Tipologia: Accordo Interconfederale
Data firma: 31 gennaio 1995
Parti: Confindustria e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 

I - Regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro
1) Durata dei contratti e attività formativa
2) Tipologie contrattuali
3) Inquadramento e trattamento economico e normativo

 

4) Armonizzazione del testo contrattuale con la vigente disciplina legislativa
5) Decorrenza
II - Organismi bilaterali e formazione professionale


Accordo Interconfederale 31 gennaio 1995 per la regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil

I - Regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro
1) Durata dei contratti e attività formativa

Nel punto 2 dell'accordo interconfederale 18 dicembre 1988, il secondo ed il terzo capoverso sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:
Si considerano conformi alla presente regolamentazione:
- i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro finalizzati all'acquisizione di professionalità elevate come definite al punto a) del successivo paragrafo 2 (Tipologie contrattuali), prevedano 140 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa per 24 mesi di durata;
- i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro finalizzati all'acquisizione di professionalità intermedie come definite al punto b) del successivo paragrafo 2, prevedano un numero di ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa compreso tra 100 ore per 18 mesi di durata e 120 ore per 24 mesi di durata.
Le parti convengono che non sono retribuite le ore di formazione eventualmente aggiuntive rispetto alle 100, alle 120 o alle 140 indicate nel precedente capoverso per le professionalità e per le durate ivi previste.
Le ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa comprendono 40 ore riservate allo svolgimento di formazione tecnico-pratica, secondo le modalità e i contenuti indicati nel progetto formativo presentato e dichiarato conforme.
La "nota a verbale" al punto 2 dell'accordo interconfederale 18 dicembre 1988 si applica ai progetti che prevedono contratti di durata inferiore a 18 mesi.
Si considerano altresì conformi alla presente regolamentazione i progetti preordinati alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 16, comma 2, lettera b), della legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevedano una durata di dodici mesi e 20 ore di formazione teorica. La formazione predetta dovrà concernere la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e la prevenzione ambientale ed antinfortunistica. Le parti convengono che le ore di formazione eventualmente aggiuntive rispetto alle 20 non siano retribuite.
La formazione teorica relativa ai progetti di cui al precedente capoverso viene determinata in modo conforme alle disposizioni di cui al punto 3 delle deliberazioni assunte il 28 febbraio 1990 dalla Commissione tecnica bilaterale istituita in attuazione dell'accordo interconfederale 18 dicembre 1988 con gli adattamenti di seguito indicati:
a) la formazione teorica deve avere una durata non inferiore a 20 ore sia per gli "addetti ad attività di produzione" che per gli "addetti ad attività di impiego";
b) i temi specifici relativi alle aree tematiche di cui alle predette deliberazioni devono essere integrati con nozioni relative alla organizzazione del lavoro;
c) in sostituzione del prospetto costituente l'allegato 1 del punto 3 delle deliberazioni predette, la ripartizione delle 20 ore di formazione teorica verrà effettuata come segue per tutti i lavoratori:
Prevenzione antinfortunistica: 10 ore
Disciplina rapporto: 6 ore
Organizzazione lavoro: 4 ore

Le disposizioni di cui al punto 3) delle deliberazioni sopra richiamate con gli adattamenti di cui ai precedenti capoversi trovano applicazione anche nei confronti dei progetti preordinati alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 16, comma 2, lettera a), della legge n. 451/1994.
I progetti possono prevedere una diversa ripartizione delle 20 ore predette, fermo restando l'obbligo di riservare a ciascuna delle tre aree tematiche suindicate almeno 4 ore.
I progetti predisposti ai sensi del comma 10 dell'articolo 16 della legge n. 451/1994 devono contenere l'indicazione delle imprese presso le quali avrà esecuzione il contratto, nonché dei prevedibili periodi di permanenza presso ciascuna di esse. Nel progetto di formazione e lavoro dovranno essere indicate le modalità di svolgimento delle attività formative previste dal presente accordo e l'eventuale ripartizione delle predette attività tra le diverse imprese.

