Art. 8 Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria
Art. 9 Clausola di rinvio
Disciplina speciale
Parte terza

Art. 1 Soggetti destinatari della parte terza della disciplina speciale
Art. 2 Passaggio del lavoratore di cui alla parte prima alla disciplina di cui alla parte terza
Art. 3 Passaggio del lavoratore di cui alla parte seconda alla disciplina di cui alla parte terza
Art. 4 Periodo di prova
Art. 5 Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 6 Festività
Art. 7 Lavoro straordinario notturno, festivo
Art. 8 Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 9 Aumenti periodici di anzianità
Art. 10 Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 11 Corresponsione della retribuzione
Art. 12 Ferie
• Norme transitorie
Art. l3 Tredicesima mensilità
Art. 14 Trattamento malattia e infortunio
Art. 15 Congedo matrimoniale
Art. 16 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 17 Servizio militare
Art. 18 Assenze e permessi
Art. 19 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 20 Trattamento di fine rapporto
Art. 21 Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria
Allegati
Allegato 1 Dichiarazione fra le parti
Allegato 2 Legge 18 dicembre 1973 n. 877 - Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio
Allegato 3 Regolamento del lavoro a domicilio
Allegato 4 Accordo 12 marzo 1974
Allegato 5 Quote di servizio sindacale Fim-Fiom-Uilm
Allegato 6 Dichiarazione congiunta in relazione al "Sistema di informazioni sulla situazione dell'industria orafo-argentiera"
Allegato 7 Dichiarazione congiunta
Allegato 8 Protocollo per la costituzione del fondo nazionale di previdenza complementare
Allegato 9 Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Allegato 10 Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nell'industria orafa e argentiera
Art. 1 Norme generali
Art. 2 Periodo di prova
Art. 3 Tirocinio presso diverse aziende
Art. 4 Durata del tirocinio
Art. 5 Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria
Art. 6 Lavoro a cottimo o a incentivo
Art. 7 Orario di lavoro

Art. 8 Ferie
Art. 9 Gratifica natalizia
Art. 10 Insegnamento complementare
Art. 11 Attribuzione della qualifica
Art. 12 Inscindibilità
Art. 13 Decorrenza
Allegato 11 Lettera Federorafi-Federargentieri
Tabelle
• Una tantum
• Tabelle dei minimi contrattuali
o Tabella A
o Tabella B
o Tabella C


Contratto nazionale per i dipendenti dalle aziende industriali per la lavorazione di articoli di oreficeria, gioielleria e bigiotteria prevalentemente in metalli preziosi dalle aziende industriali argentiere e posatiere argentiere 14 dicembre 1994 Federorafi - Federargentieri Fim - Fiom - Uilm

In Firenze lì 14 dicembre 1994 fra la Federazione Nazionale Orafi Gioiellieri Fabbricanti […] assistito da […] Associazione Industriale Lombarda, […] Associazione Industriali di Arezzo, […] Associazione Industriali di Vicenza; la Federazione Nazionale Fabbricanti Argentieri […] assistito da […]Unione Industriale di Alessandria e da […] Associazione Industriali di Padova; con l'assistenza della Confindustria […], e la Fim - Federazione Italiana Metalmeccanici la Fiom - Cgil […] e la Uilm - Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici […] assistita dalla segreteria della Uil […]
È stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per i dipendenti dalle aziende industriali che effettuano la lavorazione di articoli di oreficeria, gioielleria e bigiotteria prevalentemente in metalli preziosi, dalle aziende industriali argentiere e posatiere argentiere.

Premessa
[…]
5) La contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.
6) La contrattazione aziendale é prevista, secondo quanto disposto dal protocollo 23 luglio l993, nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.
7) In applicazione dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre l993. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
8) Il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per i laboratori o aziende per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli preziosi e per i lavoratori dagli stessi dipendenti, è stato stipulato sulla base di questa premessa, che ne costituisce parte integrante.

Campo di applicazione del contratto
Il presente Contratto Nazionale ha valore per i dipendenti dalle aziende industriali per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli preziosi.

