Regione Sicilia
Ordinanza contingibile e urgente 7 gennaio 2022, n. 1
Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da Covid-19
Il Presidente della Regione Siciliana
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021, al 30 aprile 2021, al 31 dicembre 2021 e, da ultimo, al 31 marzo 2022;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell’ambito dell’esercizio dei poteri delegati dall’autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;
Visto l’articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’ 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020 del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all’articolo 1, comma 1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 le misure di cui all ’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale"',
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, sull’intero territorio nazionale, nonché l’ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia, con l’incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il “divieto a tutte le persone fìsiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”',
Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell’8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, m. 8,9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell’ 1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell’8 aprile 2020, n. 16 dell’ll aprile2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell’ 1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020, n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16 ottobre 2020, n. 45 del 16 ottobre 2020, n. 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 49 del 20 ottobre 2020, n. 50 del 22 ottobre 2020, n. 51 del 24 ottobre 2020, n. 52 del 25 ottobre 2020, n. 53 del 30 ottobre 2020, n. 54 del 2 novembre 2020, n. 55 del 7 novembre 2020, n. 56 del 9 novembre 2020, n. 57 del 10 novembre 2020, n. 58 del 14 novembre 2020, n. 59 del 15 novembre 2020, n. 60 del 17 novembre 2020, n. 61 e n. 62 del 19 novembre 2020, n. 63 del 28 novembre 2020, n. 64 del 10 dicembre 2020, n. 65 del 21 dicembre 2020, n. 1 del 3 gennaio 2021, n. 2 del 4 gennaio 2021, nn. 3 e 4 del 5 gennaio 2021, n. 5 dell’8 gennaio 2021 e nn. 6 e 7 del 9 gennaio 2020, n. 8 dell’ll gennaio 2021, n. 9 del 12 gennaio 2021, n. 10 del 16 gennaio 2021, n. 11 del 30 gennaio 2021, n. 12 del 3 febbraio 2021, n. 13 del 12 febbraio 2021, n. 14 del 18 febbraio 2021, n. 15 del 23 febbraio 2021, n. 16 del 28 febbraio 2021, n. 17 del 4 marzo 2021, n. 18 del 4 marzo 2021, n. 19 del 4 marzo 2021,20 del 10 marzo 2021,21 del 15 marzo 2021,22 del 16 marzo 2021, 23 del 17 marzo 2021, 24 del 23 marzo 2021, n. 25 del 24 marzo 2021, n. 26 del 26 marzo 2021, n. 27 del 29 marzo 2021, n. 28 del 30 marzo 2021, n. 29 del 31 marzo 2021, n. 30 dell’ 1 aprile 2021, n. 31 del 2 aprile 2021, n. 32 del 3 aprile 2021, nn. 33, 34 e 35 del 6 aprile 2021, n. 36 del 7 aprile 2021, nn. 37 e 38 del 9 aprile 2021, n. 39 del 12 aprile 2021, n. 40 del 13 aprile 2021, n. 41 del 14 aprile 2021, n. 42 del 15 aprile 2021, n. 43 del 16 aprile 2021, n. 44 del 17 aprile 2021, n. 45 del 19 aprile 2021, n. 46 del 22 aprile 2021, n. 47 del 26 aprile 2021, n. 48 del 27 aprile 2021, n. 49 del 28 aprile 2021, n. 50 del 30 aprile 2021, n.51 del 3 maggio 2021, n. 52 del 5 maggio 2021, n. 53 dell’8 maggio 2021, n. 54 del 10 maggio 2021, n. 55 del 12 maggio 2021, n. 56 del 13 maggio 2021, n. 57 del 14 maggio 2021, n. 58 del 18 maggio 2021, n. 59 del 20 maggio 2021, n. 60 del 21 maggio 2021, n. 61 del 25 maggio 2021, n. 62 del 26 maggio 2021, nn. 63 e 64 del Tì maggio 2021, n. 65 del 31 maggio 2021, n. 66 dell’ 1 giugno 2021, n. 67 del 9 giugno 2021, n. 68 del 10 giugno 2021, n. 69 del 13 giugno 2021, n. 70 del 18 giugno 2021, n. 71 del 21 giugno 2021, n. 72 del 24 giugno 2021, n. 73 del 30 giugno 2021, n. 74 dell’ 1 luglio 2021, n. 75 del 7 luglio 2021, n. 76 del 12 luglio 2021, n. 77 del 14 luglio 2021, n. 78 del 16 luglio 2021, n. 79 del 20 luglio 2021, n. 80 del 21 luglio 2021, n. 81 del 23 luglio 2021, n. 82 del 24 luglio 2021, n. 83 del 28 luglio 2021, n. 84 del 13 agosto 2021, n. 85 del 22 agosto 2021, n. 86 del 26 agosto 2021, n. 87 del 31 agosto 2021, n. 88 del 2 settembre 2021, n. 89 del 6 settembre 2021, n. 90 del 9 settembre 2021, n. 91 del 14 settembre 2021, n. 92 del 21 settembre 2021, n. 93 del 28 settembre 2021, n. 94 del 6 ottobre 2021, n. 95 dell’8 ottobre 2021, n. 96 del 29 ottobre 2021, n. 97 dell’ll novembre 2021, n. 98 del 12 novembre 2021, n. 99 del 18 novembre 2021, n. 100 del 26 novembre 2021, n. 101 dell’ 1 dicembre 2021, n. 102 del 10 dicembre 2021, n. 103 del 16 dicembre 2021, n. 104 del 22 dicembre 2021, n. 105 del 24 dicembre 2021, n. 106 del 27 dicembre 2021, n. 107 del 29 dicembre 2021 e n. 108 del 5 gennaio 2022, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica;
Viste le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 (con particolare riferimento allan. 1 del 10 gennaio 2021);
Visto Part. 1, co. 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell’8 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Vista la Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 del Preposto al Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020-Dirigente Generale del D.R.P.C., recante “Chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020”;
Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;