2) Tipologie contrattuali
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, commi 2, 4, 5 e 6 della legge n. 451/1994:
a) sono considerate "elevate":
a.1) tutte le professionalità corrispondenti alle qualificazioni inquadrate nei livelli superiori al quartultimo dei livelli previsti dal sistema classificatorio stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
a.2) le professionalità corrispondenti alle qualificazioni inquadrate nel quartultimo livello, per le quali si preveda autonomia operativa e/o funzioni di responsabilità, coordinamento e controllo;
b) sono considerate "intermedie":
b.1) le professionalità corrispondenti alle qualificazioni inquadrate nel quartultimo livello non considerate "elevate" ai sensi del precedente punto a.2);
b.2) tutte le professionalità corrispondenti alle qualificazioni inquadrate nel terzultimo livello;
b.3) le professionalità corrispondenti alle qualificazioni inquadrate nel penultimo livello:
b.3.1) che abbiano le caratteristiche proprie delle figure professionali di operaio qualificato anche se non denominate esplicitamente come tali, nonché delle figure aventi un contenuto professionale equivalente, comprese quelle per le quali la declaratoria stabilita dal contratto nazionale di categoria preveda espressamente la possibilità di acquisire le conoscenze professionali di cui alla declaratoria medesima anche attraverso la frequenza di un corso di formazione;
b.3.2) rispetto alle quali specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la parificazione con figure professionali di operaio qualificato mediante il passaggio al terzultimo livello al termine di periodi di durata predeterminata, salvo diversa determinazione prevista dai CCNL
L'identificazione delle figure professionali di operaio qualificato di cui al precedente punto b.3.1) non esplicitamente denominate come tali sarà effettuata sulla base degli elementi desumibili dalla declaratoria e/o dalle esemplificazioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro ovvero mediante l'utilizzazione di tabelle di comparazione con precedenti classificazioni del personale eventualmente contenute o richiamate dal contratto stesso o delle tabelle in uso nei singoli settori dopo l'introduzione dell'inquadramento unico.
Le Associazioni nazionali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro potranno procedere ad una specificazione delle professionalità intermedie e di quelle elevate.
Le eventuali specificazioni concordate a livello nazionale di categoria, ivi comprese quelle contenute in pattuizioni contrattuali già intervenute al medesimo livello, costituiscono parte integrante della regolamentazione interconfederale ai fini della verifica della conformità dei progetti ad opera delle Commissioni bilaterali.
I contratti di cui all'art. 16, comma 2, lettera b), della legge n. 451/1994 possono essere stipulati sia per le qualificazioni corrispondenti alle professionalità intermedie ed elevate che per le altre qualificazioni, ad eccezione delle qualificazioni indicate nel punto 2, primo capoverso, dell'accordo interconfederale 18 dicembre 1988, con le quali le parti convengono di identificare le professionalità di cui all'art. 8, comma 5, della legge n. 407/1990.

Chiarimento a verbale al paragrafo 2
I criteri suesposti non interferiscono nelle determinazioni proprie del livello nazionale di categoria in ordine all'assetto contrattuale della classificazione del personale.