Disciplina generale
Sezione prima - Sistema di Relazioni sindacali

Art. 1 Osservatorio congiunto in sede nazionale sulla situazione economico-sociale della industria orafa-argentiera.
Entro un anno dalla sottoscrizione del presente contratto, la Federorafi- Federargentieri ed i sindacati Fim - Fiom - Uilm promuoveranno la costituzione di un osservatorio congiunto paritetico sulla situazione economico-sociale nel settore orafo-argentiero, quale sede di analisi, verifica e confronto sistematici su temi di rilevante interesse reciproco e, in particolare:
a) le tendenze e l'evoluzione dell'innovazione tecnologica nel settore orafo-argentiero con particolare riguardo all'andamento occupazionale;
b) l'andamento dell'occupazione nonché delle assunzioni e delle cessazioni del rapporto di lavoro disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro (contratti di formazione e lavoro, contratti part-time, ecc.) per sesso e livelli di inquadramento;
c) gli andamenti e le tendenze qualitative e quantitative degli investimenti nel settore;
d) gli andamenti del costo di lavoro e l'andamento dei principali parametri in grado di misurare le tendenze in atto sulla competitività internazionale;
e) l'andamento degli orari di fatto, con indicazione delle ore di lavoro prestate oltre l'orario ordinario e della misura delle ore per le quali vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni;
f) la qualità e l'utilizzazione nel settore degli incentivi di legge per gli investimenti industriali distinti per finalità;
g) l'andamento dei salari di fatto per livelli di inquadramento;
h) le ore di formazione professionale.
I dati di cui sopra, in particolare quelli relativi ai punti e) e g), laddove possibile e qualora disponibili, verranno elaborati in termini disaggregati per aree interregionali come identificate al punto A 2 dell'art. 2. Entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL le parti definiranno in apposito incontro le modalità operative per un corretto funzionamento dell'Osservatorio.

Art. 2 Sistema di informazioni sulla situazione dell'industria orafa e argentiera livello nazionale
A1) Su richiesta di una delle parti entro la fine di ciascun anno le Federazioni imprenditoriali firmatarie del presente contratto forniranno alla Fim, Fiom, Uilm in sede nazionale dati informativi globali relativi a:
- gli andamenti e le prospettive economico-produttive suddivise fra i settori orafo e argentiero;
- gli andamenti e le tendenze qualitative e quantitative degli investimenti nei settori orafo e argentiero;
- le tendenze e l'evoluzione dell'innovazione tecnologica di processo nei settori orafo e argentiero con particolare riguardo all'andamento occupazionale;
- l'andamento dell'occupazione disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro (contratti di formazione lavoro, contratti part-time ecc.), per uomini, donne e livelli di inquadramento, con particolare riferimento ai lavoratori extracomunitari e ai soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria;
- l'andamento dell'occupazione femminile in relazione alla legge n. 903/77 al fine di individuare le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984;
- le tendenze evolutive del mercato del lavoro anche in relazione ai contratti di formazione e lavoro di cui all'Accordo interconfederale 18 dicembre 1988 e successive intese, e all'apprendistato;
- l'andamento del costo del lavoro, dei salari e degli orari di fatto, riferito ai settori orafo e argentiero anche rispetto agli altri Paesi OCSE, nonché comparazioni sui sistemi fiscali e parafiscali in atto negli stessi Paesi.
L'insieme dei suddetti dati potrà essere altresì oggetto di una verifica tesa a individuare i motivi degli andamenti e a esprimere conseguenti valutazioni sui riflessi occupazionali e sulle emergenti opportunità professionali.
A2) Di norma, annualmente entro il 1° quadrimestre, si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali le Federazioni imprenditoriali firmatarie del presente contratto forniranno alla Fim, Fiom, Uilm informazioni globali riferite alle linee generali dell'andamento economico produttivo e sulla evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione e alle prevedibili relative implicazioni nei settori orafo e argentiero. Inoltre nel corso degli stessi incontri verranno fornite informazioni globali suddivise per le seguenti aree geografiche interregionali e per settori produttivi:
1) Triveneto, Lombardia, Piemonte (orafi),
2) Piemonte, Liguria, Emilia,
3) Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Italia meridionale e insulare,
riferite alle previsioni di investimento e alle eventuali operazioni di ristrutturazione, di scorporo e di decentramento permanente di importanti fasi delle attività produttive in atto, qualora dette operazioni comportino sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo determinante le tecnologie fino ad allora adottate o l'organizzazione complessiva del lavoro o il tipo di produzione in atto e influiscano complessivamente sull'occupazione.