Vista la Circolare dell’ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, del 10 novembre 2020, secondo cui le scuole devono attivare tempestivamente gli interventi di didattica digitale integrata quando sia necessario sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti, ciò a valere sia per il singolo alunno in quarantena sia per l’intera classe posta in isolamento;
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ed il successivo decreto legge del 14 gennaio 2021, n. 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;
Visto il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 relativo a “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2021;
Visto il decreto legge dell’1 aprile 2021 n. 44;
Visto il decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52 in merito alla adozione di misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica in aggiunta ed a parziale modificazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;
Visto il decreto legge del 18 maggio 2021 n. 65;
Vista le ordinanze del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 e del 18 giugno 2021;
Visto il decreto legge del 23 luglio 2021 n. 105 e, in modo specifico, gli articoli 2 e 4, comma 1, let. a;
Visto il parere del CTS regionale del 4 agosto 2021;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 27 agosto 2021;
Vista la nota prot. n. 39721 del 22 settembre 2021 del Dipartimento regionale
ASOE con riferimento ai criteri per la proposta di interventi di mitigazione e contenimento della pandemia SARS COV 2 a livello territoriale, ad integrazione delle direttive precedenti di pari oggetto;
Vista la circolare prot. n. 3487 del 17 dicembre 2021 dell’Assessore regionale all’istruzione e alla formazione professionale con particolare riferimento alla sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche;
Visto il decreto legge del 6 agosto 2021, n. 111;
Visto il decreto legge del 26 novembre 2021, n. 172;
Visto il decreto legge del 24 dicembre 2021, n. 221;
Visto il decreto legge del 30 dicembre 2021, n. 229;
Vista la relazione del Dipartimento regionale ASOE prot. n. 577 del 5 gennaio 2022 per i Comuni di Augusta, Avola, Canicattini Bagni, Carlentini, Fioridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino e Serrino;
Vista la relazione del Dipartimento regionale ASOE prot. n. 580 del 5 gennaio 2022 per i Comuni di Canicattì e Palma di Montechiaro;
Vista la relazione del Dipartimento regionale ASOE prot. n. 584 del 5 gennaio 2022 per il Comune di Gela;
Vista la relazione del Dipartimento regionale ASOE prot. n. 606 del 5 gennaio 2022 per il Comune di Caltanissetta;
Vista la relazione del Dipartimento regionale ASOE prot. n. 612 del 5 gennaio 2022 per i Comuni di Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Capizzi, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguamera Caropepe e Villarosa;
Vista l’ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l’ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato “prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica'}
Sentito l’Assessore regionale all’istruzione e alla formazione professionale;
Sentito l’Assessore regionale della Salute;
Sentiti i Dirigenti generali del Dipartimento regionale ASOE e del Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio;
ORDINA
Articolo 1
(Istituzione della zona arancione per i Comuni di Agira, Aidone, Assoro, Augusta, Avola, Barrafranca, Calascibetta, Caltanìssetta, Canicattì, Canicattini Bagni, Capizzi, Carlentini, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Fioridia, Francofonte, Gagliano Castelferrato, Gela, Lentini, Leonforte, Melilli, Nicosia, Nissoria, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Palma di Montechiaro, Piazza Armerina, Pietraperzia, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Regalbuto, Rosolini, Siracusa, Salarino, Sortino, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe e Villarosa)
1. In aggiunta alle vigenti misure contenitive del contagio, nei territori comunali di Agira, Aidone, Assoro, Augusta, Avola, Barrairanca, Calascibetta, Caltanissetta, Canicattì, Canicattini Bagni, Capizzi, Carlentini, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Fioridia, Francofonte, Gagliano Castelferrato, Gela, Lentini, Leonforte, Melilli, Nicosia, Nissoria, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Palma di Montechiaro, Piazza Armerina, Pietraperzia, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Regalbuto, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe e Villarosa, dal 9 gennaio 2022 al 19 gennaio 2022 compreso, si applicano le disposizioni per la c.d. zona arancione previste dalla vigente normativa nazionale.
Articolo 2
(Disposizioni per il sistema scolastico)
1. Premesse le vigenti disposizioni nazionali per il contenimento del contagio, esclusivamente nei territori dichiarati zona rossa o arancione ed in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica, previo parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme dell’Asp territorialmente competente, il Sindaco può adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche, con conseguente adozione della Dad secondo i protocolli in vigore per un periodo non superiore a dieci giorni.
Articolo 3
(Disposizioni finali)
1. La presente Ordinanza è pubblicata, anche con valore di notifica individuale, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni. Le disposizioni di cui all’articolo 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione dell’ordinanza fino al 31 gennaio 2022 compreso.
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatone previste dalla legge.
3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il Presidente
MUSUMECI