3) Inquadramento e trattamento economico e normativo
Prima del punto 7.1. dell'accordo interconfederale 18 dicembre 1988, è inserito il seguente periodo: "L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito dal presente accordo non può comportare l'esclusione dei lavoratori con rapporto di formazione e lavoro dall'utilizzo dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa previste dal CCNL (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.)".
Nel punto 7.2., primo periodo, dell'accordo interconfederale le parole "per più di due livelli" sono sostituite dalle parole "per più di un livello", ferma restando, per i contratti di cui alla lettera a), numero 1), dell'art. 16, comma 2, della legge n. 451/1994 ed alla lettera b) del medesimo comma 2, per i quali il progetto preveda il penultimo livello come livello di destinazione, il passaggio del lavoratore a tale livello dopo sei mesi di effettivo servizio.
Alla fine del 1º cpv. del punto 7.2 dell'accordo interconfederale è aggiunto il seguente periodo: "Con specifico riferimento alle erogazioni aziendali di cui al Protocollo 23 luglio 1993 i contratti collettivi nazionali di lavoro potranno concordare se e con quali modalità ricomprendere i predetti lavoratori".
In deroga a quanto previsto al punto 7.2, secondo capoverso, dell'accordo interconfederale 18 dicembre 1988, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro nei casi di cui al punto b.3.2) del precedente paragrafo 2 (Tipologie contrattuali) saranno inquadrati nel penultimo livello all'atto della assunzione. Il periodo intercorrente tra l'assunzione dei lavoratori predetti con contratto di formazione e lavoro e l'eventuale conferma in servizio degli stessi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato verrà integralmente considerato utile ai fini della individuazione, secondo i criteri di computo stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dei periodi al termine dei quali i contratti collettivi medesimi prevedono il passaggio al terzultimo livello, se tali periodi sono superiori alla durata del rapporto di formazione e lavoro. Se i predetti periodi sono pari o inferiori alla durata del rapporto di formazione e lavoro, è considerato utile, ai fini e con le modalità sopra precisati, il 50% della durata del rapporto di formazione e lavoro.
I limiti percentuali di cui al presente paragrafo trovano applicazione salvo diversa specificazione della contrattazione collettiva di categoria.

4) Armonizzazione del testo contrattuale con la vigente disciplina legislativa
Sono eliminate dal testo dell'accordo interconfederale le seguenti clausole, non più compatibili con la vigente disciplina legislativa: punto 4 e primo capoverso del relativo "chiarimento a verbale"; punto 8. Nel primo periodo del punto 1 dell'accordo interconfederale sono soppresse le parole: "che non richiedono i finanziamenti pubblici di cui al successivo comma 4".
Le disposizioni di cui al punto 7.3 dell'accordo interconfederale 18 dicembre 1988 non si applicano nel caso in cui i contratti di cui all'art. 16, comma 2, lettera b), della legge n. 451/1994 non siano trasformati, alla scadenza, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Nello "schema riepilogativo" costituente l'allegato 1 all'accordo interconfederale 18 dicembre 1988 dovrà essere esplicitamente indicato se il contratto di formazione e lavoro, alla stipulazione del quale il progetto è preordinato, rientra nella tipologia di cui all'art. 16, comma 2, lettera a), della legge n. 451/1994 oppure nella tipologia di cui alla lettera b) del medesimo comma 2. Nei casi in cui l'impresa abbia indicato la tipologia contrattuale di cui alla lettera a) del citato comma 2, nello schema dovrà essere altresì specificato se il contratto è mirato alla acquisizione di una professionalità elevata oppure di una professionalità intermedia.
Nello "schema riepilogativo" suindicato è soppressa la sezione "situazione aziendale circa i contratti di formazione e lavoro", in quanto tale sezione non è compatibile con l'art. 8, comma 6, della legge n. 407/1990, modificato dall'art. 16, comma 11, della legge n. 451/1994.

5) Decorrenza
Le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi trovano applicazione nei confronti dei progetti presentati successivamente al 31 marzo 1995 e dei contratti di formazione e lavoro stipulati in attuazione di essi.

Nota a verbale
Le disposizioni dell'accordo interconfederale 18 dicembre 1988, come integrate dalla presente intesa, trovano applicazione a decorrere dal 1º aprile 1995 anche per i progetti di formazione e lavoro delle imprese già aderenti all'Asap, ed ora alla Confindustria, e per le assunzioni previste dai medesimi progetti.
Resta convenuto che ai rapporti di formazione e lavoro in essere alla data del 31 marzo 1995, ovvero a quelli instaurati entro il 30 giugno 1995 in base a progetti presentati, autorizzati o ritenuti conformi alla data del 31 marzo 1995, presso imprese già aderenti all'Asap ed ora alla Confindustria, continuerà ad applicarsi, fino alla loro scadenza, la disciplina di cui all'accordo 23 giugno 1989 stipulato da Asap e Cgil, Cisl e Uil, se il progetto sia stato presentato, autorizzato o ritenuto conforme sulla base di tale disciplina.