Livello territoriale
B) Annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, le Associazioni territoriali imprenditoriali forniranno al Sindacato provinciale di categoria, nel corso di apposito incontro, informazioni globali, riferite alle aziende associate e alle Federazioni imprenditoriali stipulanti il presente contratto, riguardanti le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo della situazione, con particolare riferimento all'occupazione e alle situazioni di crisi che abbiano particolare rilevanza.
Nel corso di tale incontro le Associazioni territoriali imprenditoriali forniranno informazioni globali ai Sindacati provinciali di categoria relative ai dati sulla occupazione suddivisi per qualifiche e sesso degli addetti, con particolare riguardo all'andamento dell'occupazione nelle categorie più deboli, all'assunzione di lavoratori di 1° impiego, ivi compresi gli apprendisti, nonché sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità nel territorio, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nel corso dello stesso incontro verranno fornite informazioni globali sulle eventuali iniziative promosse per favorire le pari opportunità, sui programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o con il concorso delle Associazioni degli imprenditori.
Nell'ambito dell'informativa di cui sopra l'Associazione territoriale provvederà anche agli adempimenti previsti dal contratto in materia di lavoro a domicilio (punto 6, allegato 3), nonché a fornire notizie sui criteri generali che attengono al decentramento produttivo.
Per le province con ridotte concentrazioni di aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due parti individueranno consensualmente aree interprovinciali.

Analisi congiunta della situazione economico sociale dell'industria orafa e argentiera
A livello territoriale, le parti si riuniranno di norma entro il 1° quadrimestre dell'anno, con il fine di trarre valutazioni che consentano di apprezzare la situazione riferita al settore orafo-argentiero, considerata globalmente nel territorio interessato.
A tal fine le parti esamineranno le informazioni di cui ai punti A1 e B, fornite per il territorio di competenza.
Potranno addivenire a valutazioni congiunte:
- sulla situazione dell'industria orafo-argentiera;
- sull'andamento dell'occupazione, anche con riferimento alle categorie più deboli;
- sulla formazione professionale.
L'Associazione imprenditoriale renderà anche informazioni globali sulle iniziative realizzate dalle aziende ai fini della tutela e del miglioramento dell'ambiente interno ed esterno.
B 1) Le informazioni di cui al precedente punto B) potranno inoltre essere fornite a livello regionale nel corso di un apposito incontro fra Fim, Fiom, Uilm regionali e una delegazione degli imprenditori orafi e argentieri.

Livello aziendale
C) Annualmente, nel corso di specifici incontri, le aziende che occupano complessivamente più di 200 dipendenti forniranno al Sindacato, su richiesta dello stesso e nel corso di un apposito incontro, convocato dall'Associazione territoriale imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell'azienda interessata, informazioni sulle prospettive produttive e, in questo quadro, sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti.
Nel corso di tale incontro il Sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche, nonché sui criteri di localizzazione.

Art. 3 Modifiche tecnologiche, organizzative e produttive - Decentramento
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno le Rappresentanze sindacali aziendali e, tramite l'Associazione imprenditoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria intorno a sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo determinante le tecnologie fino allora adottate o l'organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto e influiscano complessivamente sull'occupazione.
Di norma annualmente le aziende che occupano più di 200 dipendenti renderanno ai Sindacati provinciali di categoria, su richiesta degli stessi nel corso di un apposito incontro convocato dall'Associazione imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione dell'azienda interessata informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonché riguardo all'articolazione per tipologie dell'attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per grandi aree territoriali.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 150 dipendenti informeranno in apposito incontro le Rappresentanze sindacali unitarie e, tramite l'Associazione territoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente sull'occupazione: in questi casi l'informazione riguarderà l'articolazione per tipologie dell'attività decentrata, la localizzazione del decentramento indicata per grandi aree territoriali nonché la consistenza quantitativa dell'attività da decentrare.

Art. 4 Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno preventivamente, in apposito incontro, le Rappresentanze sindacali unitarie e, tramite l'Associazione imprenditoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria, sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'azienda, ivi comprese quelle delle aziende di installazione e di montaggi nell'ambito della loro peculiare attività.

Art. 6 Formazione professionale
Fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese, la Federorafi - Federargentieri e i sindacati Fim, Fiom, Uilm riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane è essenziale ai fini dell'incremento quantitativo e del miglioramento qualitativo dell'occupazione. E pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riguardo al personale femminile, alle fasce deboli e ai lavoratori coinvolti in processi di mobilità, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori. A tal fine le parti convengono di costituire la Commissione paritetica disciplinata al successivo punto 1.

6.1 Commissione nazionale per la formazione professionale.
La Federorafi-Federargentieri e i sindacati Fim-Fiom-Uilm convengono di costituire entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, un gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti (Federorafi- Federargentieri e Fim-Fiom-Uilm) con il compito di:
a) individuare le specifiche esigenze formative del settore orafo- argentiero, con riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate;
b) operare, in collegamento con l'organismo paritetico nazionale di cui all'Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese, affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa ed amministrativa, risultino coerenti con le esigenze di cui alla precedente lettera a);
c) individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità.
L'attività di cui alla lettera a) dovrà, salvi i successivi aggiornamenti, essere completata entro e non oltre il 31/03/1996 in modo tale che le parti possano predisporre un primo documento di indirizzo per lo sviluppo delle politiche formative riferite al settore, da trasmettere agli organismi paritetici bilaterali costituiti ai sensi dell'Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese.

