Regione Umbria
Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale 4 gennaio 2022, n. 1
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID nel contesto delle attività educative e didattiche delle scuole del territorio della Regione Umbria.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto lo Statuto della Regione Umbria;
Visto l’articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;
Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone al comma 1: “1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”, proseguendo al comma 3: “3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto legge 19/2020 convertito con la legge n. 35 del 22/05/2020;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, il decreto legge 3 luglio 2021, n. 105 e il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 che hanno dichiarato e prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i successivi DPCM attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge n. 74 del 14 luglio 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid 19”;
Vista la legge 159 del 27 novembre 2020 la quale stabilisce che le Regioni possono adottare provvedimenti restrittivi rispetto alle disposizioni nazionali tenendo conto della situazione epidemiologica regionale;
Richiamate le proprie precedenti ordinanze emanate per fronteggiare l’emergenza Covid-19; Considerato il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza che saranno oggetto di monitoraggio e valutazione, sempre ispirando le determinazioni a principi di doverosa precauzione, in base al mutamento del quadro epidemiologico ed alle indicazioni della Sanità regionale e del parere CTS;
Dato atto dell’ordinanza emanata il 21 maggio 2021 dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale è stato approvato il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro;
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito con legge n. 6 del 29 gennaio 2021;
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito con legge n. 29 del 12 marzo 2021; Considerata la legge n. 87 del 17 giugno 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da covid -19”;
Viste le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali adottate dal Ministero della Salute con ordinanza in data 2 dicembre 2021;
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021, con la quale è stata disposta, fra l’altro, l’applicazione delle misure della cd “zona bianca” al territorio dell’Umbria secondo il documento recante indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle zone bianche del 26 maggio 2021, monitorate dal tavolo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
Visto il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde covid 19 ed il rafforzamento del sistema di screening”;
Visto il decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139 recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative”;
Visto il decreto legge 172 del 26 novembre 2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da covid 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali che reca nuove misure di sicurezza riguardanti la certificazione verde”;
Viste le ordinanze del Ministero della Salute sul contenimento e gestione della pandemia e in particolare l’ordinanza del Ministero della Salute 28 ottobre 2021;
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute 14 dicembre 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid 19”;
Visto il verbale della seduta congiunta del 20 dicembre 2021 del Comitato Tecnico Scientifico e del Nucleo Epidemiologico della Regione Umbria;
Atteso che la Struttura Organizzativa Governativa afferente al Commissario Straordinario per l’emergenza Covid ha programmato una campagna Nazionale di Screening presso gli istituti scolastici per le giornate del 08-09/01/2022;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2021, n. 1358 con cui è stata disposta l’estensione del programma di test diagnostici test diagnostici antigenici rapidi per la identificazione di infezione da SARSCoV-2, anno scolastico 2021/2022 a favore degli alunni fino ad 11 anni di età al 31 marzo 2022 anche al fine di favorire la ripresa in sicurezza delle attività educative e didattiche;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 31 dicembre 2021, n. 1377 con cui le disposizioni della DGR 1358/2021 sono state estese fino al 12 gennaio 2022 anche a tutti gli studenti fino alle scuole secondarie di secondo grado per le medesime finalità legate al rientro in sicurezza;
Considerato che i dati evidenziano al 4 gennaio 2022 un numero di casi positivi pari a 3.811, un numero di persone attualmente positive pari a 27.816, in incremento di 16.725 unità rispetto ai dati del 28 dicembre 2021, con un dato dei ricoveri negli ospedali regionali pari a 187 unità con incremento di 75 unità rispetto al 28 dicembre 2021, di cui 10 in terapia intensiva in incremento di due unità rispetto alla medesima data del 28 dicembre 2021;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, sussistere le ragioni di emergenza sanitaria necessitanti il procrastinarsi della riapertura, dopo la sospensione natalizia, delle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 7 luglio 2021, n. 629 “Calendario scolastico anno 2021/2022 - Regione Umbria”;
Considerato che il calendario approvato con la suddetta deliberazione prevede, in relazione alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo e secondo grado, la sospensione delle attività educative e didattiche, in occasione delle festività natalizie, dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022;
Visto il decreto legge 221 del 24 dicembre 2021;
Visto il decreto legge 229 del 30 dicembre 2021;
Vista la Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529);
Considerato che ad oggi sono in corso valutazioni a livello nazionale da parte del Governo e dei Ministeri competenti nonché nel confronto con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in ordine alla ripresa delle attività educative e didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e che tale confronto attiene anche alla definizione dei requisiti circa lo svolgimento delle suddette attività in presenza nel caso di soggetti contagiati tra gli alunni e studenti;
Considerate le risultanze della Conferenza di Servizio permanente per l’attuazione del decreto legislativo 112/1998 tenutasi in data 4 gennaio 2022 in cui tutti gli intervenuti hanno condiviso l’opportunità della sospensione delle attività educative e didattiche per i giorni 7 ed 8 gennaio 2022;
Considerato pertanto il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza;
Ritenuto necessario per quanto sopra disporre la sospensione delle attività educative e didattiche per le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione Umbria per i giorni 7 ed 8 gennaio 2022 rimandando alla Giunta regionale l’eventuale adozione di atti afferenti la modifica del calendario scolastico per l’anno 2021-2022;
Vista la nota a firma del Dr. Massimo D’Angelo Commissario all’Emergenza Covid - Regione Umbria - pervenuta in data 4 gennaio 2022;
O R D I N A
Art. 1
1. A decorrere dal 7 gennaio 2022 e fino al 8 gennaio 2022 su tutto il territorio della Regione Umbria sono sospese le attività educative e didattiche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con ripresa delle stesse il giorno 10 gennaio 2022.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale - IeFP - realizzati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà.
Art. 2
1. La violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 35/2020.
Art. 3
1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell’Umbria, al Direttore dell’ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Perugia, lì 04/01/2022
Presidente Donatella Tesei