Dichiarazione congiunta
Le parti si danno atto che l'eventuale variazione della data di decorrenza delle disposizioni di cui all'art. 16 della legge n. 451/1994 stabilita dal D.L. 9 dicembre 1994, n. 674, determinerà una corrispondente variazione della data di decorrenza del presente accordo.

II - Organismi bilaterali e formazione professionale
La concreta realizzazione dell'indagine sui fabbisogni di professionalità continua ad avere importanza centrale ai fini dell'attuazione del protocollo del 20 gennaio 1993.
La disponibilità dei dati sulla natura dei fabbisogni rilevati mediante l'indagine consentirebbe infatti l'attuazione dei compiti più qualificanti assegnati dal protocollo agli organismi paritetici, quali il sistematico esercizio di un ruolo attivo nei confronti delle pubbliche istituzioni preposte alla programmazione delle attività formative e la prospettazione di interventi di riqualificazione professionale atti a facilitare il reimpiego dei lavoratori in mobilità.
Le Confederazioni stipulanti confermano il proprio impegno a promuovere la stipulazione con le autorità competenti della convenzione prevista dal protocollo per la realizzazione dell'indagine relativa ai fabbisogni.
Esse concordano inoltre sull'opportunità di dare impulso alla realizzazione di altre iniziative, previste dal protocollo, distinte ed autonome rispetto all'indagine predetta.
Per un rilancio del ruolo degli organismi bilaterali, le parti confermano quanto previsto nel protocollo in merito agli aspetti organizzativi e all'attribuzione dei compiti a livello nazionale e regionale, procedendo contestualmente all'individuazione di alcune urgenti azioni, funzionali a tale obiettivo.
In particolare esse concordano sulla necessità di:
1 - istituire, con un paritetico contributo finanziario delle parti firmatarie, nei limiti di impegno di spesa necessario alla sua formale costituzione, l'Organismo nazionale bilaterale sotto forma di organismo con personalità giuridica ed articolato in sedi locali attraverso gli Organismi bilaterali regionali che faranno parte integrante dello stesso organismo;
2 - verificare la situazione in essere, in merito alle attività svolte dagli Organismi bilaterali, al fine di sviluppare le attività previste dal protocollo del gennaio 1993, in particolare per lo sviluppo della formazione continua, ricorrendo anche a sostegno tecnico-progettuale agli interventi di formazione continua prevista dai programmi dell'Obiettivo 4 del Fondo sociale europeo e dalla legislazione nazionale (con particolare riferimento all'art. 9, comma 3, della legge n. 236/1993) e regionale, nonché di quanto indicato al punto A2 del protocollo stesso in merito alla predisposizione ed alla sperimentazione di modelli formativi per le donne, per i disabili, per i disoccupati di lunga durata e per i lavoratori in mobilità. Per questi ultimi dovranno essere promossi in maniera diffusa gli interventi degli Organismi bilaterali previsti ai punti A4 e A5 del protocollo;
3 - definire a livello di Organismo bilaterale interconfederale, anche con il supporto delle categorie, così come già definito nel Protocollo del gennaio 1993, gli indirizzi ed i criteri operativi da attuare a cura degli Organismi bilaterali regionali sia nei confronti degli interlocutori istituzionali, sia per la progettazione delle iniziative formative antinfortunistiche di cui alla normativa di recepimento della Direttiva CEE 89/391, da effettuare per i lavoratori da assumere con contratto di formazione e lavoro, nell'ambito della formazione prevista dalle presenti intese, e per gli altri lavoratori, al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa di recepimento;
4 - individuare, d'intesa con gli organismi paritetici di tre regioni meridionali, alcune iniziative sperimentali nell'ambito di quelle previste dal protocollo, rispetto alle quali l'organismo nazionale si rende disponibile a fornire all'organismo regionale, con modalità da concordare, il supporto e l'assistenza alla progettazione ed alla esecuzione dell'iniziativa prescelta;
5 - promuovere la realizzazione di un intervento di formazione dei quadri degli organismi regionali: infatti il corretto funzionamento degli Organismi richiede un preventivo periodo di formazione dei suoi componenti, per acquisire la necessaria sensibilità su alcuni temi "politici". Per esempio, sarebbe opportuna un'opera di diffusione delle conoscenze sui vari modelli di relazioni industriali, in rapporto all'attività di programmazione aziendale dell'attività di formazione e sulla successiva gestione. Questa iniziativa potrebbe essere finanziata con il contributo del Fondo sociale europeo e, in particolare, in base a quanto previsto dal Piano nazionale di sviluppo relativo all'Obiettivo 4 in materia di "...formazione degli esperti delle parti sociali";
6 - elaborare moduli di base per la realizzazione degli interventi formativi di cui all'art. 16 della legge n. 451/1994, anche al fine della definizione del modello per la certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori alla scadenza del contratto di formazione come previsto dal comma 9 del predetto articolo.
Gli Organismi bilaterali regionali potranno intervenire presso le Regioni affinché prevedano, nei loro piani, spazi consistenti per l'effettuazione degli interventi formativi da parte delle strutture convenzionate utilizzando le relative risorse comunitarie disponibili concernenti l'Obiettivo 3 del Fondo sociale europeo.
Gli Organismi regionali potranno attivarsi per l'accesso ad altre fonti di finanziamento comunitarie, nazionali o regionali.