Art. 7 Pari opportunità
Le parti affidano alla Commissione paritetica disciplinata al successivo punto 1, il compito di individuare iniziative dirette a promuovere presso le aziende comportamenti coerenti con i principi di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e alla legge 10 aprile 1991, n. 125 e di pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione professionale.

7.1 Commissione nazionale per le pari opportunità
Per la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro viene confermata la "Commissione paritetica per le pari opportunità" costituita in sede nazionale e formata da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti (Federorafi-Federargentieri e Fim-Fiom-Uilm) con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e alla legge 10 aprile 1991, n. 125 e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro nonché le modalità per un loro superamento.
La Commissione opera:
1) studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento dell'occupazione femminile nel settore con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro (contratti di formazione e lavoro, contratti part-time, ecc.) e all'utilizzo degli strumenti legali per fronteggiare crisi, ristrutturazioni riorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i dati dell'Osservatorio nazionale;
2) seguendo l'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia di pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al programma di azione della Comunità europea 1991-1995 e successivo e al programma di azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali.
Con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore e individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione, in collegamento con l'organismo paritetico bilaterale di cui all'Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese, con la Commissione nazionale di cui al precedente art. 6 e con gli organismi istituzionali operanti in materia;
b) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
c) individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) individuare iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
e) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno; al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla Comunità europea nella risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990.
La Commissione si riunisce di norma semestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente riferisce sulla propria attività alle delegazioni che hanno stipulato il presente contratto.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto la Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.

7.2 Informazioni in materia di pari opportunità
Le aziende tenute a redigere, ai sensi dell'art. 9 1egge 10 aprile 1991, n. 125, il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, presenteranno i dati elaborati alle RSU in occasione di un apposito incontro da tenersi nel mese in cui il rapporto viene trasmesso nel rispetto delle disposizioni di legge.

Disciplina generale
Sezione seconda - Diritti sindacali

Premessa
Federorafi-Federargentieri e Fim-Cisl, Fiom-Cgl, Uilm-Uil si danno atto che le rappresentanze dei lavoratori in azienda sono costituite dalle RSU nel rispetto dei principi e della disciplina stabiliti dal protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, e dall'Accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 20 dicembre 1993.
Per l'applicazione dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 nel settore orafo-argentiero si fa riferimento a quanto previsto nell'intesa tra Federorafi-Federargentieri e Fim-Cisl, Fiom-Cgl, Uilm-Uil per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 22 giugno 1994 allegato al presente contratto (allegato n. 9).
I diritti e le tutele stabilite dalla presente disciplina generale, sezione seconda, per le rappresentanze sindacali aziendali costituite secondo l'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, sono trasferite alle Rappresentanze sindacali unitarie.
Federorafi-Federargentieri e Fim, Fiom e Uilm si incontreranno per armonizzare ed adeguare le normative contrattuali con eventuali interventi legislativi in materia.

Art. 1 Assemblea
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
[…]
5) lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attuazione in relazione ai punti 4) e 5).
[…]
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al 2° comma, art. 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra, in quanto compatibili.

Art. 2 Diritto di affissione
Il diritto di affissione viene regolato dall'art. 25 della legge n. 300 del 1970.

Disciplina generale
Sezione terza - Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Art. 1 Assunzione

[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 2 Documenti, residenza e domicilio
[…]
All'atto dell'assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso, la sezione del libretto personale sanitario e/o di rischio da compilarsi a cura dell'azienda.
[…]

Art. 3 Lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Il lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Nota a verbale
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle Rappresentanze sindacali unitarie.
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema speciale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai "sistemi di lavoro protetto" di cui all'art. 25 della legge 3 marzo 1971, n. 118. In tale spirito convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato e affrontato con la maggior sensibilità.

Art. 4 Classificazione dei lavoratori
C) Mobilità professionale

Premesso che:
1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse.
2) Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1). Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione. L'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro congiunto tra le parti su richiesta anche di una di esse.
3) Per il conseguimento degli obiettivi su indicati verranno adottate, anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro.
Le possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori e i loro criteri informatori e applicativi saranno, a richiesta, oggetto di esame con le Rappresentanze sindacali aziendali.
4) Il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda e pertanto non darà luogo a una dinamica automatica e illimitata.
[…]

Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Per la vigenza del CCNL 14 dicembre 1994 viene confermata la "Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori" con il compito di:
A) esaminare le eventuali evoluzioni dei profili professionali in relazione all'introduzione di tecnologie di processo profondamente innovative;
B) proporre alle parti stipulanti il CCNL integrazioni o aggiornamenti, sulla base delle risultanze degli esami e riguardanti fenomeni generalizzabili.
La Commissione, formata da 6 componenti: da 3 rappresentanti per gli imprenditori (Federorafi, Federargentieri) e da 3 rappresentanti per i lavoratori (Fim, Fiom, Uilm), esprimerà pareri e proposte all'unanimità entro 18 mesi dalla decorrenza del presente CCNL
Le eventuali modifiche concordate in sede di Commissione troveranno applicazione dal 1° gennaio 1997.

Art. 5 Orario di lavoro
La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore.
Ai soli fini legali, i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con le Rappresentanze sindacali aziendali.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività elencate nell'allegato.
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge.
Le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto.
I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Le parti convengono che con decorrenza dall'1 luglio 1978 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
Le parti si incontreranno l'1 maggio 1978 per esaminare le modalità di attuazione che consentano il mantenimento dei livelli esistenti di attività e di utilizzazione degli impianti.
In occasione di tale incontro saranno anche individuate soluzioni transitorie e articolate nel tempo, quali recuperi, accantonamenti o altre forme concordate, per attività le cui condizioni tecnico-organizzative non consentano alla data dell'1 luglio 1978 l'effettivo godimento del beneficio sopra indicato.
I benefici che discendono dalla presente norma verranno assorbiti fino a concorrenza da eventuali trattamenti particolari vigenti nelle aziende in materia di intervallo per la refezione.
Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscono nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano la consumazione dei pasti, a eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.
Dichiarazioni a verbale
I. Dalla normativa di cui al presente articolo non possono conseguire ai lavoratori né perdite né vantaggi rispetto alle situazioni vigenti.
II. Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisca un'innovazione, sarà consentito al lavoratore di richiedere l'accertamento sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.

Allegato all'art. 5
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti.
Personale addetto ai trasporti terrestri.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.

Art. 5 ter Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno, possono avere esigenze di maggior carico di lavoro connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno con il superamento dell'orario contrattuale di norma sino a 45 ore settimanali e fino a un massimo di 48 ore settimanali per specifiche esigenze aziendali. A fronte del superamento dell'orario contrattuale, corrisponderà, nel corso dell'anno e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento sia in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
La Direzione procederà, di norma annualmente, alla comunicazione programmatica alle RSU e ai reparti interessati dei periodi previsti di supero e di riduzione dell'orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero e all'utilizzo delle riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e RSU
Le parti concordano che, in caso di mancata definizione in sede aziendale delle modalità applicative di cui sopra, su richiesta di una delle parti, venga convocata una riunione tra le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali per l'esame della questione al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente norma contrattuale.
La procedura sindacale dovrà esaurirsi entro 5 giorni dalla richiesta d'incontro.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Al lavoratore che non abbia effettuato, anche parzialmente, le ore di supero in regime di flessibilità, la retribuzione nel periodo di minor orario verrà proporzionalmente ridotta, salvo diverse soluzioni che, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, possano intervenire tra l'azienda e il singolo lavoratore.
Dichiarazione a verbale
Le parti in relazione alla flessibilità confermano che esse sono dovute dal lavoratore nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti.

Art. 7 Contratto a termine
Il contratto a tempo determinato è disciplinato dalla legge n. 230/62, dall'art. 8 bis della legge n. 79/83, e dall'Accordo interconfederale 18 dicembre 1988.
[…]

Art. 9 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe a disposizione di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 15 Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione e interpretazione del presente contratto, le controversie tra aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria.
In difetto di accordo le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni.

Art. 16 Rapporti in azienda
Nell'ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
I rapporti tra lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.
In armonia con la dignità del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità.
L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto a osservare le disposizioni.
L'azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.
[…]
Egli [il lavoratore] inoltre deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservare le disposizioni del presente contratto, nonché quelle impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.
[…]
Le infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi artt. 21, 22 e 23 daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 20.

Art. 20 Norme speciali
Oltre che al presente contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto é dagli accordi vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.