Sul piano operativo, per giungere all'attuazione concreta delle iniziative sopradescritte e alla definizione di un assetto organizzativo compiuto, l'Organismo nazionale bilaterale usufruirà dal 1º aprile p.v., di un apposito locale attrezzato messo a disposizione da Confindustria e delle risorse necessarie a svolgere le funzioni di Segreteria, per procedere:

Entro il 31 maggio 1995
- alla verifica della situazione in essere di cui al punto 2);
- alla predisposizione dei modelli formativi inerenti ai CFL di cui al presente accordo e relativa definizione del modulo per la certificazione di risultati di cui al punto 6);
- alla elaborazione e presentazione del programma di formazione dei quadri delle organizzazioni firmatarie, membri degli Organismi bilaterali costituiti o in via di costituzione di cui al punto 5);

Entro il 30 giugno 1995
- ad individuare, sulla base dei risultati acquisiti dalla verifica della situazione in essere e delle azioni avviate nella prima fase, la formula giuridica più idonea all'attuazione di quanto previsto al punto 1) del presente accordo;

Entro il 31 luglio 1995
- alla elaborazione di un piano promozionale nei confronti dei rispettivi sistemi associativi per l'avvio operativo degli Organismi regolamentati.
Ad ogni scadenza le parti procederanno all'esame del lavoro svolto per assumere le relative decisioni operative al fine di giungere alla definitiva costituzione dell'Organismo bilaterale nazionale e delle sue articolazioni territoriali.


A prescindere da queste scadenze e al fine di realizzare i compiti che il protocollo del gennaio 1993 assegna agli Organismi, le parti ritengono opportuno che essi usufruiscano di una fonte di finanziamento certa nel tempo e nell'ammontare.
L'accordo prevede una serie di attività a carattere sistematico, che presuppongono una programmazione su base annuale e pluriennale.
Per questo le parti ritengono opportuno che, al di là delle capacità autonome di finanziamento che tali organismi saranno in grado di sviluppare, si realizzi una modifica dell'attuale legislazione al fine di utilizzare le attuali risorse pari al gettito originato dal prelievo dello 0,30% o a parte di esso per il finanziamento delle attività degli organismi bilaterali, nell'ambito di una legislazione per la costituzione anche nel nostro Paese di un vero sistema di formazione continua.