Art. 22 Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
L'azienda potrà infliggere l'ammonizione scritta, la multa o la sospensione di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo precedente al lavoratore che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcoliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) arrechi offesa ai compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l'osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dell'azienda.
L'ammonizione scritta verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa o la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa. […]

Art. 23 Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazione alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 22, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate le mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti dal punto e) della seguente lettera B);
c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
d) rissa nell'azienda fuori dai locali di lavorazione;
e) costruzione entro il laboratorio di oggetti per uso proprio;
[…]
g) recidiva in una qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 22 quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 22, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 21.

B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale e materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscano delitto a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
i) rissa nei locali di lavorazione.

Art. 25 Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
A) In ogni stabilimento o sede, per ogni area omogenea individuata in comune accordo, viene istituito il registro dei dati ambientali, costituito dalla raccolta delle rilevazioni che saranno effettuate da un ente specializzato.
A tale scopo le Associazioni imprenditoriali e il Sindacato provinciale territoriale concorderanno un elenco di enti specializzati, fra i quali le RSA sceglieranno quello al quale sarà affidato il compito di procedere alle rilevazioni.
Le modalità di intervento dell'ente di cui sopra verranno individuate tra la Rappresentanza sindacale unitaria e la Direzione.
Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le Direzioni aziendali e le RSU sono a carico delle aziende; le risultanze di esse saranno poste a disposizione delle due parti interessate.
Gli addetti all'ente che svolge le suddette rilevazioni sono tenuti al segreto professionale sui processi lavorativi di cui vengono a conoscenza.
Con le stesse modalità viene istituito parallelamente il registro dei dati biostatistici (assenze per malattia e infortunio).
Viene istituito inoltre il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione verrà definita tra la Rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori e la Direzione.
In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti:
a) visite di assunzione;
b) visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge;
c) visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, 3° comma, della legge n. 300 del 20 maggio 1970;
d) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ciascun lavoratore potrà visionare i risultati delle visite mediche su di lui effettuate in applicazione dei punti b) e c) che precedono.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alle RSU di ogni stabilimento l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e/o periodiche.
L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla stipulazione del presente CCNL e verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze.
Su richiesta delle RSU, finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura del possibile dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni.
B) Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità e in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione, l'illuminazione, la pulizia e il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come, nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
C) Durante la vigenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro opererà una Commissione paritetica per studiare i possibili riflessi sull'ambiente esterno delle attività orafo-argentiere con il compito di:
a) compiere attività di studio e di ricerca sulla legislazione italiana ed estera e le normative comunitarie in materia;
b) individuare di comune accordo tematiche specifiche di particolare interesse sotto il profilo dell'impatto sull'ambiente esterno, al fine di valutare le possibili metodologie di studio e di intervento;
c) elaborare una relazione finale congiunta anche al fine di fornire opportuni elementi di valutazione alle imprese.
Dichiarazione a verbale
Federorafi-Federargentieri e i sindacati Fim-Fiom-Uilm, in considerazione del recepimento della direttiva 89/391/ CEE del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, convengono di costituire, un gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti (Federorafi-Federargentieri e Fim- Fiom-Uilm) con il compito di definire l'armonizzazione della disciplina contrattuale con il nuovo quadro normativo tenendo conto dei risultati raggiunti dall'Osservatorio in materia ambientale e di igiene e sicurezza del lavoro costituito tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil con l'Accordo interconfederale del 5 marzo 1992, con particolare riferimento al ruolo, funzioni e prerogative dei rappresentanti dei lavoratori in materia di sicurezza.

Art. 26 Lavoro a domicilio
Per il lavoro a domicilio si applica la disciplina contenuta nel regolamento allegato al presente contratto (vedi allegato n. 3), nonché le disposizioni di legge vigenti in materia (allegato n. 2).

Disciplina speciale
Parte prima

Art. 1 Soggetti destinatari della parte prima della disciplina speciale
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede i requisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai lavoratori a cui si applicano le successive parti seconda e terza della Disciplina speciale e ai quali, invece, si applicano, fra le altre, le norme previste dal D.L. Ltg. 9 novembre 1945 n. 788 sulla Cassa integrazione guadagni.

Art. 6 Recuperi
Fermo restando quanto previsto dall'art.4, è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali periferiche o tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali o anche, per casi individuali, tra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di 1 ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 8 Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero fissato in applicazione del 2° comma dell'art. 5 della Disciplina generale sezione terza salve le deroghe e le eccezioni di legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
A scopo informativo, la Direzione dell'azienda darà comunicazione del lavoro straordinario alle Rappresentanze sindacali unitarie.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'articolo 7.
[…]
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere il lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni dal lunedì al venerdì, sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale oltre le 2 ore giornaliere.
Tale prolungamento di prestazione straordinaria nella giornata del sabato, a esclusione dei lavori di riparazione e manutenzione, sarà concordato con le Rappresentanze sindacali unitarie.
Per le ore in tal modo prestate nella giornata del sabato, compresi i lavori di riparazione e manutenzione, verrà corrisposta una maggiorazione del 40% da calcolare sulla paga base di fatto più contingenza per tutte le ore lavorate nella giornata del sabato, qualora queste superino le 2 ore.
Dichiarazione a verbale

Le parti, in relazione alle prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dal lavoratore nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti.
In particolare, per quanto concerne le prestazioni straordinarie nella giornata del sabato, escluse quelle relative ai lavori di riparazione e manutenzione, le parti convengono che l'esame preventivo a livello aziendale dovrà tener conto delle esigenze produttive.
[…]

Art. 10 Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio al contratto allegato.

Art. 11 Lavoro a cottimo
1) Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo sia individuale secondo le possibilità tecniche.
Nel caso in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore o a una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro a economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro a economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento, soggette alla disciplina del lavoro a cottimo.
[…]
4) L'azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai Sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
L'azienda comunica inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Tali comunicazioni avranno finalità informative, essendo ammesse solo contestazioni a carattere applicativo.
5) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, superato il necessario periodo sperimentale, l'azienda procederà alla comunicazione di cui al punto 4). Alla comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'Organizzazione sindacale che rappresenta l'azienda e i Sindacati provinciali dei lavoratori.
Nel caso di modificazioni rilevanti di taluni dei criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore, l'Organizzazione sindacale dei lavoratori qualificata a ricevere le comunicazioni relative ai criteri di cui al precedente punto 4) potrà richiedere l'esame congiunto, di cui al 1° comma, al fine di accertare se sia in presenza dell'introduzione di un nuovo sistema.
6) Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorgano contestazioni circa la rispondenza del sistema in atto e delle modificazioni di cui al punto 4) 3° comma, alle norme di cui al presente articolo.
7) I lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza all'inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell'utile del cottimo stesso.
[…]
14) I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo e in particolare quelli relativi:
[…]
b) alle tariffe in assestamento;
c) in caso di modifiche tecniche e organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempo in più o in meno determinate dalle modifiche suddette;
d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
[…]
saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l'esito potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione tramite le Rappresentanze sindacali aziendali perché venga esperito il tentativo di conciliazione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni lavorativi.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i 15 giorni successivi in sede sindacale tra le Organizzazioni sindacali territoriali rispettive.
[…]

Art. 14 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita sia esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute a imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità pari alla relativa retribuzione.
[…]

Art. 17 Indumenti di lavoro
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento, mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
[…]

Art. 18 Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente del lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[…]

Art. 21 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 27 Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
I. Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
II. I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
[…]
VII. Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno a essere regolate da accordi particolari; gli interessati possono chiedere l'assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali.

Disciplina speciale
Parte seconda
Art. 1 Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale

La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dall'Accordo 12 marzo 1974 intervenuto tra la Federazione Nazionale Orafi Gioiellieri Fabbricanti, la Federazione Nazionale Fabbricanti Argentieri, la Federazione Nazionale Fabbricanti Posatieri Argentieri da una parte, e la Federazione Lavoratori Metalmeccanici che riunisce la Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, dall'altra.

Art. 4 Recuperi
Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali o tra le parti interessate, si conviene di non modificare la situazione in atto presso le singole aziende.

Art. 9 Clausola di rinvio
Per quanto non contemplato nella presente regolamentazione si rinvia alle disposizioni normative della Disciplina speciale, parte terza del presente contratto in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato giuridico dei lavoratori di cui alla presente parte seconda.

Disciplina speciale
Parte terza

Art. 1 Soggetti destinatari della parte terza della disciplina speciale
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, che detta le disposizioni relative al contratto di impiego privato.

Art. 7 Lavoro straordinario notturno, festivo
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero fissato in applicazione del 2° comma dell'art. 5 della Disciplina generale sezione terza, salve le deroghe e le eccezioni di legge.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell'azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alle Rappresentanze sindacali aziendali.
Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le ore 6 del mattino.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.
[…]
Nessun lavoratore di cui alla presente parte terza può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) è ammesso il prolungamento del lavoro straordinario nella giornata del sabato nei limiti della misura massima settimanale oltre le 2 ore giornaliere.
Tale prolungamento di prestazione straordinaria nella giornata del sabato, a esclusione dei lavori di riparazione e manutenzione, sarà concordato con le Rappresentanze sindacali aziendali.
Per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato, compresi i lavori di riparazione e manutenzione, verrà corrisposta una maggiorazione del 40% da calcolare sulla paga base di fatto più contingenza per tutte le ore lavorate nella giornata del sabato, qualora queste superino le 2 ore.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in relazione alle prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dal lavoratore nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti.
In particolare, per quanto concerne le prestazioni straordinarie nella giornata del sabato, escluse quelle relative ai lavori di riparazione e manutenzione, le parti convengono che l'esame preventivo a livello aziendale dovrà tener conto delle esigenze produttive.
[…]

Art. 12 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia, sia tacita sia esplicita, al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute a imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 16 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Allegati
Allegato 6 Dichiarazione congiunta in relazione al "Sistema di informazioni sulla situazione dell'industria orafo-argentiera"

Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni così come l'articolazione per sedi, materie e casi esclusivi, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al "Sistema di informazioni sulla situazione dell'industria orafo-argentiera".
Pertanto iniziative e/o comportamenti in sede nazionale, territoriale, aziendale, posti in essere dalla Fim, Fiom, Uilm, dai Sindacati territoriali di categoria, dalle istanze dei Sindacati territoriali di categoria, dalle istanze rappresentative aziendali riconosciute dalla Fim, Fiom, Uilm, e attuati in violazione degli impegni così come definiti agli artt. 1, 2, 3, 4 della Disciplina generale, sezione prima, daranno facoltà alle Associazioni imprenditoriali firmatarie, anche disgiunte, di dichiararsi, previo esame della situazione da compiersi in sede nazionale fra le Organizzazioni sindacali stipulanti, sciolte dalie specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve, sulla materia presa in considerazione nel presente capitolo, le condizioni anche di fatto più favorevoli.

Allegato 10 Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nell'industria orafa e argentiera

Art. 1 Norme generali
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 14 dicembre 1994.
Dichiarazioni a verbale
1) Qualora nuove disposizioni di legge dovessero intervenire in materia successivamente alla data di stipula del presente contratto, le parti si incontreranno a livello nazionale per verificare le implicazioni che potrebbero derivare dall'introduzione della nuova disciplina.
[…]

Art. 3 Tirocinio presso diverse aziende
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo di tirocinio è stato interrotto.

Art. 4 Durata del tirocinio
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall'apprendista in scuole statali o parificate sono stabilite nelle tabelle seguenti.
Per avere diritto a essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l'apprendista, all'atto dell'assunzione o all'atto del conseguimento del titolo scolastico se conseguito durante il periodo di tirocinio, dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.

Tabella della durata del periodo del tirocinio

Titolo di studio Durata
Scuola dell'obbligo + corso generico di formazione professionale ovvero corsi di studio riconosciuti non pertinenti la qualificazione prevista 36 mesi
Licenza di scuola media inferiore 42 mesi

[…]

Art. 6 Lavoro a cottimo o a incentivo
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o a incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzione in serie.

Art. 7 Orario di lavoro
L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.

Art. 8 Ferie
A norma dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, agli apprendisti di età non superiore ai 16 anni verrà concesso per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito di 30 giorni di calendario e agli apprendisti che abbiano superato i 16 anni un periodo feriale retribuito di 20 giorni di calendario.
A partire dall'1 aprile 1974 gli apprendisti di età superiore ai 16 anni compiuti matureranno un periodo di ferie pari a quello dei lavoratori di cui alla Disciplina speciale, parte prima.
All'apprendista che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetteranno tanti dodicesimi dei periodi suddetti per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
In caso di licenziamento o di dimissioni, all'apprendista spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Art. 10 Insegnamento complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi dell'art. 17 del regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare, sono concesse 3 ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi.
Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro di cui all'art. 7, fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.

Art. 11 Attribuzione della qualifica
All'apprendista che, terminato il periodo di tirocinio, venga mantenuto in servizio senza essere ammesso, entro 1 mese dalla fine del tirocinio stesso, per motivi a lui non imputabili, alla prova di idoneità - che deve essere effettuata solamente in relazione allo specifico addestramento praticato dall'apprendista - si intenderà attribuita la qualifica.

Art. 13 Decorrenza
Il presente contratto - che forma parte integrante del contratto nazionale 14 dicembre 1994 di cui segue le sorti - entra in vigore dall'1 gennaio 1995 salvo quanto specificamente previsto per la decorrenza dei singoli istituti.